Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2024, proposto da
DE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato NI AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, SOT di Salerno del luglio 2024, e notificato al ricorrente in data 2 luglio 2024, con il quale si è inteso respingere l’istanza presentata dal sig. AR DE, in qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 10 di ON (SA), diretta ad ottenere il trasferimento fuori zona della privativa dalla sede attuale di via Scipione Landulfo, n. 11 della frazione “Cosentini”, alla sede proposta di via San NI a Mare, n. 27 della omonima frazione, per uno spostamento complessivo di 5.600 metri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NI LF e uditi per le parti i difensori AR NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dell’economia e delle finanze il 30 settembre 2024 e il 1 ottobre 2024 e depositato il 26 ottobre 2024, il ricorrente impugna, previa sospensione, il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno, notificato al ricorrente il 2 luglio 2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente, in qualità di titolare della rivendita ordinaria n. 10 di ON, diretta ad ottenere il trasferimento fuori zona.
L’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell’economia e delle finanze è depositato il 29 ottobre 2024.
In seguito alla istanza di fissazione di udienza, presentata il 9 aprile 2025, viene fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare per il 7 maggio 2025.
Con ordinanza numero 177 del 7 maggio 2025 il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare, non ravvisando profili di fondatezza nel ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, passando in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente aveva chiesto il trasferimento della rivendita di tabacchi di cui è titolare in frazione Cosentini del Comune di ON ad altra sede, in via San NI a Mare, n. 27, per uno spostamento di metri 5600, sempre all’interno del Comune di ON, in ragione della bassa redditività dell’esercizio, in quanto il trasferimento in altra frazione, su strada di grande flusso quotidiano di pendolari, vicino al porto turistico e alle strutture ricettive, avrebbe consentito maggiori introiti.
Con il provvedimento impugnato, notificato al ricorrente il 2 luglio 2024, l’istanza di trasferimento è stata respinta con la motivazione che non sarebbe rispettato il requisito del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e sarebbe superata la distanza massima di trasferimento di 3000 m, prevista per il Comune di ON, non sussistendo le eccezionali circostanze necessarie ad assentire il trasferimento in deroga.
Con il primo motivo, parte ricorrente censura entrambe le motivazioni del provvedimento negativo.
Innanzitutto censura il rilievo sul superamento del requisito sul rispetto del rapporto di una rivendita per ogni 1500 abitanti. Ad avviso di parte ricorrente, tale rapporto sarebbe applicabile soltanto all’istituzione di nuove rivendite perché il trasferimento di una rivendita già esistente non potrebbe determinare alcuna alterazione del rapporto tra rivendite e abitanti, non aumentando il numero delle rivendite presenti nel territorio comunale. In base all’articolo 24, comma 42, d) del decreto-legge 98 del 2011, come modificato dalla legge 37 del 2019, in caso di trasferimento delle rivendite, il rispetto dei requisiti di popolazione previsti per l’istituzione delle rivendite ordinarie sarebbe richiamato soltanto ove applicabile.
Con la seconda censura, parte ricorrente contesta l’obbligatorietà del rispetto della distanza massima di 3000 m per il trasferimento, deducendo la possibilità di derogare a tale limite in presenza di eccezionali circostanze, nella fattispecie ravvisabili nella presenza di circa 42.000 persone gravitanti nelle frazioni marine di ON. Di conseguenza, il trasferimento si tradurrebbe in un miglioramento della rete di vendita, ma la pubblica amministrazione non avrebbe valutato il documentato miglioramento della rete. Il provvedimento sarebbe quindi viziato per carenza di istruttoria e di motivazione, trattandosi di provvedimento discrezionale.
Il motivo è infondato.
Si deve premettere che la normativa disciplinante la distribuzione e la vendita dei prodotti da fumo discende dall’articolo 24, comma 42, del decreto-legge numero 98 del 2011, che rinvia ad un apposito regolamento la prescrizione delle modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, dettando i seguenti principi: ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita; istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 m e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti; trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione, in relazione alla ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita.
Il regolamento di attuazione della disciplina è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze numero 38 del 21 febbraio 2013, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2021.
Il decreto-legge richiamato è stato adottato, tra l’altro, per risolvere il possibile contrasto tra la normativa italiana e quella dell’Unione europea, non essendo consentito dalla Direttiva europea sui servizi nel mercato interno (numero 2006-123) subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un bisogno economico, a una domanda di mercato, alla valutazione degli effetti economici dell’attività.
In attuazione dei principi euro-unitari, quindi, il precedente criterio della produttività minima per l’autorizzazione delle rivendite di tabacchi è stato sostituito dai criteri oggettivi della distanza, non inferiore a 200 m da altra rivendita, e del rapporto tra rivendite e abitanti, in misura di una rivendita ogni 1500 abitanti.
I requisiti della distanza e del rapporto con la popolazione devono essere applicati, ove possibile, anche ai trasferimenti di rivendite ordinarie già operanti.
Il regolamento di attuazione della disciplina legislativa, decreto ministeriale numero 38 del 2013 e successive modifiche, all’articolo 10, comma 5 bis, subordina l’autorizzazione al trasferimento fuori zona al rispetto dei criteri della distanza e del rapporto tra rivendite e numero di abitanti.
In sostanza, il regolamento ha distinto tra trasferimenti in zona e trasferimenti fuori zona, prevedendo esclusivamente per questi ultimi il rispetto dei parametri delle distanze e del rapporto tra rivendite e numero di abitanti.
La distinzione si giustifica con l’esigenza di evitare la fuga degli esercizi di tabacchi dalle zone meno trafficate, con trasmigrazione delle stesse nei quartieri ad alta redditività, in tal modo pregiudicando la razionale distribuzione della rete delle rivendite. Il parametro per la distinzione tra i trasferimenti in zona e fuori zona è quello della distanza superiore a 600 m dalla sede originaria.
Essendo pacifico che, nel caso di specie, era stato chiesto un trasferimento fuori zona, a distanza di oltre 600 m dalla sede originaria, per complessivi 5600 m, legittimamente il diniego è stato motivato con la incompatibilità del trasferimento rispetto al parametro del rapporto tra rivendite e numero di abitanti, in misura di una rivendita ogni 1500 abitanti. Nel Comune di ON, infatti, sono presenti 8 rivendite per 2652 abitanti, per cui il rapporto tra rivendite e numero di abitanti consiste in una rivendita ogni 332 abitanti.
Ne deriva che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, non soltanto non possono essere istituite nuove rivendite di tabacchi, essendo già stato superato il rapporto numerico 1 a 1500, ma neppure può essere alterata la rete di distribuzione delle rivendite mediante lo spostamento fuori zona.
Quanto al contestato superamento della distanza massima di 3000 m tra la sede originaria e quella richiesta, si ritiene che, seppure si tratta di distanza superabile al ricorrere di eccezionali circostanze, come previsto dall’articolo 10, comma 5 bis, del decreto ministeriale 38 del 2013, nel caso di specie legittimamente non sono state ravvisate tali circostanze eccezionali, in ragione della già esaminata sovrabbondanza di rivendite rispetto al rapporto numerico legale di una rivendita per ogni 1500 abitanti ed è stato ritenuto prevalente l’interesse al mantenimento della attuale configurazione della rete di distribuzione dei tabacchi.
Con il secondo motivo, numerato in ricorso come terzo, in quanto proponente una terza censura, parte ricorrente contesta la motivazione del diniego laddove si fa riferimento al depauperamento della zona di provenienza, sostenendo che, in senso contrario, dovrebbe essere valutata la sede di trasferimento, al fine di riconoscere il miglioramento della distribuzione del servizio.
Il motivo è infondato perché la normativa di settore, come già chiarito, prende in considerazione entrambe le sedi, quella originaria e quella richiesta per il trasferimento, proprio al fine di prevenire la fuga delle rivendite verso le zone ad alta redditività, a scapito di quelle economicamente meno convenienti ma presso le quali la popolazione si troverebbe ad essere privata di qualsiasi rivendita di tabacchi.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
NI LF, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LF | SA CA |
IL SEGRETARIO