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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
18.12.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giampietro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
_1
convenuto contumace
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: accertato e dichiarato che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro per il periodo
2.9.2020 al 31.12.2021, accertarsi e dichiararsi che la parte resistente non ha mai versato al ricorrente le retribuzioni da agosto 2021 a dicembre 2021 ivi incluso il TFR, per l'effetto di quanto sopra condannarsi c.f. _1
, impresa individuale corrente in Trento, via Bolzano 21/f, a C.F._1
pagare al ricorrente la somma di Euro 10.905,56 (di cui Euro 1.764,83 a titolo di TFR) oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
MOTIVAZIONE
Le domande proposte dal ricorrente nei confronti del convenuto Parte_1
sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte. _1
ragioni di fatto
Il ricorrente allega che: Parte_1
✓ dal 2.9.2020 al 31.12.2021 ha lavorato alle dipendenze del convenuto _1
a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica di operaio di
[...]
quinto livello CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende Artigianato dei settori
Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei;
✓ non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché il trattamento di fine rapporto, per complessivi €
10.905,56.
pagina 2 di 4 Le circostanze afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato emergono per tabulas dal “Percorso lavoratore” emesso dal Centro per l'impiego di Trento (doc. 4 fasc. ric.) e, limitatamente all'anno 2021, dalla certificazione ai fini fiscali ex art. 4 co. 6-ter e 6-quater d.P.R. 22.7.1998, n. 322.
Inoltre il convenuto non è comparso a rendere l'interrogatorio formale, di talché i fatti ivi dedotti devono ritenersi come ammessi (art. 232 cod.proc.civ.).
Infine sempre il convenuto, nonostante la specificazione delle domande, neppure si è costituito in giudizio, né è comparso alla prima udienza, il che rappresenta un comportamento valutabile ai fini della decisione ai sensi degli artt. 116 co. 2 e 420 co. 1 cod.proc.civ..
ragioni di diritto
In virtù della natura onerosa del contratto di lavoro subordinato (art. 36 co. 1 Cost. e art. 2094 cod.civ.) il convenuto va condannato a pagare al ricorrente _1
la somma lorda di € 10.905,56 (di cui € 1.764,83 per TFR), a Parte_1
titolo di retribuzioni ordinarie afferenti ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché al trattamento di fine rapporto;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;);
spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente _1
, della somma lorda di € 10.905,56 (di cui € 1.764,83 per TFR), Parte_1
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 8 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
18.12.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giampietro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
_1
convenuto contumace
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: accertato e dichiarato che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro per il periodo
2.9.2020 al 31.12.2021, accertarsi e dichiararsi che la parte resistente non ha mai versato al ricorrente le retribuzioni da agosto 2021 a dicembre 2021 ivi incluso il TFR, per l'effetto di quanto sopra condannarsi c.f. _1
, impresa individuale corrente in Trento, via Bolzano 21/f, a C.F._1
pagare al ricorrente la somma di Euro 10.905,56 (di cui Euro 1.764,83 a titolo di TFR) oltre ad interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
MOTIVAZIONE
Le domande proposte dal ricorrente nei confronti del convenuto Parte_1
sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte. _1
ragioni di fatto
Il ricorrente allega che: Parte_1
✓ dal 2.9.2020 al 31.12.2021 ha lavorato alle dipendenze del convenuto _1
a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica di operaio di
[...]
quinto livello CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende Artigianato dei settori
Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei;
✓ non ha percepito le retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché il trattamento di fine rapporto, per complessivi €
10.905,56.
pagina 2 di 4 Le circostanze afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato emergono per tabulas dal “Percorso lavoratore” emesso dal Centro per l'impiego di Trento (doc. 4 fasc. ric.) e, limitatamente all'anno 2021, dalla certificazione ai fini fiscali ex art. 4 co. 6-ter e 6-quater d.P.R. 22.7.1998, n. 322.
Inoltre il convenuto non è comparso a rendere l'interrogatorio formale, di talché i fatti ivi dedotti devono ritenersi come ammessi (art. 232 cod.proc.civ.).
Infine sempre il convenuto, nonostante la specificazione delle domande, neppure si è costituito in giudizio, né è comparso alla prima udienza, il che rappresenta un comportamento valutabile ai fini della decisione ai sensi degli artt. 116 co. 2 e 420 co. 1 cod.proc.civ..
ragioni di diritto
In virtù della natura onerosa del contratto di lavoro subordinato (art. 36 co. 1 Cost. e art. 2094 cod.civ.) il convenuto va condannato a pagare al ricorrente _1
la somma lorda di € 10.905,56 (di cui € 1.764,83 per TFR), a Parte_1
titolo di retribuzioni ordinarie afferenti ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché al trattamento di fine rapporto;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;);
spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente _1
, della somma lorda di € 10.905,56 (di cui € 1.764,83 per TFR), Parte_1
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 8 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 4 di 4