TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 210
TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990

    Il provvedimento impugnato è stato qualificato come revoca e non annullamento d'ufficio, rendendo infondate le censure basate sull'erronea qualificazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990

    La revoca è legittima in presenza di sopravvenute esigenze di revisione dei fabbisogni e di riduzione della spesa sanitaria, come nel caso di specie, e la comparazione degli interessi è stata effettuata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e del principio di risultato

    La mancata stipulazione del contratto non integra violazione del principio di buona fede, dato che l'Amministrazione ha agito nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività. Il principio del risultato è stato rispettato con decisioni tempestive e trasparenti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di risultato

    L'Amministrazione ha adottato decisioni tempestive e trasparenti per la riduzione della spesa sanitaria, evitando incertezza giuridica ed economica.

  • Rigettato
    Esercizio indiscriminato e non selettivo del potere di autotutela

    Le ragioni di illegittimità sono state respinte in quanto il provvedimento è stato qualificato come revoca e le motivazioni a sostegno della revoca sono state ritenute fondate.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità dell'annullamento d'ufficio del lotto 2

    L'unitarietà della gara impone l'unitarietà del provvedimento di autotutela, anche per i lotti non critici, per evitare l'elusione dell'obbligo di affidamento aggregato.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento in forma specifica

    La domanda è stata respinta in quanto il provvedimento di autotutela è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento per equivalente monetario

    La domanda è stata respinta per carenza degli elementi costitutivi del danno, dato che il provvedimento di autotutela è stato ritenuto legittimo.

  • Accolto
    Domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990

    La domanda è stata accolta in parte, limitatamente alle spese documentate per le polizze fideiussorie, il contributo ANAC e l'imposta di bollo relative al lotto 2.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 210
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 210
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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