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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona EI magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2826/'24, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (appello contro Tribunale di Avellino, 15 dicembre 2023, n. 3), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso in appello C.F._1 dall'avv. Giuseppe Trimonti (c.f.: , presso lo studio del quale è C.F._2 domiciliato in T'AN EI OM, alla via A. Sepe n. 10 (p.e.c.:
; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Rosario C.F._3
Maglio (c.f.: , presso il cui studio è domiciliato in Lioni (AV), alla via C.F._4
O. e M. De Maio n. 3 (p.e.c.: ; Email_2
appellato
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'accoglimento. P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2022, chiedeva al Tribunale di Avellino di CP_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.09.1979 con dal quale in data 05.07.1980 ed in data 26.05.1984 erano Parte_1 rispettivamente nati i figli AN e;
il ricorrente - per quanto afferisce all'oggetto del Per_1 presente procedimento - chiedeva, inoltre, ridursi ad euro 300,00 la misura l'assegno di mantenimento in favore della moglie (dell'importo di euro 700,00 al mese) posto a suo carico in sede di omologa della separazione giudiziale e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento del figlio (stabilito nella medesima sede in complessivi euro 250,00 al Per_1 mese), adducendo il peggioramento delle sue condizioni di salute (con elevato grado di invalidità civile comprovato come in atti) in relazione all'importo della pensione percepita (pari ad euro 2.500,00 al mese), l'età del figlio (ormai EN ed in grado di sostentarsi Per_1 economicamente) e la possibilità della moglie (data l'età della donna) di chiedere misure di sostegno statali, quali il reddito di cittadinanza ovvero una pensione sociale.
1.1. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in Parte_1 giudizio, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - aumentarsi l'assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio e quello a proprio vantaggio stabilito in sede di omologa della separazione consensuale.
1.2. Nel corso del procedimento di divorzio, il Presidente del Tribunale di Avellino, con ordinanza in data 02.03.2023, disponeva confermarsi le condizioni economiche della separazione consensuale.
1.3. Con ricorso depositato in data 24.03.2023 presso il Tribunale di Avellino, il ricorrente, a modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale, chiedeva la revoca della contribuzione in favore del figlio EN , sostenendo non essere più Per_1 giustificabile la sua inattività e non potendo egli gravare ad libitum sulle spalle EI genitori;
domandava, inoltre, ridursi nella misura di euro 300,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sottolineando le sue precarie condizioni di salute, il concreto importo della sua pensione e la possibilità per la - data la sua età - di Parte_1 accedere a misure di sostegno a carico dello Stato, quali il reddito di cittadinanza ovvero una pensione sociale. 1.4. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di parte avversa, siccome infondata in fatto ed in diritto.
1.5. Il Tribunale, dichiarata la contumacia della , osservava come, al di là Parte_1 dell'onere probatorio del ricorrente (ritenuto assolto), la contumacia della Parte_1 implicasse una sostanziale rinuncia ai contributi economici posti in sede di separazione consensuale a carico della controparte, rilevando altresì l'impossibilità dell'imposizione d'ufficio di qualsivoglia contribuzione economica da parte dell'A.G., non vertendo la causa sulla debenza di assegni di natura alimentare/assistenziale ed avendo la medesima ad oggetto diritti di natura disponibile: pertanto, il Tribunale disponeva la revoca dell'obbligazione di pagamento per complessivi euro 950,00 al mese gravante su in favore di CP_1
e di . Parte_1 Parte_2
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso del 14.06.2024 Parte_1
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava dichiarare
[...] nulla o comunque annullarsi la sentenza di primo grado, attesa l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni economiche della separazione avanzata dalla controparte.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il quale rappresentava CP_1
l'infondatezza giuridica delle prospettazioni dell'appellante, chiedendo dichiararsi inammissibile per genericità o comunque rigettarsi il gravame siccome infondato;
con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di appello, - con richiami di giurisprudenza - osserva Parte_1 che, pur essendo legittima la domanda di modifica delle condizioni di separazione anche in pendenza della procedura volta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detta domanda non è più proponibile secondo il principio del ne bis in idem allorquando il giudice del divorzio abbia già assunto provvedimenti di natura provvisoria ed urgente sulle questioni economiche. Dunque, nella fattispecie in esame, il avrebbe CP_1 potuto chiedere la sola modifica del provvedimento provvisorio tramite specifica domanda al
G.I., ma non avrebbe potuto avanzare domanda di modifica ai sensi dell'art. 710 c.p.c. delle condizioni economiche della separazione, omettendo in tal modo di considerare la venuta ad esistenza giuridica dell'ordinanza presidenziale che aveva recepito le statuizioni economiche pattuite dalle parti nella pregressa sede di separazione.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, - previa CP_1 richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - osserva in ogni caso come il principio richiamato nell'atto di gravame non troverebbe applicazione nel caso in esame, in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale emessa nella procedura di divorzio ha operato un mero richiamo alle condizioni economiche della separazione consensuale, non contenendo alcuna nuova statuizione. A tale stregua, andrebbe applicato il principio di modificabilità in ogni momento delle dette statuizioni, ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (applicabile nel caso in esame, essendo stato instaurato il giudizio in esame anteriormente all'entrata in vigore della legge “Cartabia”).
4. Il gravame è fondato e deve essere accolto.
Posto che non vi sono ragioni di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va innanzitutto evidenziato in diritto come, con sentenza n. 27205 del 23.10.2019, la Corte di
Cassazione, richiamando principi già consolidati nella materia de qua (Cass., n. 5062/'17, n.
17825/'13, n. 28990/'18, n. 21081/'05), abbia osservato che, secondo ius receptum, è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venire meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto EI provvedimenti di mantenimento in regime separativo. Infatti, “la sentenza di divorzio, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale ancora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia di separazione e EI conseguenti provvedimenti patrimoniali”.
Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi come il detto interesse non sussista, atteso che il provvedimento presidenziale emesso nell'ambito della procedura di divorzio, seppur provvisorio, ha assorbito ogni precedente statuizione inerente ai profili economici in oggetto.
Ed invero, deve rilevarsi che non solo il Presidente del Tribunale di Avellino, anteriormente all'instaurazione della procedura di modifica, ha - con nuovo provvedimento temporaneo interferente con quello emesso all'esito della procedura di separazione consensuale - confermato le condizioni economiche statuite in tale ultima sede ma altresì che, con il ricorso ex art. 710 c.p.c., il (come emerge dall'esposizione che precede) ha fatto valere le CP_1 medesime circostanze già poste a base della richiesta - contenuta nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - di riduzione ad euro 300,00 al mese dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (circostanze, dunque, non sopravvenute al provvedimento presidenziale Per_1 emesso il 02.03.2023), reiterando - in tali identici termini - la richiesta di ridimensionamento EI propri obblighi economici nei riguardi EI familiari.
Tali conclusioni sono in linea anche con l'ulteriore e più recente giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione EI coniugi solo allorché sussista un interesse delle parti, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno per il pregresso (Cass. Civ., 31827/2023).
Pertanto, a modifica della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata da ai sensi dell'art. 710 c.p.c.. CP_1
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 5/2023, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 il 15.12.2023:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione depositata da in data CP_1
24 03.2023;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore CP_1 dell'appellante, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona EI magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2826/'24, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (appello contro Tribunale di Avellino, 15 dicembre 2023, n. 3), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso in appello C.F._1 dall'avv. Giuseppe Trimonti (c.f.: , presso lo studio del quale è C.F._2 domiciliato in T'AN EI OM, alla via A. Sepe n. 10 (p.e.c.:
; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Rosario C.F._3
Maglio (c.f.: , presso il cui studio è domiciliato in Lioni (AV), alla via C.F._4
O. e M. De Maio n. 3 (p.e.c.: ; Email_2
appellato
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'accoglimento. P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29.09.2022, chiedeva al Tribunale di Avellino di CP_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.09.1979 con dal quale in data 05.07.1980 ed in data 26.05.1984 erano Parte_1 rispettivamente nati i figli AN e;
il ricorrente - per quanto afferisce all'oggetto del Per_1 presente procedimento - chiedeva, inoltre, ridursi ad euro 300,00 la misura l'assegno di mantenimento in favore della moglie (dell'importo di euro 700,00 al mese) posto a suo carico in sede di omologa della separazione giudiziale e revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento del figlio (stabilito nella medesima sede in complessivi euro 250,00 al Per_1 mese), adducendo il peggioramento delle sue condizioni di salute (con elevato grado di invalidità civile comprovato come in atti) in relazione all'importo della pensione percepita (pari ad euro 2.500,00 al mese), l'età del figlio (ormai EN ed in grado di sostentarsi Per_1 economicamente) e la possibilità della moglie (data l'età della donna) di chiedere misure di sostegno statali, quali il reddito di cittadinanza ovvero una pensione sociale.
1.1. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in Parte_1 giudizio, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - aumentarsi l'assegno di contributo al mantenimento in favore del figlio e quello a proprio vantaggio stabilito in sede di omologa della separazione consensuale.
1.2. Nel corso del procedimento di divorzio, il Presidente del Tribunale di Avellino, con ordinanza in data 02.03.2023, disponeva confermarsi le condizioni economiche della separazione consensuale.
1.3. Con ricorso depositato in data 24.03.2023 presso il Tribunale di Avellino, il ricorrente, a modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale, chiedeva la revoca della contribuzione in favore del figlio EN , sostenendo non essere più Per_1 giustificabile la sua inattività e non potendo egli gravare ad libitum sulle spalle EI genitori;
domandava, inoltre, ridursi nella misura di euro 300,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sottolineando le sue precarie condizioni di salute, il concreto importo della sua pensione e la possibilità per la - data la sua età - di Parte_1 accedere a misure di sostegno a carico dello Stato, quali il reddito di cittadinanza ovvero una pensione sociale. 1.4. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, la resistente chiedeva il rigetto della domanda di parte avversa, siccome infondata in fatto ed in diritto.
