TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5615/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5615/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti RICCARDO BARONI e DAVIDE COMPAGNI
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAFFAELLA GRECO
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, “ ”) ha Controparte_1 CP_1 agito in via monitoria nei confronti di Controparte_2
e domandando il pagamento della somma Parte_1 di euro 142.662,37, derivante dal saldo debitore relativo a tre diverse linee di credito (apertura di credito in c/c per euro 20.000,00; anticipo su fatture s.b.f. per euro 130.000,00; mutuo chirografario per euro 100.000,00) concesse da banca Monte dei Paschi di
Siena in favore della debitrice principale CP_3
e assistite da garanzia a prima richiesta
[...] prestata da nella misura dell'80% nonché da CP_1 garanzia fideiussoria prestata dal e dalla CP_2
. Pt_1
In particolare, ha affermato di agire in CP_1 regresso nei confronti dei garanti e a CP_2 Pt_1 seguito di escussione della garanzia da parte di
[...]
, che si era affermata cessionaria del credito CP_4 originariamente vantato da Banca MPS. Notificato il decreto ingiuntivo n. 1881/2024, Parte_1
ha proposto opposizione, affermando:
[...]
- che nel ricorso monitorio erano menzionati affidamenti concessi da banca MPS alla società
[...]
e garantiti da fideiussione specifica Controparte_3 prestata da tale nei confronti della Persona_1 quale tuttavia non risultava essere stata formulata alcuna domanda di pagamento;
- che nel ricorso monitorio era stato altresì menzionato un rapporto di apertura di credito in c/c concesso da banca MPS alla società Parte_2 della quale il e la erano garanti e CP_2 Pt_1 tuttavia tali rapporti non erano documentati;
- che ai garanti e era stato richiesto CP_2 Pt_1 il pagamento di una somma riconducibile agli affidamenti concessi da banca MPS alla CP_3
e garantiti da fideiussione omnibus prestata
[...] dagli ingiunti e tuttavia non vi era prova dei
2 rapporti azionati;
- che non vi era inoltre prova della legittimazione di quale asserita cessionaria del credito, CP_4 ad escutere la garanzia prestata da CP_1
- che, comunque, la fideiussione doveva essere dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. 287/1990, in quanto riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- che, in ogni caso, la garanzia doveva ritenersi estinta per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Per tali ragioni, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di nullità della fideiussione prestata. In subordine, l'opponente ha domandato di essere condannata al pagamento della minor somma risultante in corso di causa.
Si è costituita spiegando le seguenti CP_1 difese:
- ha affermato che la menzione di un fideiussore (
[...]
) e di una società ( diversi Per_1 Parte_2 da quelli ingiunti in via monitoria era un mero refuso, essendo comunque possibile risalire ai debitori ingiunti e alla prova del credito attraverso i documenti contrattuali depositati in atti;
- ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione, trattandosi di garanzia specifica cui non poteva applicarsi il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, non essendo peraltro stata offerta prova della sussistenza, nel caso specifico, di un'intesa anticoncorrenziale come tale censurata dal provvedimento della Banca d'Italia;
- ha in ogni caso evidenziato che l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI aveva rilievo assorbente rispetto all'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- ha infine osservato che il credito monitorio non era stato comunque contestato né nell'an né nel quantum.
3 Con ordinanza del 1° aprile 2025 il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
1. Va in primo luogo ribadito che la presente controversia non risulta soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto trattandosi di controversia riguardante esclusivamente la validità e l'efficacia della fideiussione prestata dall'opponente, la procedibilità del presente giudizio non è subordinata al previo esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari. In caso di fideiussione non può infatti discorrersi di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di credito (Cass. 31209/2022).
2. Tanto chiarito va osservato che l'opponente ha contestato la sussistenza del diritto di regresso azionato da sotto molteplici profili: CP_1
- ha in primo luogo eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo ad
[...]
e, dunque, la mancanza di prova della CP_4 legittimazione di quest'ultima a escutere la garanzia prestata da CP_1
- ha in secondo luogo eccepito la mancanza di prova dell'esistenza del credito garantito, soddisfatto da Confidi in favore di . CP_4
L'opponente ha poi eccepito la nullità parziale della fideiussione rilasciata unitamente a in Controparte_2 favore di Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale in quanto riproduttiva di clausole Controparte_3 contenute nel modello ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2.1. L'opposizione risulta fondata. 2.2. Preliminarmente va evidenziato che il riferimento contenuto nel ricorso monitorio anche a soggetti garanti e garantiti diversi da quelli ingiunti ( Per_1
4 Prosperi quale garante e quale società Parte_2 debitrice), ed in relazione a rapporti, pur intrattenuti con la medesima Banca MPS, non coperti dalla fideiussione prestata da e Controparte_2
non inficia la validità della Parte_1 domanda monitoria.
Attraverso i documenti allegati al ricorso monitorio (contratto di finanziamento, di apertura di credito in c/c e fideiussione, tutti contenenti i nominativi della società debitrice e dei garanti e da questi sottoscritti) e all'individuazione dei soggetti poi effettivamente ingiunti nel corpo dell'atto stesso (cfr. pagg. 1-2) è infatti possibile ritenere soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 634-638
c.p.c. e di conseguenza ricondurre la richiesta di ingiunzione all'odierna opponente e al coobbligato in relazione ai rapporti da questi garantiti ed CP_2 intrattenuti dalla società con Controparte_3 banca MPS;
il che rende infondata la contestazione di parte opponente circa la nullità del ricorso monitorio.
2.3. In disparte tale questione, ciò che risulta avere valore dirimente ai fini decisori è l'assenza di prova in ordine al passaggio di titolarità del credito vantato nei confronti della debitrice principale
[...]
e dei fideiussori e da Controparte_3 CP_2 Pt_1 banca MPS ad la quale si è affermata CP_4 cessionaria di tale credito al fine di escutere la garanzia prestata da . CP_1
L'opponente ha infatti eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo ad e, CP_4 dunque, la mancanza di prova della legittimazione di quest'ultima a escutere la garanzia prestata da
, al fine di paralizzare l'azione di regresso da CP_1 quest'ultima esercitata. Si tratta di eccezione opponibile al garante che agisce in regresso nei confronti di altro garante (art. 1954
c.c.) atteso che «Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954
c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può
5 eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso» (cfr. fra le altre Cass. 31062/2019). Nel caso di specie l'eccezione, che afferisce all'assenza di titolarità del credito in capo al soggetto ( ) che ha provveduto ad escutere il CP_4 confideiussore , deve ritenersi ammissibile in CP_1 quanto riguarda un fatto – l'asserita cessione del credito – antecedente la data del pagamento effettuato dalla convenuta opposta, che ben avrebbe potuto essere opposto al creditore al momento del pagamento. A fronte di tale eccezione, la convenuta opposta non ha fornito prova alcuna di aver provveduto al pagamento in favore dell'effettivo titolare del credito. In particolare, la richiesta di escussione della garanzia (doc. 11 comparsa costituzione) nulla prova in ordine alla pretesa titolarità del credito in capo ad
, non emergendo dagli atti di causa elementi dai CP_4 quali dedurre tale circostanza. Non risulta infatti che parte opposta – prima di procedere al pagamento (doc.
12 comparsa costituzione) - abbia richiesto ad la CP_4 prova dell'acquisto del credito da banca MPS, costituita ad esempio dal contratto di cessione ovvero dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale con la lista dei crediti ceduti o quantomeno dalla dichiarazione della cedente in ordine all'avvenuta cessione (cfr. Cass. 31118/2017; Cass.
5617/2020), né tali documenti probatori sono stati prodotti nel presente giudizio.
La carenza di prova in ordine alla titolarità e legittimazione di si riflette inevitabilmente CP_4 sulla sussistenza del diritto di regresso esercitato dall'opposta in via monitoria, non essendo dimostrato che il pagamento dell'importo garantito è stato effettuato da nei confronti del reale titolare CP_1 di tale credito (doc. 12 comparsa costituzione). Sotto tale aspetto, quindi, la pretesa creditoria di risulta infondata. CP_1
2.4. Sotto altro profilo va evidenziato che la convenuta opposta non ha fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di regresso nella misura in cui, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente, non
6 ha dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito principale, originariamente vantato da banca MPS e poi asseritamente ceduto ad . CP_4
Anche in tal caso l'eccezione, che afferisce alla inesistenza dell'obbligazione principale soddisfatta dal garante , deve ritenersi ammissibile in CP_1 quanto riguarda un fatto antecedente la data del pagamento effettuato dalla convenuta opposta, che ben avrebbe potuto essere opposto al creditore al momento del pagamento.
L'eccezione è altresì fondata, posto che non ha CP_1 fornito prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito che ha provveduto a soddisfare e, così, della fondatezza dell'azione di regresso promossa nei confronti dell'odierna opponente. Infatti, né in sede di giudizio monitorio né in sede di giudizio di opposizione la convenuta opposta ha prodotto: i) la prova dell'erogazione a CP_3
della somma relativa al mutuo chirografario per
[...] euro 100.000,00; ii) gli estratti conto integrali relativi al saldo passivo di conto corrente intestato alla iii) la prova della Controparte_3 sussistenza del debito relativo all'affidamento su fatture salvo buon fine per euro 130.000,00 concesso alla non essendo in atti né le Controparte_3 contabili attestanti l'effettiva concessione degli affidamenti né gli estratti del conto corrente e del conto anticipi (che attestino la cessione alla banca del credito derivante da fatture emesse dalla società affidata e conseguentemente l'anticipo di provvista) né invero lo stesso contratto di affidamento s.b.f. (posto che nel fascicolo monitorio risultano depositati solo il contratto di mutuo e quello di apertura di credito per euro 20.000,00). Anche sotto tale ulteriore aspetto, dunque, la pretesa creditoria di risulta destituita di fondamento, CP_1 in quanto non vi è prova dell'esistenza dell'obbligazione principale soddisfatta dal garante e, in ultima analisi, della bontà dell'azione di regresso esercitata nei confronti della . Pt_1
3. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato (con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate
7 dall'opponente, relative alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust).
La convenuta opposta va condannata al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, spese che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
Le spese del procedimento monitorio restano a carico della convenuta opposta. Va infine disposta la distrazione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori di parte opponente avv.ti Davide Compagni e Riccardo Baroni, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1881/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
Controparte_1
3. CONDANNA la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 406,50 per spese specifiche (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, da distrarsi in favore degli avv.ti Davide Compagni e Riccardo Baroni dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Padova, in data 22 settembre 2025
Il Giudice
8 Alberto Stocco
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5615/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti RICCARDO BARONI e DAVIDE COMPAGNI
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAFFAELLA GRECO
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, “ ”) ha Controparte_1 CP_1 agito in via monitoria nei confronti di Controparte_2
e domandando il pagamento della somma Parte_1 di euro 142.662,37, derivante dal saldo debitore relativo a tre diverse linee di credito (apertura di credito in c/c per euro 20.000,00; anticipo su fatture s.b.f. per euro 130.000,00; mutuo chirografario per euro 100.000,00) concesse da banca Monte dei Paschi di
Siena in favore della debitrice principale CP_3
e assistite da garanzia a prima richiesta
[...] prestata da nella misura dell'80% nonché da CP_1 garanzia fideiussoria prestata dal e dalla CP_2
. Pt_1
In particolare, ha affermato di agire in CP_1 regresso nei confronti dei garanti e a CP_2 Pt_1 seguito di escussione della garanzia da parte di
[...]
, che si era affermata cessionaria del credito CP_4 originariamente vantato da Banca MPS. Notificato il decreto ingiuntivo n. 1881/2024, Parte_1
ha proposto opposizione, affermando:
[...]
- che nel ricorso monitorio erano menzionati affidamenti concessi da banca MPS alla società
[...]
e garantiti da fideiussione specifica Controparte_3 prestata da tale nei confronti della Persona_1 quale tuttavia non risultava essere stata formulata alcuna domanda di pagamento;
- che nel ricorso monitorio era stato altresì menzionato un rapporto di apertura di credito in c/c concesso da banca MPS alla società Parte_2 della quale il e la erano garanti e CP_2 Pt_1 tuttavia tali rapporti non erano documentati;
- che ai garanti e era stato richiesto CP_2 Pt_1 il pagamento di una somma riconducibile agli affidamenti concessi da banca MPS alla CP_3
e garantiti da fideiussione omnibus prestata
[...] dagli ingiunti e tuttavia non vi era prova dei
2 rapporti azionati;
- che non vi era inoltre prova della legittimazione di quale asserita cessionaria del credito, CP_4 ad escutere la garanzia prestata da CP_1
- che, comunque, la fideiussione doveva essere dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. 287/1990, in quanto riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- che, in ogni caso, la garanzia doveva ritenersi estinta per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Per tali ragioni, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di nullità della fideiussione prestata. In subordine, l'opponente ha domandato di essere condannata al pagamento della minor somma risultante in corso di causa.
Si è costituita spiegando le seguenti CP_1 difese:
- ha affermato che la menzione di un fideiussore (
[...]
) e di una società ( diversi Per_1 Parte_2 da quelli ingiunti in via monitoria era un mero refuso, essendo comunque possibile risalire ai debitori ingiunti e alla prova del credito attraverso i documenti contrattuali depositati in atti;
- ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione, trattandosi di garanzia specifica cui non poteva applicarsi il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, non essendo peraltro stata offerta prova della sussistenza, nel caso specifico, di un'intesa anticoncorrenziale come tale censurata dal provvedimento della Banca d'Italia;
- ha in ogni caso evidenziato che l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI aveva rilievo assorbente rispetto all'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- ha infine osservato che il credito monitorio non era stato comunque contestato né nell'an né nel quantum.
3 Con ordinanza del 1° aprile 2025 il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
1. Va in primo luogo ribadito che la presente controversia non risulta soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto trattandosi di controversia riguardante esclusivamente la validità e l'efficacia della fideiussione prestata dall'opponente, la procedibilità del presente giudizio non è subordinata al previo esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari. In caso di fideiussione non può infatti discorrersi di contratto bancario in senso stretto, anche qualora la garanzia sia stata prestata in favore di un istituto di credito (Cass. 31209/2022).
2. Tanto chiarito va osservato che l'opponente ha contestato la sussistenza del diritto di regresso azionato da sotto molteplici profili: CP_1
- ha in primo luogo eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo ad
[...]
e, dunque, la mancanza di prova della CP_4 legittimazione di quest'ultima a escutere la garanzia prestata da CP_1
- ha in secondo luogo eccepito la mancanza di prova dell'esistenza del credito garantito, soddisfatto da Confidi in favore di . CP_4
L'opponente ha poi eccepito la nullità parziale della fideiussione rilasciata unitamente a in Controparte_2 favore di Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale in quanto riproduttiva di clausole Controparte_3 contenute nel modello ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2.1. L'opposizione risulta fondata. 2.2. Preliminarmente va evidenziato che il riferimento contenuto nel ricorso monitorio anche a soggetti garanti e garantiti diversi da quelli ingiunti ( Per_1
4 Prosperi quale garante e quale società Parte_2 debitrice), ed in relazione a rapporti, pur intrattenuti con la medesima Banca MPS, non coperti dalla fideiussione prestata da e Controparte_2
non inficia la validità della Parte_1 domanda monitoria.
Attraverso i documenti allegati al ricorso monitorio (contratto di finanziamento, di apertura di credito in c/c e fideiussione, tutti contenenti i nominativi della società debitrice e dei garanti e da questi sottoscritti) e all'individuazione dei soggetti poi effettivamente ingiunti nel corpo dell'atto stesso (cfr. pagg. 1-2) è infatti possibile ritenere soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 634-638
c.p.c. e di conseguenza ricondurre la richiesta di ingiunzione all'odierna opponente e al coobbligato in relazione ai rapporti da questi garantiti ed CP_2 intrattenuti dalla società con Controparte_3 banca MPS;
il che rende infondata la contestazione di parte opponente circa la nullità del ricorso monitorio.
2.3. In disparte tale questione, ciò che risulta avere valore dirimente ai fini decisori è l'assenza di prova in ordine al passaggio di titolarità del credito vantato nei confronti della debitrice principale
[...]
e dei fideiussori e da Controparte_3 CP_2 Pt_1 banca MPS ad la quale si è affermata CP_4 cessionaria di tale credito al fine di escutere la garanzia prestata da . CP_1
L'opponente ha infatti eccepito la mancanza di prova della titolarità del credito in capo ad e, CP_4 dunque, la mancanza di prova della legittimazione di quest'ultima a escutere la garanzia prestata da
, al fine di paralizzare l'azione di regresso da CP_1 quest'ultima esercitata. Si tratta di eccezione opponibile al garante che agisce in regresso nei confronti di altro garante (art. 1954
c.c.) atteso che «Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954
c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può
5 eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso» (cfr. fra le altre Cass. 31062/2019). Nel caso di specie l'eccezione, che afferisce all'assenza di titolarità del credito in capo al soggetto ( ) che ha provveduto ad escutere il CP_4 confideiussore , deve ritenersi ammissibile in CP_1 quanto riguarda un fatto – l'asserita cessione del credito – antecedente la data del pagamento effettuato dalla convenuta opposta, che ben avrebbe potuto essere opposto al creditore al momento del pagamento. A fronte di tale eccezione, la convenuta opposta non ha fornito prova alcuna di aver provveduto al pagamento in favore dell'effettivo titolare del credito. In particolare, la richiesta di escussione della garanzia (doc. 11 comparsa costituzione) nulla prova in ordine alla pretesa titolarità del credito in capo ad
, non emergendo dagli atti di causa elementi dai CP_4 quali dedurre tale circostanza. Non risulta infatti che parte opposta – prima di procedere al pagamento (doc.
12 comparsa costituzione) - abbia richiesto ad la CP_4 prova dell'acquisto del credito da banca MPS, costituita ad esempio dal contratto di cessione ovvero dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale con la lista dei crediti ceduti o quantomeno dalla dichiarazione della cedente in ordine all'avvenuta cessione (cfr. Cass. 31118/2017; Cass.
5617/2020), né tali documenti probatori sono stati prodotti nel presente giudizio.
La carenza di prova in ordine alla titolarità e legittimazione di si riflette inevitabilmente CP_4 sulla sussistenza del diritto di regresso esercitato dall'opposta in via monitoria, non essendo dimostrato che il pagamento dell'importo garantito è stato effettuato da nei confronti del reale titolare CP_1 di tale credito (doc. 12 comparsa costituzione). Sotto tale aspetto, quindi, la pretesa creditoria di risulta infondata. CP_1
2.4. Sotto altro profilo va evidenziato che la convenuta opposta non ha fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di regresso nella misura in cui, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente, non
6 ha dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito principale, originariamente vantato da banca MPS e poi asseritamente ceduto ad . CP_4
Anche in tal caso l'eccezione, che afferisce alla inesistenza dell'obbligazione principale soddisfatta dal garante , deve ritenersi ammissibile in CP_1 quanto riguarda un fatto antecedente la data del pagamento effettuato dalla convenuta opposta, che ben avrebbe potuto essere opposto al creditore al momento del pagamento.
L'eccezione è altresì fondata, posto che non ha CP_1 fornito prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito che ha provveduto a soddisfare e, così, della fondatezza dell'azione di regresso promossa nei confronti dell'odierna opponente. Infatti, né in sede di giudizio monitorio né in sede di giudizio di opposizione la convenuta opposta ha prodotto: i) la prova dell'erogazione a CP_3
della somma relativa al mutuo chirografario per
[...] euro 100.000,00; ii) gli estratti conto integrali relativi al saldo passivo di conto corrente intestato alla iii) la prova della Controparte_3 sussistenza del debito relativo all'affidamento su fatture salvo buon fine per euro 130.000,00 concesso alla non essendo in atti né le Controparte_3 contabili attestanti l'effettiva concessione degli affidamenti né gli estratti del conto corrente e del conto anticipi (che attestino la cessione alla banca del credito derivante da fatture emesse dalla società affidata e conseguentemente l'anticipo di provvista) né invero lo stesso contratto di affidamento s.b.f. (posto che nel fascicolo monitorio risultano depositati solo il contratto di mutuo e quello di apertura di credito per euro 20.000,00). Anche sotto tale ulteriore aspetto, dunque, la pretesa creditoria di risulta destituita di fondamento, CP_1 in quanto non vi è prova dell'esistenza dell'obbligazione principale soddisfatta dal garante e, in ultima analisi, della bontà dell'azione di regresso esercitata nei confronti della . Pt_1
3. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato (con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate
7 dall'opponente, relative alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust).
La convenuta opposta va condannata al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, spese che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
Le spese del procedimento monitorio restano a carico della convenuta opposta. Va infine disposta la distrazione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori di parte opponente avv.ti Davide Compagni e Riccardo Baroni, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1881/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
Controparte_1
3. CONDANNA la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 406,50 per spese specifiche (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, da distrarsi in favore degli avv.ti Davide Compagni e Riccardo Baroni dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Padova, in data 22 settembre 2025
Il Giudice
8 Alberto Stocco
9