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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott.ssa Ivana Acacia Consigliera Rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 488/2020 R.G. e vertente tra
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Cesarina Carbone (CF – pec: C.F._2 C.F._3
Email_1
-appellanti- nei confronti di
(CF ), con l'Avv. Carmelo Malara Controparte_1 C.F._4
( – pec: C.F._5 Email_2
-appellato e appellante incidentale-
(CF ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
( , (CF ), C.F._7 CP C.F._8 _5
(CF ), (CF
[...] C.F._9 Controparte_6
), con l'Avv Alessandro Morabito (CF – pec C.F._10 C.F._11
. Email_3 -appellati-
(CF CP_7 C.F._12
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 507/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 04.05.2020, emessa a definizione del proc. n. 4042/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 21.03.2025).
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
, e convenivano in giudizio e CP Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
al fine di sentire ivi dichiarare la simulazione assoluta e/o la nullità dell'atto di Controparte_1 donazione per Notar Rep. n. 17.792 e racc. n.
3.635 del 25.02.2013 e dell'atto di Persona_1 compravendita n. R.P. A0115953W del 08.03.2013, con correlativa statuizione di inefficacia dei predetti atti ed ordine rivolto alla Conservatoria dei RR.II. ed al Pubblico Registro Automobilistico di cancellazione delle trascrizioni dei predetti atti. In subordine chiedevano che fosse dichiarata l'inefficacia degli atti di disposizione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Deducevano, in particolare, che in pendenza dell'accertamento di alcuni diritti di credito da lavoro nei confronti della società in accomandita semplice e delle procedure esecutive Controparte_8 avviate per il recupero di altri crediti da lavoro già accertati con sentenza di condanna, il sig. PT socio accomandatario della società poneva in essere i citati atti dispositivi in Controparte_8 favore della GL , con l'intento evidente di spogliarsi della titolarità di tutti i suoi beni Parte_1
e con lo scopo precipuo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica dei creditori, odierni attori.
E infatti, in data 25.02.13 donava i suoi due immobili alla GL e in data 08.03.13 vendeva, sempre alla GL la sua unica auto Audi A6 per soli euro 100,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.02.2014, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree. Rappresentava con riferimento alla donazione dell'immobile che essa era stata il frutto di una scelta presa al fine di consentire alla GL di giovarsi di un bene che era già di fatto nella sua disponibilità
e su cui già da tempo esercitava le prerogative del proprietario;
quanto all'autovettura deduceva che la compravendita era dipesa dal fatto che egli attraversava una fase di difficoltà economica che lo aveva indotto a liberarsi dell'auto per non affrontarne le spese di manutenzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 15.10.2014, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Evidenziava che il padre si era Parte_1 determinato al compimento degli atti dispositivi nei suoi confronti a causa di una grave cardiopatia per la quale doveva sottoporsi a delicati interventi chirurgici;
temendo per la sua vita, la GL aveva accettato le donazioni in suo favore, non volendo contraddire il padre in un momento così delicato della sua vita e ignorando del tutto l'esistenza di debiti. Lo stesso si era determinato alle donazioni con l'intento di escludere dalle donazioni la moglie da cui era separato dal 1993 senza però avere mai formalizzato il divorzio.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree per infondatezza delle stesse.
Infine evidenziava che nelle more del giudizio in corso, prima di ricevere la notificazione dell'atto di citazione rinnovata su ordine del giudice in quanto la prima notifica (risalente al 08.10.13) era stata effettuata ex art. 140 c.p.c. all'indirizzo in cui non risiedeva più da tempo, congiuntamente al marito in data 27.11.13 aveva costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e dei futuri figli in cui erano confluiti sia gli immobili ricevuti in donazione sia l'automobile acquistata dal padre.
In ragione di quanto dichiarato da , gli attori venivano autorizzati del Giudice di prime Parte_1 cure alla chiamata del marito, sig. estendendo al fondo patrimoniale del 27.11.13 Parte_2 la domanda di simulazione assoluta e/o nullità e di revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Costutuendosi in giudizio, il sig. richiamandosi sostanzialmente alle difese della moglie, Parte_2 evidenziava di essersi sposato con in data 11.11.13 e di aver costituito il fondo Parte_1 patrimoniale con in vista dell'allargamento della famiglia, volendo da subito Parte_1 regolamentare i rapporti economici con il coniuge, tenuto conto del fatto che la moglie, GL di genitori separati, aveva sofferto molto durante l'adolescenza per i continui litigi di natura economica tra i genitori.
Evidenziava di ignorare l'esistenza dei debiti di e invocava l'operatività dell'art. Controparte_1
1415 c.c., equiparando la propria posizione a quella del terzo di buona fede.
All'esito di tale giudizio, istruito mediante prova testimoniale, veniva emessa la sentenza n. 507/2020, con la quale il primo giudicante così disponeva:
1. Accoglie le domande proposte dagli attori e per l'effetto dichiara la nullità per simulazione assoluta dei seguenti atti: 1) atto di donazione per Notar Rep. n. 17.792 e racc. n.
3.635 del Persona_1
25.02.2013; 2) contratto di compravendita n. R.P. A0115953W, Rep. 453 del 08.03.2013; 3) atto di costituzione di fondo patrimoniale del 27.11.2013 per Notar Rep. n. 164903 e Persona_2 racc. n. 8318;
2. Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria l'annotazione di cui all'art. 2655 c.c. della dichiarazione di nullità degli atti di donazione e di costituzione del fondo patrimoniale indicati nel precedente capo afferenti due immobili siti in Reggio Calabria, identificati al NCEU al
Foglio 87, part. 877 sub 5 ed al Foglio 125, part. 272, sub 4 e 17;
3. ordina al Pubblico Registro Automobilistico l'annotazione della dichiarazione di nullità degli atti di compravendita e di costituzione del fondo patrimoniale di cui al precedente capo 1 ex art. 2655 c.c. afferenti l'automobile Audi A6 tg. DA495LK;
4. Condanna i convenuti ed il terzo chiamato, in solido tra loro, a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% ed in € 774,45 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Alessandro
Morabito ed Olimpia Delzaino.
Avverso tale sentenza proponevano appello e instaurando, Parte_1 Parte_2 innanzi alla presente Corte, il presente giudizio con cui chiedevano la riforma della sentenza impugnato deducendo come primo motivo di appello, la mancata prova dell'esistenza di un accordo simulatorio tra e , difettando nel caso in esame, la prova di una intesa Parte_3 Parte_1 tra le parti diretta a creare un apparente trasferimento della titolarità dei beni e ribadendo le motivazioni - ovvero lo stato di salute precario di - che avevano indotto al Parte_3 trasferimento dei beni.
Deducevano altresì con un secondo motivo di appello la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, contestando la ricostruzione del Giudice di prime cure là dove aveva affermato che “i convenuti non contestano l'esistenza del credito” considerato che la sig.ra PT
neppure conosceva i crediti per la cui tutela le domande giudiziali erano state proposte;
ancora
[...] contestavano la sentenza nella parte in cui il giudice sconfessava la ricostruzione dei fatti operata dai convenuti evidenziando che lo stesso fine dichiarato di escludere dalla successione la moglie avrebbe potuto essere realizzato dal padre attraverso il divorzio, in verità nella loro prospettazione, impossibile nei tempi brevi precedenti il delicato intervento chirurgico cui il doveva sottoporsi per via PT della cardiopatia.
Contestavano altresì la decisione del primo giudice nella parte in cui dichiarava la simulazione del fondo patrimoniale facendo riferimento al fatto che nel fondo non erano confluiti beni del Parte_2 ma solo quelli della , considerato che il non era proprietario di alcun bene Parte_1 Parte_2 se non la casa di abitazione della neo nata famiglia gravata però da mutuo ipotecario.
Con comparsa del 11.11.2020 si costituiva , il quale aderiva all'appello della GL e Parte_3 del genero e proponeva altresì appello incidentale adesivo in punto di liquidazione delle spese operata dal giudizio di primo grado, a suo dire, in modo abnorme. Chiedeva, pertanto, una nuova statuizione sulle spese.
Con comparsa del 15.04.21 si costituivano i sig.ri Controparte_2 Controparte_3 CP
, e , eccependo in particolare, l'inammissibilità e/o
[...] Controparte_6 Controparte_5 improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348 bis c.p.c.;e in ogni caso la sua infondatezza. Chiedevano, in subordine, di pronunciare la revocatoria ex art. 2901 c.c. sussistendone i presupposti come ampliamente provato negli atti del primo grado richiamati puntualmente in appello.
Rimaneva, invece, contumace . CP_7
Con provvedimento collegiale del 26.04.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Quindi con provvedimento collegiale del 21/24.03.2025 il giudizio di gravame veniva definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate, risultano aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta.
3. Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
4. Nel merito l'appello proposto va accolto nei limiti e termini appresso indicati.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che vada riformata la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di simulazione reputando raggiunta la prova dell'accordo simulatorio.
Premesso che la simulazione può essere provata dai terzi con ogni mezzo anche per presunzioni, ai sensi dell'art. 1417 c.c., ritiene la Corte che difetti nel caso in esame la prova dell'accordo simulatorio intervenuto tra padre e GL.
L'esame complessivo della controversia e della documentazione prodotta inducono la Corte, disattendendo le valutazioni del giudice di prime cure, a ritenere provata l'effettività del trasferimento della proprietà dei beni.
E infatti proprio l'esistenza di una pluralità di debiti e la tempistica dei trasferimenti immobiliari e mobiliari in favore della GL avvenuti tutti nell'arco di un mese e soprattutto la qualità dei soggetti coinvolti (ovvero padre-GL), depongono, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, nel senso della effettiva volontà del di trasferire il proprio patrimonio in favore della prossima Parte_3 congiunta.
E infatti, deve ritenersi che il timore di vedere aggrediti i propri beni da parte dei creditori, a seguito dei precetti e dei pignoramenti infruttuosi eseguiti nei mesi immediatamente precedenti e il desiderio di lasciare una eredità alla GL con la quale i rapporti sono stati sempre particolarmente intensi, abbiano indotto il a trasferire i beni alla GL per renderla realmente proprietaria degli stessi. PT
Peraltro un indizio della effettività del trasferimento immobiliare discende proprio della costituzione degli stessi in fondo patrimoniale posto che l'atto di costituzione del fondo con apposizione agli stessi di un vincolo di tipo segregativo costituisce un indubbio atto di disposizione da parte di PT
.
[...]
A nulla rileva, con riferimento all'automobile, la circostanza che il abbia continuato a farne PT uso anche successivamente alla vendita, considerato che, dati gli ottimi rapporti tra il padre e la GL, appare plausibile che la stessa consentisse al prossimo congiunto di continuare a farne uso, nonostante il cambiamento nella titolarità del bene.
Si aggiunga che il riferimento all'esiguità del prezzo pagato appare irrilevante, rientrando nell'autonomia privata la determinazione del prezzo di vendita dei beni;
peraltro, lo stesso appare giustificato proprio dallo stretto rapporto parentale intercorrente tra le parti dell'operazione economica.
Inoltre considerato che padre e GL hanno dichiarato che il prezzo di euro 100,00 è stato indicato solo a fini fiscali è evidente che tale circostanza non interferisce con il trasferimento di proprietà che come detto, appare effettivamente voluto, configurandosi al più una simulazione relativa del prezzo, destinata a rimanere ininfluente rispetto alla domanda di simulazione assoluta della vendita del bene auto.
Se dunque la domanda di simulazione non appare accoglibile e, in parte qua, la sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, nondimeno ritiene l'odierna Corte che vada accolta la domanda di revocatoria delle donazioni immobiliari, della vendita dell'auto e del fondo patrimoniale.
5. Tale domanda ex art. 2901 c.c. già proposta in primo grado, assorbita dal giudice di prime cure con la sentenza gravata, è stata riproposta in appello dagli appellati costituiti.
Va premesso che gli originari attori, odierni appellati, vantano nei confronti della società
[...]
crediti da lavoro. CP_8
In particolare alcuni di essi risultavano già giudizialmente accertati al momento della instaurazione del giudizio di primo grado. Il riferimento è al credito del sig. accertato con sentenza di Pt_4 primo grado n. 1407.12 poi confermata in appello e al credito del suo procuratore antistatario sig.
nonché al credito della sig.ra accertato con sentenza del Tribunale del Lavoro di CP_6 CP_7
Reggio Calabria n. 2326.12. Altri erano in corso di accertamento come il credito del sig. , CP_2 assistito dal procuratore distrattario avv. , che aveva avviato il procedimento Controparte_5 innanzi al Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria n. 828.11 e la sig.ra che, aveva già CP_3 avviato il procedimento innanzi al Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria n.1639.11. Costoro pur essendo al momento della proposizione del giudizio, titolari di un credito litigioso possono parimenti ritenersi legittimati alla proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c. come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto da ultimo Cass. n. 25331.23).
Ciò detto ritiene l'odierno collegio giudicante che nella vicenda in esame risulti certamente integrato il presupposto oggettivo per l'accoglimento della domanda revocatoria.
Come precisato dalla Suprema Corte, “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”(cfr., Cass., n. 2971/1999). Nel caso di specie è indubbio che l'atto di disposizione gratuito di tutti i beni immobili indicati in citazione posto in essere successivamente alle prime condanne giudiziali e all'esito infruttuoso di alcuni tentativi di esecuzione coattiva sui beni della società (il riferimento è ai pignoramenti mobiliari nei confronti della del 7.03.13 e del 12.03.13 e al precetto del 10.05.13 nei Controparte_8 confronti del sig. da parte della sig.ra abbia pregiudicato la possibilità dei creditori di PT CP_7 realizzare il proprio credito.
Relativamente al presupposto soggettivo, accertabile, peraltro, anche tramite presunzioni, deve aversi riguardo al fatto che secondo la Cassazione, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito come nel caso in questione, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (cfr., Cass., n. 7262/2000; Cass.n.17867.07).
Atteso che, secondo la Cassazione, l'agevole conoscibilità deve essere equiparata alla conoscenza, nessun dubbio può esservi, nel caso di specie, in relazione alla circostanza che il socio PT accomandatario, conosceva il pregiudizio che il proprio atto di trasferimento arrecava alle ragioni creditorie.
Peraltro, secondo la Suprema Corte, “non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare
l'insussistenza di tale rischio, in ragione di altre eventuali residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni " (cfr., v. Cass. n. 966/2007).
Appare, infine, opportuno rammentare che “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso” (cfr., Cass., n. 5072/2009), sicché del tutto indifferente ai fini del presente giudizio è lo stato soggettivo dei donatari.
Diversamente deve dirsi con riferimento alla vendita dell'auto per la quale lo stato soggettivo della GL rileva. Nondimeno è indubbio che anche la GL fosse a conoscenza del pregiudizio che la vendita dell'auto arrecava alle ragioni creditorie.
Al riguardo, deve presumersi che conoscesse la posizione debitoria del padre, Parte_1 considerati i dichiarati ottimi rapporti personali, le interlocuzioni con il congiunto in concomitanza delle operazioni economiche poste in essere e tenuto conto anche della tempistica delle operazioni stesse, intraprese tutte a stretto giro (la donazione risale al 25.02.13 e la vendita all'08.03.13) subito dopo la minaccia di esecuzione coattiva da parte di alcuni creditori, come evidenziato dai creditori appellati.
Nel caso di specie sussistono, dunque, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da CP_1
oggetto del presente giudizio.
[...]
L'azione revocatoria ordinaria, infatti, “ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto” (cfr., ex multis Cass. n. 13972/2007).
Analoga sorte spetta al fondo patrimoniale costituito dalla con il marito in data Parte_1
27.11.13.
Premesso che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, pacificamente revocabile secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (ex multis Cass. n. 966.07), sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in caso di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
È indubbio che l'apposizione del vincolo segregativo da parte di appena sposata e Parte_1 senza figli, sui soli beni in proprietà appena ricevuti dal padre (pochi mesi dopo la donazione degli immobili e la vendita dell'auto) sia sintomatica, per le ragioni anzidette, della consapevolezza dell'esistenza di posizione creditorie che esponevano a rischio il patrimonio ricevuto dal padre (arg. ex Cass.18034.13).
Ciò si evince chiaramente dalla tempistica della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta subito dopo la citazione del padre nel presente giudizio (9 ottobre 2013) e subito dopo il matrimonio celebrato l'11.11.13, quando, non essendovi ancora figli, non poteva ragionevolmente esservi l'urgenza dell'apposizione di un vincolo segregativo sui soli beni ricevuti.
A nulla vale la difesa dell'appellante relativa alla circostanza di non aver voluto inserire l'unico immobile in comproprietà dei coniugi – quello adibito a residenza familiare- nel fondo patrimoniale in considerazione dell'esistenza di una ipoteca sullo stesso, considerato che ben avrebbe potuto essere inserito anche questo bene, ferma restando la sua aggredibilità da parte dei creditori titolari di ipoteca iscritta anteriormente alla costituzione del fondo.
Allo stesso modo appare poco credibile che il marito, il cui stato soggettivo è comunque irrilevante ai fini della revocatoria di atti a titolo gratuito, appena sposato con la ignorasse la Parte_1 situazione economica complessiva della famiglia di provenienza della moglie a cui il padre aveva da poco donato il suo patrimonio immobiliare e mobiliare.
Per tutte le ragioni illustrate, la donazione originaria degli immobili, la vendita dell'auto da parte del padre sono colpite da revocatoria e deve ritenersi parimenti revocato e, pertanto, inefficace l'atto di costituzione in fondo patrimoniale di tali beni posto in essere dalla GL in data 27.11.13.
Sul piano della inefficacia relativa dei presenti atti dispositivi si osserva che ai sensi dell'art. 346 c.p.c si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte, pur senza particolari formalità, in appello.
Tale regola è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame.
Ne discende che la domanda di revocatoria può essere accolta nei confronti di tutti gli appellati costituiti in giudizio mentre non potrà essere pronunciata nei confronti della sig.ra appellata CP_7 contumace. (Cass. n. 925.17 e Cass. n.28454.13).
6. In punto di spese deve osservarsi che, diversamente da quanto riferito con il terzo motivo di appello proposto, nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rogato dal notaio risultava indicato il valore dei beni oggetto degli atti dispositivi in euro 248.800,00 rispetto ai quali appare corretta la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado, tenuto anche conto degli aumenti previsti di legge di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.M. 55/2014 e s.m. in presenza di una pluralità di parti assistite dallo stesso procuratore.
Nondimeno, osserva la Corte che, avendo rigettato la domanda di simulazione e accolto la domanda subordinata di revocatoria, ai fini della liquidazione delle spese, sia per il primo che per il secondo grado, deve tenersi conto del valore del credito per cui si agisce pari a complessivi euro 92040,33.
Conseguentemente continua, anche in presenza di questa diversa prospettazione, ad applicarsi lo scaglione da euro 52001,00 a euro 260.000,00; considerata la complessità media della causa e gli aumenti di cui al citato art. 4 va, in definitiva, confermata la liquidazione operata dal giudice di primo grado. Quanto al secondo grado gli appellanti in solido vanno condannati al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 15.032,00, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese di questo grado nei rapporti con l'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 488/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 507/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
04.05.2020, emessa a definizione del proc. n. 4042/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta la domanda di simulazione e accoglie la domanda di revocatoria dei seguenti atti: 1) atto di donazione per Notar Rep. n. 17.792 e racc. n.
3.635 del 25.02.2013; 2) Persona_1 contratto di compravendita n. R.P. A0115953W, Rep. 453 del 08.03.2013; 3) atto di costituzione di fondo patrimoniale del 27.11.2013 per Notar Rep. n. Persona_2
164903 e racc. n. 8318. nei confronti dei sig,ri , Controparte_2 Controparte_3 CP
, e .
[...] Controparte_6 Controparte_5
- Conferma la statuizione di condanna alle spese della sentenza di primo grado.
- Condanna le parti appellanti, principali ed incidentali, in solido fra loro, in favore degli appellati in solido sig.ri Controparte_2 Controparte_3 CP _5
, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] Controparte_6 liquidano in complessivi euro 15032,00 oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
- Nulla sulle spese del secondo grado nei rapporti con contumace. CP_7
- Cosi deciso in Reggio Calabria, nella camera di Consiglio del 22.07.25
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito