Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 94
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della pronuncia di primo grado per errata interpretazione del presupposto impositivo IMU

    La Corte ha ritenuto che l'effetto traslativo della proprietà dei beni futuri si verifica non appena questi vengono ad esistenza, indipendentemente dal loro godimento o utilizzabilità. Il mero contenzioso civilistico con il costruttore non incide sul piano tributario. Il possesso civilistico è sufficiente al presupposto impositivo IMU.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024

    La norma sull'esenzione per 'immobili non utilizzabili né disponibili' ex art. 1, co. 48-bis, L. n. 197/2022 si applica solo a fattispecie di occupazione abusiva da parte di terzi, con denuncia/azione giudiziaria penale. Nel caso di specie, non vi è alcuna occupazione abusiva, ma un mero contenzioso civilistico.

  • Accolto
    Vincolatività, per ius superveniens, della pronuncia della Corte di Cassazione n. 18929/2025

    La sentenza della Cassazione n. 18929/2025, resa in ius superveniens, vincola la presente Corte e si estende analogicamente agli anni 2018-2019, data l'identicità fattuale.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo per assenza di godimento effettivo dei beni

    La Corte ha ritenuto che l'effetto traslativo della proprietà dei beni futuri si verifica non appena questi vengono ad esistenza, indipendentemente dal loro godimento o utilizzabilità. Il mero contenzioso civilistico con il costruttore non incide sul piano tributario. Il possesso civilistico è sufficiente al presupposto impositivo IMU.

  • Rigettato
    Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili ex L. 197/2022 e sent. Cost. n. 60/2024

    La norma sull'esenzione si applica solo a fattispecie di occupazione abusiva da parte di terzi, con denuncia/azione giudiziaria penale. Nel caso di specie, non vi è alcuna occupazione abusiva, ma un mero contenzioso civilistico.

  • Rigettato
    Trasferimento del possesso solo in data 03/04/2024

    La Corte ha ritenuto che l'effetto traslativo della proprietà dei beni futuri si verifica non appena questi vengono ad esistenza, indipendentemente dal loro godimento o utilizzabilità. Il mero contenzioso civilistico con il costruttore non incide sul piano tributario. Il possesso civilistico è sufficiente al presupposto impositivo IMU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 94
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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