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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 493/2023
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO Il 15.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 493/2023 R.G., promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Part. I.V.A. , con sede in Patti (ME), via Andrea Doria, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella,
-ATTRICE- CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. Controparte_1
I.V.A. , con sede in Patti (ME), via N. G. Ceraolo, n. 114, rappresentata P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Palazzolo, E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. Controparte_2
I.V.A. , con sede in Patti (ME), C.da Rasola, Residence Miramare, P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mauro Aquino,
-CONVENUTE- E NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Patti, P.zza Controparte_3
Scaffidi, c.f. ; P.IVA_4
-CONVENUTO CONTUMACE-
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams: Per la l'Avv. Scarcella. Parte_1
Per la l'Avv. Laura Palazzolo. Controparte_1
Per la l'Avv. Giuseppe Mauro Aquino. Controparte_2
L'avv. Scarcella precisa che i propri assistiti non hanno accettato la proposta conciliativa in quanto la somma era irrisoria. Precisa di poter accettare una proposta conciliativa che prevede il pagamento di almeno il 50% della somma richiesta. L'avv. Palazzolo precisa che nelle proprie difese hanno contestato proprio le spese richieste quindi un'eventuale proposta conciliativa dovrebbe fare riferimento alle somme richieste che appunto non sono state oggetto di contestazione. L'avv. Aquino precisa che la cifra richiesta in via transattiva richiesta dall'avv. Scarcella non può essere presa in considerazione. A questo punto, stante l'esito negativo della conciliazione, i difensori precisano le
1 conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa;
all'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN FATTO ED IN DIRITTO
La conveniva in giudizio la la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e il per chiedere che venisse dichiarato, per i fatti esposti in citazione, Controparte_3
l'inadempimento della degli obblighi di cui agli accordi indicati Controparte_1 nell'atto introduttivo e la condanna in solido delle società convenute al pagamento di euro 52.231,20, a titolo di quota parte, della cessione dell'area censita in catasto del Comune di Patti alla part. 529, foglio 9, nonché di euro 27.681,86 per lavori non eseguiti sulla base degli accordi, nonché la condanna di tutte le parti convenute alla stipula con la già cessionaria di fatto dei terreni e delle opere Parte_1 di urbanizzazione ivi realizzate, dell'atto pubblico di cessione dell'area sopra indicata e al pagamento dei costi conseguenti, con vittoria delle spese e compensi di lite, con distrazione a favore del difensore costituito. Si costituivano la e la le quali, per le ragioni esposte Controparte_1 Controparte_2 nelle proprie rispettive comparse, chiedevano il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e di compensi di lite. In corso di causa veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, la quale veniva rifiutata dalla Parte_1
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., ritenuta matura per la decisione, viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
*** Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna delle parti convenute all'adempimento dell'obbligo di stipula dell'atto pubblico di cessione a titolo gratuito, in favore del delle aree Controparte_3 di cui alla part. 529, foglio 9, di superficie 3.109 mq. Si osserva, infatti, che entrambe le convenute hanno manifestato la propria disponibilità alla stipula dell'atto pubblico de quo, così aderendo alla richiesta formulata da parte attrice. Tale cessione è poi intervenuta nel corso del giudizio, come da atto pubblico redatto il 9.06.2023, in Notaio (cfr. all. 17 della memoria n. 2 ex art. 171 ter cpc di parte Per_1 attrice). Per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento di euro 52.231,20 a titolo di quota parte, per la cessione dell'area part. 529 foglio 9 di superficie 3.109 mq., si osserva quanto segue. 2 La mmobiliare ha allegato che, con il Piano di Lottizzazione Comunale “Patti Pt_1
2, comparto E”, tra essa, il Comune di Patti, la e la è Controparte_1 Controparte_2 stata sottoscritta una convenzione che prevede la cessione al Comune di aree e, in particolare, di quella sopra indicata, di proprietà della M&C Imm. S.r.l., sulla quale erano allocate tutte le opere di urbanizzazione primaria. Ha, altresì, allegato che, per accordo tra le parti, la ripartizione dei costi di urbanizzazione veniva ripartita al 60% a suo carico e al 40% “a carico della
[...]
e della con conseguente diritto riduttivo della M&C Imm. CP_1 Controparte_2
Srl, in base al detto accordo, a recuperare dagli altri due lottizzanti le somme per l'area ceduta in misura almeno del 40% e quindi pari a mq 1.243,60” e che “il valore dell'area, secondo quanto asserito dal Dirigente di settore del competente UTC del Comune di Patti, valore da convenzione, si attesta ad € 42,00 al mq, moltiplicato per 1.243,60 mq per un totale di € 52.231,20 a carico di e di Controparte_1 CP_2
(v. pag. 2 dell'atto di citazione).
[...]
Per come può evincersi dalla documentazione in atti, non vi è, però, prova dell'esistenza di un accordo tra la società attrice e le società convenute in ordine ad una ripartizione del costo delle aree oggetto della cessione in favore del Comune di Patti. La ha dedotto che nulla è stato pattuito tra le parti a riguardo e che, Controparte_1 di tali costi, si è già tenuto conto nell'economia complessiva dell'intero intervento edilizio (v. pag. 3 della comparsa di costituzione). La società attrice, nè con l'atto introduttivo né con le successive memorie ex art. 171- ter c.p.c., ha indicato quale fosse la fonte del proprio diritto al pagamento della somma di euro 52.231,20 nei confronti delle odierne convenute;
essa non ha neppure specificamente contestato le allegazioni della CP_1
In assenza di allegazione specifica e di prova di tale accordo sulla ripartizione dei costi di cessione dell'area, la domanda attorea, di condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 52.231,20, va rigettata. La società attrice ha, altresì, allegato di vantare un credito nei confronti della
[...]
dell'importo complessivo di euro 27.681,86, di cui euro 21.996,10 in CP_1 conseguenza della mancata esecuzione, da parte della convenuta, di talune delle opere di cui al contratto di vendita con appalto del 5.07.2019 (v. pp. 2 e 3 dell'atto di citazione), ed euro 5.685,76, quali costi sostenuti e da sostenere dalla
[...] per il completamento a regola d'arte dei lavori di lottizzazione. Parte_1
Risulta pacificamente allegato tra le parti e documentalmente provato, l'accordo riguardante le spese per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria per un verso e per la monetizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria in favore del di Patti. CP_3
In base a tale accordo (v. all. 16; fascicolo di parte attrice), le parti hanno convenuto di ripartire le spese de quibus per il 60% a carico della per il Parte_1
20% a carico della e per il restante 20% a carico della Controparte_1 Controparte_2
Per quanto attiene all'allegato inadempimento della , va rilevato che con CP_1
l'accordo integrativo prodotto dalla società attrice, datato 30.06.2021 (v. all. 9; fascicolo di parte attrice), la e la hanno pattuito di Parte_1 CP_1 commettere in subappalto alla il completamento dei lavori di cui alla CP_4
3 precedente scrittura del 5.07.2019 e che, a parziale modifica di tale accordo, una porzione della terza unità immobiliare, promessa in vendita da alla Parte_1
venisse trasferita direttamente alla subappaltatrice , mentre la CP_1 CP_4 rimanente porzione sarebbe stata trasferita alla appaltatrice originaria, CP_1
Per come espressamente previsto nell'accordo del 30.06.2021, i trasferimenti di proprietà sarebbero dovuti avvenire solo dopo il completamento dei lavori e la conseguente consegna ed accettazione da parte della D.L.. La ha dato prova dell'avvenuto completamento dei lavori. Controparte_1
Essa, in particolare, ha allegato e prodotto gli atti pubblici di compravendita di tali porzioni immobiliari, relative alla terza unità, in esecuzione dell'accordo integrativo del 30.6.2021, ossia l'atto in Notaio di trasferimento di una porzione Persona_2 dell'immobile alla stessa che aveva acquistato per persona da nominare, CP_1
e l'atto in Notaio del 3.10.2022, che ha trasferito alla l'altra porzione Per_3 CP_4 di unità abitativa. Per come può evincersi dallo stesso accordo integrativo del 30.06.2021 e da tali documenti prodotti dalla società convenuta, non sarebbe stato possibile eseguire i trasferimenti delle porzioni immobiliari, in assenza di esecuzione a regola d'arte e di completamento dei lavori. Alla luce del fatto, non contestato e documentalmente provato, del trasferimento della proprietà di tali immobili, si evince, pertanto che le allegazioni di parte attrice non sono fondate e che i lavori oggetto dell'appalto sono stati, di converso, eseguiti dalla CP_1
Peraltro, a tale conclusione si perviene anche in considerazione della disponibilità, manifestata da tutte le parti in causa, a procedere alla cessione nei confronti del Comune di Patti delle opere di urbanizzazione e di fatto poi realizzata, come sopra indicato. Le istanze istruttorie formulate dall'attrice, in considerazione di quanto sopra esposto, non sono state accolte in quanto superate dai documenti prodotti e quindi superflue. Le domande attrici sono, quindi, infondate e vanno rigettate. Le spese processuali seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria, non espletata. Nulla va disposto in punto di spese di lite nei confronti del rimasto Controparte_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 493/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda attorea di condanna delle società convenute alla stipula dell'atto pubblico di cessione, in favore del Comune di Patti, dell'area indicata in parte motiva;
- rigetta le altre domande attoree;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle società convenute, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 - nulla sulle spese di lite nei confronti del Controparte_3
Così deciso telematicamente in data 15.07.2025. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
5
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO Il 15.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 493/2023 R.G., promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
Part. I.V.A. , con sede in Patti (ME), via Andrea Doria, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella,
-ATTRICE- CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. Controparte_1
I.V.A. , con sede in Patti (ME), via N. G. Ceraolo, n. 114, rappresentata P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Palazzolo, E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e Part. Controparte_2
I.V.A. , con sede in Patti (ME), C.da Rasola, Residence Miramare, P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mauro Aquino,
-CONVENUTE- E NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Patti, P.zza Controparte_3
Scaffidi, c.f. ; P.IVA_4
-CONVENUTO CONTUMACE-
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams: Per la l'Avv. Scarcella. Parte_1
Per la l'Avv. Laura Palazzolo. Controparte_1
Per la l'Avv. Giuseppe Mauro Aquino. Controparte_2
L'avv. Scarcella precisa che i propri assistiti non hanno accettato la proposta conciliativa in quanto la somma era irrisoria. Precisa di poter accettare una proposta conciliativa che prevede il pagamento di almeno il 50% della somma richiesta. L'avv. Palazzolo precisa che nelle proprie difese hanno contestato proprio le spese richieste quindi un'eventuale proposta conciliativa dovrebbe fare riferimento alle somme richieste che appunto non sono state oggetto di contestazione. L'avv. Aquino precisa che la cifra richiesta in via transattiva richiesta dall'avv. Scarcella non può essere presa in considerazione. A questo punto, stante l'esito negativo della conciliazione, i difensori precisano le
1 conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiedono che la causa venga decisa;
all'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN FATTO ED IN DIRITTO
La conveniva in giudizio la la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e il per chiedere che venisse dichiarato, per i fatti esposti in citazione, Controparte_3
l'inadempimento della degli obblighi di cui agli accordi indicati Controparte_1 nell'atto introduttivo e la condanna in solido delle società convenute al pagamento di euro 52.231,20, a titolo di quota parte, della cessione dell'area censita in catasto del Comune di Patti alla part. 529, foglio 9, nonché di euro 27.681,86 per lavori non eseguiti sulla base degli accordi, nonché la condanna di tutte le parti convenute alla stipula con la già cessionaria di fatto dei terreni e delle opere Parte_1 di urbanizzazione ivi realizzate, dell'atto pubblico di cessione dell'area sopra indicata e al pagamento dei costi conseguenti, con vittoria delle spese e compensi di lite, con distrazione a favore del difensore costituito. Si costituivano la e la le quali, per le ragioni esposte Controparte_1 Controparte_2 nelle proprie rispettive comparse, chiedevano il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e di compensi di lite. In corso di causa veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, la quale veniva rifiutata dalla Parte_1
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., ritenuta matura per la decisione, viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
*** Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna delle parti convenute all'adempimento dell'obbligo di stipula dell'atto pubblico di cessione a titolo gratuito, in favore del delle aree Controparte_3 di cui alla part. 529, foglio 9, di superficie 3.109 mq. Si osserva, infatti, che entrambe le convenute hanno manifestato la propria disponibilità alla stipula dell'atto pubblico de quo, così aderendo alla richiesta formulata da parte attrice. Tale cessione è poi intervenuta nel corso del giudizio, come da atto pubblico redatto il 9.06.2023, in Notaio (cfr. all. 17 della memoria n. 2 ex art. 171 ter cpc di parte Per_1 attrice). Per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento di euro 52.231,20 a titolo di quota parte, per la cessione dell'area part. 529 foglio 9 di superficie 3.109 mq., si osserva quanto segue. 2 La mmobiliare ha allegato che, con il Piano di Lottizzazione Comunale “Patti Pt_1
2, comparto E”, tra essa, il Comune di Patti, la e la è Controparte_1 Controparte_2 stata sottoscritta una convenzione che prevede la cessione al Comune di aree e, in particolare, di quella sopra indicata, di proprietà della M&C Imm. S.r.l., sulla quale erano allocate tutte le opere di urbanizzazione primaria. Ha, altresì, allegato che, per accordo tra le parti, la ripartizione dei costi di urbanizzazione veniva ripartita al 60% a suo carico e al 40% “a carico della
[...]
e della con conseguente diritto riduttivo della M&C Imm. CP_1 Controparte_2
Srl, in base al detto accordo, a recuperare dagli altri due lottizzanti le somme per l'area ceduta in misura almeno del 40% e quindi pari a mq 1.243,60” e che “il valore dell'area, secondo quanto asserito dal Dirigente di settore del competente UTC del Comune di Patti, valore da convenzione, si attesta ad € 42,00 al mq, moltiplicato per 1.243,60 mq per un totale di € 52.231,20 a carico di e di Controparte_1 CP_2
(v. pag. 2 dell'atto di citazione).
[...]
Per come può evincersi dalla documentazione in atti, non vi è, però, prova dell'esistenza di un accordo tra la società attrice e le società convenute in ordine ad una ripartizione del costo delle aree oggetto della cessione in favore del Comune di Patti. La ha dedotto che nulla è stato pattuito tra le parti a riguardo e che, Controparte_1 di tali costi, si è già tenuto conto nell'economia complessiva dell'intero intervento edilizio (v. pag. 3 della comparsa di costituzione). La società attrice, nè con l'atto introduttivo né con le successive memorie ex art. 171- ter c.p.c., ha indicato quale fosse la fonte del proprio diritto al pagamento della somma di euro 52.231,20 nei confronti delle odierne convenute;
essa non ha neppure specificamente contestato le allegazioni della CP_1
In assenza di allegazione specifica e di prova di tale accordo sulla ripartizione dei costi di cessione dell'area, la domanda attorea, di condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 52.231,20, va rigettata. La società attrice ha, altresì, allegato di vantare un credito nei confronti della
[...]
dell'importo complessivo di euro 27.681,86, di cui euro 21.996,10 in CP_1 conseguenza della mancata esecuzione, da parte della convenuta, di talune delle opere di cui al contratto di vendita con appalto del 5.07.2019 (v. pp. 2 e 3 dell'atto di citazione), ed euro 5.685,76, quali costi sostenuti e da sostenere dalla
[...] per il completamento a regola d'arte dei lavori di lottizzazione. Parte_1
Risulta pacificamente allegato tra le parti e documentalmente provato, l'accordo riguardante le spese per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria per un verso e per la monetizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria in favore del di Patti. CP_3
In base a tale accordo (v. all. 16; fascicolo di parte attrice), le parti hanno convenuto di ripartire le spese de quibus per il 60% a carico della per il Parte_1
20% a carico della e per il restante 20% a carico della Controparte_1 Controparte_2
Per quanto attiene all'allegato inadempimento della , va rilevato che con CP_1
l'accordo integrativo prodotto dalla società attrice, datato 30.06.2021 (v. all. 9; fascicolo di parte attrice), la e la hanno pattuito di Parte_1 CP_1 commettere in subappalto alla il completamento dei lavori di cui alla CP_4
3 precedente scrittura del 5.07.2019 e che, a parziale modifica di tale accordo, una porzione della terza unità immobiliare, promessa in vendita da alla Parte_1
venisse trasferita direttamente alla subappaltatrice , mentre la CP_1 CP_4 rimanente porzione sarebbe stata trasferita alla appaltatrice originaria, CP_1
Per come espressamente previsto nell'accordo del 30.06.2021, i trasferimenti di proprietà sarebbero dovuti avvenire solo dopo il completamento dei lavori e la conseguente consegna ed accettazione da parte della D.L.. La ha dato prova dell'avvenuto completamento dei lavori. Controparte_1
Essa, in particolare, ha allegato e prodotto gli atti pubblici di compravendita di tali porzioni immobiliari, relative alla terza unità, in esecuzione dell'accordo integrativo del 30.6.2021, ossia l'atto in Notaio di trasferimento di una porzione Persona_2 dell'immobile alla stessa che aveva acquistato per persona da nominare, CP_1
e l'atto in Notaio del 3.10.2022, che ha trasferito alla l'altra porzione Per_3 CP_4 di unità abitativa. Per come può evincersi dallo stesso accordo integrativo del 30.06.2021 e da tali documenti prodotti dalla società convenuta, non sarebbe stato possibile eseguire i trasferimenti delle porzioni immobiliari, in assenza di esecuzione a regola d'arte e di completamento dei lavori. Alla luce del fatto, non contestato e documentalmente provato, del trasferimento della proprietà di tali immobili, si evince, pertanto che le allegazioni di parte attrice non sono fondate e che i lavori oggetto dell'appalto sono stati, di converso, eseguiti dalla CP_1
Peraltro, a tale conclusione si perviene anche in considerazione della disponibilità, manifestata da tutte le parti in causa, a procedere alla cessione nei confronti del Comune di Patti delle opere di urbanizzazione e di fatto poi realizzata, come sopra indicato. Le istanze istruttorie formulate dall'attrice, in considerazione di quanto sopra esposto, non sono state accolte in quanto superate dai documenti prodotti e quindi superflue. Le domande attrici sono, quindi, infondate e vanno rigettate. Le spese processuali seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria, non espletata. Nulla va disposto in punto di spese di lite nei confronti del rimasto Controparte_3 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 493/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda attorea di condanna delle società convenute alla stipula dell'atto pubblico di cessione, in favore del Comune di Patti, dell'area indicata in parte motiva;
- rigetta le altre domande attoree;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle società convenute, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4 - nulla sulle spese di lite nei confronti del Controparte_3
Così deciso telematicamente in data 15.07.2025. Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
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