TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/10/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso TT, ha pronunciato, nei giudizi riuniti, la seguente
SENTENZA
1) nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 26/10/2023 al n.
3982/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data
01/10/2015 e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647
c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al piazzale Rizzo 12;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
RI AL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla Via Garibaldi n. 28;
OPPOSTA
****************
2) nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 31/10/2023 al n.
4073/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data
01/10/2015 e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647
c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016
1 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al piazzale Rizzo 12;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
RI AL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla Via Garibaldi n. 28:
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/06/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e le cause riunite venivano assunte in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato alla società non in CP_3 proprio ma in nome e per conto di (poi costituitasi a Controparte_1 mezzo della diversa mandataria , CP_2 Parte_1 proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data 01/10/2015
e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016, con il quale gli era stato ingiunto - nella qualità di garante della società pagamento, in Parte_2 favore della della somma di € Controparte_4
577.290,78, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
1.1. L'opponente (abilitato all'impugnativa attraverso l'ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Potenza resa nella procedura esecutiva n.138/2011, con la quale, in ossequio alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023 del 06/04/2023, ha avvisato il debitore/consumatore della possibilità di proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale abusività delle
2 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
clausole) eccepiva la nullità delle clausole della fideiussione rieditive dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, lamentando, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 c.c. e, per l'effetto, la decadenza del creditore dalla garanzia, per il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla citata disposizione.
2. Al procedimento, inscritto con n. 3982/2023 R.G., veniva riunito il procedimento avente n. 4073/2023 R.G., pendente dinanzi a diverso giudice del medesimo Tribunale e avente ad oggetto l'opposizione avverso al medesimo decreto ingiuntivo tra le stesse parti.
3. Costituitasi in entrambi i giudizi poi riuniti, l'opposta
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con CP_1 riferimento alle doglianze inerenti alla validità della fideiussione (rilasciata in favore della cedente Banca Monte dei Paschi di Siena) e l'assenza, in capo all'opponente, della qualità di consumatore, contestando altresì il merito dell'opposizione e, per l'effetto, concludendo per il relativo rigetto.
4. Le cause riunite, previo rigetto delle istanze istruttorie e di integrazione del contraddittorio articolate dall'opponente, venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, rimesse in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, non può mancarsi di rilevare che l'odierno opponente sia, in effetti, sprovvisto dei requisiti funzionali alla qualifica di consumatore, il ché (con efficacia del tutto assorbente di ogni ulteriore profilo) rende inammissibile l'odierna opposizione.
6. Come noto, con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, hanno chiarito che, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è tenuto
3 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
ad avvertire il consumatore che, entro quaranta giorni da tale informazione, ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, ossia il contrasto di tali clausole con la disciplina consumeristica.
Tanto, com'è ovvio, presuppone che l'opponente sia qualificabile in termini di consumatore.
7. A tal riguardo, mette conto rilevare che la definizione di consumatore si rinviene nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, che attribuisce tale qualifica a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, così attribuendo efficacia dirimente al criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale da costui svolte.
7.1. La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun
4 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, ; 14 settembre 2016, C- Per_1
534/15, . Per_2
Dunque, la tesi del cosiddetto “professionista di riflesso” (secondo cui la qualifica di professionista del debitore garantito comporterebbe di per sé
l'impossibilità di considerare consumatore il garante) deve reputarsi ormai superata nella giurisprudenza, anche nazionale, come puntualmente rilevato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(27/02/2023, n. 5868), che hanno statuito che deve ritenersi consumatore
“il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)”.
È, dunque, necessario che si accerti, caso per caso, la ricorrenza – o meno
– di indici fattuali per ritenere che il fideiussore abbia contrattato a fini che esulano la sua sfera privata e convergono, invece, ai fini dell'attività professionalmente svolta dal medesimo.
7.2. A tal proposito, se è senz'altro vero che la finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs.
206/2005, competendo, semmai, alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091), altrettanto vero è che l'assenza della qualifica di consumatore, quando puntualmente dedotta ed eccepita dalla parte avversaria, può predicarsi se, dagli atti del processo validamente assunti, emergano profili di collegamento tra la garanzia prestata e gli interessi professionali del garante, profili di collegamento desumibili, ad esempio, dall'avere il garante rivestito la qualità di socio e/o di amministratore della società garantita.
5 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito a più riprese che “In ipotesi di fideiussione, se il garante abbia una partecipazione societaria ovvero occupi un ruolo in seno alla compagine garantita, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa” (Tribunale Varese, Sez. II, Sentenza, 08/07/2025, n. 515; Tribunale
Ferrara, 09/11/2023, n. 874; Tribunale Nocera Inferiore, sez. I , 14/04/2023
, n. 793; Corte appello Bari, sez. II, 01/02/2022 n. 156; Tribunale Roma, sez. XVII, 01/10/2021 n. 15197; Tribunale Sassari, 18/05/2021; Tribunale
Roma, sez. XVII, 16/04/2020 n. 6230).
7.3. Orbene, nel caso di specie, dalla visura camerale della Geocostruzioni emerge che è stato sin dal 1995 amministratore CP_5 Parte_1 unico e legale rappresentante della società garantita e, dal 2009, finanche socio unico della stessa.
Tanto, alla luce dei principi poc'anzi esposti, non può che indurre a ritenere che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata e attinenti, invece, all'interesse della società della cui gestione e amministrazione egli era investito, all'evidente scopo di agevolarne l'operatività favorendone l'accesso al credito.
Ne deriva che deve escludersi, nella vicenda de qua, l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore (si veda, sul punto, la recente Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 01/04/2025, n. 8669, che ha ritenuta corretta l'esclusione della qualifica di consumatore ad un fideiussore che, come nel caso di specie, rivestiva la qualifica di amministratore unico e socio di maggioranza della società garantita).
8. Una volta esclusa la qualifica di consumatore in capo all'opponente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle opposizioni proposte nei giudizi riuniti, non potendosi dar luogo (attesa l'inapplicabilità della disciplina consumeristica) ad alcuna verifica dell'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite (con riferimento alle quali ritiene lo scrivente di poter operare una liquidazione unitaria, stante la totale sovrapponibilità delle opposizioni), le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella
6 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
misura così come liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione delle attività defensionali concretamente espletate) di cui al D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da €
520.001 a € 1.000.000), con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non avendo, le parti, depositato memorie di trattazione né essendosi espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso TT, definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti come in epigrafe individuati, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.831,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 13/10/2025
Il Giudice
Generoso TT
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso TT, ha pronunciato, nei giudizi riuniti, la seguente
SENTENZA
1) nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 26/10/2023 al n.
3982/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data
01/10/2015 e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647
c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al piazzale Rizzo 12;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
RI AL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla Via Garibaldi n. 28;
OPPOSTA
****************
2) nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 31/10/2023 al n.
4073/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data
01/10/2015 e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647
c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016
1 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al piazzale Rizzo 12;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
RI AL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla Via Garibaldi n. 28:
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/06/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e le cause riunite venivano assunte in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato alla società non in CP_3 proprio ma in nome e per conto di (poi costituitasi a Controparte_1 mezzo della diversa mandataria , CP_2 Parte_1 proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 817/2015 del Tribunale di Potenza, emesso in data 01/10/2015
e notificato in data 26/10/2015, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento in data 14/01/2016, con il quale gli era stato ingiunto - nella qualità di garante della società pagamento, in Parte_2 favore della della somma di € Controparte_4
577.290,78, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
1.1. L'opponente (abilitato all'impugnativa attraverso l'ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Potenza resa nella procedura esecutiva n.138/2011, con la quale, in ossequio alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023 del 06/04/2023, ha avvisato il debitore/consumatore della possibilità di proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale abusività delle
2 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
clausole) eccepiva la nullità delle clausole della fideiussione rieditive dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, lamentando, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 c.c. e, per l'effetto, la decadenza del creditore dalla garanzia, per il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla citata disposizione.
2. Al procedimento, inscritto con n. 3982/2023 R.G., veniva riunito il procedimento avente n. 4073/2023 R.G., pendente dinanzi a diverso giudice del medesimo Tribunale e avente ad oggetto l'opposizione avverso al medesimo decreto ingiuntivo tra le stesse parti.
3. Costituitasi in entrambi i giudizi poi riuniti, l'opposta
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con CP_1 riferimento alle doglianze inerenti alla validità della fideiussione (rilasciata in favore della cedente Banca Monte dei Paschi di Siena) e l'assenza, in capo all'opponente, della qualità di consumatore, contestando altresì il merito dell'opposizione e, per l'effetto, concludendo per il relativo rigetto.
4. Le cause riunite, previo rigetto delle istanze istruttorie e di integrazione del contraddittorio articolate dall'opponente, venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, rimesse in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, non può mancarsi di rilevare che l'odierno opponente sia, in effetti, sprovvisto dei requisiti funzionali alla qualifica di consumatore, il ché (con efficacia del tutto assorbente di ogni ulteriore profilo) rende inammissibile l'odierna opposizione.
6. Come noto, con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, hanno chiarito che, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è tenuto
3 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
ad avvertire il consumatore che, entro quaranta giorni da tale informazione, ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, ossia il contrasto di tali clausole con la disciplina consumeristica.
Tanto, com'è ovvio, presuppone che l'opponente sia qualificabile in termini di consumatore.
7. A tal riguardo, mette conto rilevare che la definizione di consumatore si rinviene nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, che attribuisce tale qualifica a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, così attribuendo efficacia dirimente al criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale da costui svolte.
7.1. La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun
4 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, ; 14 settembre 2016, C- Per_1
534/15, . Per_2
Dunque, la tesi del cosiddetto “professionista di riflesso” (secondo cui la qualifica di professionista del debitore garantito comporterebbe di per sé
l'impossibilità di considerare consumatore il garante) deve reputarsi ormai superata nella giurisprudenza, anche nazionale, come puntualmente rilevato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(27/02/2023, n. 5868), che hanno statuito che deve ritenersi consumatore
“il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)”.
È, dunque, necessario che si accerti, caso per caso, la ricorrenza – o meno
– di indici fattuali per ritenere che il fideiussore abbia contrattato a fini che esulano la sua sfera privata e convergono, invece, ai fini dell'attività professionalmente svolta dal medesimo.
7.2. A tal proposito, se è senz'altro vero che la finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs.
206/2005, competendo, semmai, alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091), altrettanto vero è che l'assenza della qualifica di consumatore, quando puntualmente dedotta ed eccepita dalla parte avversaria, può predicarsi se, dagli atti del processo validamente assunti, emergano profili di collegamento tra la garanzia prestata e gli interessi professionali del garante, profili di collegamento desumibili, ad esempio, dall'avere il garante rivestito la qualità di socio e/o di amministratore della società garantita.
5 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito a più riprese che “In ipotesi di fideiussione, se il garante abbia una partecipazione societaria ovvero occupi un ruolo in seno alla compagine garantita, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa” (Tribunale Varese, Sez. II, Sentenza, 08/07/2025, n. 515; Tribunale
Ferrara, 09/11/2023, n. 874; Tribunale Nocera Inferiore, sez. I , 14/04/2023
, n. 793; Corte appello Bari, sez. II, 01/02/2022 n. 156; Tribunale Roma, sez. XVII, 01/10/2021 n. 15197; Tribunale Sassari, 18/05/2021; Tribunale
Roma, sez. XVII, 16/04/2020 n. 6230).
7.3. Orbene, nel caso di specie, dalla visura camerale della Geocostruzioni emerge che è stato sin dal 1995 amministratore CP_5 Parte_1 unico e legale rappresentante della società garantita e, dal 2009, finanche socio unico della stessa.
Tanto, alla luce dei principi poc'anzi esposti, non può che indurre a ritenere che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata e attinenti, invece, all'interesse della società della cui gestione e amministrazione egli era investito, all'evidente scopo di agevolarne l'operatività favorendone l'accesso al credito.
Ne deriva che deve escludersi, nella vicenda de qua, l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore (si veda, sul punto, la recente Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 01/04/2025, n. 8669, che ha ritenuta corretta l'esclusione della qualifica di consumatore ad un fideiussore che, come nel caso di specie, rivestiva la qualifica di amministratore unico e socio di maggioranza della società garantita).
8. Una volta esclusa la qualifica di consumatore in capo all'opponente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle opposizioni proposte nei giudizi riuniti, non potendosi dar luogo (attesa l'inapplicabilità della disciplina consumeristica) ad alcuna verifica dell'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite (con riferimento alle quali ritiene lo scrivente di poter operare una liquidazione unitaria, stante la totale sovrapponibilità delle opposizioni), le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella
6 Procedimenti riuniti nn. 3982/2023 e 4073/2023 R.G.
misura così come liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione delle attività defensionali concretamente espletate) di cui al D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da €
520.001 a € 1.000.000), con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non avendo, le parti, depositato memorie di trattazione né essendosi espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso TT, definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti come in epigrafe individuati, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.831,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 13/10/2025
Il Giudice
Generoso TT
7