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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13502/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 24/06/1995 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MUSTO VITTORIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. ALOIS RAFFAELLA e TIZIANO MARIA
GIAQUINTO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato come vigilante privato per la società resistente nei seguenti periodi: dal 28.11.2020 al 27.11.2022 con contratto di apprendistato;
dal 28.11.2022 al 19.12.2022 senza formale inquadramento;
dal 20.12.2022 al 19.01.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato;
1 - di aver lavorato per un numero di ore e giorni maggiore rispetto a quanto contabilizzato;
- di essersi occupato dell'attività di pattugliamento e di vigilanza non armata presso strutture da sorvegliare;
- di non essere stato retribuito per la quantità e la qualità del lavoro svolto.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione di € 31.998,66 a titolo di differenze retributive.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Thema decidendum
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta dalle parti (cfr. prospetti paga, comunicazione ) può ritenersi che tra le parti sia CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato (apprendistato professionalizzante) a tempo pieno dal 28.11.2022 al 27.11.2022 con inquadramento nel livello VI nonché un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 20.12.2022 al 19.1.2023 a tempo pieno con inquadramento nel VI livello. I punti controversi della vicenda, però, riguardano la durata del rapporto e l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato anche senza formale inquadramento dal 28.11.2022 al 19.12.2022 e di aver lavorato per un numero di ore maggiore con conseguente simulazione del rapporto di apprendistato.
Esame delle eccezioni preliminari
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
2 Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n.
13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n.
11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto parte ricorrente ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto
3 di lavoro intercorso tra le parti. A tal proposito, occorre evidenziare come le deduzioni formulate da parte resistente in ordine alla genericità delle allegazioni attengono al merito del giudizio in quanto il grado di specificità delle allegazioni dei fatti costitutivi del diritto attengono alla fondatezza della domanda, la quale, in astratto, è pienamente comprensibile.
Onere della prova in caso di rapporto non formalizzato e di differenze orarie
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova
è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso con conseguenziale inammissibilità per estrema
4 genericità e contraddittorietà delle relative richieste istruttorie in quanto parte ricorrente non ha allegato né i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa con il relativo orario di lavoro né i luoghi di suo svolgimento. Allo stesso modo, come specificamente dedotto da parte resistente, parte ricorrente non ha neppure specificamente allegato il contenuto delle mansioni svolte.
Parte ricorrente, infatti, allega genericamente di essersi occupato di attività di vigilanza “a volte anche per sette giorni a settimana e quindi non sempre con riposo settimanale e con orari lavorativi non fissi, ma variabili a seconda delle esigenze e delle richieste di parte datoriale” coprendo “un turno lavorativo di gran lunga superiore rispetto al monte ore calcolato nelle buste paga mensili “.
Difetta, pertanto, la compiuta individuazione sia dei luoghi di lavoro, che dei giorni non previsti dal contratto in cui la prestazione sarebbe stata resa, che dell'articolazione con la quale il lavoro supplementare e straordinario si sarebbe svolto.
Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione depositata da parte ricorrente.
Tali carenze assertive, come ha evidenziato parte resistente, devono poi essere valutate anche alla luce dei conteggi ove manca qualsiasi contabilizzazione in ordine alle differenze retributive per lavoro straordinario svolto.
La genericità del ricorso non appare superabile neppure valorizzando la documentazione depositata Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi
5 condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per tali ragioni, deve ritenersi che parte ricorrente abbia lavorato solo ed esclusivamente per il numero di ore risultante dai prospetti paga in atti.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato. Sono assorbite tutte le ulteriori deduzioni delle parti.
Spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e parte datoriale, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.689,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 08/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13502/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 24/06/1995 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MUSTO VITTORIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. ALOIS RAFFAELLA e TIZIANO MARIA
GIAQUINTO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato come vigilante privato per la società resistente nei seguenti periodi: dal 28.11.2020 al 27.11.2022 con contratto di apprendistato;
dal 28.11.2022 al 19.12.2022 senza formale inquadramento;
dal 20.12.2022 al 19.01.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato;
1 - di aver lavorato per un numero di ore e giorni maggiore rispetto a quanto contabilizzato;
- di essersi occupato dell'attività di pattugliamento e di vigilanza non armata presso strutture da sorvegliare;
- di non essere stato retribuito per la quantità e la qualità del lavoro svolto.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione di € 31.998,66 a titolo di differenze retributive.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Thema decidendum
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta dalle parti (cfr. prospetti paga, comunicazione ) può ritenersi che tra le parti sia CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato (apprendistato professionalizzante) a tempo pieno dal 28.11.2022 al 27.11.2022 con inquadramento nel livello VI nonché un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 20.12.2022 al 19.1.2023 a tempo pieno con inquadramento nel VI livello. I punti controversi della vicenda, però, riguardano la durata del rapporto e l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato anche senza formale inquadramento dal 28.11.2022 al 19.12.2022 e di aver lavorato per un numero di ore maggiore con conseguente simulazione del rapporto di apprendistato.
Esame delle eccezioni preliminari
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente.
2 Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n.
13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass.,
1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n.
11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto parte ricorrente ha allegato di aver diritto alle differenze retributive indicate in ricorso sulla base del rapporto
3 di lavoro intercorso tra le parti. A tal proposito, occorre evidenziare come le deduzioni formulate da parte resistente in ordine alla genericità delle allegazioni attengono al merito del giudizio in quanto il grado di specificità delle allegazioni dei fatti costitutivi del diritto attengono alla fondatezza della domanda, la quale, in astratto, è pienamente comprensibile.
Onere della prova in caso di rapporto non formalizzato e di differenze orarie
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova
è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783,
19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso con conseguenziale inammissibilità per estrema
4 genericità e contraddittorietà delle relative richieste istruttorie in quanto parte ricorrente non ha allegato né i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa con il relativo orario di lavoro né i luoghi di suo svolgimento. Allo stesso modo, come specificamente dedotto da parte resistente, parte ricorrente non ha neppure specificamente allegato il contenuto delle mansioni svolte.
Parte ricorrente, infatti, allega genericamente di essersi occupato di attività di vigilanza “a volte anche per sette giorni a settimana e quindi non sempre con riposo settimanale e con orari lavorativi non fissi, ma variabili a seconda delle esigenze e delle richieste di parte datoriale” coprendo “un turno lavorativo di gran lunga superiore rispetto al monte ore calcolato nelle buste paga mensili “.
Difetta, pertanto, la compiuta individuazione sia dei luoghi di lavoro, che dei giorni non previsti dal contratto in cui la prestazione sarebbe stata resa, che dell'articolazione con la quale il lavoro supplementare e straordinario si sarebbe svolto.
Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione depositata da parte ricorrente.
Tali carenze assertive, come ha evidenziato parte resistente, devono poi essere valutate anche alla luce dei conteggi ove manca qualsiasi contabilizzazione in ordine alle differenze retributive per lavoro straordinario svolto.
La genericità del ricorso non appare superabile neppure valorizzando la documentazione depositata Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi
5 condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per tali ragioni, deve ritenersi che parte ricorrente abbia lavorato solo ed esclusivamente per il numero di ore risultante dai prospetti paga in atti.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato. Sono assorbite tutte le ulteriori deduzioni delle parti.
Spese di lite
Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e parte datoriale, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.689,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 08/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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