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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
MA ER OR Giudice rel.
Filomena Albano Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56860/2023, introdotta da
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Rocco Capuzzi
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 23 maggio 1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito, anche del domicilio, entro 15 giorni dal mutamento;
2. La casa coniugale di Roma, Largo Pio Fedi n.5, Scala A, int. 648, con tutti i mobili ivi contenuti resterà nella disponibilità della moglie in quanto il marito si è già trasferito dall'appartamento portando con sé gli effetti personali;
3. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti come anche i figli;
4. Non vi è alcuna richiesta di provvedimenti di natura economica tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
Le parti hanno inoltre chiesto al Tribunale di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 3, n.2),lett. b), L. 898/1970, del matrimonio contratto al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda decisione nei Registri di Matrimonio con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 12 Parte_1 luglio 1958 e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in Roma in data 23 maggio 1985, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00275, Parte 2, Serie A00, Anno 1985, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER OR RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
MA ER OR Giudice rel.
Filomena Albano Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56860/2023, introdotta da
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Rocco Capuzzi
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 23 maggio 1985 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito, anche del domicilio, entro 15 giorni dal mutamento;
2. La casa coniugale di Roma, Largo Pio Fedi n.5, Scala A, int. 648, con tutti i mobili ivi contenuti resterà nella disponibilità della moglie in quanto il marito si è già trasferito dall'appartamento portando con sé gli effetti personali;
3. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti come anche i figli;
4. Non vi è alcuna richiesta di provvedimenti di natura economica tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
Le parti hanno inoltre chiesto al Tribunale di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 3, n.2),lett. b), L. 898/1970, del matrimonio contratto al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda decisione nei Registri di Matrimonio con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 12 Parte_1 luglio 1958 e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in Roma in data 23 maggio 1985, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00275, Parte 2, Serie A00, Anno 1985, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER OR RT ZI