CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2021, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ED SA nato il [...] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Cesqui che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 2597 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto dal difensore di ME ED SA avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva respinto l'istanza di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza aveva affermato che, nell'intero periodo di detenzione trascorsa in diversi istituti penitenziari, ME aveva usufruito di uno spazio individuale minimo superiore a 3 mq.; nel reclamo, il detenuto aveva lamentato che il magistrato non aveva detratto dall'area della cella lo spazio occupato dal letto singolo e dagli arredi mobili. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione e, in particolare, analizzando il contenuto della sentenza della Grande Camera SI c. Croazia, aveva confermato il provvedimento adottato. 2. Avverso l'ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione sia il detenuto personalmente che il suo difensore;
peraltro, per un errore della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, veniva trasmesso a questa Corte solo il ricorso del primo, che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del 17/4/2019, in quanto proposto personalmente. Il difensore di ME, avuto notizia di quanto avvenuto, proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e contestuale richiesta di rimessione in termini;
essendo pervenuto il ricorso dallo stesso proposto, la Quinta Sezione penale di questa Corte qualificava il ricorso straordinario come istanza di trattazione del ricorso del difensore, trasmettendo gli atti a questa Sezione, competente tabellarmente. 3. Il difensore di ME MD SA deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama il contrasto di giurisprudenza in punto di modalità di computo della superficie minima individuale in relazione alla violazione dell'art. 3 CEDU e contesta la distinzione operata tra il letto a castello e quello singolo, anch'esso inamovibile. Secondo il difensore, è illogico ritenere il letto e il tavolo amovibili, poiché i detenuti non hanno la possibilità di trasportarli nel corridoio adiacente la cella. Il ricorrente osserva, ancora, che coloro che avevano condiviso la cella con ME avevano ottenuto l'accoglimento delle istanze ex art. 35 ter ord. pen. 4. Il Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere revocata l'ordinanza della Settima Sezione che ha dichiarato inammissibile il ricorso personale proposto da ME avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza: con ogni evidenza, nella previsione di una trattazione congiunta con il ricorso presentato dal difensore, quello dichiarato inammissibile non possedeva una sua autonomia, ma era diretto esclusivamente a confermare e rafforzare l'atto ritualmente proposto. 2. Il ricorso proposto dal difensore è infondato e deve essere rigettato. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di computo della superficie minima individuale spettante ad ogni detenuto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio in base al quale "nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello". Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la superficie occupata dagli arredi non fissi - tavoli, sgabelli, letto singolo - non deve essere detratta dalla superficie del locale. A tale soluzione si è giunti per il tramite dell'interpretazione della sentenza della Corte EDU, GC, SI c. Croazia del 20/10/2016 che, a sua volta, aveva stabilito i principi secondo cui "il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella". Il Tribunale di Sorveglianza di Torino si è attenuto ai principi successivamente affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Settima Sezione penale, n. 24364/19 del 17/04/2019, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 gennaio 2021
lette le conclusioni del PG Elisabetta Cesqui che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 2597 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto dal difensore di ME ED SA avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva respinto l'istanza di rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza aveva affermato che, nell'intero periodo di detenzione trascorsa in diversi istituti penitenziari, ME aveva usufruito di uno spazio individuale minimo superiore a 3 mq.; nel reclamo, il detenuto aveva lamentato che il magistrato non aveva detratto dall'area della cella lo spazio occupato dal letto singolo e dagli arredi mobili. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione e, in particolare, analizzando il contenuto della sentenza della Grande Camera SI c. Croazia, aveva confermato il provvedimento adottato. 2. Avverso l'ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione sia il detenuto personalmente che il suo difensore;
peraltro, per un errore della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, veniva trasmesso a questa Corte solo il ricorso del primo, che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del 17/4/2019, in quanto proposto personalmente. Il difensore di ME, avuto notizia di quanto avvenuto, proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e contestuale richiesta di rimessione in termini;
essendo pervenuto il ricorso dallo stesso proposto, la Quinta Sezione penale di questa Corte qualificava il ricorso straordinario come istanza di trattazione del ricorso del difensore, trasmettendo gli atti a questa Sezione, competente tabellarmente. 3. Il difensore di ME MD SA deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama il contrasto di giurisprudenza in punto di modalità di computo della superficie minima individuale in relazione alla violazione dell'art. 3 CEDU e contesta la distinzione operata tra il letto a castello e quello singolo, anch'esso inamovibile. Secondo il difensore, è illogico ritenere il letto e il tavolo amovibili, poiché i detenuti non hanno la possibilità di trasportarli nel corridoio adiacente la cella. Il ricorrente osserva, ancora, che coloro che avevano condiviso la cella con ME avevano ottenuto l'accoglimento delle istanze ex art. 35 ter ord. pen. 4. Il Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere revocata l'ordinanza della Settima Sezione che ha dichiarato inammissibile il ricorso personale proposto da ME avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza: con ogni evidenza, nella previsione di una trattazione congiunta con il ricorso presentato dal difensore, quello dichiarato inammissibile non possedeva una sua autonomia, ma era diretto esclusivamente a confermare e rafforzare l'atto ritualmente proposto. 2. Il ricorso proposto dal difensore è infondato e deve essere rigettato. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di computo della superficie minima individuale spettante ad ogni detenuto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio in base al quale "nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello". Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la superficie occupata dagli arredi non fissi - tavoli, sgabelli, letto singolo - non deve essere detratta dalla superficie del locale. A tale soluzione si è giunti per il tramite dell'interpretazione della sentenza della Corte EDU, GC, SI c. Croazia del 20/10/2016 che, a sua volta, aveva stabilito i principi secondo cui "il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella". Il Tribunale di Sorveglianza di Torino si è attenuto ai principi successivamente affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Settima Sezione penale, n. 24364/19 del 17/04/2019, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 gennaio 2021