Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1984, n. 701
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 novembre 1984
Art. 2.
Fermo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto in ordine all'attivita' dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, esso svolge altresi' le ricerche, gli studi e le rilevazioni che siano richiesti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Entrata in vigore il 7 novembre 1984