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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 969/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 264 1 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5/2022, pronunciata in data 22/11/2021 e depositata in data 07/01/2022, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Gallipoli avverso avviso di accertamento n. 264/1 (prot. n. 47530 del 05/10/2020), notificato in data 09/10/2020 e avente ad oggetto TARI per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, verificato l'omessa denuncia Tari, il Comune chiedeva il pagamento di € 434,00 di cui € 220,50 a titolo di imposta, € 213,50 a titolo di sanzioni e interessi.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
2) nel merito, insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'immobile è collabente e, quindi, inagibile;
3) violazione dell'art. 71, comma 2 bis, e dell'art. 62, comma 2, del, del D.Lgs. n. 507/93.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Gallipoli, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Gallipoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dal ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa del contribuente: <dall'esame della pronuncia oggetto di impugnazione, che erroneamente ha rigettato il ricorso, non v'è traccia alcuna del procedimento logico giuridico attraverso quale la Commissione è giunta alla decisione oggi gravata>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello. Sulla manifesta illegittimità ed infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui non tiene conto del difetto di motivazione dell'atto gravato – mancato assolvimento dell'onus probandi.
Sulla natura della dichiarazione tributaria ai fini delle esenzioni fiscali.
Sulla illegittimità e infondatezza della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto delle argomentazioni e prove offerte dal contribuente: inagibilità immobile attestata da perizia tecnica giurata e non contestata. Sull'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sulla violazione dll'art. 71, comma
2 bis, del D.Lgs. n. 507/93. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n.
507/93. Sulle condizioni obiettive di inutilizzabilità dell'immobile.
Tali motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'accertamento, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, sancisce che gli atti emessi dalle Amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l'emissione.
Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, che rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione
è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e, comunque, in materia di Tari, tale obbligo può ritenersi adempiuto laddove l'emissione dell'atto sia ascrivibile alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria.
Nel caso di specie, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Tari, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e la tariffa applicata, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese. Riguardo, invece, alla invocata esenzione per l'immobile interessato per il suo stato di inutilizzabilità, questa
Corte ritiene che qualsiasi esenzione o esclusione dalla TARI non sia automatica, ma richieda un preventivo e specifico obbligo dichiarativo TARI da parte del contribuente, su cui grava l'onere della prova.
Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della Legge n. 147 del 2013).
Ordunque, ai sensi della citata normativa, l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e quindi per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
Affinché operino eventuali deroghe e riduzioni tariffarie non è tuttavia sufficiente che ricorrano le previste situazioni fattuali, ma è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti, che nel caso di specie richiedevano una apposita denuncia preventiva.
Infatti, il tributo Tari è caratterizzato dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'Ente di un servizio nei confronti della collettività.
Pur essendo l'Amministrazione a dover provare la fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione, costituendo quest'ultima un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di quanti occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Ed infatti, i servizi di smaltimento dei rifiuti devono infatti essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni e da questi gestiti, in regime di privativa, in base ad una disciplina regolamentare da essi unilateralmente fissata;
al contempo, i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere del servizio o di non essersi avvalsi.
A tal proposito, giova ricordare che la debenza del tributo scatta quindi in base alla mera istituzione del servizio di raccolta rifiuti, mentre resta irrilevante il dato soggettivo della sua mancata utilizzazione da parte dell'utente. L'imposta si fonda infatti sui due presupposti impositivi del possesso di immobili (in base alla loro natura e valore) e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La legge non dà infatti alcun rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente, e questo perché il tributo ha la funzione di coprire anche le spese pubbliche inerenti tale servizio indivisibile, reso a favore della collettività e quindi non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo.
I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono quindi collegati al suo concreto utilizzo bensì ad una fruizione anche potenziale dello stesso, desunta da indici presuntivi quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree e la quantità e qualità dei rifiuti che ordinariamente vi possono essere prodotti.
Pertanto, un immobile può beneficiare dell'esenzione dalla Tari, a condizione che sia oggettivamente inidoneo a produrre rifiuti e che tale condizione venga ufficialmente denunciata al Comune.
Infatti, l'art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 prevedeva che: >.
Ne consegue che, per ottenere l'esenzione, era necessario dimostrare l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, che nel caso di specie non è avvenuto. Con la recente ordinanza n. 14663/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le < esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19469 del 15/09/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31460 del 03/12/2019)>>.
Orbene, Parte appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio dell'avvenuta presentazione della dichiarazione né ha provato, con argomentazioni concrete, la sussistenza delle condizioni prescritte dalla disciplina primaria e regolamentare legittimanti l'applicazione del beneficio invocato.
La semplice allegazione della perizia giurata, a firma dell'Ing. Nominativo_1, appare insufficiente giacché la stessa è stata redatta solo in data 21/09/2020, ben cinque anni dopo il periodo oggetto di tassazione, e fornisce “ora per allora” elementi insufficienti per smentire l'accertamento tributario.
Peraltro, come precisato dal Comune appellato, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento TARI
2014, avvenuta in data 16/12/2019, il contribuente aveva ritenuto regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di dichiarazione TARI per ravvedimento dal 01/01/2015 (quindi con valenza retroattiva) per il pagamento del quantum dovuto per l'immobile di cui invoca l'esenzione.
Ciò prova che è lo stesso contribuente a rendersi conto, purtroppo tardivamente, della necessità della denuncia per il riconoscimento del beneficio de quo.
Pertanto, le argomentazioni addotte in ricorso da Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità e prive del necessario e adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia e delle risultanze accertative.
Pertanto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 150,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 969/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 07/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 264 1 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 5/2022, pronunciata in data 22/11/2021 e depositata in data 07/01/2022, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Gallipoli avverso avviso di accertamento n. 264/1 (prot. n. 47530 del 05/10/2020), notificato in data 09/10/2020 e avente ad oggetto TARI per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, verificato l'omessa denuncia Tari, il Comune chiedeva il pagamento di € 434,00 di cui € 220,50 a titolo di imposta, € 213,50 a titolo di sanzioni e interessi.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
2) nel merito, insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'immobile è collabente e, quindi, inagibile;
3) violazione dell'art. 71, comma 2 bis, e dell'art. 62, comma 2, del, del D.Lgs. n. 507/93.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Gallipoli, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Gallipoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dal ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa del contribuente: <dall'esame della pronuncia oggetto di impugnazione, che erroneamente ha rigettato il ricorso, non v'è traccia alcuna del procedimento logico giuridico attraverso quale la Commissione è giunta alla decisione oggi gravata>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello. Sulla manifesta illegittimità ed infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui non tiene conto del difetto di motivazione dell'atto gravato – mancato assolvimento dell'onus probandi.
Sulla natura della dichiarazione tributaria ai fini delle esenzioni fiscali.
Sulla illegittimità e infondatezza della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto delle argomentazioni e prove offerte dal contribuente: inagibilità immobile attestata da perizia tecnica giurata e non contestata. Sull'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sulla violazione dll'art. 71, comma
2 bis, del D.Lgs. n. 507/93. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n.
507/93. Sulle condizioni obiettive di inutilizzabilità dell'immobile.
Tali motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'accertamento, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, sancisce che gli atti emessi dalle Amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l'emissione.
Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, che rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione
è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e, comunque, in materia di Tari, tale obbligo può ritenersi adempiuto laddove l'emissione dell'atto sia ascrivibile alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria.
Nel caso di specie, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Tari, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e la tariffa applicata, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese. Riguardo, invece, alla invocata esenzione per l'immobile interessato per il suo stato di inutilizzabilità, questa
Corte ritiene che qualsiasi esenzione o esclusione dalla TARI non sia automatica, ma richieda un preventivo e specifico obbligo dichiarativo TARI da parte del contribuente, su cui grava l'onere della prova.
Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della Legge n. 147 del 2013).
Ordunque, ai sensi della citata normativa, l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e quindi per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
Affinché operino eventuali deroghe e riduzioni tariffarie non è tuttavia sufficiente che ricorrano le previste situazioni fattuali, ma è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti, che nel caso di specie richiedevano una apposita denuncia preventiva.
Infatti, il tributo Tari è caratterizzato dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'Ente di un servizio nei confronti della collettività.
Pur essendo l'Amministrazione a dover provare la fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione, costituendo quest'ultima un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di quanti occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Ed infatti, i servizi di smaltimento dei rifiuti devono infatti essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni e da questi gestiti, in regime di privativa, in base ad una disciplina regolamentare da essi unilateralmente fissata;
al contempo, i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere del servizio o di non essersi avvalsi.
A tal proposito, giova ricordare che la debenza del tributo scatta quindi in base alla mera istituzione del servizio di raccolta rifiuti, mentre resta irrilevante il dato soggettivo della sua mancata utilizzazione da parte dell'utente. L'imposta si fonda infatti sui due presupposti impositivi del possesso di immobili (in base alla loro natura e valore) e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La legge non dà infatti alcun rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente, e questo perché il tributo ha la funzione di coprire anche le spese pubbliche inerenti tale servizio indivisibile, reso a favore della collettività e quindi non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo.
I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono quindi collegati al suo concreto utilizzo bensì ad una fruizione anche potenziale dello stesso, desunta da indici presuntivi quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree e la quantità e qualità dei rifiuti che ordinariamente vi possono essere prodotti.
Pertanto, un immobile può beneficiare dell'esenzione dalla Tari, a condizione che sia oggettivamente inidoneo a produrre rifiuti e che tale condizione venga ufficialmente denunciata al Comune.
Infatti, l'art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 prevedeva che: >.
Ne consegue che, per ottenere l'esenzione, era necessario dimostrare l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, che nel caso di specie non è avvenuto. Con la recente ordinanza n. 14663/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le < esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19469 del 15/09/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31460 del 03/12/2019)>>.
Orbene, Parte appellante non ha soddisfatto l'onere probatorio dell'avvenuta presentazione della dichiarazione né ha provato, con argomentazioni concrete, la sussistenza delle condizioni prescritte dalla disciplina primaria e regolamentare legittimanti l'applicazione del beneficio invocato.
La semplice allegazione della perizia giurata, a firma dell'Ing. Nominativo_1, appare insufficiente giacché la stessa è stata redatta solo in data 21/09/2020, ben cinque anni dopo il periodo oggetto di tassazione, e fornisce “ora per allora” elementi insufficienti per smentire l'accertamento tributario.
Peraltro, come precisato dal Comune appellato, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento TARI
2014, avvenuta in data 16/12/2019, il contribuente aveva ritenuto regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di dichiarazione TARI per ravvedimento dal 01/01/2015 (quindi con valenza retroattiva) per il pagamento del quantum dovuto per l'immobile di cui invoca l'esenzione.
Ciò prova che è lo stesso contribuente a rendersi conto, purtroppo tardivamente, della necessità della denuncia per il riconoscimento del beneficio de quo.
Pertanto, le argomentazioni addotte in ricorso da Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità e prive del necessario e adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia e delle risultanze accertative.
Pertanto, è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 150,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.