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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
NI NT, TO
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 2 e pubblicata il 09/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRAP 2015
- sull'appello n. 115/2022 depositato il 31/03/2022 proposto da
A.s.d.r.c. Ricorrente_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 2 e pubblicata il 09/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRAP 2015
- sull'appello n. 14/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRAP 2016
- sull'appello n. 16/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
A.s.d.r.c. Ricorrente_2 - P.Iva_1
Difeso da
OL RA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza traeva origina da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza di Tarcento in materia di
II.DD., I.V.A. e ritenute per gli esercizi 2015 e 2016, a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD- con contestuale addebito a titolo di responsabile solidale nei confronti della sua rappresentante legale Ricorrente_1.
I rilievi fiscali, venivano trasfusi nei relativi avvisi accertamento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate di
NE contestava all'ASD la mancata identificabilità dei soci e delle relative quote di partecipazione;
l'assenza di vita sociale (convocazioni, approvazione bilanci, delibere ecc.); gestione svolta da pochi soci, tutti parenti;
rendiconti infedeli relativamente alla documentazione rinvenuta;
ingiustificati prelievi di contante riconducibili a distribuzione di utili. In ragione di ciò, l'Ufficio riteneva non sussistessero i requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 90 l. 289/2002, l. 398/91 e 148 tuir. Conseguentemente applicava la tassazione in regime ordinario previsto per gli enti collettivi e le relative obbligazioni erano poste anche a carico del rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 c.c.
Con separati ricorsi sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD, sia la responsabile in solido Sig.ra Ricorrente_1 ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE che con separate sentenze rigettava i ricorsi con identica motivazione.
Avvero le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE hanno proposto separati appelli sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD, sia alla Sig.ra Ricorrente_1 , concludendo per la riforma delle sentenze gravate con vittoria di spese di lite.
Si costituisce in tutti i procedimenti l'Agenzia delle Entrate di NE controdeducendo e concludendo per il rigetto degli appelli con rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, sentite le Parti, considerata la connessione oggettiva e soggettiva, riunisce alle cause RGA 114/22 e 14/25 già riunite il 14/074/25 gli appelli RGA 115/22 e RGA 16/25.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere definita all'esito dell'esame della questione da individuarsi come dotata di più immediato portato decisorio, anche se subordinata sotto il profilo della sua consecuzione logica, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Ciò premesso va osservato che questa Corte di secondo grado sì è pronunciata su identica questione in merito agli avvisi di accertamento notificati alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD ed alla Ricorrente_1 per le annualità 2013 e 2014. Questa Corte con sentenza n. 169/2024 dd.
6.5.2024 depositata il 31.5.2024 ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando le pronuncia di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento, sentenza che come dichiarato a verbale dalle Parti risulta passata in giudicato.
Ritiene il Collegio ci condividere le motivazioni sviluppate da questa Conte con l'anzidetta pronuncia che ha osservato:” Ad avviso di questo giudice, la questione per cui è causa verte fondamentalmente sulla qualificazione del materiale e dei rilievi istruttori articolati dall'Amministrazione Finanziaria, nel contesto della normativa sopra richiamata. Si tratta di una prerogativa specifica dell'organo giudicante ex art. 116 c.p.c. immune da censure di legittimità se sostenuta da un corretto iter logico motivazionale (Cass. sez.5 ord.
10615 del 19.4.2024). Infatti, il giudice di prime cure ha derivato la sua decisione assumendo i rilievi formulati dall'Ufficio, nel contesto dell'attività svolta effettivamente dall'ASD. Ad esser più precisi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato la carenza dei requisiti di “de commercializzazione” nel caso di distribuzione di utili, omessa compilazione del libro soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente (ex plurimis Cass. sez.5, sent. n°22939 del 26.9.2018). Il ragionamento che si legge nella sentenza impugnata invece, deduce una sorta di insufficienza nelle contestazioni e nei rilievi fiscali, ritenuti “privi dei requisiti di gravità – precisione - concordanza” nel contesto di un'attività sostanzialmente svolta per gli indicati fini statutari. In altre parole, si tratta di contestazioni che, per quanto fondate, non assumono una portata tale da incrinare la spettanza del regime fiscale applicato. L'odierno collegio ritiene di condividere questo ragionamento ed in particolare le riflessioni di specie. Infatti, la presenza del libro soci e verbali assemblee, comunque compilati, e l'esame della documentazione contabile hanno una indiscussa valenza probatoria.
