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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9901 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CENTINEO GIUSEPPE e CASALE SERGIO
( ) Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso il medesimo difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), CP_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ), C.F._8
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale di Palermo II sez. civile
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattazione scritta del
10.12.25 parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di divisione del bene in comunione fra le parti va certamente accolta, attesa la mancata opposizione dei convenuti.
Non sussistono contestazioni fra le parti in ordine all'individuazione degli eredi di e dei beni costituenti la massa ereditaria, costituita dalla Persona_1
quota di ½ dell'immobile ubicato Palermo, Via Castellana n. 128 identificato in catasto al Foglio: 47 Particella: 3198 Sub.32.
Con riferimento alla determinazione delle quote di contitolarità dell'immobile, ai sensi dell'art. 581 c.c., il bene va attribuito all'attrice in ragione dei 12/18
(essendo costei già comproprietaria in ragione di ½) e ai sei figli , CP_1
, , in ragione di1/18 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ciascuno.
Ciò posto, ai fini della valutazione del compendio immobiliare da dividere occorre fare riferimento alla relazione del C.T.U. nominato, ing. Ing.
, che ha correttamente stimato, nel rispetto dei criteri Persona_2
stabiliti dalla legge, il bene immobile in comunione il valore complessivo di €
141.000,00 (valutazioni che appaiono perfettamente congrue ad oggi ).
Non va applicato alcun deprezzamento del bene per la non conformità urbanistica e catastale dello stesso, atteso che parte attrice ha dimostrato di avere proceduto alla regolarizzazione dell'immobile in comunione tramite cila,
Tribunale di Palermo II sez. civile
comunicazione per le opere interne ex ART.20 L.R. 4/03 e redazione di nuova planimetria catastale ( cfr. documenti prodotti unitamente alle note del
17.9.2025).
L'esperto nominato dal Giudice ha altresì rilevato che il bene immobile stimato non sia sostanzialmente divisibile.
Ed invero, l'esperto nominato dal Giudice ha rilevato che: “L'immobile, per consistenza e distribuzione interna, non è comodamente divisibile e ciò anche in relazione alle quote possedute dai condividenti.”.(cfr. pag. 17 della CT).
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Occorre , quindi , affermare che, nel caso di specie, non è possibile procedere alla formazione delle singole porzioni in natura, in quanto il complessivo compendio ereditario in comune non risulta essere comodamente divisibile .
Orbene, con riferimento ai beni immobili, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c. , alla vendita all' incanto, con delega delle operazioni ad un
Tribunale di Palermo II sez. civile
professionista.
Ed invero, deve rilevarsi che nessuno dei condividenti in lite ha effettuato istanza di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Quanto alla base d'asta ritiene questo Tribunale che la stessa vada fissata in misura pari al valore commerciale del bene, facendo riferimento alla valutazione di stima operata dal CT (pari ad € 141.000,00 ).
Va, tuttavia, rilevato che gli artt. 787 e 788 c.p.c. prevedono che alla vendita, qualora non vi sia accordo fra tutte le parti, può procedersi solo in forza di sentenza passata in giudicato.
Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione ereditaria, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei beni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282 c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva.
Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282 c.p.c., , non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr.
Cass., 21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Ulteriore conferma di quanto esposto va, poi, rinvenuta nelle norme che più specificamente regolano il procedimento di divisione ( cfr. Tribunale di Roma
8.8.2006).
Al riguardo, occorre anzitutto invocare gli art. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., che operano una netta differenziazione fra l'ordinanza non impugnabile con
Tribunale di Palermo II sez. civile
cui si dichiara esecutivo il progetto di divisione ed il decreto di approvazione delle operazioni di divisione, da un lato, e la sentenza che dirime le contestazioni sorte sul progetto e sulle operazioni di divisione (cfr. Cass., n.
11227/1991) .
Ed invero, già un simile distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione.
Analoga conclusione va desunta dalla previsione dell'art. 791, ult. co., c.p.c., per la quale “l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato”.
Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del procedimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
A ciò consegue che ove la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione sia della vendita, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
In considerazione dell'esito della lite e della mancata opposizione dei convenuti rispetto alla domanda di divisione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione di quelle di CT, già liquidate in atti, che vanno poste pro quota a carico delle parti, quali spese di massa.
Tribunale di Palermo II sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione così provvede: dichiara aperta la successione di Persona_1
dispone procedersi allo scioglimento della comunione sul bene ubicato
Palermo, Via Castellana n. 128 identificato in catasto al Foglio: 47 Particella:
3198 Sub.32 secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva;
dispone procedersi alla chiesta divisione mediante vendita all' incanto del bene immobile come individuato nella relazione del ctu, con base d' asta pari ad euro 141.000,00; dispone procedersi all'effettuazione della disposta vendita una volta che la presente sentenza passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio ad esclusione di quelle di CT che vanno poste a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Palermo, in data 11/12/2025 .
Il Giudice
Monica TO
Tribunale di Palermo II sez. civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9901 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CENTINEO GIUSEPPE e CASALE SERGIO
( ) Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso il medesimo difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), CP_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. ), C.F._8
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale di Palermo II sez. civile
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattazione scritta del
10.12.25 parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di divisione del bene in comunione fra le parti va certamente accolta, attesa la mancata opposizione dei convenuti.
Non sussistono contestazioni fra le parti in ordine all'individuazione degli eredi di e dei beni costituenti la massa ereditaria, costituita dalla Persona_1
quota di ½ dell'immobile ubicato Palermo, Via Castellana n. 128 identificato in catasto al Foglio: 47 Particella: 3198 Sub.32.
Con riferimento alla determinazione delle quote di contitolarità dell'immobile, ai sensi dell'art. 581 c.c., il bene va attribuito all'attrice in ragione dei 12/18
(essendo costei già comproprietaria in ragione di ½) e ai sei figli , CP_1
, , in ragione di1/18 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ciascuno.
Ciò posto, ai fini della valutazione del compendio immobiliare da dividere occorre fare riferimento alla relazione del C.T.U. nominato, ing. Ing.
, che ha correttamente stimato, nel rispetto dei criteri Persona_2
stabiliti dalla legge, il bene immobile in comunione il valore complessivo di €
141.000,00 (valutazioni che appaiono perfettamente congrue ad oggi ).
Non va applicato alcun deprezzamento del bene per la non conformità urbanistica e catastale dello stesso, atteso che parte attrice ha dimostrato di avere proceduto alla regolarizzazione dell'immobile in comunione tramite cila,
Tribunale di Palermo II sez. civile
comunicazione per le opere interne ex ART.20 L.R. 4/03 e redazione di nuova planimetria catastale ( cfr. documenti prodotti unitamente alle note del
17.9.2025).
L'esperto nominato dal Giudice ha altresì rilevato che il bene immobile stimato non sia sostanzialmente divisibile.
Ed invero, l'esperto nominato dal Giudice ha rilevato che: “L'immobile, per consistenza e distribuzione interna, non è comodamente divisibile e ciò anche in relazione alle quote possedute dai condividenti.”.(cfr. pag. 17 della CT).
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Occorre , quindi , affermare che, nel caso di specie, non è possibile procedere alla formazione delle singole porzioni in natura, in quanto il complessivo compendio ereditario in comune non risulta essere comodamente divisibile .
Orbene, con riferimento ai beni immobili, occorre procedere, ai sensi dell' art. 720 c.c. , alla vendita all' incanto, con delega delle operazioni ad un
Tribunale di Palermo II sez. civile
professionista.
Ed invero, deve rilevarsi che nessuno dei condividenti in lite ha effettuato istanza di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Quanto alla base d'asta ritiene questo Tribunale che la stessa vada fissata in misura pari al valore commerciale del bene, facendo riferimento alla valutazione di stima operata dal CT (pari ad € 141.000,00 ).
Va, tuttavia, rilevato che gli artt. 787 e 788 c.p.c. prevedono che alla vendita, qualora non vi sia accordo fra tutte le parti, può procedersi solo in forza di sentenza passata in giudicato.
Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione ereditaria, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei beni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282 c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva.
Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282 c.p.c., , non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr.
Cass., 21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Ulteriore conferma di quanto esposto va, poi, rinvenuta nelle norme che più specificamente regolano il procedimento di divisione ( cfr. Tribunale di Roma
8.8.2006).
Al riguardo, occorre anzitutto invocare gli art. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., che operano una netta differenziazione fra l'ordinanza non impugnabile con
Tribunale di Palermo II sez. civile
cui si dichiara esecutivo il progetto di divisione ed il decreto di approvazione delle operazioni di divisione, da un lato, e la sentenza che dirime le contestazioni sorte sul progetto e sulle operazioni di divisione (cfr. Cass., n.
11227/1991) .
Ed invero, già un simile distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione.
Analoga conclusione va desunta dalla previsione dell'art. 791, ult. co., c.p.c., per la quale “l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato”.
Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del procedimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
A ciò consegue che ove la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione sia della vendita, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
In considerazione dell'esito della lite e della mancata opposizione dei convenuti rispetto alla domanda di divisione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione di quelle di CT, già liquidate in atti, che vanno poste pro quota a carico delle parti, quali spese di massa.
Tribunale di Palermo II sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione così provvede: dichiara aperta la successione di Persona_1
dispone procedersi allo scioglimento della comunione sul bene ubicato
Palermo, Via Castellana n. 128 identificato in catasto al Foglio: 47 Particella:
3198 Sub.32 secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva;
dispone procedersi alla chiesta divisione mediante vendita all' incanto del bene immobile come individuato nella relazione del ctu, con base d' asta pari ad euro 141.000,00; dispone procedersi all'effettuazione della disposta vendita una volta che la presente sentenza passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio ad esclusione di quelle di CT che vanno poste a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Palermo, in data 11/12/2025 .
Il Giudice
Monica TO
Tribunale di Palermo II sez. civile