Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di consegna previsto per il mandato di arresto europeo dall'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, previsto nel caso di madre di prole di età inferiore ad anni tre, non si applica ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, e tuttavia – avendo riguardo tale disposizione ad un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse dei minori – l'estradizione potrà essere disposta, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l'estradanda consenta la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di estradizione verso l'Albania, emessa sul presupposto che la ricorrente, madre di prole di età inferiore a tre anni, sarebbe stata detenuta in una struttura riservata alle sole persone di sesso femminile, ove è garantito il diritto di tenere presso di sé i figli, in apposite sezioni e con personale qualificato).
Commentari • 5
- 1. Quale tutela dei figli minori nel MAE? (Cass. 15143/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2022
La consegna di madre con prole convivente potrebbe violare i diritti fondamentali della persona se disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che escludano che l'interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore. Qualora l'ordinamento dell'autorità giudiziaria richiedente non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall'ordinamento interno, si determinerebbe, infatti, una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il …
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Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 3. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
Leggi di più… - 4. Mandato di arresto europeo e tutela dei figli minori (Cass. 22124/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 giugno 2021
La legge prevede un motivo di rifiuto obbligatorio della consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo nel caso in cui la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente; in caso di prole di età superiore, si pone comunque l'esigenza di verificare se la normativa in tema di MAE consenta ugualmente di dar rilievo alle specifiche esigenze di tutela derivante dal ruolo di madre della persona richiesta. Nell'ambito della disciplina del MAE la tutela della madre non può ritenersi circoscritta alla sola previsione del motivo obbligatorio di rifiuto alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), posto che, ove pure questo non …
Leggi di più… - 5. Estradando deve allegare elementi oggettivi per trattamento inumano (Cass. 29860/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
La Corte d'appello deve valutare se sussiste un rischio generalizzato di trattamento penitenziario disumano o degradante nel Paese richiedente, con conseguente pericolo che ciò si realizzi anche nei confronti del singolo estradando: incombe, tuttavia, su quest'ultimo l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili ed opportunamente aggiornati, in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile coni diritti fondamentali della persona. Compatibile con gli standard di detenzione la situazione carceraria in Albania, alla luce di provvedimenti adottati e della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2019, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
01677-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2175 Giorgio Fidelbo - Presidente Andrea Tronci Relatore 11/12/2019 CC R.G.N. 40523/2019 Massimo Ricciarelli Ercole Aprile Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT ON, nata il [...] in [...] avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
sentito i difensori, avv. Michele Bontempi ed avv. Melissa Cocca, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di SO RT, a mezzo di un unico atto a firma congiunta, impugnano tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione della prevenuta, oggetto di richiesta da parte della Repubblica di Albania, in funzione dell'esecuzione della sentenza definitiva di condanna emessa 45 in quello Stato nei confronti della menzionata RT per il reato di "falsa denuncia", corrispondente alla fattispecie prevista e punita dall'art. 368 cod. pen.
2. Con un primo motivo i legali ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale inopinatamente escluso "la portata generale del divieto di estradizione che deve essere riconosciuto ad ogni madre con prole di età inferiore a tre anni": divieto esplicitamente contemplato dall'art. 18 lett. s) della legge n. 69/2005, in tema di mandato d'arresto europeo, da ritenersi, appunto, "espressione di un principio generale, informato alla esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino, affermato in vari testi sovranazionali la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Carta dei diritti ... fondamentali dell'Unione Europea", e comunque applicabile in ossequio alla "regole generali di interpretazione della legge e, in modo particolare, (al)l'art. 12 comma 2 disp. prel. cod. civ.", a nulla asseritamente valendo in senso contrario la scarna motivazione della sentenza impugnata, che paleserebbe l'indebita sovrapposizione, operata dai giudici bresciani, "fra i piani dell'applicazione generale del divieto di cui all'art. 18 lett. s) cit. e quello della presenza nel regime carcerario dello Stato richiedente di meccanismi di tutela dell'integrità del minore", meccanismi che non potrebbero mai essere "sostitutivi" del divieto anzidetto, in conformità si aggiunge ancora a quanto affermato dalla - - giurisprudenza di legittimità, a tal fine passata in rassegna.
3. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto un differente profilo: invero, alla luce della specificità della vicenda esitata nella condanna emessa nei confronti della RT, non ammessa a fruire del beneficio della sospensione condizionale ad onta della modestia della sanzione inflitta (mesi sei di pena detentiva) ed ancorché implicata per la prima ed unica volta in un'esperienza processuale ed incensurata, la Corte territoriale sarebbe dovuta pervenire alla conclusione della contrarietà delle disposizioni del sistema processuale albanese ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, "essendo incompatibile con il nostro un ordinamento che non riconosce ad un soggetto incensurato la sospensione di una pena di così breve durata come quella irrogata alla sig.ra RT (anche in considerazione delle ragioni che l'hanno indotta a tenere una condotta antigiuridica quale la ritrattazione di una denuncia", in effetti inizialmente sporta nei riguardi del marito per minacce e lesioni.
4. Il terzo ed ultimo profilo di critica, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si raccorda a quello iniziale: si assume infatti che la verifica che la Corte distrettuale ha attestato di aver compiuto "in ordine alla disciplina penitenziaria 2Аб applicata dalla Repubblica di Albania", ferme le preliminari e di per sé assorbenti considerazioni già sintetizzate nella parte finale del precedente paragrafo 2., in ogni caso sarebbe da ritenersi del tutto inadeguata, poiché "gli accertamenti non si sarebbero dovuti limitare ad una richiesta formale all'istituto in questione ..." - id est, all'istituto dove la RT dovrà espiare la pena che ha solo avuto ་ modo di autoreferenziarsi, facendo apparire le condizioni carcerarie prospettate quasi surreali e al di sopra di ogni aspettativa", bensì avrebbero dovuto estendersi alla ricerca di "riscontri oggettivi a tali situazioni detentive, che non si fondassero solo su quanto dichiarato dal Ministero della giustizia albanese", attivando gli strumenti consentiti dall'art. 704 co. 2 cod. proc. pen. Non senza aggiungere, conclusivamente, il mancato apprezzamento circa le conseguenze relative "al sano sviluppo psico-fisico dell'infante, che si ritroverebbe catapultato con la madre nel sistema carcerario albanese, sradicato con violenza dal suo sereno contesto familiare in cui vive attualmente con i propri genitori, in un Paese diverso da quello in cui è nato". CONSIDERATO IN DIRITTO L'illustrato ricorso non riveste reale fondamento e va pertanto disatteso, 1. risultando anzi al limite dell'ammissibilità.
2. Il tema concernente la sottoposizione a procedura di estradizione di donne con prole inferiore ai tre anni è stato ampiamente scrutinato da questa Corte, che ha così avuto modo di enunciare i principi fondamentali in materia, costantemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito è appena il caso di rimarcare che la disposizione consacrata nel richiamato art. 18 lett. s) della legge n. 69 del 2005 corrispondente - all'attuale lettera p) del detto articolo, dopo le modifiche apportate al testo legislativo con la recentissima legge n. 117 del 4 ottobre 2019, entrata in vigore il 2 novembre u.s. trova il proprio esclusivo campo di applicazione nell'ambito - della procedura inerente al mandato d'arresto europeo. Non senza rilevare come sia stata valutata come manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, legata alla pretesa disparità di trattamento della disciplina estradizionale sul punto, rispetto a quanto previsto dalla testé citata normativa in materia di mandato d'arresto europeo, atteso che quest'ultima prevede "un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all'Unione europea e in quanto tali aventi una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena 3 condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo". Donde l'altrettanto corretta conclusione che è "la condivisione dei principi fondamentali in materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza all'Unione europea che giustifica il ricorso a questa forma di procedura semplificata", risultando così legittimato il differente regime giuridico applicabile, ove la procedura di estradizione sia attivata dal Governo di uno Stato non facente parte dell'Unione europea, senza che per ciò possa fondamente ipotizzarsi alcun contrasto con la Carta costituzionale (così Sez. 6, sent. n. 40612 del 31.10.2006, Rv. 235445, cui si richiama integralmente, in parte motiva, Sez. 6 sent. n. 46444 del 26.11.2009, Rv. 245487; adde, di recente, Sez. 6, sent. n. 5225 del 15.12.2017 - dep. 02.02.2018, Rv. 272127 e n. 7214 del 14.02.2019, Rv. 275721). Fermo quanto sopra, può nondimeno convenirsi così come affermato 2.1 dalla difesa della ricorrente che il disposto dell'art. 18 lett. s) - ora p) - della - legge n. 69/2005 è effettivamente espressione di un principio generale avente cittadinanza nel vigente ordinamento e riconducibile alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del minore (cfr. Sez. 6, sent. n. 52 del 30.12.2014 - dep. 05.01.2015, Rv. 261575 e n. 19148 del 10.03.2009, Rv. 243318), riconosciuta del resto a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, così come dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000, oltre che in molteplici settori della normativa interna, in materia di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di esecuzione della pena, di trattamento penitenziario e di cautela personale. In proposito, è peraltro da subito opportuno evidenziare che la Corte costituzionale da ultimo con la sentenza n. 76 del 2017, dichiarativa - dell'illegittimità costituzionale dell'art 47 quinquies, comma 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di detenzione domiciliare speciale, quando la condannata è donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (ovvero padre, quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), sentenza cui si rimanda anche per i rinvii alla precedente giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di fissare nella principi basilari, che devono orientare l'interprete disamina e nell'applicazione anche della normativa qui rilevante. Segnatamente, ha osservato il giudice delle leggi, nel ribadire la rilevanza peculiare che riveste l'interesse del figlio in tenera età a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, che ciò non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti aventi anch'essi rango costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato. 4 Ад Bilanciamento che è demandato alle scelte discrezionali del legislatore e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela e, senza rigidi automatismi, consentano di verificare in concreto le singole situazioni. Discende da siffatto inquadramento che non incorre in alcuna violazione delle norme costituzionali il legislatore che differenzi il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso, avendo cura che non sia del tutto pretermesso l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre.
2.2 Esattamente in linea con la più ampia impostazione generale cui è informato l'anzidetto insegnamento è la giurisprudenza di questa Corte, consolidata nello statuire che non costituisce condizione ostativa all'estradizione la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole in tenera età non corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento italiano: è infatti sufficiente che siano previste disposizioni comunque funzionali a preservare l'integrità psicofisica del minore, oltre che del genitore e della stessa famiglia. A significare, cioè, che, al di fuori di non previsti meccanismi improntati a rigidità assoluta, l'esistenza nello Stato richiedente di un sistema di tutela di tali situazioni, per quanto possa essere realizzato secondo differenti e peculiari modalità, consente comunque una pronuncia favorevole all'estradizione, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di cui all'invocato art. 705 cod. proc. pen., purché venga salvaguardata si ripete l'integrità psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e dell'intera famiglia (cfr. la già citata sentenza n. 46444/2009, nonché Sez. 6, sent. n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256277). A tal fine, onde garantire concreta effettività alla verifica dell'assenza del'anzidetta condizione ostativa, è stato inoltre previsto che la Corte d'appello competente, ove abbia necessità di acquisire precisi elementi conoscitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, attivi gli strumenti suoi propri, chiedendo le informazioni del caso al Paese istante (cfr. Sez. 6, sent. n. 13440 dell'08.03.2016, Rv. 266737 e n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256278).
3. A detti principi si è puntualmente attenuta la Corte d'appello bresciana, una volta preso atto della documentata circostanza dell'essere la RT madre di un bambino di età inferiore agli anni tre. 5 Il giudice territoriale infatti, lungi dal confondere il significato e la valenza del principio generale della tutela dell'estradanda, madre di un bimbo piccolo, con la problematica inerente alle condizioni del sistema carcerario dello Stato istante - così come si assume ex adverso con il primo motivo di ricorso ha correttamente escluso "l'estensione analogica" del disposto di cui al previgente art. 18 lett. s) L. n. 69/2005 al procedimento di estradizione, per poi procedere all'accertamento dapprima delle generali condizioni di detenzione nello Stato albanese, quindi dello specifico trattamento penitenziario cui sarebbe stata sottoposta l'odierno ricorrente. Dal che è emerso, con peculiare riguardo a detto ultimo profilo: 1) che la RT sarà collocata presso l'Istituto di esecuzione delle sentenze penali di Tirana "Ali Demi", unica struttura in cui possono scontare la pena le persone condannate di sesso femminile;
2) che il Regolamento interno carcerario prevede il diritto delle madri di "mantenere presso l'asilo nido della istituzione il loro bimbo fino all'età di tre anni"; 3) che "l'accomodamento del bimbo si fa in sezioni apposite dedicate alle madri con bimbi ... con personale qualificato", essendo stato altresì introdotto "il programma 'Genitorialità a distanza, con particolare attenzione ai minori e alle donne", che prevede "strutture speciali dell'istituzione, in cui le donne detenute trascorrono fino a 8 ore con la famiglia"; 4) che il controllo del concreto rispetto di tali condizioni di detenzione per le donne in custodia cautelare ed in espiazione pena è assicurato dallo "Avvocato del Popolo", dal "Comitato Albanese di Helsinki", dal "Comitato per la prevenzione della tortura e il trattamento disumano, degradante e umiliante", dallo "Osservatorio per la prevenzione della tortura". Ciò posto, è appena il caso di osservare che le osservazioni difensive circa la pretesa insufficienza di siffatte assicurazioni, fornite direttamente dal Governo dello Stato albanese, in assenza di elementi di riscontro esterno che la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di cercare ed acquisire (terzo motivo di ricorso), non rivestono il benché minimo pregio. Esse, anzi, al di là della evidente fumosità che le connota, si pongono in palese ed insanabile contrasto con il principio dell'affidamento reciproco fra gli Stati, che informa di sé la materia e non a caso è stato reiteratamente richiamato dalla Corte EDU, a proposito delle informative fornite dai Paesi membri in caso di mandato d'arresto europeo, onde consentire la verifica delle condizioni di detenzione in essi esistenti, in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti a carico del consegnando.
4. Del tutto priva di pregio, è la tesi prospettata con la seconda censura, basata su una congetturale affermazione di contrarietà ai principi generali dell'ordinamento italiano del sistema penale italiano, sulla scorta di un inesistente automatismo nel riconoscimento della sospensione condizionale della pena in forza dell'incensuratezza del reo, sul quale non mette conto di soffermarsi ulteriormente.
5. Quanto, poi, alla chiusa finale del ricorso in esame, a proposito delle deteriori conseguenze che l'accoglimento della domanda di estradizione comunque comporterebbe a carico del minore, sradicato in tenera età dall'ambiente suo proprio, trattasi di profili di opportunità, che esulano dal circoscritto ambito delle valutazioni demandate all'A.G., rientrando appieno nelle prerogative del Ministro della giustizia, cui spetta la decisione ultima sull'estradizione (cfr., esattamente in termini, Sez. 6, sent. n. 11941 del 04.03.2014, Rv. 259339 e n. 26587 del 12.06.2008, Rv. 240570, concernenti, rispettivamente, l'una il caso di soggetto che pretendeva di far valer il proprio radicamento in Italia, l'altra quello di soggetto che adduceva l'esistenza di gravi condizioni di salute).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2019 Il consigliere estensore Il presidente Giorgio Fidelbo Andrea CI Алфия детие you DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN 2020 IL IL CANCELLARE. REMA Patrizia DiLaurenzio 7