Nel merito, dall'esame della documentazione allegata agli atti della verifica risultano perfettamente intellegibili i nomi e i dati anagrafici dei soci tesserati e la loro qualifica di : agonista/non agonista. I pochi soci ascoltati, hanno dichiarato di “non ricordare” se avessero mai partecipato alle assemblee ( diversamente dall'aver affermato “ di non aver mai partecipato”) mentre, non è escluso che gli avvisi di convocazione fossero dati mediante affissione nei locali sociali o con altre forme di pubblicità. In ordine alla questione della distribuzione di utili, indicata a pagg. 29/30 del pvc si tratta, per la stessa ammissione dei militari verbalizzanti, di mere ipotesi (“somme presuntivamente utilizzate per fini privati”) non suffragate da alcun riscontro oggettivo. Del tutto infondata ancora, l'affermazione contenuta in accertamento secondo cui: “….l'attività viene integralmente svolta secondo logiche imprenditoriali e commerciali…” .Infatti, manca agli atti della verifica,
l'individuazione dell'organizzazione d'impresa, dei capitali investiti, del personale impiegato ed infine, del risultato economico conseguito. Di contro, nessuna eccezione è stata sollevata in merito all'attività sportiva effettivamente svolta, ai programmi di formazione-allenamento, ai calendari e alle competizioni organizzate e partecipate. Infine, che il consiglio direttivo sia stato composto da soci-parenti non è di per sé elemento che può pregiudicare il carattere democratico nella gestione dell'attività. Per altri casi infatti, lo stesso rilievo
è valso in ordine ad organi apicali composti da soci fondatori e non alternati con nuovi ingressi, attesa la difficoltà a trovare soci disponibili ad impegnare il loro tempo o dotati delle competenze necessarie al ruolo.”
In conclusione vanno accolti gli appelli riuniti riformando le sentenze di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli appellanti come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli riuniti e per l'effetto, riforma le sentenze di primo grado. Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato assolto.
Dispositivo corretto come da decreto di correzione ex art. 287 c.p.c. dd. 28.10.2025
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
NI NT, TO
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 2 e pubblicata il 09/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRAP 2015
- sull'appello n. 115/2022 depositato il 31/03/2022 proposto da
A.s.d.r.c. Ricorrente_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale UDINE sez. 2 e pubblicata il 09/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100029 IRAP 2015
- sull'appello n. 14/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRAP 2016
- sull'appello n. 16/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
A.s.d.r.c. Ricorrente_2 - P.Iva_1
Difeso da
OL RA - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Gorghi, 18 33100 NE UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040102245 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza traeva origina da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza di Tarcento in materia di
II.DD., I.V.A. e ritenute per gli esercizi 2015 e 2016, a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD- con contestuale addebito a titolo di responsabile solidale nei confronti della sua rappresentante legale Ricorrente_1.
I rilievi fiscali, venivano trasfusi nei relativi avvisi accertamento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate di
NE contestava all'ASD la mancata identificabilità dei soci e delle relative quote di partecipazione;
l'assenza di vita sociale (convocazioni, approvazione bilanci, delibere ecc.); gestione svolta da pochi soci, tutti parenti;
rendiconti infedeli relativamente alla documentazione rinvenuta;
ingiustificati prelievi di contante riconducibili a distribuzione di utili. In ragione di ciò, l'Ufficio riteneva non sussistessero i requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 90 l. 289/2002, l. 398/91 e 148 tuir. Conseguentemente applicava la tassazione in regime ordinario previsto per gli enti collettivi e le relative obbligazioni erano poste anche a carico del rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 c.c.
Con separati ricorsi sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD, sia la responsabile in solido Sig.ra Ricorrente_1 ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE che con separate sentenze rigettava i ricorsi con identica motivazione.
Avvero le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE hanno proposto separati appelli sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD, sia alla Sig.ra Ricorrente_1 , concludendo per la riforma delle sentenze gravate con vittoria di spese di lite.
Si costituisce in tutti i procedimenti l'Agenzia delle Entrate di NE controdeducendo e concludendo per il rigetto degli appelli con rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, sentite le Parti, considerata la connessione oggettiva e soggettiva, riunisce alle cause RGA 114/22 e 14/25 già riunite il 14/074/25 gli appelli RGA 115/22 e RGA 16/25.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere definita all'esito dell'esame della questione da individuarsi come dotata di più immediato portato decisorio, anche se subordinata sotto il profilo della sua consecuzione logica, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Ciò premesso va osservato che questa Corte di secondo grado sì è pronunciata su identica questione in merito agli avvisi di accertamento notificati alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 – ASD ed alla Ricorrente_1 per le annualità 2013 e 2014. Questa Corte con sentenza n. 169/2024 dd.
6.5.2024 depositata il 31.5.2024 ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando le pronuncia di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento, sentenza che come dichiarato a verbale dalle Parti risulta passata in giudicato.
Ritiene il Collegio ci condividere le motivazioni sviluppate da questa Conte con l'anzidetta pronuncia che ha osservato:” Ad avviso di questo giudice, la questione per cui è causa verte fondamentalmente sulla qualificazione del materiale e dei rilievi istruttori articolati dall'Amministrazione Finanziaria, nel contesto della normativa sopra richiamata. Si tratta di una prerogativa specifica dell'organo giudicante ex art. 116 c.p.c. immune da censure di legittimità se sostenuta da un corretto iter logico motivazionale (Cass. sez.5 ord.
10615 del 19.4.2024). Infatti, il giudice di prime cure ha derivato la sua decisione assumendo i rilievi formulati dall'Ufficio, nel contesto dell'attività svolta effettivamente dall'ASD. Ad esser più precisi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato la carenza dei requisiti di “de commercializzazione” nel caso di distribuzione di utili, omessa compilazione del libro soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente (ex plurimis Cass. sez.5, sent. n°22939 del 26.9.2018). Il ragionamento che si legge nella sentenza impugnata invece, deduce una sorta di insufficienza nelle contestazioni e nei rilievi fiscali, ritenuti “privi dei requisiti di gravità – precisione - concordanza” nel contesto di un'attività sostanzialmente svolta per gli indicati fini statutari. In altre parole, si tratta di contestazioni che, per quanto fondate, non assumono una portata tale da incrinare la spettanza del regime fiscale applicato. L'odierno collegio ritiene di condividere questo ragionamento ed in particolare le riflessioni di specie. Infatti, la presenza del libro soci e verbali assemblee, comunque compilati, e l'esame della documentazione contabile hanno una indiscussa valenza probatoria.
Nel merito, dall'esame della documentazione allegata agli atti della verifica risultano perfettamente intellegibili i nomi e i dati anagrafici dei soci tesserati e la loro qualifica di : agonista/non agonista. I pochi soci ascoltati, hanno dichiarato di “non ricordare” se avessero mai partecipato alle assemblee ( diversamente dall'aver affermato “ di non aver mai partecipato”) mentre, non è escluso che gli avvisi di convocazione fossero dati mediante affissione nei locali sociali o con altre forme di pubblicità. In ordine alla questione della distribuzione di utili, indicata a pagg. 29/30 del pvc si tratta, per la stessa ammissione dei militari verbalizzanti, di mere ipotesi (“somme presuntivamente utilizzate per fini privati”) non suffragate da alcun riscontro oggettivo. Del tutto infondata ancora, l'affermazione contenuta in accertamento secondo cui: “….l'attività viene integralmente svolta secondo logiche imprenditoriali e commerciali…” .Infatti, manca agli atti della verifica,
l'individuazione dell'organizzazione d'impresa, dei capitali investiti, del personale impiegato ed infine, del risultato economico conseguito. Di contro, nessuna eccezione è stata sollevata in merito all'attività sportiva effettivamente svolta, ai programmi di formazione-allenamento, ai calendari e alle competizioni organizzate e partecipate. Infine, che il consiglio direttivo sia stato composto da soci-parenti non è di per sé elemento che può pregiudicare il carattere democratico nella gestione dell'attività. Per altri casi infatti, lo stesso rilievo
è valso in ordine ad organi apicali composti da soci fondatori e non alternati con nuovi ingressi, attesa la difficoltà a trovare soci disponibili ad impegnare il loro tempo o dotati delle competenze necessarie al ruolo.”
In conclusione vanno accolti gli appelli riuniti riformando le sentenze di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli appellanti come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie gli appelli riuniti e per l'effetto, riforma le sentenze di primo grado. Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato assolto.
Dispositivo corretto come da decreto di correzione ex art. 287 c.p.c. dd. 28.10.2025