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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2021 00074957 31 000 QUOTA CONS. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00009114 91 000 QUOTA CONS. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2022 00144602 02 000 QUOTA CONS. 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato tre cartelle di pagamento, notificate in data 23 giugno 2023, relative a quote in favore del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, riferite agli anni 2016, 2017 (saldo) e 2018.
In particolare, si tratta delle cartelle n. 29720210007495731000, n. 29720230000911491000 e n.
29720220014460202000.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è maturata la prescrizione per le annualità
2016 e 2017 ai sensi dell'art. 2948 c.c.; b) risulta duplicata la pretesa relativa all'anno 2017, (per la medesima annualità era stata già notificata, infatti, la cartella n. 29720220013113217000, impugnata con separato ricorso n. 708/2023); c) i provvedimenti sono sprovvisti di adeguata motivazione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
d) in via subordinata si osserva che andrebbe disapplicato l'eventuale piano di classifica e si deduce l'insussistenza del beneficio fondiario e la sproporzione dei costi consortili rispetto ai benefici, con richiamo agli artt. 857 e 860 c.c.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) non è maturata alcuna prescrizione, né vi è stata alcune duplicazione della pretesa relativa all'anno 2017;
b) le cartelle sono adeguatamente motivate, anche “per relationem”, come dimostrato dal fatto che la contribuente ha compreso il presupposto e il contenuto della pretesa;
c) l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa impositiva.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento (o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio;
f) pertanto, poiché il contribuente ha facoltà di evocare in giudizio il solo Agente della riscossione, questi è passivamente legittimato nella controversia.
Tanto precisato, il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n.
257/31/11, n. 258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,
n. 499/3/14, n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno 2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n.
954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 33/24, n. 39/24, n. 958/24 e n. 816/25.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2021 00074957 31 000 QUOTA CONS. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00009114 91 000 QUOTA CONS. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2022 00144602 02 000 QUOTA CONS. 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato tre cartelle di pagamento, notificate in data 23 giugno 2023, relative a quote in favore del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, riferite agli anni 2016, 2017 (saldo) e 2018.
In particolare, si tratta delle cartelle n. 29720210007495731000, n. 29720230000911491000 e n.
29720220014460202000.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è maturata la prescrizione per le annualità
2016 e 2017 ai sensi dell'art. 2948 c.c.; b) risulta duplicata la pretesa relativa all'anno 2017, (per la medesima annualità era stata già notificata, infatti, la cartella n. 29720220013113217000, impugnata con separato ricorso n. 708/2023); c) i provvedimenti sono sprovvisti di adeguata motivazione per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
d) in via subordinata si osserva che andrebbe disapplicato l'eventuale piano di classifica e si deduce l'insussistenza del beneficio fondiario e la sproporzione dei costi consortili rispetto ai benefici, con richiamo agli artt. 857 e 860 c.c.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) non è maturata alcuna prescrizione, né vi è stata alcune duplicazione della pretesa relativa all'anno 2017;
b) le cartelle sono adeguatamente motivate, anche “per relationem”, come dimostrato dal fatto che la contribuente ha compreso il presupposto e il contenuto della pretesa;
c) l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa impositiva.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento (o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio;
f) pertanto, poiché il contribuente ha facoltà di evocare in giudizio il solo Agente della riscossione, questi è passivamente legittimato nella controversia.
Tanto precisato, il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n.
257/31/11, n. 258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,
n. 499/3/14, n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno 2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n.
954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 33/24, n. 39/24, n. 958/24 e n. 816/25.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti.