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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10541 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41875/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41875/2024 del Ruolo Generale e promossa da cittadino marocchino nato il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Marco Michele Picciani e dall'Avv. Eufemia Picciani, con studio in Roma via Principe Eugenio 15, come da mandato in atti;
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di Roma c/o Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito –
Oggetto: impugnazione diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 ha chiesto di Parte_1
“disporre l'annullamento del provvedimento emesso in data 17/08/2023 con il quale è stata rigettata la domanda di ricongiungimento familiare in favore del figlio e per l'effetto riconoscere e statuire il diritto del ricorrente a ricongiungersi al proprio figlio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 31/07/2023 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di Roma la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato del proprio figlio minore;
di non aver ricevuto da parte dell'amministrazione alcun esito in relazione alla sua domanda;
di aver fatto accesso agli atti, tramite il suo legale, e di aver ricevuto il diniego in data 23/04/2024, provvedimento emesso in data 17/08/2023; che il diniego si basa sulla mancanza del requisito dell'idoneità alloggiativa richiesta per legge;
di possedere il certificato di idoneità alloggiativa.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il figlio, in data 31/07/23; di seguito, tramite accesso agli atti, in data 23/04/2024 gli è stato comunicato dal SUI il provvedimento di diniego emesso in data 17/08/2023. Il nulla osta al ricongiungimento si suo figlio è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare del requisito di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b, D.lgs. 286/98.
Per quel che concerne il presupposto di idoneità alloggiativa, integrante il requisito di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, il documento risulta mancante al momento dell'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio del nulla osta, ma è anche vero che risulta ottenuto e allegato nelle more del presente procedimento giudiziale.
Infatti, il ricorrente ha documentato che, quando ha fatto istanza di nulla osta allo Sportello
Unico, aveva già depositato la richiesta di idoneità alloggiativa, come risulta pacificamente dalla ricevuta allegata al ricorso, la quale riporta come data di acquisizione al sistema il
29/06/2023. Dimostra, inoltre, di possedere attualmente il certificato di idoneità alloggiativa, come risulta dal certificato stesso, allegato al ricorso, il quale riporta la data
07/12/2023. La piattaforma istruttoria, quindi, attesta che il contestato certificato di idoneità alloggiativa è stato richiesto dal ricorrente prima dell'istanza di nulla osta allo Sportello Unico, ma è stato emesso dal Comune competente successivamente alla data in cui è stato adottato il provvedimento di diniego impugnato.
Di conseguenza, considerata la natura del presente giudizio, volto non tanto al vaglio di legittimità del provvedimento impugnato, ma all'accertamento del diritto del ricorrente –
e, dunque, l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta richiesto – il ricorso deve essere accolto. La prova del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore è stata offerta in sede giudiziale, avendo il ricorrente documentato la previa sussistenza del requisito reddituale (comunque non oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione) nonché, come detto, il requisito alloggiativo dell'idoneità alloggiativa.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con ordine di rilascio del relativo nulla osta.
Spese compensate in ragione della decisione fondata su documenti formatisi successivamente al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Prefettura di Roma il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio del ricorrente;
- spese compensate.
Roma, 27/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41875/2024 del Ruolo Generale e promossa da cittadino marocchino nato il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Marco Michele Picciani e dall'Avv. Eufemia Picciani, con studio in Roma via Principe Eugenio 15, come da mandato in atti;
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di Roma c/o Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito –
Oggetto: impugnazione diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 ha chiesto di Parte_1
“disporre l'annullamento del provvedimento emesso in data 17/08/2023 con il quale è stata rigettata la domanda di ricongiungimento familiare in favore del figlio e per l'effetto riconoscere e statuire il diritto del ricorrente a ricongiungersi al proprio figlio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 31/07/2023 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di Roma la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato del proprio figlio minore;
di non aver ricevuto da parte dell'amministrazione alcun esito in relazione alla sua domanda;
di aver fatto accesso agli atti, tramite il suo legale, e di aver ricevuto il diniego in data 23/04/2024, provvedimento emesso in data 17/08/2023; che il diniego si basa sulla mancanza del requisito dell'idoneità alloggiativa richiesta per legge;
di possedere il certificato di idoneità alloggiativa.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
***
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il figlio, in data 31/07/23; di seguito, tramite accesso agli atti, in data 23/04/2024 gli è stato comunicato dal SUI il provvedimento di diniego emesso in data 17/08/2023. Il nulla osta al ricongiungimento si suo figlio è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per mancata dimostrazione dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare del requisito di alloggio di cui all'art. 29, co. 3, lett. a - b, D.lgs. 286/98.
Per quel che concerne il presupposto di idoneità alloggiativa, integrante il requisito di cui all'art. 29, co. 3, lett. a, il documento risulta mancante al momento dell'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio del nulla osta, ma è anche vero che risulta ottenuto e allegato nelle more del presente procedimento giudiziale.
Infatti, il ricorrente ha documentato che, quando ha fatto istanza di nulla osta allo Sportello
Unico, aveva già depositato la richiesta di idoneità alloggiativa, come risulta pacificamente dalla ricevuta allegata al ricorso, la quale riporta come data di acquisizione al sistema il
29/06/2023. Dimostra, inoltre, di possedere attualmente il certificato di idoneità alloggiativa, come risulta dal certificato stesso, allegato al ricorso, il quale riporta la data
07/12/2023. La piattaforma istruttoria, quindi, attesta che il contestato certificato di idoneità alloggiativa è stato richiesto dal ricorrente prima dell'istanza di nulla osta allo Sportello Unico, ma è stato emesso dal Comune competente successivamente alla data in cui è stato adottato il provvedimento di diniego impugnato.
Di conseguenza, considerata la natura del presente giudizio, volto non tanto al vaglio di legittimità del provvedimento impugnato, ma all'accertamento del diritto del ricorrente –
e, dunque, l'effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta richiesto – il ricorso deve essere accolto. La prova del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore è stata offerta in sede giudiziale, avendo il ricorrente documentato la previa sussistenza del requisito reddituale (comunque non oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione) nonché, come detto, il requisito alloggiativo dell'idoneità alloggiativa.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con ordine di rilascio del relativo nulla osta.
Spese compensate in ragione della decisione fondata su documenti formatisi successivamente al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Prefettura di Roma il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio del ricorrente;
- spese compensate.
Roma, 27/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli