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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA AN, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Città Metropolitana Di Palermo
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2223 DEL 02.10.2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso proposto nei confronti della Città Metropolitana di Palermo, impugna l'avviso di indicato in intestazione, notificatogli il 18.11.2024, con il quale la predetta Città Metropolitana ha accertato nei suoi confronti l'omesso pagamento di somme dovute per l'anno 2020 a titolo di Tosap in relazione a un accesso carrabile sito nel Comune di Bompietro, lungo la Indirizzo_1. A fondamento del ricordo, deduce l'insussistenza del presupposto dell'imposta, trattandosi, nel caso di specie, di ingresso a raso in assenza di qualsiasi opera implicante una modificazione dello stato dei luoghi e/o una limitazione dell'uso pubblico del suolo. Chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato. In data 7 gennaio 2026 si è costituita la Città Metropolitana di Palermo, contestando quanto dedotto in ricorso e chiedendone il rigetto. La causa è stata trattata, in camera di consiglio, all'udienza del 12.1.2026 come da verbale in atti e, all'esito, è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione Va premesso che la costituzione di parte resistente è all'evidenza tardiva, addirittura successiva alla scadenza del termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992, e la documentazione dalla stessa offerta in produzione, pertanto, inutilizzabile. Ciò posto, dalla stessa documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente, infatti, risulta come l'accesso dalla strada provinciale verso il fondo di proprietà della parte ricorrente, è permesso da una soluzione di continuità nella fascia di terreno che si stende parallela alla predetta strada, all'altezza del cancello posto all'ingresso del fondo privato. Nella fotografia prodotta dalla parte ricorrente, infatti, si nota come, all'altezza del predetto cancello, la terra libera che costeggia la strada sia sostituita da un fondo misto di cemento e pietre, all'evidenza realizzato onde facilitare l'accesso allo stesso fondo. Stante quanto precede, il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. Considerato quanto già osservato circa i tempi della costituzione della parte convenuta, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 12 gennaio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA AN, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Città Metropolitana Di Palermo
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2223 DEL 02.10.2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso proposto nei confronti della Città Metropolitana di Palermo, impugna l'avviso di indicato in intestazione, notificatogli il 18.11.2024, con il quale la predetta Città Metropolitana ha accertato nei suoi confronti l'omesso pagamento di somme dovute per l'anno 2020 a titolo di Tosap in relazione a un accesso carrabile sito nel Comune di Bompietro, lungo la Indirizzo_1. A fondamento del ricordo, deduce l'insussistenza del presupposto dell'imposta, trattandosi, nel caso di specie, di ingresso a raso in assenza di qualsiasi opera implicante una modificazione dello stato dei luoghi e/o una limitazione dell'uso pubblico del suolo. Chiede, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato. In data 7 gennaio 2026 si è costituita la Città Metropolitana di Palermo, contestando quanto dedotto in ricorso e chiedendone il rigetto. La causa è stata trattata, in camera di consiglio, all'udienza del 12.1.2026 come da verbale in atti e, all'esito, è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione Va premesso che la costituzione di parte resistente è all'evidenza tardiva, addirittura successiva alla scadenza del termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992, e la documentazione dalla stessa offerta in produzione, pertanto, inutilizzabile. Ciò posto, dalla stessa documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente, infatti, risulta come l'accesso dalla strada provinciale verso il fondo di proprietà della parte ricorrente, è permesso da una soluzione di continuità nella fascia di terreno che si stende parallela alla predetta strada, all'altezza del cancello posto all'ingresso del fondo privato. Nella fotografia prodotta dalla parte ricorrente, infatti, si nota come, all'altezza del predetto cancello, la terra libera che costeggia la strada sia sostituita da un fondo misto di cemento e pietre, all'evidenza realizzato onde facilitare l'accesso allo stesso fondo. Stante quanto precede, il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. Considerato quanto già osservato circa i tempi della costituzione della parte convenuta, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 12 gennaio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia