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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 16/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3462/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Napoli (NA) il 15/06/1948 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L.
104/1992 dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 12 marzo 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti CTU, la causa appare matura per la decisione.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte.
La parte ricorrente ha dedotto, altresì, che nel corso del procedimento giudiziario si sono verificate infermità incidenti sul complesso invalidante della parte ricorrente.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che parte ricorrente è affetta da “cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto sottoposto a numerosi Stent per arteriopatia ostruttiva arti inferiori e su bulbo carotideo e carotide interna destra e con aneurisma fusiforme dell'aorta addominale sottorenale in buon compenso emodinamico e farmacologico;
da BPCO in soggetto sia tabagista e sia con deficit ostruttivo medio severo delle vie aeree in buon compenso farmacologico;
artrosi polidistrettuale in soggetto osteoporotico con discopatie multiple sottoposto a protesi d'anca sinistra per frattura del femorale sinistro nel 2022, di vertebroplastica D6-D8 nel 2023 per crolli vertebrali e microdiscectomia e stabilizzazione di C6-C7 per ernia discale nel 2002 con lieve moderato impegno articolare delle grosse articolazioni e sindrome ansiosa depressiva”.
A ciò aggiungasi che espletati i chiarimenti del CTU, il CTU ha valutato specificamente ogni patologia della parte ricorrente. Esaminata la nuova documentazione sanitaria il CTU ha precisato che “le condizioni generali del ricorrente rimangano invariate e stabili rispetto alla precedente documentazione ad atti”. Specificamente il CTU chiarisce che “le nuove certificazioni esibite nel nuovo ricorso non descrivono la limitazione funzionale del sig. e Parte_1 nemmeno le sue ripercussioni funzionali, ma riportano solo le diagnosi tali da inquadrarle con una invalidità del 100% senza indennità di accompagnamento.
Quindi si prende atto che la parte ricorrente non documenta nessuna certificazione che possa giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico, rispetto a quanto il sottoscritto abbia osservato nella propria visita peritale, tale da rendere il sig. abbisognevole di assistenza Parte_1 continua”.
In riferimento alla documentazione depositata e allegata alle note di trattazione scritta della odierna udienza, definita “documentazione successiva”, è rilevato che la lettera di dimissioni del 12.4.25 e la visita di radiologia interventistica del
28.4.25 sono state valutate dal CTU nei chiarimenti della nuova certificazione del
28.9.25. Pertanto, il CTU nella valutazione di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente precisa “Invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento”.
Con riferimento all'aggravamento della malattia verificatosi nel corso del procedimento giudiziario, ex art. 149 disp.att. c.p.c., parte ricorrente non ha indicato e non ha prodotto alcuna certificazione nuova, tale da infirmare l'aggravamento del complesso invalidante dell'istante e giustificare, pertanto,
l'ammissione di nuova consulenza tecnica. Occorre, cioè, che vengano sia allegate nuove certificazioni sanitarie che provino l'aggravamento delle condizioni di salute, sia allegate le condizioni concrete e l'atteggiamento della patologia nel caso concreto, tali che avrebbero dovuto indurre alla rinnovazione della consulenza tecnica. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto di esclusiva pertinenza del Medico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
La natura pregiudiziale del rilievo costituisce motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 100%;
c) accerta che l'opponente è in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa;
d) conferma le conclusioni rese dal CTU;
e) compensa le spese di lite;
f) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6574 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente in solido a carico dell' e CP_1 della parte ricorrente.
Aversa, 23/10/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino