Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1034
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il contribuente non ha citato in giudizio l'ente impositore (Comune di Reggio Calabria), come richiesto dall'art. 14 comma 6 bis D. Lgs 546/92, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. La Corte ha specificato che si tratta di litisconsorzio stabilito dalla legge, ma non necessario ai fini della validità del pronunciamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1034
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1034
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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