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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto: dott. AN Manlio EL presidente relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
Dott.ssa Serena Nicotra Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 23.10.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8859/2025 promossa da:
, n. a Cagliari il 12.2.1993 (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Gorgonzola, Via Piave n. 17, con il patrocinio dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Pavia, Via Milazzo C.F._2
n. 231 (PEC: - FAX: 0382/868514); Email_1
- attore – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. notificato il 29.5.2025;
pagina 1 di 7 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 d.lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 666, parte 1, Serie A, anno 1993), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cagliari, affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Milano, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c., il giorno 29.5.2025, unitamente a decreto di fissazione dell'udienza 8.1.2025, , premesso di non essere sposata Parte_1
e di non avere figli, ha esposto:
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile e di avere sempre avuto inclinazione per attività e interessi maschili;
- di avere vissuto con profondo malessere il periodo della pubertà e lo sviluppo del corpo in senso femminile;
- di avere, intorno ai diciotto anni, avviato ricerche sul web venendo a conoscenza della realtà transgender e dei percorsi di transizione;
pagina 2 di 7 - di avere acquisito sempre più profonda consapevolezza della “propria identità di genere” e di essersi perciò rivolto, nel gennaio 2022, all'Ambulatorio Disforia di Genere dell'Ospedale
Niguarda, entrando in contatto con la Dottoressa , psicologa, con la richiesta Persona_2 di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che la Dr.ssa , dopo avere sottoposto a colloqui, test e questionari Per_2 Per_3 psicologici, aveva formulato diagnosi di disforia di genere, in assenza di tratti psicopatologici e di condizioni ostative all'avvio di terapia ormonale sostitutiva e aveva concesso il nulla-osta all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che sulla base di ciò parte attrice si era rivolta all'endocrinologo Dott. Persona_4 dell'Istituto Auxologico di Milano, e di avere iniziato nel maggio 2023, sotto la guida e il controllo di questo, terapia ormonale mascolinizzante;
- che tale terapia aveva comportato positive ripercussioni sul tono dell'umore e nella percezione di sé, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere, con un
“riallineamento dell'identità fisica a quella psichica”;
- che “tutti” hanno compreso e accettato la sua scelta e lo identificano con il nome di
”; Per_1
- di sentire l'esigenza di adeguare anche chirurgicamente il proprio corpo all'identità di genere maschile e altresì l'esigenza di ottenere la contemporanea rettifica delle iscrizioni anagrafiche, al fine di conseguire documentazione coerente con il proprio aspetto e con il proprio sentire di uomo.
Svolte infine considerazioni in diritto, parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte, ribadite nell'udienza 8.10.2025.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste dell'attore.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che, comparsa nell'udienza 8.10.2025, ha dichiarato: interesse dall'Avv. Negri. Ne confermo il contenuto e le richieste. Confermo altresì di voler assumere il nome di ”. Ho iniziato il mio percorso rivolgendomi al Centro Per_1 specializzato di Niguarda, Padiglione 16, dove sono stato seguito dalla psicologa Dott.ssa
, che ha formulato diagnosi di disforia, e dall'endocrinologo Dott. e Per_2 Persona_4 dalla Dottoressa Sono felicissimo di essere qua, da tempo, da una vita Persona_5 aspettavo questo momento, infatti mi sto commuovendo. Ho anche cambiato regione (dalla pagina 3 di 7 Sardegna sono venuto in Lombardia) per facilitare il mio percorso e la mia nuova vita. Nel maggio di quest'anno mi sono sottoposto a mastectomia. Sono stato contento di andare dopo al mare in Sardegna senza disagi per il costume. Quando mi è stata prescritta la prima scatola di testosterone ero la persona più felice del mondo. Mia madre è d'accordo con me e mi ha accompagnato dappertutto nel mio percorso. Mio padre ha fatto un po' più di fatica ad accettare la mia scelta, però poi alla fine l'ha accettata, si sta impegnando, anche perché Parte sono figlio unico. La mi ha fatto bene da subito. Non ho dubbi sulla mia sessualità e sulla scelta compiuta, della cui irreversibilità sono consapevole. Lavoro a Mondo
Convenienza come operaio>>.
*
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere elettivo), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere
pagina 4 di 7 all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dell'istante nell'intraprendere il percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, tali elementi – si diceva - impongono al Tribunale di ritenere che , Parte_3 all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 666, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 1993), annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il nome originario “ ” è modificato nel nome elettivo ”. Pt_1 Per_1 pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
A seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di di Parte_4 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 666, parte 1, Serie A, anno 1993), annotandovi che il sesso e il nome della
[...] persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come ”, e non altrimenti. Per_1
DICHIARA
il diritto di , nato a [...] il [...], residente in [...]
Piave n. 17, di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025, in Milano.
Il presidente estensore
AN EL
pagina 7 di 7
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto: dott. AN Manlio EL presidente relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
Dott.ssa Serena Nicotra Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 23.10.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8859/2025 promossa da:
, n. a Cagliari il 12.2.1993 (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Gorgonzola, Via Piave n. 17, con il patrocinio dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Pavia, Via Milazzo C.F._2
n. 231 (PEC: - FAX: 0382/868514); Email_1
- attore – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. notificato il 29.5.2025;
pagina 1 di 7 avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 d.lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 666, parte 1, Serie A, anno 1993), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cagliari, affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis c.p.c. notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Milano, parte necessaria di questo giudizio ex art. 70 c.p.c., il giorno 29.5.2025, unitamente a decreto di fissazione dell'udienza 8.1.2025, , premesso di non essere sposata Parte_1
e di non avere figli, ha esposto:
- di avere manifestato, sin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile e di avere sempre avuto inclinazione per attività e interessi maschili;
- di avere vissuto con profondo malessere il periodo della pubertà e lo sviluppo del corpo in senso femminile;
- di avere, intorno ai diciotto anni, avviato ricerche sul web venendo a conoscenza della realtà transgender e dei percorsi di transizione;
pagina 2 di 7 - di avere acquisito sempre più profonda consapevolezza della “propria identità di genere” e di essersi perciò rivolto, nel gennaio 2022, all'Ambulatorio Disforia di Genere dell'Ospedale
Niguarda, entrando in contatto con la Dottoressa , psicologa, con la richiesta Persona_2 di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che la Dr.ssa , dopo avere sottoposto a colloqui, test e questionari Per_2 Per_3 psicologici, aveva formulato diagnosi di disforia di genere, in assenza di tratti psicopatologici e di condizioni ostative all'avvio di terapia ormonale sostitutiva e aveva concesso il nulla-osta all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante;
- che sulla base di ciò parte attrice si era rivolta all'endocrinologo Dott. Persona_4 dell'Istituto Auxologico di Milano, e di avere iniziato nel maggio 2023, sotto la guida e il controllo di questo, terapia ormonale mascolinizzante;
- che tale terapia aveva comportato positive ripercussioni sul tono dell'umore e nella percezione di sé, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere, con un
“riallineamento dell'identità fisica a quella psichica”;
- che “tutti” hanno compreso e accettato la sua scelta e lo identificano con il nome di
”; Per_1
- di sentire l'esigenza di adeguare anche chirurgicamente il proprio corpo all'identità di genere maschile e altresì l'esigenza di ottenere la contemporanea rettifica delle iscrizioni anagrafiche, al fine di conseguire documentazione coerente con il proprio aspetto e con il proprio sentire di uomo.
Svolte infine considerazioni in diritto, parte attrice ha formulato le conclusioni sopra trascritte, ribadite nell'udienza 8.10.2025.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste dell'attore.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che, comparsa nell'udienza 8.10.2025, ha dichiarato: interesse dall'Avv. Negri. Ne confermo il contenuto e le richieste. Confermo altresì di voler assumere il nome di ”. Ho iniziato il mio percorso rivolgendomi al Centro Per_1 specializzato di Niguarda, Padiglione 16, dove sono stato seguito dalla psicologa Dott.ssa
, che ha formulato diagnosi di disforia, e dall'endocrinologo Dott. e Per_2 Persona_4 dalla Dottoressa Sono felicissimo di essere qua, da tempo, da una vita Persona_5 aspettavo questo momento, infatti mi sto commuovendo. Ho anche cambiato regione (dalla pagina 3 di 7 Sardegna sono venuto in Lombardia) per facilitare il mio percorso e la mia nuova vita. Nel maggio di quest'anno mi sono sottoposto a mastectomia. Sono stato contento di andare dopo al mare in Sardegna senza disagi per il costume. Quando mi è stata prescritta la prima scatola di testosterone ero la persona più felice del mondo. Mia madre è d'accordo con me e mi ha accompagnato dappertutto nel mio percorso. Mio padre ha fatto un po' più di fatica ad accettare la mia scelta, però poi alla fine l'ha accettata, si sta impegnando, anche perché Parte sono figlio unico. La mi ha fatto bene da subito. Non ho dubbi sulla mia sessualità e sulla scelta compiuta, della cui irreversibilità sono consapevole. Lavoro a Mondo
Convenienza come operaio>>.
*
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile (che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere elettivo), deve ricordarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere
pagina 4 di 7 all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione dell'istante nell'intraprendere il percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, tali elementi – si diceva - impongono al Tribunale di ritenere che , Parte_3 all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 666, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 1993), annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il nome originario “ ” è modificato nel nome elettivo ”. Pt_1 Per_1 pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
A seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 d.lgs.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto di di Parte_4 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 164/82:
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 666, parte 1, Serie A, anno 1993), annotandovi che il sesso e il nome della
[...] persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come ”, e non altrimenti. Per_1
DICHIARA
il diritto di , nato a [...] il [...], residente in [...]
Piave n. 17, di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025, in Milano.
Il presidente estensore
AN EL
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