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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 89 /2025 avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. , Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mercatante Alfredo- giusta procura in atti-
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2025, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.8. 2016, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1
(cl. 2018) e (cl. 2023), entrambi minorenni- chiedevano congiuntamente Per_2 pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva;
disposte e depositate integrazioni,
Pag. 1 a 3 all'udienza cartolare dell'1.10.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle prescritte modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“[1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
]
2)Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00(euro ottocento) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che saranno necessarie per il mantenimento dei minori;
3) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento personale, la somma di euro Parte_1
200,00 (euro duecento) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e per il resto darsi atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali;
4)Darsi atto che le condizioni inerenti i figli minori e affidati Per_1 Per_2 congiuntamente, sono regolati dal Piano Genitoriale allegato (doc.3) al presente ricorso e sottoscritto da entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e più in generale a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni, favorendo ogni attività extrascolastica che i figli svolgeranno e provvedendo ad ogni spesa straordinaria conseguente ( es. spese scolastiche, extrascolastiche, mediche ecc.) in parti uguali;
5) La responsabilità genitoriale, per gli atti di ordinaria amministrazione e per ogni decisione inerente alle normali esigenze quotidiane, sarà esercitata dalla madre e, disgiuntamente da entrambi i coniugi, giusta previsione dell'art. 320 comma 1 c.c.
Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli, con particolare riferimento a quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo e tenendo in giusta considerazione le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli medesimi;
6) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi e, conseguentemente, il reciproco consenso all'espatrio, fermo restando che l'espatrio dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Pag. 2 a 3 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'istanza congiunta, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ionadi (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2016, atto n. 16, parte II, serie B, Ufficio 1); C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 10.10.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 89 /2025 avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. , Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mercatante Alfredo- giusta procura in atti-
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2025, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.8. 2016, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1
(cl. 2018) e (cl. 2023), entrambi minorenni- chiedevano congiuntamente Per_2 pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva;
disposte e depositate integrazioni,
Pag. 1 a 3 all'udienza cartolare dell'1.10.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle prescritte modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“[1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
]
2)Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00(euro ottocento) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che saranno necessarie per il mantenimento dei minori;
3) Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento personale, la somma di euro Parte_1
200,00 (euro duecento) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e per il resto darsi atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali;
4)Darsi atto che le condizioni inerenti i figli minori e affidati Per_1 Per_2 congiuntamente, sono regolati dal Piano Genitoriale allegato (doc.3) al presente ricorso e sottoscritto da entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e più in generale a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni, favorendo ogni attività extrascolastica che i figli svolgeranno e provvedendo ad ogni spesa straordinaria conseguente ( es. spese scolastiche, extrascolastiche, mediche ecc.) in parti uguali;
5) La responsabilità genitoriale, per gli atti di ordinaria amministrazione e per ogni decisione inerente alle normali esigenze quotidiane, sarà esercitata dalla madre e, disgiuntamente da entrambi i coniugi, giusta previsione dell'art. 320 comma 1 c.c.
Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli, con particolare riferimento a quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo e tenendo in giusta considerazione le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli medesimi;
6) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi e, conseguentemente, il reciproco consenso all'espatrio, fermo restando che l'espatrio dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Pag. 2 a 3 Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'istanza congiunta, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ionadi (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2016, atto n. 16, parte II, serie B, Ufficio 1); C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 10.10.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3