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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1828 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Laura Bisin, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
ER (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Mary Dominici, giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHÈ
Avv. , in qualità di curatore speciale di nato a Controparte_2 Persona_1
Roma, il 28.05.2022 e nato a [...], il [...], rappresentata e Controparte_3 difesa in proprio;
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori , Per_1 nato a [...] in data [...] e , nato a [...] il [...], dalla CP_3 relazione more uxorio con e riconosciuti da entrambi i genitori, Controparte_1 disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla disponendo CP_1 un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili (euro
400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole, con richiesta di disporsi CTU psicologica sulla capacità genitoriale delle parti e sui minori al fine di determinare il migliore regime di affidamento e collocamento dei figli.
Il ricorrente deduceva a sostegno delle proprie domande:
- che la fine della relazione era stata determinata da incompatibilità caratteriali e la stessa era terminata nell'anno 2024;
- che dall'allontanamento dalla casa familiare, avvenuto in data 29.01.2024, il padre aveva avuto difficoltà a vedere i figli a causa della condotta ostativa della tanto CP_1 da avere depositato una denuncia per il reato di sottrazione di minori;
- che nel mese di febbraio 2024 la resistente lo aveva falsamente accusato di fare uso di sostanze stupefacenti;
- che inizialmente il aveva corrisposto per il mantenimento dei figli la Pt_1 somma complessiva di euro 2.000,00 mensili oltre al proprio 50% dell'assegno unico familiare, al pagamento dell'affitto della casa familiare pari ad euro 500,00 mensili e delle relative utenze;
- che negli ultimi mesi la propria situazione reddituale era peggiorata e, per tale motivo, aveva cominciato a versare la minore somma di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei minori;
- che dal mese di maggio 2024 il padre aveva potuto vedere i figli soltanto tramite un'unica videochiamata avvenuta il 18.06.2024;
- che sebbene formalmente residenti presso la casa familiare, la i figli si CP_1 erano trasferiti presso l'abitazione dei genitori della resistente;
2 - di aver sempre avuto un ottimo rapporto con i figli;
- di essere amministratore unico della Edil Ruggeri s.r.l.s., società attiva nel settore edile, ma di lavorare quale dipendente di altra società del cugino, la VP Costruzioni di percependo euro 1.500,00 mensili circa, atteso che la ditta di cui era Controparte_4 amministratore era in difficoltà economiche;
- che la non aveva mai svolto attività lavorativa durante il periodo di CP_1 convivenza, nonostante fosse laureata in Economia e Commercio.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.10.2024 si costituiva CP_1 la quale chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e
[...] Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, disciplinare il diritto di CP_3 frequentazione padre figli previa presa in carico del a parte del e del Pt_1 Pt_2
Par D, assegnazione della casa familiare alla madre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 2.500,00 mensili (euro 1.250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi CTU psicologica sulla capacità genitoriale del ricorrente e accertamenti per il tramite della Guardia di Finanza sui redditi del ricorrente.
La resistente rappresentava:
- che le parti si erano lasciate nel mese di gennaio 2024 per le condotte irruente del ricorrente;
- che il aveva tenuto comportamenti che avevano fatto temere alla Pt_1 che lo stesse facesse uso di sostanze stupefacenti (ritenendo non attendibili i CP_1 risultati di laboratorio su un esame di campione urinario fatti di recente) e che lo stesso aveva manifestato intenti suicidiari dopo la fine della relazione essendo coinvolto anche in due incidenti nei mesi di maggio e giugno 2024;
- che più volte la resistente aveva invitato il ad intraprendere un percorso Pt_1 sia individuale che congiunto di sostegno alla genitorialità ma senza esito;
- di non avere mai ostacolato il rapporto padre figli, ma di non aver permesso al ricorrente di portarli con sé per paura che potesse mettere a rischio la loro incolumità;
- che la società di cui il era amministratore unico aveva registrato ricavi Pt_1 nel 2021 per euro 670.814,00 e utili per euro 86.186,00, nonché la famiglia del Pt_1 aveva sempre avuto un tenore di vita molto elevato e soltanto dopo aver lasciato la casa familiare il ricorrente aveva rappresentato presunte difficoltà economiche;
- di essere stata assunta nel mese di agosto 2024 da con contratto a CP_5 tempo determinato per un periodo di undici mesi.
