TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice rel.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1383/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Fiorino Ruggio, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, Parte_1 chiedeva che il rapporto genitoriale nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate con il figlio Per_1
in ricorso. Con comparsa depositata in data 30.4.2025 si costituiva Controparte_1 il quale evidenziava che le parti, nelle more del giudizio, fossero pervenute ad una regolamentazione concordata della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 24.6.2025, pertanto, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1) Il figlio minore AN CC EP resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Collepasso (Le), alla via Principessa Maria n. 146, di proprietà della Sig. De
NN alla quale essa rimarrà assegnata. La madre, in caso di mutamento della predetta residenza sarà tenuta ad avvisare preventivamente il padre;
2) Sig. AN CC RE, qualora non sia già di conoscenza,
comunicherà la sua nuova residenza alla Sig.ra De NN;
3) I ricorrenti, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, all'indirizzo scolastico o, comunque, in ordine alle scelte tutte che appariranno determinanti per il futuro del minore. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione del figlio, saranno prese dalla madre presso cui starà
al momento, impegnandosi a cooperare entrambi per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate preventivamente fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
4) i ricorrenti concordano il diritto di visita alle seguenti condizioni come da piano genitoriale in allegato:
Il figlio minore starà con il padre:
Dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola per poi riportarlo dalla madre alle
17:00. In caso di suo impedimento provvederanno i nonni paterni e, in estremo subordine, provvederà la baby sitter (già accreditata al ritiro presso l'istituto scolastico), a spese del padre. Questi, peraltro, in caso di indisponibilità della madre, per esigenze lavorative o altri imprevisti, terrà il figlio presso di sé sino al rientro della madre mentre, in caso di sua assenza la madre si recherà presso i nonni paterni per prelevare il pupillo.
Il padre, inoltre terrà il figlio a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 16,00
alle ore 16,00 della domenica. In caso di indisponibilità imprevista del padre (per motivi di lavoro, prevalentemente), il piccolo resterà con i nonni paterni e, in subordine, con la zia paterna o, in estremo subordine, con la zia materna, o con la baby sitter. In tale ultimo caso, il costo del servizio sarà al 50% pro capite tra gli esponenti. Anche in questi casi, in assenza del padre, sarà la De NN a ritirare il piccolo dalla casa dei nonni o da quella del padre allorquando questi dovesse condurne una autonomamente.
Resta inteso che se il AN dovesse lavorare la domenica in cui gli spetta il figlio, terrà il medesimo dall'uscita della scuola dal venerdì, sino alle 16:00 del sabato, previo tempestivo avviso alla De NN, dell'incombente.
Va precisato che i genitori si dichiarano la massima disponibilità reciproca finalizzata a tenere il figlio in modo tale che siano consentite le reciproche necessità personali, rispettando il principio che, in caso di imprevisti, la persona deputata a tenere il figlio è sempre, in primis, l'altro genitore, agendo con garbo e buon senso reciprocamente, nel manifestarsi le richieste e le necessità
rappresentate dal piccolo, EP.
Nel corso delle ferie estive, il padre terrà con è il piccolo la prima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, in modo consecutivo, assecondando ovviamente EP qualora dovesse desiderare di vedere la madre;
pari principio varrà anche quando il piccolo dovesse manifestare alla madre di vedere il padre.
Nelle settimane estive indicate, il minore resterà con il padre con il pernotto.
Rispetto agli impegni scolastici/ludico/sportivi:
il padre si occuperà di portare il figlio in palestra, nei giorni previsti, mentre al ritiro dello stesso provvederà la madre, ferme restando le disponibilità del padre a ritirarlo dalla palestra in caso di impedimento o imprevisto della De NN, e,
qualora il padre dovesse essere indisponibile, la De NN provvederà ad incaricare i suoi parenti o la baby sitter (a suo costo esclusivo). Anche in questo caso, tuttavia, prevarrà il buon senso dei genitori per la migliore soluzione.
Vacanze estive e festività:
EP frequenterà il campo estivo e gli orari per accompagnare e riprendere il piccolo saranno calibrati appositamente dai genitori, tenendo conto di quelli previsti dalla struttura che EP frequenterà.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Il minore trascorrerà il Natale, Pasqua e le altre festività con l'uno e con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
In occasione del Natale, alternativamente, dal 24 sino al pomeriggio del 25, starà
con un genitore, mentre con l'altro trascorrerà dal pomeriggio del 25 sino a tutto il
26. Per il resto dei giorni di vacanza i genitori si accorderanno al meglio, nel rispetto delle esigenze di EP, fornendo reciprocamente la massima disponibilità.
In occasione della Pasqua, alternativamente, il giorno di Pasqua e di pasquetta,
previo accordo.
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: secondo il criterio dell'alternanza.
Il minore festeggerà il proprio compleanno e onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena ad anni alterni, salvo diverso accordo.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra [...]
Pt_1
6) Le parti si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità), fermo restando che in caso di viaggio, l'un genitore comunicherà all'altro, con congruo anticipo le intenzioni;
7) Il Sig. AN CC RE verserà alla Sig.ra De NN Margherita, a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN PI EP la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), comprensiva di alimentazione, cura della persona, abbigliamento primario e cambio di stagione, abitazione, tassa di iscrizione e retta campo estivo, costo della mensa scolastica e tassa di iscrizione all'asilo, rimanendo tale somma immutata qualora tale ultima voce di spesa venga meno, somma che sarà versata mediante bonifico anticipatamente entro il giorno 5
di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorrente dai primi giorni dell'anno successivo a quello in cui decorrerà l'assegno di mantenimento;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa presso il Tribunale di Lecce:
Se non già preesistenti, spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche (da documentare): spese per cure dentistiche e odontoiatriche,
oculistiche, acquisto di farmaci connessi a patologie, acquisto di presidi vari (es.
oculistici, ortodontici, acustici, protesi ecc.), visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (es. inalazioni termali, fisioterapiche,
trattamenti psicoterapeutici, logopedici, ecc.), esami diagnostici, analisi chimiche e strumentali;
spese scolastiche (da documentare): iscrizioni e rette di scuola privata d'infanzia, primarie e secondarie;
tasse universitarie, rette e spese per l'alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche e private (ove non mutate), corsi di specializzazione e master;
- spese parascolastiche (da documentare): prescuola, doposcuola, ripetizioni,
corsi (es. lingue straniere, informatica, attività artistiche, ecc.) con l'acquisto del materiale strumentale, campi scuola estivi, baby sitter, ludoteca;
- spese sportive (da documentare): attività sportiva agonistica e non, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della medesima ed ogni spesa connessa (es. trasferte);
- spese diverse (da documentare): Viaggi di istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto e relative dotazioni di sicurezza,
conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione cellulare, pc e tablet, spese per feste, ricorrenze e cerimonie religiose dei figli, polizze assicurative per infortuni e malattie;
PAC in favore dei figli, polizze RC per fatti commessi dai figli;
spese di bollo ed assicurazione per mezzi di trasporto in loro uso.
Per le spese da concordarsi, a fronte della richiesta scritta a mezzo e-mail, il genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto a mezzo e-mail senza ritardo e comunque entro giorni 15 dalla richiesta. In difetto, il silenzio varrà come consenso alla spesa.
Spese straordinarie obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori.
- acquisto dei testi scolastici e manuali di studio, spese sanitarie e per interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate, ovvero presso strutture private non convenzionate per interventi non coperti dal SSN, visite specialistiche urgenti e indifferibili effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sul ricorso alla visita specialistica privata (se trattasi di accertamenti diagnostici non invasivi), alimenti connessi a particolari patologie (es. intolleranza, celiachia, ecc.)acquisto di farmaci indifferibili e urgenti, con necessità di prescrizione a eccezione dei farmaci da banco;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto già posseduto dai figli.
Tutte le spese soggette a rimborso in termini percentuali, dovranno essere rimborsate al massimo entro 15 giorni dalla ricezione di idonea documentazione di spesa, da trasmettersi con le medesime modalità di cui sopra, ovvero, in caso di importi rilevanti - ossia di importo pari o superiore ad € 200,00 e comunque, in ogni caso se pari o superiore all'importo dell'assegno periodico fissato per ciascun figlio se inferiore a tale somma dovranno essere corrisposte almeno tre giorni prima della data in cui dovrà avvenire il pagamento a condizione che siano comunicate sette giorni prima.
Le parti evidenziano, infine, che nel contributo di mantenimento ordinario siano consapevolmente ricomprese anche talune voci inerenti oneri straordinari.
8) Compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M. dispone che i rapporti tra le parti e io figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice rel.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1383/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Fiorino Ruggio, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, Parte_1 chiedeva che il rapporto genitoriale nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate con il figlio Per_1
in ricorso. Con comparsa depositata in data 30.4.2025 si costituiva Controparte_1 il quale evidenziava che le parti, nelle more del giudizio, fossero pervenute ad una regolamentazione concordata della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 24.6.2025, pertanto, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1) Il figlio minore AN CC EP resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Collepasso (Le), alla via Principessa Maria n. 146, di proprietà della Sig. De
NN alla quale essa rimarrà assegnata. La madre, in caso di mutamento della predetta residenza sarà tenuta ad avvisare preventivamente il padre;
2) Sig. AN CC RE, qualora non sia già di conoscenza,
comunicherà la sua nuova residenza alla Sig.ra De NN;
3) I ricorrenti, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, all'indirizzo scolastico o, comunque, in ordine alle scelte tutte che appariranno determinanti per il futuro del minore. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione del figlio, saranno prese dalla madre presso cui starà
al momento, impegnandosi a cooperare entrambi per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate preventivamente fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
4) i ricorrenti concordano il diritto di visita alle seguenti condizioni come da piano genitoriale in allegato:
Il figlio minore starà con il padre:
Dal lunedì al venerdì, dall'uscita della scuola per poi riportarlo dalla madre alle
17:00. In caso di suo impedimento provvederanno i nonni paterni e, in estremo subordine, provvederà la baby sitter (già accreditata al ritiro presso l'istituto scolastico), a spese del padre. Questi, peraltro, in caso di indisponibilità della madre, per esigenze lavorative o altri imprevisti, terrà il figlio presso di sé sino al rientro della madre mentre, in caso di sua assenza la madre si recherà presso i nonni paterni per prelevare il pupillo.
Il padre, inoltre terrà il figlio a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 16,00
alle ore 16,00 della domenica. In caso di indisponibilità imprevista del padre (per motivi di lavoro, prevalentemente), il piccolo resterà con i nonni paterni e, in subordine, con la zia paterna o, in estremo subordine, con la zia materna, o con la baby sitter. In tale ultimo caso, il costo del servizio sarà al 50% pro capite tra gli esponenti. Anche in questi casi, in assenza del padre, sarà la De NN a ritirare il piccolo dalla casa dei nonni o da quella del padre allorquando questi dovesse condurne una autonomamente.
Resta inteso che se il AN dovesse lavorare la domenica in cui gli spetta il figlio, terrà il medesimo dall'uscita della scuola dal venerdì, sino alle 16:00 del sabato, previo tempestivo avviso alla De NN, dell'incombente.
Va precisato che i genitori si dichiarano la massima disponibilità reciproca finalizzata a tenere il figlio in modo tale che siano consentite le reciproche necessità personali, rispettando il principio che, in caso di imprevisti, la persona deputata a tenere il figlio è sempre, in primis, l'altro genitore, agendo con garbo e buon senso reciprocamente, nel manifestarsi le richieste e le necessità
rappresentate dal piccolo, EP.
Nel corso delle ferie estive, il padre terrà con è il piccolo la prima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, in modo consecutivo, assecondando ovviamente EP qualora dovesse desiderare di vedere la madre;
pari principio varrà anche quando il piccolo dovesse manifestare alla madre di vedere il padre.
Nelle settimane estive indicate, il minore resterà con il padre con il pernotto.
Rispetto agli impegni scolastici/ludico/sportivi:
il padre si occuperà di portare il figlio in palestra, nei giorni previsti, mentre al ritiro dello stesso provvederà la madre, ferme restando le disponibilità del padre a ritirarlo dalla palestra in caso di impedimento o imprevisto della De NN, e,
qualora il padre dovesse essere indisponibile, la De NN provvederà ad incaricare i suoi parenti o la baby sitter (a suo costo esclusivo). Anche in questo caso, tuttavia, prevarrà il buon senso dei genitori per la migliore soluzione.
Vacanze estive e festività:
EP frequenterà il campo estivo e gli orari per accompagnare e riprendere il piccolo saranno calibrati appositamente dai genitori, tenendo conto di quelli previsti dalla struttura che EP frequenterà.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Il minore trascorrerà il Natale, Pasqua e le altre festività con l'uno e con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
In occasione del Natale, alternativamente, dal 24 sino al pomeriggio del 25, starà
con un genitore, mentre con l'altro trascorrerà dal pomeriggio del 25 sino a tutto il
26. Per il resto dei giorni di vacanza i genitori si accorderanno al meglio, nel rispetto delle esigenze di EP, fornendo reciprocamente la massima disponibilità.
In occasione della Pasqua, alternativamente, il giorno di Pasqua e di pasquetta,
previo accordo.
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: secondo il criterio dell'alternanza.
Il minore festeggerà il proprio compleanno e onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena ad anni alterni, salvo diverso accordo.
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra [...]
Pt_1
6) Le parti si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità), fermo restando che in caso di viaggio, l'un genitore comunicherà all'altro, con congruo anticipo le intenzioni;
7) Il Sig. AN CC RE verserà alla Sig.ra De NN Margherita, a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN PI EP la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), comprensiva di alimentazione, cura della persona, abbigliamento primario e cambio di stagione, abitazione, tassa di iscrizione e retta campo estivo, costo della mensa scolastica e tassa di iscrizione all'asilo, rimanendo tale somma immutata qualora tale ultima voce di spesa venga meno, somma che sarà versata mediante bonifico anticipatamente entro il giorno 5
di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorrente dai primi giorni dell'anno successivo a quello in cui decorrerà l'assegno di mantenimento;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa presso il Tribunale di Lecce:
Se non già preesistenti, spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche (da documentare): spese per cure dentistiche e odontoiatriche,
oculistiche, acquisto di farmaci connessi a patologie, acquisto di presidi vari (es.
oculistici, ortodontici, acustici, protesi ecc.), visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (es. inalazioni termali, fisioterapiche,
trattamenti psicoterapeutici, logopedici, ecc.), esami diagnostici, analisi chimiche e strumentali;
spese scolastiche (da documentare): iscrizioni e rette di scuola privata d'infanzia, primarie e secondarie;
tasse universitarie, rette e spese per l'alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche e private (ove non mutate), corsi di specializzazione e master;
- spese parascolastiche (da documentare): prescuola, doposcuola, ripetizioni,
corsi (es. lingue straniere, informatica, attività artistiche, ecc.) con l'acquisto del materiale strumentale, campi scuola estivi, baby sitter, ludoteca;
- spese sportive (da documentare): attività sportiva agonistica e non, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della medesima ed ogni spesa connessa (es. trasferte);
- spese diverse (da documentare): Viaggi di istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto e relative dotazioni di sicurezza,
conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione cellulare, pc e tablet, spese per feste, ricorrenze e cerimonie religiose dei figli, polizze assicurative per infortuni e malattie;
PAC in favore dei figli, polizze RC per fatti commessi dai figli;
spese di bollo ed assicurazione per mezzi di trasporto in loro uso.
Per le spese da concordarsi, a fronte della richiesta scritta a mezzo e-mail, il genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto a mezzo e-mail senza ritardo e comunque entro giorni 15 dalla richiesta. In difetto, il silenzio varrà come consenso alla spesa.
Spese straordinarie obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori.
- acquisto dei testi scolastici e manuali di studio, spese sanitarie e per interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate, ovvero presso strutture private non convenzionate per interventi non coperti dal SSN, visite specialistiche urgenti e indifferibili effettuate tramite
SSN in difetto di accordo sul ricorso alla visita specialistica privata (se trattasi di accertamenti diagnostici non invasivi), alimenti connessi a particolari patologie (es. intolleranza, celiachia, ecc.)acquisto di farmaci indifferibili e urgenti, con necessità di prescrizione a eccezione dei farmaci da banco;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto già posseduto dai figli.
Tutte le spese soggette a rimborso in termini percentuali, dovranno essere rimborsate al massimo entro 15 giorni dalla ricezione di idonea documentazione di spesa, da trasmettersi con le medesime modalità di cui sopra, ovvero, in caso di importi rilevanti - ossia di importo pari o superiore ad € 200,00 e comunque, in ogni caso se pari o superiore all'importo dell'assegno periodico fissato per ciascun figlio se inferiore a tale somma dovranno essere corrisposte almeno tre giorni prima della data in cui dovrà avvenire il pagamento a condizione che siano comunicate sette giorni prima.
Le parti evidenziano, infine, che nel contributo di mantenimento ordinario siano consapevolmente ricomprese anche talune voci inerenti oneri straordinari.
8) Compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M. dispone che i rapporti tra le parti e io figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)