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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 607/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Borsacchi
- attore
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Controparte_1 C.F._2
LL PI
- convenuto
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Siniscalchi, dall'Avv. Lara Pellegrini e dall'Avv. Simona
LE
- convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – diffamazione.
Conclusioni
Per l'attore: come da note scritte del 5/6/2025, “previa occorrendo ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c.; (ordine di esibizione dati Auditel e/o richiesta di informazioni;
prova per testi ing. ), ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione Tes_1
1 disattesa, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore per i fatti tutti di cui alla narrativa ed al contenuto del presente atto, nell'accertata misura, anche in via equitativa, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), od a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta e liquidata come conforme a diritto e giustizia;
con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, ed altresì, in applicazione dell'art. 120 c.p.c., ordinando la pubblicazione, a cura e spese dei convenuti, dell'emananda sentenza di condanna mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificamente indicate, su due quotidiani da individuarsi tra il Corriere Con della Sera, la BL, la Gazzetta del Sud, Il quotidiano del ed in ogni caso nella testata televisiva Con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge e con la condanna CP_5
Cont altresì ex art. 96 c.p.c. dei convenuti e ; CP_2 per il convenuto come da note scritte del 5/6/2025, “conclude per il rigetto della CP_1 domanda e la condanna alle spese di ; Parte_1
Cont per i convenuti e come da note scritte del 6/6/2025, “rigettare integralmente le domande CP_2 ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti e ancora subendi in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie CP_ rese nel corso della trasmissione televisiva “Non è l'Arena”, andata in onda sull'emittente ” la sera del 7/2/2021.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- di aver ricoperto, dal 2007 al 2009, l'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
AR, periodo durante il quale si trovò coinvolto nella vicenda poi nota come “Guerra tra
Procure”, scaturita dal sequestro, disposto dalla Procura di Salerno – presso cui si trovava in servizio quale sostituto procuratore – degli atti dell'indagine “Why Not”, seguito da un Controparte_1
contro
-sequestro degli stessi atti disposto dalla Procura di AR;
- tale vicenda veniva ripercorsa, nel corso della suddetta trasmissione televisiva, alla presenza in studio del conduttore di altra giornalista, di (coautore del libro-intervista di CP_2 Persona_1
“Il Sistema. Potere, Politica, Affari: Storia segreta della magistratura italiana”), Persona_2 nonché, in collegamento, dello stesso (all'epoca Sindaco di Napoli); CP_1
2 - la rievocazione della vicenda, per il “taglio” ad essa conferito – che, secondo l'attore, “acriticamente colloca la Generale di AR in una dimensione connotata fin da subito da scorrettezza CP_6 ed anomalia” (cfr. p. 14, atto di citazione) – e per l'enfasi mediatica adottata – campeggiando per quasi l'intera durata della trasmissione la sovraimpressione “ fermato dal sistema?”, CP_1 nonché affermando il conduttore televisivo che nello “scontro clamoroso” era intervenuto il
Presidente della BL con un atto “pesantissimo, qualcosa di incredibile” –, risultava gravemente lesiva della reputazione e dell'onore personale e professionale dell'attore; ciò anche avuto riguardo delle significative imprecisioni, delle affermazioni inveritiere e/o parziali e dell'impostazione complessivamente suggestiva e “a senso unico” dei contenuti proposti;
- in particolare, nel suo intervento affermava di essere stato oggetto di un disegno volto CP_1
a ostacolare le sue indagini nell'inchiesta “Why Not”, indicando quale regista l'allora Presidente della
BL AP (definito da come “un Presidente della BL che ha tradito la CP_2
Costituzione italiana”), nonché il CSM e il Ministro della Giustizia, i quali, avvalendosi della Procura
Generale di AR – presentata come il “braccio armato” di un'operazione illecita – concorrevano in un “un sistema criminale pericolosissimo” finalizzato a neutralizzarlo nella sua funzione di magistrato inquirente;
- tali affermazioni risultavano gravemente lesive della dignità e della reputazione dell'attore, raffigurato dai convenuti “come partecipe, con le altre Istituzioni dello Stato che sono state coinvolte ad iniziare dall'allora Presidente della BL e dall'allora Ministro della Giustizia, di un inconfessabile pactum sceleris e di un “sistema”, definito “criminale”, deputato, con il tradimento dei valori costituzionali ed in particolare della funzione giurisdizionale, a favorire non meglio precisati “poteri”” (cfr. p. 21, atto di citazione);
- inoltre, pur essendo stato pubblicamente annunciato dal conduttore che all'attore sarebbe CP_2 stato consentito intervenire alla trasmissione e nonostante le reiterate richieste rivolte dall'attore alla redazione e allo stesso (doc. 3), nessuna possibilità di replica o contraddittorio gli era stata CP_2 concessa, impedendogli dunque di poter fornire la propria ricostruzione e riparare al danno subito.
1.2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha eccepito di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di critica, nel rispetto dei limiti della verità dei fatti e della continenza espressiva, senza alcuna aggressione personale nei confronti di dovendosi attribuire il “taglio” impresso alla trasmissione, Pt_1
l'impossibilità di procedere a una successiva rettifica, la scritta apparsa in sovraimpressione e i richiami all'intervento del Presidente della BL esclusivamente al conduttore CP_2
3 Con
1.3. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo anch'essi il rigetto della domanda Controparte_2 attorea.
In particolare, i convenuti hanno eccepito di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di cronaca, nel rispetto dei limiti della verità dei fatti, della pertinenza e della continenza espressiva, non avendo in alcun modo compromesso la possibilità di rettifica dell'attore, le cui richieste avanzate in tal senso erano rimaste allo stato di colloqui informali con hanno, inoltre, contestato il CP_2 quantum del danno indicato, eccessivo e non provato.
1.4. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 30/9/2022, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
1.5. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 12/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. La procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come attestato dal verbale del 15/11/2021 (doc. 26, fasc. attore).
2.1.2. Devono poi essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, valutatane la superfluità alla luce della documentazione versata in atti.
2.2. Nel merito
La domanda avanzata da è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di Parte_1 seguito precisate.
2.2.1. Che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state rese nel corso della trasmissione “Non è Con l'arena” trasmessa sull'emittente nella serata del 7/2/2021 è dato pacifico, incontestato e documentato (doc. 2, fasc. attore).
Ai fini del decidere, occorre, dunque, stabilire se esse integrino un illecito diffamatorio ai danni dell'attore, oppure se rientrino, piuttosto, nel diritto di critica e di cronaca come eccepito rispettivamente dai convenuti nei propri atti difensivi.
2.2.2. Giova preliminarmente rammentare che la libertà di espressione trova ampia tutela in due norme di rango primario: l'art. 21 della Costituzione e l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è declinata per ciascun consociato come diritto a ricevere informazioni di interesse generale e per i giornalisti come diritto all'esercizio della libertà di informazione. 4 Parimenti, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, tutelati anche dall'art. 8 CEDU, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Cass. civ. n. 25423/2014).
In proposito, la Corte EDU ha chiarito, che nelle controversie che richiedono un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, i diritti garantiti dagli artt. 8
e 10 CEDU “meritano a priori pari tutela” (cfr. par. 43, Petrie c. Italia, n. 25322/12, 18 maggio
2017), precisando tuttavia che, affinché l'art. 8 sia applicabile, l'oltraggio alla reputazione deve raggiungere una certa soglia di gravità ed essere avvenuto in maniera tale da nuocere al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009).
In ambito nazionale, è poi noto come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo delineato, con orientamento ormai consolidato, i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ravvisandoli: i) nell'interesse del pubblico alla diffusione delle notizie;
ii) nella correttezza nell'esposizione dei fatti (c.d. continenza formale); iii) nella corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata la veridicità del racconto.
Quest'ultimo requisito, pur tollerando eventuali inesattezze (anche di carattere tecnico) o incompletezze, qualora esse risultino irrilevanti, ovvero riguardino particolari di scarsa importanza o privi di valore informativo rispetto al nucleo essenziale dell'informazione (Cass. civ. n. 18174/2014;
Cass. civ. n. 14822/2013; Cass. civ. n. 20140/2005), impone al giornalista di indicare le fonti da cui ha appreso i fatti e di verificarne accuratamente l'attendibilità (Cass. n. 11455/2003), anche in termini di verità meramente putativa della notizia (Cass. n. 21145/2019; Cass. n. 45672/2013).
Diversamente, il diritto di critica – che, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione – non si sostanzia, come il diritto di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive (Cass. n. 7847/2011; Cass. n. 19204/2023; Cass.
n. 21892/2023). In tale prospettiva si colloca anche la giurisprudenza della Corte EDU in tema di libertà di espressione, la quale, nel distinguere tra la “materialità dei fatti” e i “giudizi di valore”, pone in rilievo che, quand'anche “equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva” (cfr. Cass. n. 25420/2017).
Inoltre, a sopperire l'ontologica attenuazione del requisito della verità/verosimiglianza dell'esimente del diritto di critica intervengono gli ulteriori limiti rappresentanti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza formale di espressione (Cass. n. 1285/2017; Cass. n. 21892/2023).
5 Con riferimento alla continenza, deve tuttavia osservarsi come la giurisprudenza abbia reiteratamente affermato – in relazione al diritto di critica, ma con principi applicabili mutatis mutandis anche al diritto di cronaca –, che tale diritto “può essere esercitato anche in modo "graffiante", ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto, la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato” (Cass. n. 22527/2006; Cass. n. 14370/2019), postulando sì una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass. n.
17243/2020).
2.2.3. Venendo al caso di specie, deve preliminarmente rilevarsi come il nome dell'odierno attore,
sia stato menzionato nel corso della trasmissione “Non è l'Arena” esclusivamente in Parte_1 due occasioni: la prima nel corso dell'intervento di il quale ha affermato che “dalla CP_1
Procura Generale della Corte di Appello di AR, cioè dagli uffici del Procuratore Generale
Dott. partono due telefonate per il Quirinale. Io sono assolutamente convinto che il
contro
- Pt_1 sequestro aveva all'epoca l'avallo del CSM e della Presidenza della BL” (min. 2:44:04); la seconda ad opera del conduttore il quale, al termine del predetto intervento, ha dichiarato che CP_2
“poi potrà intervenire quando vuole, l'ex Procuratore potrà venire qui a parlare” Pt_1 Pt_1
(min. 2:44:48).
È di immediata evidenza che nei confronti dell'attore non siano state rivolte esplicite e dirette aggressioni personali, non essendogli stata imputata alcuna condotta specificamente inveritiera o illecita, né essendo state formulate critiche dirette al suo operato professionale. In particolare, l'unico fatto a lui espressamente riferito – l'esistenza di contatti telefonici tra la Procura Generale di
AR e il – non risulta contestato quanto alla sua veridicità, trovando anzi riscontro in CP_7 quanto dichiarato dallo stesso in un articolo de “Il Fatto Quotidiano” del 14/2/2021 (doc. 6, Pt_1 fasc. convenuto –, né appare di per sé intrinsecamente diffamatorio. CP_1
Peraltro, anche gli ulteriori fatti narrati nel corso della trasmissione non risultano chiaramente e univocamente riferibili alla persona dell'attore. Da un lato, infatti, lo si insediava presso la Pt_1
Procura di AR in epoca successiva rispetto a numerosi eventi richiamati nel corso della narrazione – avocazione delle indagini, procedimento disciplinare e trasferimento di ad CP_1 altra sede –; dall'altro, deve escludersi che il pubblico televisivo, anche in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso dai fatti (2007-2009), fosse in grado, nel 2021, di ricondurre
6 automaticamente tali vicende alla sua persona, in assenza di espliciti riferimenti da parte del conduttore.
In tale prospettiva, risulta irrilevante la circostanza che colleghi o conoscenti dell'attore abbiano autonomamente ricondotto l'episodio alla sua figura e lo abbiano successivamente contattato, trattandosi di percezioni soggettive non riconducibili al contenuto oggettivo delle affermazioni.
Già tali elementi inducono dunque a dubitare della sussistenza di una condotta diffamatoria nei confronti dell'attore, atteso che “il reato di diffamazione si configura in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona specifica e determinata e non può dunque sussistere nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni, ancorché offensive, riferite a soggetti non individuati, né individuabili o a categorie anche limitate di persone” (cfr. C.d.A. Milano, n. 2510/2024; ancora sul punto, “il reato di diffamazione è configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili”, per cui “è necessaria
l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo”, cfr. Cass. n. 48058/2019).
2.2.4. L'attore ha, tuttavia, fondato la propria doglianza non tanto sul contenuto espresso delle affermazioni rese dai convenuti, quanto piuttosto su ciò che, a suo dire, sarebbe stato implicitamente suggerito. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la narrazione dei fatti relativi al sequestro degli atti dell'indagine “Why Not”, disposto dalla Procura di Salerno, e al successivo
contro
-sequestro operato dalla Procura di AR, sarebbe avvenuta con modalità inveritiere, suggestive e parziali, tali da dipingere la Procura di AR come il “braccio armato” di un'operazione illecita e da indurre lo spettatore a ricondurre tali vicende – e, per estensione, tutti i soggetti coinvolti – al c.d.
“sistema” evocato nel corso della trasmissione e simbolicamente incarnato nella figura del Per_1 presente in studio.
Orbene, anche volendosi aderire alla ricostruzione attorea, deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'operatività dell'esimente del diritto di critica con riferimento alla condotta di e di CP_1
Con quello di cronaca con riferimento a e, conseguentemente, all'emittente CP_2
Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati, deve infatti rilevarsi la compresenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'applicabilità delle suddette scriminanti.
7 In primo luogo, deve ritenersi integrato il requisito della pertinenza e dell'interesse pubblico. La vicenda oggetto di discussione, sebbene risalente nel tempo – circostanza valorizzata dall'attore per sostenerne il difetto di attualità – concerne fatti di indubbia rilevanza istituzionale, attinenti al funzionamento della giurisdizione, ai rapporti tra uffici giudiziari e altri organi costituzionali, nonché alle dinamiche interne alla magistratura. La persistente attualità del tema è, peraltro, dimostrata non solo dal continuo dibattito pubblico sul c.d. “sistema” emerso anche a seguito delle vicende Per_1 ma altresì dalla circostanza che i fatti in questione sono tuttora oggetto di iniziative giudiziarie e di attenzione mediatica, come attestato dalla pendenza di un ricorso innanzi alla Corte EDU promosso dallo stesso attore. A ciò si aggiunga la notorietà dei soggetti coinvolti – all'epoca dei CP_1
Contr fatti, magistrato e successivamente sindaco di Napoli, e già presidente dell' – che Per_1 rafforza ulteriormente l'interesse della collettività alla conoscenza e alla discussione delle vicende richiamate.
Quanto al requisito della verità, anche solo putativa, deve osservarsi che le affermazioni rese da
[...] si collocano chiaramente nell'alveo del diritto di critica, esprimendo valutazioni personali CP_1
e giudizi di valore fondati sulla propria esperienza diretta dei fatti e su elementi oggettivi noti al pubblico, versione dei fatti che il convenuto ha costantemente sostenuto nel corso degli anni dinanzi ai diversi organi giurisdizionali competenti. Tale circostanza è peraltro riconosciuta dallo stesso attore, il quale ha espressamente rilevato che: “La verità è che negli stretti tempi CP_1 televisivi consentiti, riversa in trasmissione, in estrema sintesi e riassuntivamente, quello che aveva già detto, dichiarato ed attribuito al Dott. quando veniva sentito a più riprese dai PM di Pt_1
Salerno” (cfr. p. 15, comparsa conclusionale).
In tale ambito, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non è richiesta la rigorosa e completa dimostrazione della verità storica dei fatti, essendo sufficiente che il giudizio critico trovi fondamento in un nucleo fattuale non manifestamente falso e ragionevolmente attendibile. Nel caso di specie, il presupposto fattuale – ossia l'esistenza di interlocuzioni istituzionali e di un conflitto tra uffici giudiziari – non risulta smentito, né appare frutto di mere congetture arbitrarie, sicché le valutazioni espresse da non possono ritenersi avulse da una base fattuale sufficiente. CP_1
Con Con riferimento, invece, alla posizione di e dell'emittente deve osservarsi che il CP_2 conduttore si è limitato a introdurre, contestualizzare e stimolare il dibattito su fatti già noti e di interesse pubblico, senza attribuire all'attore specifiche condotte illecite né formulare giudizi personali diretti sulla sua figura. Le espressioni utilizzate e il “taglio” complessivo della trasmissione, pur indubbiamente caratterizzate da un linguaggio incisivo, da un registro comunicativo tipico del format televisivo e dalla mancata partecipazione al contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, non risultano idonei ad alterare in modo sostanziale il nucleo essenziale dei fatti narrati, la
8 cui verità giudiziaria, peraltro, non risulta né definitiva né consolidata, come confermato dall'attuale pendenza di procedimenti, anche dinnanzi alla Corte EDU (docc. 25, 31, 39, 40, fasc. attore).
Del resto, “L'interpretazione personale dei fatti fatta dal giornalista è necessariamente soggettiva e opinabile e conseguentemente lecita, purché i fatti posti a base dell'opinione poi illustrata siano veri.
Pertanto, anche l'opinione espressa con modalità fortemente critica o irridente, qualora si riferisca
a circostanze realmente accadute, è legittima” (Trib. Padova n. 1038/2022).
Ad abundantiam, va poi rammentato che, trattandosi di un'intervista trasmessa in diretta, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Non è possibile pretendere dal giornalista che conduca un'intervista 'in diretta', un controllo di veridicità sulle informazioni rese dall'intervistato, in quanto il professionista viene a conoscenza della notizia nel momento stesso in cui questa è diffusa. Il giornalista, però, deve rispettare il parametro della diligenza in eligendo”
(Cass. n. 24727/2016).
Al contempo, alcun rilievo, ai fini della sussistenza della diffamazione, può riconoscersi alla dedotta mancata rettifica. È infatti noto come la diffamazione integri un illecito istantaneo, la cui configurabilità deve essere valutata esclusivamente con riferimento al momento in cui la condotta lesiva viene posta in essere, restando giuridicamente irrilevanti, a tale specifico fine, le condotte successive, ivi compresa l'eventuale omissione della rettifica. Quest'ultima, infatti, può incidere unicamente sul piano dell'entità del danno o della sua liquidazione, ma non sulla sussistenza dell'illecito in sé.
Infine, sotto il profilo della continenza formale, deve osservarsi che, avuto riguardo al complessivo contesto dialettico nel quale si è inserita la condotta contestata, i toni utilizzati da non CP_1 possono qualificarsi come gratuiti o avulsi dal tema oggetto di discussione, risultando invece pertinenti al dibattito in corso e proporzionati ai fatti narrati e ai concetti che si intendevano esprimere;
tali modalità espressive appaiono altresì giustificate dalla circostanza che il convenuto non era soggetto estraneo alla vicenda rievocata, ma – quantomeno nella sua prospettazione – si considerava vittima di condotte ingiuste e illecite, rispetto alle quali esercitava il proprio diritto di critica.
Del resto, “il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia e indipendenza;
ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass. n. 19960/2019; conforme, Cass. n.
8298/2022).
9 Quanto alla posizione di pur a fronte di un'indubbia modalità espressiva “graffiante” e di toni CP_2 aspri, incisivi e sferzanti – si pensi all'uso di espressioni quali “scontro clamoroso” ovvero “[un atto] pesantissimo, qualcosa di incredibile” – deve ritenersi che tali formule risultino comunque proporzionate all'importanza dei fatti narrati e alla necessità della loro esposizione anche in chiave critica. In ogni caso, esse non hanno trasceso in attacchi personali diretti o in aggressioni verbali specificamente volte a colpire la figura dell'attore, restando circoscritte al piano del commento giornalistico e del dibattito pubblico.
2.2.5. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea deve essere respinta, con conseguente assorbimento anche della domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Spese
L'esito del presente giudizio impone di dichiarare la soccombenza dell'attore, il quale deve conseguentemente essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.c., al rimborso, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ad eccezione della farse di trattazione e istruttoria, per la quale appaiono congrui i valori minimi, in considerazione della limitata attività difensiva espletata, circoscritta alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Pisa, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 607/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Borsacchi
- attore
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Controparte_1 C.F._2
LL PI
- convenuto
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Siniscalchi, dall'Avv. Lara Pellegrini e dall'Avv. Simona
LE
- convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – diffamazione.
Conclusioni
Per l'attore: come da note scritte del 5/6/2025, “previa occorrendo ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c.; (ordine di esibizione dati Auditel e/o richiesta di informazioni;
prova per testi ing. ), ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione Tes_1
1 disattesa, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore per i fatti tutti di cui alla narrativa ed al contenuto del presente atto, nell'accertata misura, anche in via equitativa, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), od a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta e liquidata come conforme a diritto e giustizia;
con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, ed altresì, in applicazione dell'art. 120 c.p.c., ordinando la pubblicazione, a cura e spese dei convenuti, dell'emananda sentenza di condanna mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificamente indicate, su due quotidiani da individuarsi tra il Corriere Con della Sera, la BL, la Gazzetta del Sud, Il quotidiano del ed in ogni caso nella testata televisiva Con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge e con la condanna CP_5
Cont altresì ex art. 96 c.p.c. dei convenuti e ; CP_2 per il convenuto come da note scritte del 5/6/2025, “conclude per il rigetto della CP_1 domanda e la condanna alle spese di ; Parte_1
Cont per i convenuti e come da note scritte del 6/6/2025, “rigettare integralmente le domande CP_2 ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 CP_3 risarcimento di tutti i danni subiti e ancora subendi in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie CP_ rese nel corso della trasmissione televisiva “Non è l'Arena”, andata in onda sull'emittente ” la sera del 7/2/2021.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- di aver ricoperto, dal 2007 al 2009, l'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
AR, periodo durante il quale si trovò coinvolto nella vicenda poi nota come “Guerra tra
Procure”, scaturita dal sequestro, disposto dalla Procura di Salerno – presso cui si trovava in servizio quale sostituto procuratore – degli atti dell'indagine “Why Not”, seguito da un Controparte_1
contro
-sequestro degli stessi atti disposto dalla Procura di AR;
- tale vicenda veniva ripercorsa, nel corso della suddetta trasmissione televisiva, alla presenza in studio del conduttore di altra giornalista, di (coautore del libro-intervista di CP_2 Persona_1
“Il Sistema. Potere, Politica, Affari: Storia segreta della magistratura italiana”), Persona_2 nonché, in collegamento, dello stesso (all'epoca Sindaco di Napoli); CP_1
2 - la rievocazione della vicenda, per il “taglio” ad essa conferito – che, secondo l'attore, “acriticamente colloca la Generale di AR in una dimensione connotata fin da subito da scorrettezza CP_6 ed anomalia” (cfr. p. 14, atto di citazione) – e per l'enfasi mediatica adottata – campeggiando per quasi l'intera durata della trasmissione la sovraimpressione “ fermato dal sistema?”, CP_1 nonché affermando il conduttore televisivo che nello “scontro clamoroso” era intervenuto il
Presidente della BL con un atto “pesantissimo, qualcosa di incredibile” –, risultava gravemente lesiva della reputazione e dell'onore personale e professionale dell'attore; ciò anche avuto riguardo delle significative imprecisioni, delle affermazioni inveritiere e/o parziali e dell'impostazione complessivamente suggestiva e “a senso unico” dei contenuti proposti;
- in particolare, nel suo intervento affermava di essere stato oggetto di un disegno volto CP_1
a ostacolare le sue indagini nell'inchiesta “Why Not”, indicando quale regista l'allora Presidente della
BL AP (definito da come “un Presidente della BL che ha tradito la CP_2
Costituzione italiana”), nonché il CSM e il Ministro della Giustizia, i quali, avvalendosi della Procura
Generale di AR – presentata come il “braccio armato” di un'operazione illecita – concorrevano in un “un sistema criminale pericolosissimo” finalizzato a neutralizzarlo nella sua funzione di magistrato inquirente;
- tali affermazioni risultavano gravemente lesive della dignità e della reputazione dell'attore, raffigurato dai convenuti “come partecipe, con le altre Istituzioni dello Stato che sono state coinvolte ad iniziare dall'allora Presidente della BL e dall'allora Ministro della Giustizia, di un inconfessabile pactum sceleris e di un “sistema”, definito “criminale”, deputato, con il tradimento dei valori costituzionali ed in particolare della funzione giurisdizionale, a favorire non meglio precisati “poteri”” (cfr. p. 21, atto di citazione);
- inoltre, pur essendo stato pubblicamente annunciato dal conduttore che all'attore sarebbe CP_2 stato consentito intervenire alla trasmissione e nonostante le reiterate richieste rivolte dall'attore alla redazione e allo stesso (doc. 3), nessuna possibilità di replica o contraddittorio gli era stata CP_2 concessa, impedendogli dunque di poter fornire la propria ricostruzione e riparare al danno subito.
1.2. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha eccepito di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di critica, nel rispetto dei limiti della verità dei fatti e della continenza espressiva, senza alcuna aggressione personale nei confronti di dovendosi attribuire il “taglio” impresso alla trasmissione, Pt_1
l'impossibilità di procedere a una successiva rettifica, la scritta apparsa in sovraimpressione e i richiami all'intervento del Presidente della BL esclusivamente al conduttore CP_2
3 Con
1.3. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo anch'essi il rigetto della domanda Controparte_2 attorea.
In particolare, i convenuti hanno eccepito di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di cronaca, nel rispetto dei limiti della verità dei fatti, della pertinenza e della continenza espressiva, non avendo in alcun modo compromesso la possibilità di rettifica dell'attore, le cui richieste avanzate in tal senso erano rimaste allo stato di colloqui informali con hanno, inoltre, contestato il CP_2 quantum del danno indicato, eccessivo e non provato.
1.4. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 30/9/2022, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
1.5. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 12/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. La procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.lgs. n. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come attestato dal verbale del 15/11/2021 (doc. 26, fasc. attore).
2.1.2. Devono poi essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, valutatane la superfluità alla luce della documentazione versata in atti.
2.2. Nel merito
La domanda avanzata da è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di Parte_1 seguito precisate.
2.2.1. Che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state rese nel corso della trasmissione “Non è Con l'arena” trasmessa sull'emittente nella serata del 7/2/2021 è dato pacifico, incontestato e documentato (doc. 2, fasc. attore).
Ai fini del decidere, occorre, dunque, stabilire se esse integrino un illecito diffamatorio ai danni dell'attore, oppure se rientrino, piuttosto, nel diritto di critica e di cronaca come eccepito rispettivamente dai convenuti nei propri atti difensivi.
2.2.2. Giova preliminarmente rammentare che la libertà di espressione trova ampia tutela in due norme di rango primario: l'art. 21 della Costituzione e l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è declinata per ciascun consociato come diritto a ricevere informazioni di interesse generale e per i giornalisti come diritto all'esercizio della libertà di informazione. 4 Parimenti, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, tutelati anche dall'art. 8 CEDU, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa (Cass. civ. n. 25423/2014).
In proposito, la Corte EDU ha chiarito, che nelle controversie che richiedono un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, i diritti garantiti dagli artt. 8
e 10 CEDU “meritano a priori pari tutela” (cfr. par. 43, Petrie c. Italia, n. 25322/12, 18 maggio
2017), precisando tuttavia che, affinché l'art. 8 sia applicabile, l'oltraggio alla reputazione deve raggiungere una certa soglia di gravità ed essere avvenuto in maniera tale da nuocere al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009).
In ambito nazionale, è poi noto come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo delineato, con orientamento ormai consolidato, i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ravvisandoli: i) nell'interesse del pubblico alla diffusione delle notizie;
ii) nella correttezza nell'esposizione dei fatti (c.d. continenza formale); iii) nella corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata la veridicità del racconto.
Quest'ultimo requisito, pur tollerando eventuali inesattezze (anche di carattere tecnico) o incompletezze, qualora esse risultino irrilevanti, ovvero riguardino particolari di scarsa importanza o privi di valore informativo rispetto al nucleo essenziale dell'informazione (Cass. civ. n. 18174/2014;
Cass. civ. n. 14822/2013; Cass. civ. n. 20140/2005), impone al giornalista di indicare le fonti da cui ha appreso i fatti e di verificarne accuratamente l'attendibilità (Cass. n. 11455/2003), anche in termini di verità meramente putativa della notizia (Cass. n. 21145/2019; Cass. n. 45672/2013).
Diversamente, il diritto di critica – che, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione – non si sostanzia, come il diritto di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive (Cass. n. 7847/2011; Cass. n. 19204/2023; Cass.
n. 21892/2023). In tale prospettiva si colloca anche la giurisprudenza della Corte EDU in tema di libertà di espressione, la quale, nel distinguere tra la “materialità dei fatti” e i “giudizi di valore”, pone in rilievo che, quand'anche “equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva” (cfr. Cass. n. 25420/2017).
Inoltre, a sopperire l'ontologica attenuazione del requisito della verità/verosimiglianza dell'esimente del diritto di critica intervengono gli ulteriori limiti rappresentanti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza formale di espressione (Cass. n. 1285/2017; Cass. n. 21892/2023).
5 Con riferimento alla continenza, deve tuttavia osservarsi come la giurisprudenza abbia reiteratamente affermato – in relazione al diritto di critica, ma con principi applicabili mutatis mutandis anche al diritto di cronaca –, che tale diritto “può essere esercitato anche in modo "graffiante", ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata. Pertanto, la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato” (Cass. n. 22527/2006; Cass. n. 14370/2019), postulando sì una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass. n.
17243/2020).
2.2.3. Venendo al caso di specie, deve preliminarmente rilevarsi come il nome dell'odierno attore,
sia stato menzionato nel corso della trasmissione “Non è l'Arena” esclusivamente in Parte_1 due occasioni: la prima nel corso dell'intervento di il quale ha affermato che “dalla CP_1
Procura Generale della Corte di Appello di AR, cioè dagli uffici del Procuratore Generale
Dott. partono due telefonate per il Quirinale. Io sono assolutamente convinto che il
contro
- Pt_1 sequestro aveva all'epoca l'avallo del CSM e della Presidenza della BL” (min. 2:44:04); la seconda ad opera del conduttore il quale, al termine del predetto intervento, ha dichiarato che CP_2
“poi potrà intervenire quando vuole, l'ex Procuratore potrà venire qui a parlare” Pt_1 Pt_1
(min. 2:44:48).
È di immediata evidenza che nei confronti dell'attore non siano state rivolte esplicite e dirette aggressioni personali, non essendogli stata imputata alcuna condotta specificamente inveritiera o illecita, né essendo state formulate critiche dirette al suo operato professionale. In particolare, l'unico fatto a lui espressamente riferito – l'esistenza di contatti telefonici tra la Procura Generale di
AR e il – non risulta contestato quanto alla sua veridicità, trovando anzi riscontro in CP_7 quanto dichiarato dallo stesso in un articolo de “Il Fatto Quotidiano” del 14/2/2021 (doc. 6, Pt_1 fasc. convenuto –, né appare di per sé intrinsecamente diffamatorio. CP_1
Peraltro, anche gli ulteriori fatti narrati nel corso della trasmissione non risultano chiaramente e univocamente riferibili alla persona dell'attore. Da un lato, infatti, lo si insediava presso la Pt_1
Procura di AR in epoca successiva rispetto a numerosi eventi richiamati nel corso della narrazione – avocazione delle indagini, procedimento disciplinare e trasferimento di ad CP_1 altra sede –; dall'altro, deve escludersi che il pubblico televisivo, anche in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso dai fatti (2007-2009), fosse in grado, nel 2021, di ricondurre
6 automaticamente tali vicende alla sua persona, in assenza di espliciti riferimenti da parte del conduttore.
In tale prospettiva, risulta irrilevante la circostanza che colleghi o conoscenti dell'attore abbiano autonomamente ricondotto l'episodio alla sua figura e lo abbiano successivamente contattato, trattandosi di percezioni soggettive non riconducibili al contenuto oggettivo delle affermazioni.
Già tali elementi inducono dunque a dubitare della sussistenza di una condotta diffamatoria nei confronti dell'attore, atteso che “il reato di diffamazione si configura in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona specifica e determinata e non può dunque sussistere nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni, ancorché offensive, riferite a soggetti non individuati, né individuabili o a categorie anche limitate di persone” (cfr. C.d.A. Milano, n. 2510/2024; ancora sul punto, “il reato di diffamazione è configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili”, per cui “è necessaria
l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo”, cfr. Cass. n. 48058/2019).
2.2.4. L'attore ha, tuttavia, fondato la propria doglianza non tanto sul contenuto espresso delle affermazioni rese dai convenuti, quanto piuttosto su ciò che, a suo dire, sarebbe stato implicitamente suggerito. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la narrazione dei fatti relativi al sequestro degli atti dell'indagine “Why Not”, disposto dalla Procura di Salerno, e al successivo
contro
-sequestro operato dalla Procura di AR, sarebbe avvenuta con modalità inveritiere, suggestive e parziali, tali da dipingere la Procura di AR come il “braccio armato” di un'operazione illecita e da indurre lo spettatore a ricondurre tali vicende – e, per estensione, tutti i soggetti coinvolti – al c.d.
“sistema” evocato nel corso della trasmissione e simbolicamente incarnato nella figura del Per_1 presente in studio.
Orbene, anche volendosi aderire alla ricostruzione attorea, deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'operatività dell'esimente del diritto di critica con riferimento alla condotta di e di CP_1
Con quello di cronaca con riferimento a e, conseguentemente, all'emittente CP_2
Applicando i principi ermeneutici sopra richiamati, deve infatti rilevarsi la compresenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'applicabilità delle suddette scriminanti.
7 In primo luogo, deve ritenersi integrato il requisito della pertinenza e dell'interesse pubblico. La vicenda oggetto di discussione, sebbene risalente nel tempo – circostanza valorizzata dall'attore per sostenerne il difetto di attualità – concerne fatti di indubbia rilevanza istituzionale, attinenti al funzionamento della giurisdizione, ai rapporti tra uffici giudiziari e altri organi costituzionali, nonché alle dinamiche interne alla magistratura. La persistente attualità del tema è, peraltro, dimostrata non solo dal continuo dibattito pubblico sul c.d. “sistema” emerso anche a seguito delle vicende Per_1 ma altresì dalla circostanza che i fatti in questione sono tuttora oggetto di iniziative giudiziarie e di attenzione mediatica, come attestato dalla pendenza di un ricorso innanzi alla Corte EDU promosso dallo stesso attore. A ciò si aggiunga la notorietà dei soggetti coinvolti – all'epoca dei CP_1
Contr fatti, magistrato e successivamente sindaco di Napoli, e già presidente dell' – che Per_1 rafforza ulteriormente l'interesse della collettività alla conoscenza e alla discussione delle vicende richiamate.
Quanto al requisito della verità, anche solo putativa, deve osservarsi che le affermazioni rese da
[...] si collocano chiaramente nell'alveo del diritto di critica, esprimendo valutazioni personali CP_1
e giudizi di valore fondati sulla propria esperienza diretta dei fatti e su elementi oggettivi noti al pubblico, versione dei fatti che il convenuto ha costantemente sostenuto nel corso degli anni dinanzi ai diversi organi giurisdizionali competenti. Tale circostanza è peraltro riconosciuta dallo stesso attore, il quale ha espressamente rilevato che: “La verità è che negli stretti tempi CP_1 televisivi consentiti, riversa in trasmissione, in estrema sintesi e riassuntivamente, quello che aveva già detto, dichiarato ed attribuito al Dott. quando veniva sentito a più riprese dai PM di Pt_1
Salerno” (cfr. p. 15, comparsa conclusionale).
In tale ambito, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non è richiesta la rigorosa e completa dimostrazione della verità storica dei fatti, essendo sufficiente che il giudizio critico trovi fondamento in un nucleo fattuale non manifestamente falso e ragionevolmente attendibile. Nel caso di specie, il presupposto fattuale – ossia l'esistenza di interlocuzioni istituzionali e di un conflitto tra uffici giudiziari – non risulta smentito, né appare frutto di mere congetture arbitrarie, sicché le valutazioni espresse da non possono ritenersi avulse da una base fattuale sufficiente. CP_1
Con Con riferimento, invece, alla posizione di e dell'emittente deve osservarsi che il CP_2 conduttore si è limitato a introdurre, contestualizzare e stimolare il dibattito su fatti già noti e di interesse pubblico, senza attribuire all'attore specifiche condotte illecite né formulare giudizi personali diretti sulla sua figura. Le espressioni utilizzate e il “taglio” complessivo della trasmissione, pur indubbiamente caratterizzate da un linguaggio incisivo, da un registro comunicativo tipico del format televisivo e dalla mancata partecipazione al contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, non risultano idonei ad alterare in modo sostanziale il nucleo essenziale dei fatti narrati, la
8 cui verità giudiziaria, peraltro, non risulta né definitiva né consolidata, come confermato dall'attuale pendenza di procedimenti, anche dinnanzi alla Corte EDU (docc. 25, 31, 39, 40, fasc. attore).
Del resto, “L'interpretazione personale dei fatti fatta dal giornalista è necessariamente soggettiva e opinabile e conseguentemente lecita, purché i fatti posti a base dell'opinione poi illustrata siano veri.
Pertanto, anche l'opinione espressa con modalità fortemente critica o irridente, qualora si riferisca
a circostanze realmente accadute, è legittima” (Trib. Padova n. 1038/2022).
Ad abundantiam, va poi rammentato che, trattandosi di un'intervista trasmessa in diretta, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Non è possibile pretendere dal giornalista che conduca un'intervista 'in diretta', un controllo di veridicità sulle informazioni rese dall'intervistato, in quanto il professionista viene a conoscenza della notizia nel momento stesso in cui questa è diffusa. Il giornalista, però, deve rispettare il parametro della diligenza in eligendo”
(Cass. n. 24727/2016).
Al contempo, alcun rilievo, ai fini della sussistenza della diffamazione, può riconoscersi alla dedotta mancata rettifica. È infatti noto come la diffamazione integri un illecito istantaneo, la cui configurabilità deve essere valutata esclusivamente con riferimento al momento in cui la condotta lesiva viene posta in essere, restando giuridicamente irrilevanti, a tale specifico fine, le condotte successive, ivi compresa l'eventuale omissione della rettifica. Quest'ultima, infatti, può incidere unicamente sul piano dell'entità del danno o della sua liquidazione, ma non sulla sussistenza dell'illecito in sé.
Infine, sotto il profilo della continenza formale, deve osservarsi che, avuto riguardo al complessivo contesto dialettico nel quale si è inserita la condotta contestata, i toni utilizzati da non CP_1 possono qualificarsi come gratuiti o avulsi dal tema oggetto di discussione, risultando invece pertinenti al dibattito in corso e proporzionati ai fatti narrati e ai concetti che si intendevano esprimere;
tali modalità espressive appaiono altresì giustificate dalla circostanza che il convenuto non era soggetto estraneo alla vicenda rievocata, ma – quantomeno nella sua prospettazione – si considerava vittima di condotte ingiuste e illecite, rispetto alle quali esercitava il proprio diritto di critica.
Del resto, “il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia e indipendenza;
ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass. n. 19960/2019; conforme, Cass. n.
8298/2022).
9 Quanto alla posizione di pur a fronte di un'indubbia modalità espressiva “graffiante” e di toni CP_2 aspri, incisivi e sferzanti – si pensi all'uso di espressioni quali “scontro clamoroso” ovvero “[un atto] pesantissimo, qualcosa di incredibile” – deve ritenersi che tali formule risultino comunque proporzionate all'importanza dei fatti narrati e alla necessità della loro esposizione anche in chiave critica. In ogni caso, esse non hanno trasceso in attacchi personali diretti o in aggressioni verbali specificamente volte a colpire la figura dell'attore, restando circoscritte al piano del commento giornalistico e del dibattito pubblico.
2.2.5. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea deve essere respinta, con conseguente assorbimento anche della domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Spese
L'esito del presente giudizio impone di dichiarare la soccombenza dell'attore, il quale deve conseguentemente essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.c., al rimborso, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ad eccezione della farse di trattazione e istruttoria, per la quale appaiono congrui i valori minimi, in considerazione della limitata attività difensiva espletata, circoscritta alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione e difesa disattese o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Pisa, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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