3 All'udienza del 11 ottobre 2024 venivano sentite le parti ed il Giudice, con ordinanza emessa in data 19.11.2024, disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e disciplinava il diritto di visita paterno, nominava quale Curatore Speciale dei minori l'Avv. poneva un assegno di mantenimento a carico del padre Controparte_2 per i figli di euro 1.600,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, disponeva la presa in carico del da parte Pt_1 del noltre il Giudice delegato accoglieva la richiesta di disporre una C.T.U. Pt_4 psicologica finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa disponeva procedersi ad accertamenti di Polizia Tributaria per il Persona_2 tramite della Guardia di Finanza al fine di accertare i redditi ed il patrimonio del ricorrente e rinviava all'udienza del 27.06.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In data 27.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
Con CTU depositata in data 22.06.2025 la dott.ssa ha concluso nel Persona_2 senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Il sig. risulta in grado, Pt_1 almeno al momento, di mantenere un adattamento psicosociale e di tollerare gli stressor esterni;
la presenza di un tono disforico ed una scarsa espressività emotiva, accompagnate da una tendenza alla rimuginazione introspettiva negativa, sembrano caratterizzare l'area affettiva e potrebbero influire sull'area relazionale, con la possibilità che ciò lo conduca ad un isolamento sociale o comunque ad una scarsa capacità di costruire e mantenere relazioni intime e significative. Nel test MMPI-2 l'uomo non riferisce alcun pensiero o impulso suicidario, l'umore risulta sufficientemente equilibrato e dimostra un buon attaccamento alla vita. Sulla scorta delle risposte al test è possibile, quindi, escludere allo stato attuale un rischio suicidario (D; DEP;
DEP4; Sc2). L'uomo si sente sufficientemente libero dal bisogno di ricorrere a farmaci o a sostanze stupefacenti per modificare il proprio stato mentale (AAS). Il protocollo non evidenzia tratti di personalità che lo renderebbero propenso alla dipendenza chimica, né caratteristiche psicologiche che potrebbero esporlo al rischio di abuso abituale di alcool (APS; MAC-
R).” Con riguardo alla sig.ra “quanto emerso non evidenzia aree di significatività clinica, CP_1 mostrando piuttosto una vulnerabilità rispetto alle risorse di coping ed una disregolazione affettiva che sembrano avere una ricaduta sull'area relazione e, di conseguenze, sulla possibile deflessione dell'asse timico come reazione alle difficoltà interpersonali. Nel test MMPI-2 la donna mostra di esercitare un rigido ed eccessivo controllo sulle proprie emozioni, grazie al quale è convinta di essere difficilmente sopra
4 atta da esse e di poter funzionare anche di fronte a situazioni particolarmente stressanti. Verosimilmente, tale costrizione emotiva le consente di non dubitare di sé stessa, di quello che pensa e di quello che sente
e, per questo motivo, non ha difficoltà a prendere decisioni o a chiedere e ottenere l'aiuto degli altri (K).
Di conseguenza, l'auto-controllo e resilienza di cui si sente dotata, nonché le caratteristiche di intraprendenza, indipendenza, autosufficienza e determinazione che mette in evidenza, sebbene la rendano particolarmente tollerante allo stress, possono essere indicative di un adattamento poco flessibile”;
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore si legge nella CTU: “ ed appaiono due Per_1 CP_3 bambini notevolmente giocosi, sereni e tranquilli. La conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento del valore genitoriale non appare minimamente all'interno della relazione;
in tal senso si è potuto notare che i comportamenti genitoriali sono assolutamente appropriati e non incidono negativamente sul loro sviluppo psicologico. all'interno della coppia genitoriale non si è evinta la presenza di una conflittualità di coppia tale da inficiare il rapporto dei bambini con l'uno o l'altro genitore. Benché la madre non ostacoli assolutamente il rapporto tra il padre ed i figli e il rapporto tra nonni e nipoti, si
è potuto constatare una cospicua forma di controllo della signora nei confronti delle visite, durante la quale la stessa tende a presenziare. Tale controllo, verosimilmente potrebbe nascere dal timore della signora che l'ex compagno possa riproporre, allo stato attuale, minacce sulla propria persona già precedentemente effettuate. i signori sembrano saper gestire ottimamente il conflitto emotivo tra di loro.
Non appare essere presente infatti una conflittualità spiccata e sembra, altresì, che i bambini siano tutelati durante eventuali discussioni attraverso la non esposizione ad esse. La capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli è fondamentale per il loro sano sviluppo. La signora CP_1 ed il sig. genitori dei piccoli ed appaiono totalmente focalizzati, come Pt_1 Per_1 CP_3 genitori, sui bisogni dei figli;
essi sono, infatti, in grado di riconoscere i bisogni specifici dei bambini, stimolandoli attraverso il gioco ad esplorare l'ambiente. Inoltre, da ciò che è apparso, i genitori stessi forniscono ai bambini il necessario ed opportuno supporto emotivo”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “A livello genitoriale entrambi i genitori risultano avere una buona capacità genitoriale. Sono totalmente coinvolti nella crescita della prole e per questo motivo si suggerisce un affidamento condiviso con collocamento prevalente nella abitazione materna e frequentazione libera calendarizzata come da schema sotto esposto senza pernottamento. A livello di tempi di permanenza si suggerisce quanto segue: collocamento prevalente presso la casa materna senza pernotto nella casa paterna visita del padre ai bambini il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola per due ore (16-18) secondo sabato del mese o quarta a domenica del mese i bambini potranno vedere il papà dalle 10 alle 14 anche
5 in presenza dei nonni paterni. Si fa presente che il sig. potrà andare il martedì e giovedì a Pt_1 prendere i bambini a casa della signora e al rientro potrà restare con i piccoli anche oltre le due CP_1 ore, per la cena in presenza della mamma.
- in merito al quesito relativo ad eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento, la CTU ha risposto: “La storia di vita della coppia ha fornito elementi validi per comprendere che, del passato, sono presenti vissuti non ancora elaborati delle parti. Da una parte si può infatti intravedere una mancanza di fiducia della signora nei confronti dell' ex compagno e dall'altra un profondo timore dell'uomo. Sulla base di ciò si suggerisce quanto segue: un percorso di psicoterapia individuale da effettuarsi presso professionisti da loro scelti. Si offrirà, una rosa di opzioni come spunto facilitante: – Studio Prometheus Bracciano – Forma Mentis Bracciano – Associazione sviluppo e relazione Bracciano;
percorso di sostegno alla genitorialità, da individuarsi attraverso
l'ausilio dei Servizi Sociali della zona di appartenenza. Data la tenera età dei bambini e la necessità di monitorare i signori, si suggerisce l'introduzione di un monitoraggio costante dei Servizi Sociali di zona mirato ad un aspetto di supervisione dell'andamento genitoriale”.
All'udienza del 26.06.2025 comparivano le parti personalmente che rappresentavano di avere raggiunto un accordo e riservavano il deposito telematico delle conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti, il Curatore Speciale si dichiarava favorevole all'accordo e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, avendo le parti raggiunto un accordo a seguito della CTU psicologica disposta dal Tribunale ed avendo le stesse dichiarato di essere disponibili a sottoporsi ai percorsi proposti dalla consulente nominata dott.ssa sia individuali che congiunti. Per_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e iscritto al n.
1828/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i Persona_1 Controparte_3 genitori fissandone la stabile dimora presso la madre in Canale ER, Via
Casale n. 1;
6 2) Il padre potrà tenere con sé i figli come da seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Padre 10-14 Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Padre 10-14
3) Il padre terrà con sé i figli minori dalle 10:00 alle 14:00 alternando il 24 o il
25 dicembre il 31 dicembre o il 1 gennai, il 26 dicembre o il 6 gennaio. Le date indicate sono alternate annualmente fra i genitori e così Pasqua e Pasquetta.
Il compleanno dei bimbi preferibilmente con i due genitori. In caso di disaccordo pranzo con uno e cena con l'altro. A prescindere dall'alternanza nel compleanno dei genitori i minori trascorreranno con il festeggiato o la festeggiata, come la festa della mamma e la festa del papà, sempre nel rispetto degli orari concordati di cui alla tabella allegata il giorno di riferimento.
4) Il ontribuirà al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_1 CP_3 con il versamento in favore della della somma mensile di euro 1.600,00 CP_1
(euro 800,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici Istat e che il ricorrente potrà frazionare settimanalmente;
5) La si impegna a corrispondere al 100% le spese straordinarie CP_1 afferenti la prole come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, ad esclusione delle spese mediche che verranno corrisposte nella misura del 50% tra le parti;
6) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito dalla nella CP_1 misura del 100%;
7) Le parti si dichiarano disponibili ad eventuale sottoposizione ai percorsi proposti dalla CTU sia individuali che comuni;
8) Compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1828 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Laura Bisin, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
ER (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Mary Dominici, giusta procura speciale in atti;
- resistente
NONCHÈ
Avv. , in qualità di curatore speciale di nato a Controparte_2 Persona_1
Roma, il 28.05.2022 e nato a [...], il [...], rappresentata e Controparte_3 difesa in proprio;
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori , Per_1 nato a [...] in data [...] e , nato a [...] il [...], dalla CP_3 relazione more uxorio con e riconosciuti da entrambi i genitori, Controparte_1 disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla disponendo CP_1 un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili (euro
400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole, con richiesta di disporsi CTU psicologica sulla capacità genitoriale delle parti e sui minori al fine di determinare il migliore regime di affidamento e collocamento dei figli.
