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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/09/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5948/2018 promossa da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Angelo D'Onofrio, presso il cui studio in Cellole, Piazza Raffaello
– Parco Primavera n. 13, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
contro
(c.f. e P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Errico, presso il cui studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
(P.IVA: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'avv.
Agostino Imposimato, presso il cui studio in Caserta alla via C. Battisti n. 5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha convenuto Parte_1
in giudizio le società e al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentirle condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite in occasione del sinistro avvenuto in data 21.07.2013, alle ore 12.00, presso l – Stazione di San Nicola La Strada (CE), lungo l'Autostrada A1, tra CP_1
Caserta Nord e l'allacciamento A3, con direzione Roma/Napoli.
L'attrice rappresentava che, in dette circostanze di tempo e di luogo, dopo aver parcheggiato la sua autovettura, quale pedone, si accingeva ad entrare nell' all'interno dell'area di servizio, allorchè a causa di un dissesto, CP_1 conseguenza della irregolarità del manto del marciapiede, scivolava e cadeva rovinosamente a terra.
A seguito della caduta, la riportava lesioni fisiche e veniva Pt_1 trasportata, a mezzo di ambulanza del 118, all'Ospedale Civile di Caserta, ove le veniva diagnosticata una “Frattura scomposta malleolo tibiale interno e malleolo peroneale. Frattura capitello radiale”, con successivo intervento chirurgico, eseguito sulla sua persona, in data 26.07.2013, presso il Nosocomio “S. Rocco” di
Sessa Aurunca (CE).
Pertanto, secondo la ricostruzione dell'accaduto di parte attrice, la responsabilità dell'evento sarebbe da addebitare integralmente alle convenute società, ex art. 2051 c.c., non essendo l'insidia presente sul marciapiede visibile, né segnalata e neppure prevedibile, ma essendo stata la caduta determinata esclusivamente dalla mancata e non corretta manutenzione del marciapiede adiacente all'ingresso del bar presente nell'autogrill.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità di e di nella Controparte_1 Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto di condannarle al risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni sofferte dalla propria persona, patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi del “danno morale”, configurandosi il reato di lesioni colpose, nella misura di € 150.000,00.
Si è costituita in giudizio la società eccependo: 1) la Controparte_1
mancata prova dell'effettivo verificarsi del fatto storico e della sussistenza del nesso causale tra la caduta e la “cosa custodita”, nella specie la panchina pedonale percorsa dalla signora 2) l'insussistenza dell'insidia; 3) l'incongruenza Pt_1 del quantum debeatur richiesto rispetto alle lesioni effettivamente riportate.
La società pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda proposta con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio anche la società Controparte_2 eccependo: 1) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, dall'art. 163 c.p.c. n. 4; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le aree di sosta allocate lungo le autostrade in concessione alla convenuta (e quindi anche quella indicata nell'atto introduttivo collocata lungo l'Autostrada A1 Milano – Napoli , tenimento del comune di San
Nicola la Strada) sono gestite da che ne ha anche la custodia in Controparte_1 forza di una convenzione di servizio, ritenendo, al più, responsabile CP_1
per la verificazione dell'evento; 3) la responsabilità dell'attrice nella
[...] causazione del sinistro occorsole, dovuto al suo comportamento imprudente e negligente;
4) la lacunosità della sua ricostruzione della dinamica della caduta, avendo fatto la stessa esclusivo riferimento ad un dissesto ed irregolarità del manto di un marciapiede.
La società ha concluso chiedendo: 1) in via CP_2 Controparte_2 principale, il rigetto della domanda e la declaratoria di carenza di legittimazione passiva;
2) in via gradata, l'accertamento del concorso di colpa di parte attrice nel verificarsi dell'evento; 3) in via ulteriormente subordinata, la riduzione del quantum del risarcimento.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale di tre testi e disposta una c.t.u. medico-legale. La causa è stata assegnata, infine, assegnata alla scrivente in data
16.09.2024 e all'udienza del 26.02.2025, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
1. Priva di pregio è l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata dalla società Controparte_2
In punto di diritto va osservato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto e postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2760 del
21/11/2008; Cass. Sez. n. 11751 del 15/05/2013). Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo,
l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità e pertanto la relativa doglianza va rigettata.
2. Nel merito, va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama il seguente principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Dunque, in applicazione del summenzionato principio, ritiene questo
Giudice di esaminare, con effetto assorbente rispetto alla questione pregiudiziale del difetto di legittimazione passiva della società la Controparte_2
questione della fondatezza della pretesa ex art. 2051 c.c.
3. Difatti, entrando nel merito della vicenda, la fattispecie in esame deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale cristallizza il principio della c.d. responsabilità da cose in custodia.
Quanto ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672):
a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n.
1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n. 20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo
(cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Giova per l'appunto osservare che anche la condotta della danneggiata può acquisire un deciso valore interruttivo del nesso causale, se integrante i parametri indicati dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, come noto, ha definito il concetto di prevedibilità come
“concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” ( Si v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio
2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930;
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661,
e 6 luglio 2015, n. 13930).
Con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo «conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cfr. Cass. nn. 2480,
2481, 2482 e 2483 del 2018 e, negli stessi termini, Cass. 7173/22, 34866/21,
24416/20, Cass. 9315/19 e Cass. 2345/19).
Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere la responsabilità delle società convenute a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione dell'incidente occorso ai danni di Pt_1
non risultando provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il
[...]
danno riportato dall'attrice.
A parere di questo giudice, difatti, la testimonianza resa dal Dott. Tes_1
non è idonea a fornire una prova sufficiente circa la dinamica del sinistro occorso alla Pt_1
Il teste, genericamente e, a tratti contraddittoriamente, riferiva: “Nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo che mi viene letto mi trovavo in compagnia della Sig.ra stavamo recando all'interno Parte_2
dell'area di ristoro ivi presente e nel passare su un marciapiede, quello di ingresso dell'autogrill, unica via per accedervi, a causa di un'insidia costituita dalle condizioni di tale marciapiede, costituito solo da terra battuta e a tratti di massetto e senza pavimentazione, ho visto la Sig. , che mi precedeva a Parte_1
piedi a una distanza di un metro, inciampare e cadere rovinosamente a terra.”…
“Preciso che in quel tratto di marciapiede, che si doveva necessariamente percorrere per raggiungere l'area di ristoro, non vi erano lavori in corso, né la relativa segnaletica. Solo in un'altra zona vi era un'area recintata, ad una distanza di circa 20 metri ed era delimitata con un nastro bianco e rosso.”
Le dichiarazioni del teste non trovano tuttavia riscontri oggettivi e in particolare non trovano riscontro nel materiale fotografico in atti, in cui lo stesso marciapiede non appare costituito “solo da terra battuta e a tratti di massetto”, né risulta privo di pavimentazione.
Più in generale, dai rilievi fotografici prodotti in atti non è dato rilevarsi alcun dissesto del manto del marciapiedi adiacente l'ingresso dell' CP_1
Peraltro, anche a voler seguire le indicazioni del teste, la presenza di una parte di marciapiede costituito da terra battuta e massetto, in pieno giorno (ore
12.00) ed in assenza di precipitazioni, non riveste certamente i caratteri dell'insidia, configurandosi – almeno in astratto e salva una valutazione specifica
(che, si ribadisce, nel caso specifico, in assenza di materiale fotografico di supporto, non è possibile attuare) come pericolo ben percepibile e dunque evitabile.
A ciò si aggiunga che desta perplessità la circostanza che non vi siano stati altri testimoni oculari dell'accaduto, se non la persona con la quale la si Pt_1 accompagnava, sebbene l'incidente sia avvenuto in un momento temporale (ore
12.00 del 21 luglio) in cui l' era verosimilmente molto frequentato. CP_1
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Si evidenzia inoltre l'assenza di altre prove documentali che possano confermare la dinamica esposta in citazione.
D'altra parte, anche dalle dichiarazioni rese dagli altri due testi,
[...]
e rispettivamente l'uno responsabile dell'ufficio Tes_2 Testimone_3
traffico di e l'altro responsabile del monitoraggio aree Controparte_2 di servizio presso non si evincono elementi utili a Controparte_2
ricostruire le modalità dell'accaduto, in quanto le loro testimonianze sono tese ad evidenziare soltanto la procedura applicata da in caso di CP_2 CP_2
interventi per il ripristino delle aree di propria competenza.
Neppure la C.T.U. medico legale espletata è di ausilio per il convincimento della effettiva sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno riportato dall'attrice, essendosi il C.T.U. limitato ad indicare genericamente nelle conclusioni della sua consulenza che: “Il nesso causale fra la riferita dinamica dell'evento e lesioni riportate è teoricamente attendibile per gli elementi in mio possesso”.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati la domanda non può essere accolta.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che, per la restante metà, si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto, che impone una liquidazione ai minimi, in base ai parametri attualmente vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna l'attrice al pagamento della restante parte delle spese del presente giudizio, in favore delle società e Controparte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.550,00 per ciascuno – e – per quanto
[...] concerne con distrazione in favore dell'avv. Controparte_2
Imposimato Agostino - per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge,
Pone le spese di CTU per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte soccombente.
Santa Maria Capua Vetere, 03 Settembre 2025
Il Giudice :dott. ssa Ambra ALVANO