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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.6.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1693 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BOCCANFUSO ELENA e RINALDI GIOVANNI, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il diritto ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione con conseguente condanna al pagamento del dovuto, vinte le spese.
***
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti della convenuta nel termine di trenta giorni prima dell'udienza del 11.6.2025, come disposto con ordinanza resa all'udienza del 23.4.2025;
Ed infatti, la notifica versata in atti per l'udienza del 4.3.2025 non rispettava i termini a difesa e per questo motivo il Tribunale onerava alla rinotifica entro il termine perentorio con ordinanza del 23.4.2025.
1 Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.6.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1693 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BOCCANFUSO ELENA e RINALDI GIOVANNI, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il diritto ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione con conseguente condanna al pagamento del dovuto, vinte le spese.
***
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti della convenuta nel termine di trenta giorni prima dell'udienza del 11.6.2025, come disposto con ordinanza resa all'udienza del 23.4.2025;
Ed infatti, la notifica versata in atti per l'udienza del 4.3.2025 non rispettava i termini a difesa e per questo motivo il Tribunale onerava alla rinotifica entro il termine perentorio con ordinanza del 23.4.2025.
1 Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara estinto il giudizio;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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