Il ricorrente deduceva a sostegno delle proprie domande:
- che la fine della relazione era stata determinata da incompatibilità caratteriali e la stessa era terminata nell'anno 2024;
- che dall'allontanamento dalla casa familiare, avvenuto in data 29.01.2024, il padre aveva avuto difficoltà a vedere i figli a causa della condotta ostativa della tanto CP_1 da avere depositato una denuncia per il reato di sottrazione di minori;
- che nel mese di febbraio 2024 la resistente lo aveva falsamente accusato di fare uso di sostanze stupefacenti;
- che inizialmente il aveva corrisposto per il mantenimento dei figli la Pt_1 somma complessiva di euro 2.000,00 mensili oltre al proprio 50% dell'assegno unico familiare, al pagamento dell'affitto della casa familiare pari ad euro 500,00 mensili e delle relative utenze;
- che negli ultimi mesi la propria situazione reddituale era peggiorata e, per tale motivo, aveva cominciato a versare la minore somma di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei minori;
- che dal mese di maggio 2024 il padre aveva potuto vedere i figli soltanto tramite un'unica videochiamata avvenuta il 18.06.2024;
- che sebbene formalmente residenti presso la casa familiare, la i figli si CP_1 erano trasferiti presso l'abitazione dei genitori della resistente;
2 - di aver sempre avuto un ottimo rapporto con i figli;
- di essere amministratore unico della Edil Ruggeri s.r.l.s., società attiva nel settore edile, ma di lavorare quale dipendente di altra società del cugino, la VP Costruzioni di percependo euro 1.500,00 mensili circa, atteso che la ditta di cui era Controparte_4 amministratore era in difficoltà economiche;
- che la non aveva mai svolto attività lavorativa durante il periodo di CP_1 convivenza, nonostante fosse laureata in Economia e Commercio.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.10.2024 si costituiva CP_1 la quale chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e
[...] Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, disciplinare il diritto di CP_3 frequentazione padre figli previa presa in carico del a parte del e del Pt_1 Pt_2
Par D, assegnazione della casa familiare alla madre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 2.500,00 mensili (euro 1.250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi CTU psicologica sulla capacità genitoriale del ricorrente e accertamenti per il tramite della Guardia di Finanza sui redditi del ricorrente.
La resistente rappresentava:
- che le parti si erano lasciate nel mese di gennaio 2024 per le condotte irruente del ricorrente;
- che il aveva tenuto comportamenti che avevano fatto temere alla Pt_1 che lo stesse facesse uso di sostanze stupefacenti (ritenendo non attendibili i CP_1 risultati di laboratorio su un esame di campione urinario fatti di recente) e che lo stesso aveva manifestato intenti suicidiari dopo la fine della relazione essendo coinvolto anche in due incidenti nei mesi di maggio e giugno 2024;
- che più volte la resistente aveva invitato il ad intraprendere un percorso Pt_1 sia individuale che congiunto di sostegno alla genitorialità ma senza esito;
- di non avere mai ostacolato il rapporto padre figli, ma di non aver permesso al ricorrente di portarli con sé per paura che potesse mettere a rischio la loro incolumità;
- che la società di cui il era amministratore unico aveva registrato ricavi Pt_1 nel 2021 per euro 670.814,00 e utili per euro 86.186,00, nonché la famiglia del Pt_1 aveva sempre avuto un tenore di vita molto elevato e soltanto dopo aver lasciato la casa familiare il ricorrente aveva rappresentato presunte difficoltà economiche;
- di essere stata assunta nel mese di agosto 2024 da con contratto a CP_5 tempo determinato per un periodo di undici mesi.
3 All'udienza del 11 ottobre 2024 venivano sentite le parti ed il Giudice, con ordinanza emessa in data 19.11.2024, disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare e disciplinava il diritto di visita paterno, nominava quale Curatore Speciale dei minori l'Avv. poneva un assegno di mantenimento a carico del padre Controparte_2 per i figli di euro 1.600,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, disponeva la presa in carico del da parte Pt_1 del noltre il Giudice delegato accoglieva la richiesta di disporre una C.T.U. Pt_4 psicologica finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa disponeva procedersi ad accertamenti di Polizia Tributaria per il Persona_2 tramite della Guardia di Finanza al fine di accertare i redditi ed il patrimonio del ricorrente e rinviava all'udienza del 27.06.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In data 27.11.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
Con CTU depositata in data 22.06.2025 la dott.ssa ha concluso nel Persona_2 senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Il sig. risulta in grado, Pt_1 almeno al momento, di mantenere un adattamento psicosociale e di tollerare gli stressor esterni;
la presenza di un tono disforico ed una scarsa espressività emotiva, accompagnate da una tendenza alla rimuginazione introspettiva negativa, sembrano caratterizzare l'area affettiva e potrebbero influire sull'area relazionale, con la possibilità che ciò lo conduca ad un isolamento sociale o comunque ad una scarsa capacità di costruire e mantenere relazioni intime e significative. Nel test MMPI-2 l'uomo non riferisce alcun pensiero o impulso suicidario, l'umore risulta sufficientemente equilibrato e dimostra un buon attaccamento alla vita. Sulla scorta delle risposte al test è possibile, quindi, escludere allo stato attuale un rischio suicidario (D; DEP;
DEP4; Sc2). L'uomo si sente sufficientemente libero dal bisogno di ricorrere a farmaci o a sostanze stupefacenti per modificare il proprio stato mentale (AAS). Il protocollo non evidenzia tratti di personalità che lo renderebbero propenso alla dipendenza chimica, né caratteristiche psicologiche che potrebbero esporlo al rischio di abuso abituale di alcool (APS; MAC-
R).” Con riguardo alla sig.ra “quanto emerso non evidenzia aree di significatività clinica, CP_1 mostrando piuttosto una vulnerabilità rispetto alle risorse di coping ed una disregolazione affettiva che sembrano avere una ricaduta sull'area relazione e, di conseguenze, sulla possibile deflessione dell'asse timico come reazione alle difficoltà interpersonali. Nel test MMPI-2 la donna mostra di esercitare un rigido ed eccessivo controllo sulle proprie emozioni, grazie al quale è convinta di essere difficilmente sopra
4 atta da esse e di poter funzionare anche di fronte a situazioni particolarmente stressanti. Verosimilmente, tale costrizione emotiva le consente di non dubitare di sé stessa, di quello che pensa e di quello che sente
e, per questo motivo, non ha difficoltà a prendere decisioni o a chiedere e ottenere l'aiuto degli altri (K).
Di conseguenza, l'auto-controllo e resilienza di cui si sente dotata, nonché le caratteristiche di intraprendenza, indipendenza, autosufficienza e determinazione che mette in evidenza, sebbene la rendano particolarmente tollerante allo stress, possono essere indicative di un adattamento poco flessibile”;
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore si legge nella CTU: “ ed appaiono due Per_1 CP_3 bambini notevolmente giocosi, sereni e tranquilli. La conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento del valore genitoriale non appare minimamente all'interno della relazione;
in tal senso si è potuto notare che i comportamenti genitoriali sono assolutamente appropriati e non incidono negativamente sul loro sviluppo psicologico. all'interno della coppia genitoriale non si è evinta la presenza di una conflittualità di coppia tale da inficiare il rapporto dei bambini con l'uno o l'altro genitore. Benché la madre non ostacoli assolutamente il rapporto tra il padre ed i figli e il rapporto tra nonni e nipoti, si
è potuto constatare una cospicua forma di controllo della signora nei confronti delle visite, durante la quale la stessa tende a presenziare. Tale controllo, verosimilmente potrebbe nascere dal timore della signora che l'ex compagno possa riproporre, allo stato attuale, minacce sulla propria persona già precedentemente effettuate. i signori sembrano saper gestire ottimamente il conflitto emotivo tra di loro.
Non appare essere presente infatti una conflittualità spiccata e sembra, altresì, che i bambini siano tutelati durante eventuali discussioni attraverso la non esposizione ad esse. La capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli è fondamentale per il loro sano sviluppo. La signora CP_1 ed il sig. genitori dei piccoli ed appaiono totalmente focalizzati, come Pt_1 Per_1 CP_3 genitori, sui bisogni dei figli;
essi sono, infatti, in grado di riconoscere i bisogni specifici dei bambini, stimolandoli attraverso il gioco ad esplorare l'ambiente. Inoltre, da ciò che è apparso, i genitori stessi forniscono ai bambini il necessario ed opportuno supporto emotivo”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “A livello genitoriale entrambi i genitori risultano avere una buona capacità genitoriale. Sono totalmente coinvolti nella crescita della prole e per questo motivo si suggerisce un affidamento condiviso con collocamento prevalente nella abitazione materna e frequentazione libera calendarizzata come da schema sotto esposto senza pernottamento. A livello di tempi di permanenza si suggerisce quanto segue: collocamento prevalente presso la casa materna senza pernotto nella casa paterna visita del padre ai bambini il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola per due ore (16-18) secondo sabato del mese o quarta a domenica del mese i bambini potranno vedere il papà dalle 10 alle 14 anche
5 in presenza dei nonni paterni. Si fa presente che il sig. potrà andare il martedì e giovedì a Pt_1 prendere i bambini a casa della signora e al rientro potrà restare con i piccoli anche oltre le due CP_1 ore, per la cena in presenza della mamma.
- in merito al quesito relativo ad eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento, la CTU ha risposto: “La storia di vita della coppia ha fornito elementi validi per comprendere che, del passato, sono presenti vissuti non ancora elaborati delle parti. Da una parte si può infatti intravedere una mancanza di fiducia della signora nei confronti dell' ex compagno e dall'altra un profondo timore dell'uomo. Sulla base di ciò si suggerisce quanto segue: un percorso di psicoterapia individuale da effettuarsi presso professionisti da loro scelti. Si offrirà, una rosa di opzioni come spunto facilitante: – Studio Prometheus Bracciano – Forma Mentis Bracciano – Associazione sviluppo e relazione Bracciano;
percorso di sostegno alla genitorialità, da individuarsi attraverso
l'ausilio dei Servizi Sociali della zona di appartenenza. Data la tenera età dei bambini e la necessità di monitorare i signori, si suggerisce l'introduzione di un monitoraggio costante dei Servizi Sociali di zona mirato ad un aspetto di supervisione dell'andamento genitoriale”.
All'udienza del 26.06.2025 comparivano le parti personalmente che rappresentavano di avere raggiunto un accordo e riservavano il deposito telematico delle conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti, il Curatore Speciale si dichiarava favorevole all'accordo e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, avendo le parti raggiunto un accordo a seguito della CTU psicologica disposta dal Tribunale ed avendo le stesse dichiarato di essere disponibili a sottoporsi ai percorsi proposti dalla consulente nominata dott.ssa sia individuali che congiunti. Per_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e iscritto al n.
1828/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i Persona_1 Controparte_3 genitori fissandone la stabile dimora presso la madre in Canale ER, Via
Casale n. 1;
6 2) Il padre potrà tenere con sé i figli come da seguente tabella:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Padre 10-14 Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Madre
Madre Padre 16-18 Madre Padre 16-18 Madre Madre Padre 10-14
3) Il padre terrà con sé i figli minori dalle 10:00 alle 14:00 alternando il 24 o il
25 dicembre il 31 dicembre o il 1 gennai, il 26 dicembre o il 6 gennaio. Le date indicate sono alternate annualmente fra i genitori e così Pasqua e Pasquetta.
Il compleanno dei bimbi preferibilmente con i due genitori. In caso di disaccordo pranzo con uno e cena con l'altro. A prescindere dall'alternanza nel compleanno dei genitori i minori trascorreranno con il festeggiato o la festeggiata, come la festa della mamma e la festa del papà, sempre nel rispetto degli orari concordati di cui alla tabella allegata il giorno di riferimento.
4) Il ontribuirà al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_1 CP_3 con il versamento in favore della della somma mensile di euro 1.600,00 CP_1
(euro 800,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di luglio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici Istat e che il ricorrente potrà frazionare settimanalmente;
5) La si impegna a corrispondere al 100% le spese straordinarie CP_1 afferenti la prole come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, ad esclusione delle spese mediche che verranno corrisposte nella misura del 50% tra le parti;
6) Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito dalla nella CP_1 misura del 100%;
7) Le parti si dichiarano disponibili ad eventuale sottoposizione ai percorsi proposti dalla CTU sia individuali che comuni;
8) Compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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