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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2023 promossa da:
in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico ed Andrea Mastrodomenico, domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Carabellese, domiciliato come Controparte_1 in atti
OPPOSTO
*********************
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni inviate per l'udienza del
21.01.2025, qui richiamate;
la causa è decisa con deposito telematico della sentenza nel giorno dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società , in Parte_2 persona del liquidatore p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di , con il quale era ingiunto alla società il pagamento della Controparte_1 somma di € 16.587,52 oltre interessi e spese legali, a titolo di compensi per l'incarico di presidente del Collegio sindacale della società opponente svolto dall'opposto dal 2009 sino alla cessazione della carica nel 2012.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed istruita la causa, all'udienza del 14.01.2025 le parti davano atto della definizione in via transattiva della controversia tra le parti, depositando il verbale di conciliazione ed instando per la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa era rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 2 “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinante circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 17.01.2023, n. 1257).
Alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da Parte_3
, in persona del liquidatore p.t., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
[...]
Bari su ricorso di , così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Bari, 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. dott.ssa Paola Cesaroni
Il Presidente dott. Raffaella Simone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2682/2023 promossa da:
in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico ed Andrea Mastrodomenico, domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Carabellese, domiciliato come Controparte_1 in atti
OPPOSTO
*********************
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni inviate per l'udienza del
21.01.2025, qui richiamate;
la causa è decisa con deposito telematico della sentenza nel giorno dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società , in Parte_2 persona del liquidatore p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di , con il quale era ingiunto alla società il pagamento della Controparte_1 somma di € 16.587,52 oltre interessi e spese legali, a titolo di compensi per l'incarico di presidente del Collegio sindacale della società opponente svolto dall'opposto dal 2009 sino alla cessazione della carica nel 2012.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed istruita la causa, all'udienza del 14.01.2025 le parti davano atto della definizione in via transattiva della controversia tra le parti, depositando il verbale di conciliazione ed instando per la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa era rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 2 “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinante circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 17.01.2023, n. 1257).
Alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da Parte_3
, in persona del liquidatore p.t., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
[...]
Bari su ricorso di , così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Bari, 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. dott.ssa Paola Cesaroni
Il Presidente dott. Raffaella Simone
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