Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6147 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentati e difesi dall'avvocato IL LA IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito,
NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA:
A) del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno-OMISSIS- Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 30 ore di cui necessita;
B) del P.E.I. a.s. 2025-2026, verbale G.L.O. – modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS-/U del 13.11.2025;
C) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania e Istituto Comprensivo del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Rilevato che i ricorrenti genitori espongono che il figlio minore è affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto dalla Commissione medica di -OMISSIS- quale portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 comma 3, L 104/92 (all. 2); che lo stesso sta frequentando la prima classe della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, per 30 ore settimanali, e che necessita di ore di sostegno per l’intero tempo scuola, come si evince dalla documentazione versata in atti, verbale GLO, PEI e documentazione medica (all. 2,3,4 e 5 del ricorso );
Per i deducenti, dalla documentazione medica e scolastica, versata in atti, emerge la necessità della copertura totale del tempo scuola poiché “le sopraggiunte difficoltà riscontrate nell’alunno, dovute all’inserimento in nuovo contesto scolastico renderebbero opportuna la copertura totale delle 30 ore di sostegno sull’orario di frequenza (30 ore)” pagina 3 PEI (all. 3 del ric.); oltre tutto il minore ha sempre beneficiato della copertura totale del tempo scuola, fatto reso evidente anche dalla diagnosi della CML INPS di -OMISSIS-, che ha previsto la revisione per l’anno 2032, essendo il minore affetto da “disturbo dello spettro autistico in soggetto con disturbo del linguaggio di tipo misto con deficit cognitivo in bambino con portatore di alterazione genetica”, il tutto reso ancora più evidente da quanto riportato nello stesso PEI in cui si indicano, in contraddizione con quanto sopra, in sole 18 le ore di sostegno necessarie al minore de quo;
Ciononostante, malgrado le condizioni in cui si trova il minore, i ricorrenti si sono visti costretti a svolgere impugnazione del decreto di “Assegnazione docente di sostegno all’alunno-OMISSIS- Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS- --OMISSIS- -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) del PEI a.s. 2025-2026, verbale GLO – modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS-/U del 13.11.2025.
2. I ricorrenti genitori lamentano, dunque, che a causa della grave patologia da cui è affetta, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnate al medesimo sono state determinate senza considerare la gravità della patologia di cui soffre, ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
3. Considerato che con il PEI in atti (all. 6 produz. Mim del 12/12/2025) si afferma che: “Le sopraggiunte difficoltà riscontrate nell’alunno, dovute all’inserimento in nuovo contesto scolastico renderebbero opportuna la copertura totale delle 30 ore di sostegno sull’orario di frequenza (30 ore)” – cfr. pagina 3 del PEI;
Rilevato che la relazione del d.s. in atti conferma la necessità di 30 ore di sostegno scolastico settimanale;
Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 14 novembre 2025 il Presidente della Sezione ha accordato la misura cautelare monocratica:
“Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che gli stessi instano, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), e di quanto emerge dalla pag. 3 dello stesso P.E.I. impugnato, dove si legge: “Le sopraggiunte difficoltà riscontrate nell’alunno, dovute all’inserimento in nuovo contesto scolastico, renderebbero opportuna la copertura totale delle 30 ore di sostegno sull’orario di frequenza (30 ore)”;
Ritenuto di dover confermare il riportato decreto, condiviso dal Collegio;
Precisato che il MIM di è costituito il 12.12.2025, producendo gli atti procedimentali;
3.1. Rilevato che con note di passaggio in decisione del 16.12.2025 la difesa ricorrente ha rappresentato che il decreto monocratico non è stato eseguito;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
5. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione, con l’impugnato PEI, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale ed il sotteso percorso istruttorio, appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato, pertanto, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
6. Considerato che, pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto a riadottarlo, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra esposti, e tenendo conto dell’osservazione diacronica del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
7. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI deve essere annullato unitamente al coevo verbale di GLOH, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore -OMISSIS- 30 (trenta) ore di sostegno scolastico.
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conferma del decreto presidenziale n. -OMISSIS-, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuarsi nel termine, ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione IL LA IN, antistataria ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.