1.5. Il Tribunale, dichiarata la contumacia della , osservava come, al di là Parte_1 dell'onere probatorio del ricorrente (ritenuto assolto), la contumacia della Parte_1 implicasse una sostanziale rinuncia ai contributi economici posti in sede di separazione consensuale a carico della controparte, rilevando altresì l'impossibilità dell'imposizione d'ufficio di qualsivoglia contribuzione economica da parte dell'A.G., non vertendo la causa sulla debenza di assegni di natura alimentare/assistenziale ed avendo la medesima ad oggetto diritti di natura disponibile: pertanto, il Tribunale disponeva la revoca dell'obbligazione di pagamento per complessivi euro 950,00 al mese gravante su in favore di CP_1
e di . Parte_1 Parte_2
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso del 14.06.2024 Parte_1
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava dichiarare
[...] nulla o comunque annullarsi la sentenza di primo grado, attesa l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni economiche della separazione avanzata dalla controparte.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il quale rappresentava CP_1
l'infondatezza giuridica delle prospettazioni dell'appellante, chiedendo dichiararsi inammissibile per genericità o comunque rigettarsi il gravame siccome infondato;
con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di appello, - con richiami di giurisprudenza - osserva Parte_1 che, pur essendo legittima la domanda di modifica delle condizioni di separazione anche in pendenza della procedura volta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detta domanda non è più proponibile secondo il principio del ne bis in idem allorquando il giudice del divorzio abbia già assunto provvedimenti di natura provvisoria ed urgente sulle questioni economiche. Dunque, nella fattispecie in esame, il avrebbe CP_1 potuto chiedere la sola modifica del provvedimento provvisorio tramite specifica domanda al
G.I., ma non avrebbe potuto avanzare domanda di modifica ai sensi dell'art. 710 c.p.c. delle condizioni economiche della separazione, omettendo in tal modo di considerare la venuta ad esistenza giuridica dell'ordinanza presidenziale che aveva recepito le statuizioni economiche pattuite dalle parti nella pregressa sede di separazione.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, - previa CP_1 richiesta di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - osserva in ogni caso come il principio richiamato nell'atto di gravame non troverebbe applicazione nel caso in esame, in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale emessa nella procedura di divorzio ha operato un mero richiamo alle condizioni economiche della separazione consensuale, non contenendo alcuna nuova statuizione. A tale stregua, andrebbe applicato il principio di modificabilità in ogni momento delle dette statuizioni, ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (applicabile nel caso in esame, essendo stato instaurato il giudizio in esame anteriormente all'entrata in vigore della legge “Cartabia”).
4. Il gravame è fondato e deve essere accolto.
Posto che non vi sono ragioni di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va innanzitutto evidenziato in diritto come, con sentenza n. 27205 del 23.10.2019, la Corte di
Cassazione, richiamando principi già consolidati nella materia de qua (Cass., n. 5062/'17, n.
17825/'13, n. 28990/'18, n. 21081/'05), abbia osservato che, secondo ius receptum, è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venire meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto EI provvedimenti di mantenimento in regime separativo. Infatti, “la sentenza di divorzio, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale ancora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia di separazione e EI conseguenti provvedimenti patrimoniali”.
Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi come il detto interesse non sussista, atteso che il provvedimento presidenziale emesso nell'ambito della procedura di divorzio, seppur provvisorio, ha assorbito ogni precedente statuizione inerente ai profili economici in oggetto.
Ed invero, deve rilevarsi che non solo il Presidente del Tribunale di Avellino, anteriormente all'instaurazione della procedura di modifica, ha - con nuovo provvedimento temporaneo interferente con quello emesso all'esito della procedura di separazione consensuale - confermato le condizioni economiche statuite in tale ultima sede ma altresì che, con il ricorso ex art. 710 c.p.c., il (come emerge dall'esposizione che precede) ha fatto valere le CP_1 medesime circostanze già poste a base della richiesta - contenuta nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - di riduzione ad euro 300,00 al mese dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e di revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio (circostanze, dunque, non sopravvenute al provvedimento presidenziale Per_1 emesso il 02.03.2023), reiterando - in tali identici termini - la richiesta di ridimensionamento EI propri obblighi economici nei riguardi EI familiari.
Tali conclusioni sono in linea anche con l'ulteriore e più recente giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione EI coniugi solo allorché sussista un interesse delle parti, quale, a titolo esemplificativo, l'assegno per il pregresso (Cass. Civ., 31827/2023).
Pertanto, a modifica della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata da ai sensi dell'art. 710 c.p.c.. CP_1
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 5/2023, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 il 15.12.2023:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione depositata da in data CP_1
24 03.2023;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore CP_1 dell'appellante, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano