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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/07/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3658/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Striano (NA), alla via Palma n. 290, presso lo Studio dell'avv.
Francesca Ambrosio (C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù in C.F._2 virtù di procura alle liti su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n.
081/8277309; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F: nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Stabia (NA), residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla Via Maresca n.12, presso lo studio dell'avv. Sonia Vitiello (C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura su foglio separato C.F._4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: indirizzo di p.e.c.:
Email_2
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti concordemente chiedevano rimettersi la causa al collegio per la pronuncia di separazione e in tal senso concludono rinunciando ai termini per le conclusionali.
Il P.M., in data 29.4.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, visite e mantenimento come indicate dalla resistente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 05.08.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Boscoreale il 07.07.2007 con e che dalla loro unione erano Controparte_1 nate, a Pompei, due figlie, , nata il [...] e nata il [...], chiedeva di Per_1 Per_2 pronunciare la separazione personale dalla moglie e, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge, pronunziare lo scioglimento del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge;
chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso delle due figlie minori, regolare i tempi di permanenza delle stesse figlie con i due genitori, porre a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie un importo non superiore ad euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie , vinte le spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che la relazione coniugale, durata 17 anni, era entrata in crisi durante il periodo Covid allorquando la , immotivatamente, CP_1 allontanava il marito dalla casa coniugale e, contestualmente, iniziava a frequentare ed incontrare un amico di famiglia nell'abitazione paterna;
che la situazione, in particolare, degenerava a seguito di un litigio della coppia dovuto ad un presunto tradimento del
, all'esito del quale il ricorrente veniva allontanato dalla casa coniugale;
che Parte_1
l'istante nell'immediato si trasferiva presso un immobile di sua proprietà che tuttavia necessitava di lavori di ripristino, ma non riuscendo a sostenere tutte le spese si trasferiva presso l'abitazione della propria madre;
che la già a novembre del 2023 presentava in famiglia CP_1 il suo nuovo compagno ed era solita mettere in cattiva luce il ricorrente con le due figlie;
che la minore aveva espresso la volontà di trasferirsi dal padre senza addurre motivazioni;
Per_2 che la casa familiare doveva essere restituita al ricorrente in quanto in comproprietà con altri;
di essere in procinto di uscire dalla società per cui lavorava, ormai in crisi, e di iniziare un nuovo lavoro come personale ATA a Parma;
di non essere in condizioni di versare un assegno per il mantenimento della moglie e di aver versato per le figlie l'assegno mensile di euro 600,00
(decurtato delle spese per le utenze ancora intestate a lui).
1.2- Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.1.2025, con comparsa depositata in data 02.10.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva, in via riconvenzionale, che la stessa fosse addebitata al coniuge;
chiedeva altresì l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale unitamente agli arredi ivi presenti;
l'affido congiunto delle figlie minori ed con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
disciplinare il regime di visite del padre;
porre a carico del un assegno mensile non inferiore alla somma di euro 900,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base gli indici Istat, quale contributo per il mantenimento delle figlie e nonché il 50% delle spese straordinarie;
inoltre chiedeva di porre a carico del Per_1 Per_2 ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 per il proprio mantenimento, oltre il 100% dell'assegno unico;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Deduceva la resistente che, dopo anni di serena vita coniugale, in data 22.03.2023 apprendeva che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una carissima amica della coppia, la quale insieme al di lei marito frequentava abitualmente la casa coniugale, circostanza che destabilizzava fortemente la deducente e le figlie minori determinando, pertanto, la frattura coniugale , con il conseguente allontanamento del dalla casa coniugale;
che in Parte_1 conseguenza di ciò ella si licenziava dal Supermercato Negozio Italia gruppo SISA della M&F
SAS del Moscariello;
che il nell'immediatezza dei fatti prelevava le somme dal Parte_1 conto corrente intestato ai coniugi ove confluiva la polizza assicurativa rischio vita stipulata per la IA;
che il coniuge, dopo l'allontanamento, abbandonava completamente le figlie Per_1 sia dal punto di vista affettivo che economico, riservando loro atteggiamenti aggressivi ed offensivi, in particolare nei confronti della IA , e provvedendo a versare per il loro Per_1 mantenimento somme variabili (da 250 e 400 euro), costringendo la resistente a ricorrere agli aiuti familiari e a riscattare l'assicurazione sulla vita stipulata dalla stessa per gli studi universitari delle figlie;
che il nucleo familiare viveva in condizioni economiche agiate atteso che il deteneva il 51% del Supermercato Negozio Italia gruppo SISA sito in Parte_1
Boscoreale (NA) alla Via Giovanni della Rocca n. 130 ove ella aveva lavorato (tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00 con due pomeriggi a settimana liberi nonché due domeniche al mese dalle 07,30 alle 13,30) per circa 18 anni, ma contrattualizzata solo per
5 anni;
che il era proprietario di svariati appartamenti concessi in locazione da cui Parte_1 percepiva i fitti. Aggiungeva, inoltre, che il suo attuale compagno aveva in corso la separazione personale con elevata conflittualità dovuta alla volontà dello stesso di frequentare i figli con maggiore assiduità ed agli ostacoli frapposti dalla ex moglie (ragion per cui erano intervenuti i
S.S. su disposizione del Tribunale). Allegava infine la notevole disparità patrimoniale e reddituale esistente tra i coniugi alla stregua della condizione lavorativa e patrimoniale del dianzi descritta e quella della istante, sostenuta dai familiari che, dal settembre Parte_1
2024, coadiuva nell'attività di famiglia ovvero un piccolo negozio gestito unitamente ai fratelli pervenuto in eredità dal defunto padre.
1.2. Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 3, c.p.c. depositata il 9.1.2025 il ricorrente, confermando quanto già rappresentato in sede di ricorso, contestava la documentazione presentata dalla controparte, ed in particolare il messaggio vocale inviato alla IA , Per_1 estrapolato da un contesto più ampio;
sosteneva in particolare che la resistente, anche attraverso la presenza del nuovo compagno, condizionasse negativamente le figlie e che a causa delle vicende personali del compagno della madre, la IA era stata coinvolta, sia come Per_1 persona offesa sia come soggetto indagato, in un procedimento penale. Chiedeva quindi:
l'audizione delle minori per chiarire il rapporto con la madre e le circostanze che Per_2
l'avevano spinta a risiedere presso la nonna, ed , per approfondire la relazione con il Per_1 padre, nonché gli episodi che l'avevano portata a ricorrere alle cure mediche ed a presentare denuncia-querela contro terzi legati al nuovo compagno della madre;
di disporre valutazione delle capacità genitoriali della , e ove reputato opportuno, di estendere l'indagine CP_1 all'intero nucleo familiare.
1.3. All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nel corso della quale ascoltava le parti ed esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 18.1.2025 il giudice, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda della resistente di assegnazione in proprio favore dell'intero importo dell'Assegno Unico spettante per le minori e l'inammissibilità della memoria e della documentazione depositata dal ricorrente il 9.01.2025 per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 473-bis.17 c.p.c., adottava i provvedimenti temporanei con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva l'affido congiunto delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre;
regolamentava il regime visite del padre;
poneva a carico di questi un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo mensile di euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse occorrenti;
nulla disponeva in merito all'assegno per il proprio mantenimento richiesto dalla;
invitava i coniugi ad intraprendere un percorso di CP_1 mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità; disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Boscoreale;
richiedeva al Tribunale per i Minorenni di
Napoli informazioni nonché copia degli atti inerenti il procedimento pendente dinanzi a detto tribunale a carico della minore;
invitava le parti a depositare la Persona_3 documentazione reddituale e patrimoniale;
ammetteva la prova testimoniale articolata dalla
; infine rinviava all'udienza del 25.03.2025 per procedere all'ascolto delle due figlie CP_1 minori della coppia e e per la precisazione delle conclusioni sulla sola domanda Per_1 Per_2 di separazione.
1.4. All'udienza suddetta, ascoltate le due figlie, il giudice sollecitava la ad CP_1 intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, riservava la causa in decisione previa acquisizione delle conclusioni del
Pm.
2. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), oltre che del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente ad ottobre del 2023, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
3.- La causa deve proseguire, come disposto con separata ordinanza, per la pronuncia delle statuizioni accessorie alla separazione relative all'affidamento delle figlie minori, alla regolamentazione del rapporto tra il padre e le suddette figlie, alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, alla domanda di assegno per il proprio mantenimento proposta dalla . Al riguardo occorrerà quindi dar corso all'assunzione della prova CP_1 testimoniale ammessa, all'acquisizione di informazioni dal Tribunale per i Minorenni in ordine allo stato del procedimento ivi pendente che coinvolge la IA dei coniugi oltre che Per_1 della relazione dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare in ordine all'avvio dei percorsi sollecitati alle parti ed all'andamento delle relazioni intrafamiliari.
4.- La decisione sulle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunziando sulla sola domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di con ricorso depositato il 5.8.2024 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Annunziata il 14/01/1978, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Boscoreale (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 37, parte II, serie A dell'anno 2007);
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, riservando all'esito la pronuncia sulle spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3658/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Striano (NA), alla via Palma n. 290, presso lo Studio dell'avv.
Francesca Ambrosio (C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù in C.F._2 virtù di procura alle liti su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n.
081/8277309; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F: nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Stabia (NA), residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla Via Maresca n.12, presso lo studio dell'avv. Sonia Vitiello (C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura su foglio separato C.F._4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: indirizzo di p.e.c.:
Email_2
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti concordemente chiedevano rimettersi la causa al collegio per la pronuncia di separazione e in tal senso concludono rinunciando ai termini per le conclusionali.
Il P.M., in data 29.4.2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, visite e mantenimento come indicate dalla resistente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 05.08.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Boscoreale il 07.07.2007 con e che dalla loro unione erano Controparte_1 nate, a Pompei, due figlie, , nata il [...] e nata il [...], chiedeva di Per_1 Per_2 pronunciare la separazione personale dalla moglie e, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge, pronunziare lo scioglimento del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge;
chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso delle due figlie minori, regolare i tempi di permanenza delle stesse figlie con i due genitori, porre a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie un importo non superiore ad euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie , vinte le spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che la relazione coniugale, durata 17 anni, era entrata in crisi durante il periodo Covid allorquando la , immotivatamente, CP_1 allontanava il marito dalla casa coniugale e, contestualmente, iniziava a frequentare ed incontrare un amico di famiglia nell'abitazione paterna;
che la situazione, in particolare, degenerava a seguito di un litigio della coppia dovuto ad un presunto tradimento del
, all'esito del quale il ricorrente veniva allontanato dalla casa coniugale;
che Parte_1
l'istante nell'immediato si trasferiva presso un immobile di sua proprietà che tuttavia necessitava di lavori di ripristino, ma non riuscendo a sostenere tutte le spese si trasferiva presso l'abitazione della propria madre;
che la già a novembre del 2023 presentava in famiglia CP_1 il suo nuovo compagno ed era solita mettere in cattiva luce il ricorrente con le due figlie;
che la minore aveva espresso la volontà di trasferirsi dal padre senza addurre motivazioni;
Per_2 che la casa familiare doveva essere restituita al ricorrente in quanto in comproprietà con altri;
di essere in procinto di uscire dalla società per cui lavorava, ormai in crisi, e di iniziare un nuovo lavoro come personale ATA a Parma;
di non essere in condizioni di versare un assegno per il mantenimento della moglie e di aver versato per le figlie l'assegno mensile di euro 600,00
(decurtato delle spese per le utenze ancora intestate a lui).
1.2- Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.1.2025, con comparsa depositata in data 02.10.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva, in via riconvenzionale, che la stessa fosse addebitata al coniuge;
chiedeva altresì l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale unitamente agli arredi ivi presenti;
l'affido congiunto delle figlie minori ed con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
disciplinare il regime di visite del padre;
porre a carico del un assegno mensile non inferiore alla somma di euro 900,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base gli indici Istat, quale contributo per il mantenimento delle figlie e nonché il 50% delle spese straordinarie;
inoltre chiedeva di porre a carico del Per_1 Per_2 ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 per il proprio mantenimento, oltre il 100% dell'assegno unico;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Deduceva la resistente che, dopo anni di serena vita coniugale, in data 22.03.2023 apprendeva che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una carissima amica della coppia, la quale insieme al di lei marito frequentava abitualmente la casa coniugale, circostanza che destabilizzava fortemente la deducente e le figlie minori determinando, pertanto, la frattura coniugale , con il conseguente allontanamento del dalla casa coniugale;
che in Parte_1 conseguenza di ciò ella si licenziava dal Supermercato Negozio Italia gruppo SISA della M&F
SAS del Moscariello;
che il nell'immediatezza dei fatti prelevava le somme dal Parte_1 conto corrente intestato ai coniugi ove confluiva la polizza assicurativa rischio vita stipulata per la IA;
che il coniuge, dopo l'allontanamento, abbandonava completamente le figlie Per_1 sia dal punto di vista affettivo che economico, riservando loro atteggiamenti aggressivi ed offensivi, in particolare nei confronti della IA , e provvedendo a versare per il loro Per_1 mantenimento somme variabili (da 250 e 400 euro), costringendo la resistente a ricorrere agli aiuti familiari e a riscattare l'assicurazione sulla vita stipulata dalla stessa per gli studi universitari delle figlie;
che il nucleo familiare viveva in condizioni economiche agiate atteso che il deteneva il 51% del Supermercato Negozio Italia gruppo SISA sito in Parte_1
Boscoreale (NA) alla Via Giovanni della Rocca n. 130 ove ella aveva lavorato (tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00 con due pomeriggi a settimana liberi nonché due domeniche al mese dalle 07,30 alle 13,30) per circa 18 anni, ma contrattualizzata solo per
5 anni;
che il era proprietario di svariati appartamenti concessi in locazione da cui Parte_1 percepiva i fitti. Aggiungeva, inoltre, che il suo attuale compagno aveva in corso la separazione personale con elevata conflittualità dovuta alla volontà dello stesso di frequentare i figli con maggiore assiduità ed agli ostacoli frapposti dalla ex moglie (ragion per cui erano intervenuti i
S.S. su disposizione del Tribunale). Allegava infine la notevole disparità patrimoniale e reddituale esistente tra i coniugi alla stregua della condizione lavorativa e patrimoniale del dianzi descritta e quella della istante, sostenuta dai familiari che, dal settembre Parte_1
2024, coadiuva nell'attività di famiglia ovvero un piccolo negozio gestito unitamente ai fratelli pervenuto in eredità dal defunto padre.
1.2. Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 3, c.p.c. depositata il 9.1.2025 il ricorrente, confermando quanto già rappresentato in sede di ricorso, contestava la documentazione presentata dalla controparte, ed in particolare il messaggio vocale inviato alla IA , Per_1 estrapolato da un contesto più ampio;
sosteneva in particolare che la resistente, anche attraverso la presenza del nuovo compagno, condizionasse negativamente le figlie e che a causa delle vicende personali del compagno della madre, la IA era stata coinvolta, sia come Per_1 persona offesa sia come soggetto indagato, in un procedimento penale. Chiedeva quindi:
l'audizione delle minori per chiarire il rapporto con la madre e le circostanze che Per_2
l'avevano spinta a risiedere presso la nonna, ed , per approfondire la relazione con il Per_1 padre, nonché gli episodi che l'avevano portata a ricorrere alle cure mediche ed a presentare denuncia-querela contro terzi legati al nuovo compagno della madre;
di disporre valutazione delle capacità genitoriali della , e ove reputato opportuno, di estendere l'indagine CP_1 all'intero nucleo familiare.
1.3. All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nel corso della quale ascoltava le parti ed esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 18.1.2025 il giudice, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda della resistente di assegnazione in proprio favore dell'intero importo dell'Assegno Unico spettante per le minori e l'inammissibilità della memoria e della documentazione depositata dal ricorrente il 9.01.2025 per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 473-bis.17 c.p.c., adottava i provvedimenti temporanei con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva l'affido congiunto delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre;
regolamentava il regime visite del padre;
poneva a carico di questi un assegno di mantenimento per le figlie dell'importo mensile di euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse occorrenti;
nulla disponeva in merito all'assegno per il proprio mantenimento richiesto dalla;
invitava i coniugi ad intraprendere un percorso di CP_1 mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità; disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Boscoreale;
richiedeva al Tribunale per i Minorenni di
Napoli informazioni nonché copia degli atti inerenti il procedimento pendente dinanzi a detto tribunale a carico della minore;
invitava le parti a depositare la Persona_3 documentazione reddituale e patrimoniale;
ammetteva la prova testimoniale articolata dalla
; infine rinviava all'udienza del 25.03.2025 per procedere all'ascolto delle due figlie CP_1 minori della coppia e e per la precisazione delle conclusioni sulla sola domanda Per_1 Per_2 di separazione.
1.4. All'udienza suddetta, ascoltate le due figlie, il giudice sollecitava la ad CP_1 intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, riservava la causa in decisione previa acquisizione delle conclusioni del
Pm.
2. La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), oltre che del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente ad ottobre del 2023, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
3.- La causa deve proseguire, come disposto con separata ordinanza, per la pronuncia delle statuizioni accessorie alla separazione relative all'affidamento delle figlie minori, alla regolamentazione del rapporto tra il padre e le suddette figlie, alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, alla domanda di assegno per il proprio mantenimento proposta dalla . Al riguardo occorrerà quindi dar corso all'assunzione della prova CP_1 testimoniale ammessa, all'acquisizione di informazioni dal Tribunale per i Minorenni in ordine allo stato del procedimento ivi pendente che coinvolge la IA dei coniugi oltre che Per_1 della relazione dei Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare in ordine all'avvio dei percorsi sollecitati alle parti ed all'andamento delle relazioni intrafamiliari.
4.- La decisione sulle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunziando sulla sola domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di con ricorso depositato il 5.8.2024 così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Annunziata il 14/01/1978, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Boscoreale (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 37, parte II, serie A dell'anno 2007);
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, riservando all'esito la pronuncia sulle spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano