CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, OR
CAPONE SILVIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Pianeta Sport Societa' Cooperativa Ricorrente_1 Dilettantistica Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420259004835874000 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0160812022 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione AdER.
Non veniva evovato in giudizo l'ente impositore Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259004835874000 notificata a mezzo pec nonché dei seguenti atti ad essa sottesi:
1) Avviso di accertamento n. 0160812022, (riferimento interno n. 69424999000048867000) mai notificata, relativa a tari anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 5.414,92
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico asseritamente emesso dal
Comune di Reggio Calabria e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi,
Non veniva citato l'ente impositore Comune di Reggio Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in via preliminare rilevava che il ricorrente aveva eccepito la mancata regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento quivi impugnata, di competenza esclusiva dell'Ente impositore – COMUNE DI REGGIO CALABRIA – Ufficio Tributi non citato.
Nel merito rilevava che rispetto alla eccezione di prescrizione come risulta dalla intimazione di pagamento impugnata e, soprattutto, come verrà dimostrato dall'Ente impositore, l'avviso di accertamento n. 0160812022
è stato regolarmente notificato dal COMUNE DI REGGIO CALABRIA in data 18/11/2022: con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che fra la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico – avvenuta, come detto in data18/11/2022 – e la notificazione della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO quivi impugnata – avvenuta, pacificamente, in data 25/03/2025 NON è decorso il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti controversi (TARI).
***
Il ricorso è inammissibile.
Come visto è pacifico che il ricorrente non abbia, come avrebbe dovuto (avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso prodromico della cartella impugnata), citato in giudizio l'ente impositore ex art. 14 comma 6 bis
D. Lgs 546/92 introdotto dal D. Lgs 220/23 che stabilisce che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.".
Il disposto normativo è, dunque, inequivoco e si attaglia perfettamente al caso in esame, atteso che il ricorrente lamenta, come visto, l'omessa notifica dell'avviso prodromico emesso dall'ente impositore, soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Non deve, nel caso in esame, disporre una integrazione del contraddittorio non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario e non trovando, quindi, applicazione il disposto dell'art. 102 c.p.c..
L'art. 102 del Codice di procedura civile, intitolato "Litisconsorzio necessario", stabilisce infatti che "Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Nel caso in esame, come detto, si verte in una ipotesi di litisconsorzio stabilito dalla legge (che ha introdotto il comma 6 bis per scongiurare le "strategie" processuali, che, prima della novella, consentivano di citare solo il soggetto che aveva emesso l'atto, dolendosi però di un comportamento di un soggetto diverso che sovente non veniva nemmeno chiamato in causa come terzo dal convenuto), ma non di litisconsorzio necessario.
E' infatti evidente che la decisione, astrattamente, si potrebbe pronunciare anche solo nei confronti dell'unica parte citata (annullando o confermando l'atto da questa emessa) e che la necessità di citare in giudizio un'altra parte (l'ente impositore) discende solo dal dato normativo (il comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs
546/92).
Si verte, pertanto, in una ipotesi di litisconsorzio previsto come obbligatorio dalla legge, ma non necessario ai fini della validità e eseguibilità concreta del pronunciamento.
Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto notificare il ricorso (in considerazione dei motivi dello stesso) anche all'ente impositore e non averlo fatto Banca_1 una evidente violazione di legge (dell'art. 14 comma 6 bis e dell'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con conseguenteirregolare instaurazione del rapporto processuale che, ex 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive che il ricorso debba essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato notificandolo ai soggetti interessati.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate e la natura squisitamente procedurale della decisione adottata, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, OR
CAPONE SILVIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Pianeta Sport Societa' Cooperativa Ricorrente_1 Dilettantistica Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420259004835874000 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0160812022 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione AdER.
Non veniva evovato in giudizo l'ente impositore Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259004835874000 notificata a mezzo pec nonché dei seguenti atti ad essa sottesi:
1) Avviso di accertamento n. 0160812022, (riferimento interno n. 69424999000048867000) mai notificata, relativa a tari anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 5.414,92
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico asseritamente emesso dal
Comune di Reggio Calabria e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi,
Non veniva citato l'ente impositore Comune di Reggio Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in via preliminare rilevava che il ricorrente aveva eccepito la mancata regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento quivi impugnata, di competenza esclusiva dell'Ente impositore – COMUNE DI REGGIO CALABRIA – Ufficio Tributi non citato.
Nel merito rilevava che rispetto alla eccezione di prescrizione come risulta dalla intimazione di pagamento impugnata e, soprattutto, come verrà dimostrato dall'Ente impositore, l'avviso di accertamento n. 0160812022
è stato regolarmente notificato dal COMUNE DI REGGIO CALABRIA in data 18/11/2022: con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che fra la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico – avvenuta, come detto in data18/11/2022 – e la notificazione della INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO quivi impugnata – avvenuta, pacificamente, in data 25/03/2025 NON è decorso il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti controversi (TARI).
***
Il ricorso è inammissibile.
Come visto è pacifico che il ricorrente non abbia, come avrebbe dovuto (avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso prodromico della cartella impugnata), citato in giudizio l'ente impositore ex art. 14 comma 6 bis
D. Lgs 546/92 introdotto dal D. Lgs 220/23 che stabilisce che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.".
Il disposto normativo è, dunque, inequivoco e si attaglia perfettamente al caso in esame, atteso che il ricorrente lamenta, come visto, l'omessa notifica dell'avviso prodromico emesso dall'ente impositore, soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Non deve, nel caso in esame, disporre una integrazione del contraddittorio non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario e non trovando, quindi, applicazione il disposto dell'art. 102 c.p.c..
L'art. 102 del Codice di procedura civile, intitolato "Litisconsorzio necessario", stabilisce infatti che "Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Nel caso in esame, come detto, si verte in una ipotesi di litisconsorzio stabilito dalla legge (che ha introdotto il comma 6 bis per scongiurare le "strategie" processuali, che, prima della novella, consentivano di citare solo il soggetto che aveva emesso l'atto, dolendosi però di un comportamento di un soggetto diverso che sovente non veniva nemmeno chiamato in causa come terzo dal convenuto), ma non di litisconsorzio necessario.
E' infatti evidente che la decisione, astrattamente, si potrebbe pronunciare anche solo nei confronti dell'unica parte citata (annullando o confermando l'atto da questa emessa) e che la necessità di citare in giudizio un'altra parte (l'ente impositore) discende solo dal dato normativo (il comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs
546/92).
Si verte, pertanto, in una ipotesi di litisconsorzio previsto come obbligatorio dalla legge, ma non necessario ai fini della validità e eseguibilità concreta del pronunciamento.
Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto notificare il ricorso (in considerazione dei motivi dello stesso) anche all'ente impositore e non averlo fatto Banca_1 una evidente violazione di legge (dell'art. 14 comma 6 bis e dell'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con conseguenteirregolare instaurazione del rapporto processuale che, ex 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive che il ricorso debba essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato notificandolo ai soggetti interessati.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate e la natura squisitamente procedurale della decisione adottata, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.