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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 601/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Comune di Sestri LE - Piazza Matteotti N. 3 16039 Sestri LE GE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1731 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1775 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante Comune di Sestri LE: "si chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, in accoglimento del presente appello, previa fissazione dell'udienza pubblica (ex art. 33, d.lgs. n. 546/1992), voglia annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, Sez. II, 22/4/2024, n. 363 e, per l'effetto, dichiarare gli avversari ricorsi di primo grado (R.
G. n. 52/2024 e n. 54/2024) inammissibili, irricevibili, improcedibili e, comunque, respingerli siccome infondati, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato da controparte. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato in appello".
Per la parte appellata/resistente: "Voglia questa onorevole Commissione, contraiis rejectis, rigettare l'appello del Comune con conferma della Sentenza di Primo Grado e la condanna del Comune di Sestri LE alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento in data 01/08/2023, n. 1731 (prot. n. 52/2024), il Comune di Sestri LE ha contestato alla contribuente il mancato versamento di una differenza d'imposta IMU per l'anno 2018 pari a euro 1.092,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.609,00, relativa alle unità immobiliari ubicate in Indirizzo_1 (Località_1), intestate pro quota alla ricorrente e censite catastalmente al Dati catastali_1. La proprietà di tali unità immobiliari è stata acquisita dalla sig.ra Resistente_1 (e dal sig. Nominativo_1) per effetto di contratto di permuta stipulato il 24/01/2013 con Società_1 s.r.l., che ha previsto la permuta di cosa presente (terreno) con cosa futura (unità abitative e relative pertinenze, facenti parte di un complesso edilizio da realizzarsi in loco a cura di Società_1 s.r.l., il quale è stato poi effettivamente costruito). Avverso tale avviso n. 1731/2023, la contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (R.G. n. 52/2024), contestando, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo che in capo alla ricorrente non si sarebbe perfezionato l'acquisto della proprietà e/o il possesso dell'immobile, a causa di un contenzioso civilistico insorto con il costruttore, precludendo il godimento del bene.
Con ulteriore avviso di accertamento in data 01/08/2023, n. 1775 (prot. n. 54/2024), il Comune di Sestri
LE ha contestato alla stessa ricorrente una differenza d'imposta IMU per l'anno 2019 pari a euro
1.092,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.573,00, relativa alle medesime unità immobiliari.
Tale avviso è stato impugnato dalla contribuente con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (R.G. n. 54/2024), contenente censure analoghe a quelle del ricorso R.G. n. 52/2024.
Con sentenza n. 363/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha riunito i due ricorsi e li ha accolti, annullando i provvedimenti impugnati, sul presupposto della mancanza del presupposto impositivo per assenza di godimento effettivo dei beni, in ragione del contenzioso civilistico e della mancata immissione nel possesso fino al 03/04/2024. La sentenza ha condannato il Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Avverso tale sentenza, il Comune di Sestri LE ha proposto appello con atto depositato il 15/05/2025
(R.G. n. 45/2025), chiedendone l'annullamento e/o la riforma, deducendo:
a) l'illegittimità della pronuncia di primo grado per errata interpretazione del presupposto impositivo IMU, atteso che la proprietà si trasferisce ex art. 1472 c.c. con l'esistenza dei beni futuri, indipendentemente dal godimento effettivo o dall'abitabilità;
b) l'inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024, relativa a immobili occupati abusivamente, al caso di specie, che attiene a mera contesa civilistica e non a occupazione abusiva;
c) la vincolatività, per ius superveniens, della pronuncia della Corte di Cassazione n. 18929/2025 (Sez. Trib.,
27/05/2025), che ha riformato analoghe decisioni della CTR Liguria per gli anni 2012-2014, confermando la legittimità della pretesa impositiva in casi identici. La contribuente ha resistito con controdeduzioni depositate il 10/07/2025, ribadendo le censure di primo grado e invocando l'esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili ex L. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) e sent. Cost. n. 60/2024, nonché il trasferimento del possesso solo in data 03/04/2024 ex atto notarile.
Ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna alle spese.
Ha depositato memoria il Comune richiamando Cass. n. 18929/2025 resa in un contenzioso tra le parti per le annualità IMU 2012-2014 sovrapponibile – per petitum e causa petendi – all'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La questione controversa attiene all'esistenza del presupposto impositivo dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, in relazione a unità immobiliari acquisite mediante contratto di permuta del 24/01/2013 tra cosa presente
(terreno dei ricorrenti) e cosa futura (complesso edilizio da realizzarsi da parte di Società_1 s.r.l.). La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi assumendo che, in assenza di immissione nel possesso e di godimento effettivo (per contenzioso civilistico con il costruttore e mancata abitabilità), mancasse il presupposto della "detenzione" o "possesso" richiesto dall'art. 13, co. 1, D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, per l'assoggettamento a IMU. Tale interpretazione è errata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
In primo luogo, ex art. 1472 c.c., nella permuta tra cosa presente e cosa futura, l'effetto traslativo della proprietà dei beni futuri si verifica non appena questi vengono ad esistenza, indipendentemente dal loro godimento o utilizzabilità. Il complesso edilizio oggetto del contratto è stato effettivamente realizzato entro il 2013, come da allegati documentali, determinando il trasferimento della proprietà in capo alla contribuente pro quota già per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Il mero contenzioso civilistico con il costruttore non incide sul piano tributario, non potendo alterare gli effetti traslativi del contratto, salvo titolo giudiziale oppositivo
(cfr. Cass. n. 18929/2025, che ha espressamente escluso la rilevanza della mancata abitabilità o del godimento per il presupposto IMU in fattispecie identica).
In secondo luogo, l'IMU ha come presupposto oggettivo il possesso di immobili a qualunque titolo (art. 13, co. 1, cit.), intendendosi per "possesso" la signoria di fatto sul bene, desumibile dal diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), e non un godimento materiale effettivo. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18929/2025
(dep. 27/05/2025), ha riformato la pronuncia della CTR Liguria n. 664/2019 per gli anni 2012-2014, ribadendo che "in tema di permuta di cosa presente con cosa futura, l'effetto traslativo si verifica non appena la cosa futura viene ad esistere, a prescindere dall'abitabilità o dal godimento, essendo il possesso civilistico sufficiente al presupposto impositivo IMU". Tale pronuncia, resa in ius superveniens rispetto alla sentenza di primo grado, vincola la presente Corte (art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile per rinvio ex art. 27, co. 3, D.
Lgs. n. 546/1992) e si estende analogicamente agli anni 2018-2019, data l'identicità fattuale (stesso contratto di permuta, stesse unità immobiliari).
Si cita altresì, quale precedente conforme, la sentenza di questa Corte di secondo grado n. 700/2024 resa per le annualità 2016 e 2017.
L'argomento delle controdeduzioni relativo all'esenzione per "immobili non utilizzabili né disponibili" ex art. 1, co. 48-bis, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e sent. Cost. n. 60/2024 è infondato. Tale norma, dichiarata costituzionalmente legittima nella parte in cui esclude l'IMU per immobili oggetto di denuncia per reati di cui agli artt. 614 o 633 c.p. (violenza o esercizio arbitrario delle proprie ragioni) o occupazione abusiva con azione penale, si applica solo a fattispecie di occupazione abusiva da parte di terzi, con denuncia/azione giudiziaria penale. Nel caso di specie, non vi è alcuna occupazione abusiva, ma un mero contenzioso civilistico per ritardata immissione nel possesso, risolto transattivamente solo nel 2024, senza rilevanza penale. La norma non incide sul trasferimento della proprietà né sul possesso civilistico, presupposto dell'IMU per gli anni 2018-2019 (cfr. Cass. n. 18929/2025, che esclude estensioni analogiche oltre i casi espressamente previsti).
Analogamente infondate sono le censure relative alla motivazione degli avvisi (art. 7 L. n. 212/2000) e al diritto al contraddittorio, già rigettate in primo grado e non specificamente impugnati in appello;
del resto, gli avvisi richiamano espressamente il contratto di permuta e i dati catastali, soddisfacendo i requisiti di motivazione per relationem (art. 7, co. 1, L. cit.). Le sanzioni, accessorie alla legittima pretesa, sono confermate. Per quanto precede, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 363/2024 riformata, con conferma degli avvisi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.100,00 per il primo grado ed in € 1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 601/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Comune di Sestri LE - Piazza Matteotti N. 3 16039 Sestri LE GE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1731 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1775 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante Comune di Sestri LE: "si chiede che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, in accoglimento del presente appello, previa fissazione dell'udienza pubblica (ex art. 33, d.lgs. n. 546/1992), voglia annullare e/o riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, Sez. II, 22/4/2024, n. 363 e, per l'effetto, dichiarare gli avversari ricorsi di primo grado (R.
G. n. 52/2024 e n. 54/2024) inammissibili, irricevibili, improcedibili e, comunque, respingerli siccome infondati, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato da controparte. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato in appello".
Per la parte appellata/resistente: "Voglia questa onorevole Commissione, contraiis rejectis, rigettare l'appello del Comune con conferma della Sentenza di Primo Grado e la condanna del Comune di Sestri LE alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento in data 01/08/2023, n. 1731 (prot. n. 52/2024), il Comune di Sestri LE ha contestato alla contribuente il mancato versamento di una differenza d'imposta IMU per l'anno 2018 pari a euro 1.092,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.609,00, relativa alle unità immobiliari ubicate in Indirizzo_1 (Località_1), intestate pro quota alla ricorrente e censite catastalmente al Dati catastali_1. La proprietà di tali unità immobiliari è stata acquisita dalla sig.ra Resistente_1 (e dal sig. Nominativo_1) per effetto di contratto di permuta stipulato il 24/01/2013 con Società_1 s.r.l., che ha previsto la permuta di cosa presente (terreno) con cosa futura (unità abitative e relative pertinenze, facenti parte di un complesso edilizio da realizzarsi in loco a cura di Società_1 s.r.l., il quale è stato poi effettivamente costruito). Avverso tale avviso n. 1731/2023, la contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (R.G. n. 52/2024), contestando, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo che in capo alla ricorrente non si sarebbe perfezionato l'acquisto della proprietà e/o il possesso dell'immobile, a causa di un contenzioso civilistico insorto con il costruttore, precludendo il godimento del bene.
Con ulteriore avviso di accertamento in data 01/08/2023, n. 1775 (prot. n. 54/2024), il Comune di Sestri
LE ha contestato alla stessa ricorrente una differenza d'imposta IMU per l'anno 2019 pari a euro
1.092,00, oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 1.573,00, relativa alle medesime unità immobiliari.
Tale avviso è stato impugnato dalla contribuente con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (R.G. n. 54/2024), contenente censure analoghe a quelle del ricorso R.G. n. 52/2024.
Con sentenza n. 363/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha riunito i due ricorsi e li ha accolti, annullando i provvedimenti impugnati, sul presupposto della mancanza del presupposto impositivo per assenza di godimento effettivo dei beni, in ragione del contenzioso civilistico e della mancata immissione nel possesso fino al 03/04/2024. La sentenza ha condannato il Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Avverso tale sentenza, il Comune di Sestri LE ha proposto appello con atto depositato il 15/05/2025
(R.G. n. 45/2025), chiedendone l'annullamento e/o la riforma, deducendo:
a) l'illegittimità della pronuncia di primo grado per errata interpretazione del presupposto impositivo IMU, atteso che la proprietà si trasferisce ex art. 1472 c.c. con l'esistenza dei beni futuri, indipendentemente dal godimento effettivo o dall'abitabilità;
b) l'inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024, relativa a immobili occupati abusivamente, al caso di specie, che attiene a mera contesa civilistica e non a occupazione abusiva;
c) la vincolatività, per ius superveniens, della pronuncia della Corte di Cassazione n. 18929/2025 (Sez. Trib.,
27/05/2025), che ha riformato analoghe decisioni della CTR Liguria per gli anni 2012-2014, confermando la legittimità della pretesa impositiva in casi identici. La contribuente ha resistito con controdeduzioni depositate il 10/07/2025, ribadendo le censure di primo grado e invocando l'esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili ex L. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) e sent. Cost. n. 60/2024, nonché il trasferimento del possesso solo in data 03/04/2024 ex atto notarile.
Ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna alle spese.
Ha depositato memoria il Comune richiamando Cass. n. 18929/2025 resa in un contenzioso tra le parti per le annualità IMU 2012-2014 sovrapponibile – per petitum e causa petendi – all'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La questione controversa attiene all'esistenza del presupposto impositivo dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, in relazione a unità immobiliari acquisite mediante contratto di permuta del 24/01/2013 tra cosa presente
(terreno dei ricorrenti) e cosa futura (complesso edilizio da realizzarsi da parte di Società_1 s.r.l.). La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi assumendo che, in assenza di immissione nel possesso e di godimento effettivo (per contenzioso civilistico con il costruttore e mancata abitabilità), mancasse il presupposto della "detenzione" o "possesso" richiesto dall'art. 13, co. 1, D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, per l'assoggettamento a IMU. Tale interpretazione è errata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
In primo luogo, ex art. 1472 c.c., nella permuta tra cosa presente e cosa futura, l'effetto traslativo della proprietà dei beni futuri si verifica non appena questi vengono ad esistenza, indipendentemente dal loro godimento o utilizzabilità. Il complesso edilizio oggetto del contratto è stato effettivamente realizzato entro il 2013, come da allegati documentali, determinando il trasferimento della proprietà in capo alla contribuente pro quota già per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Il mero contenzioso civilistico con il costruttore non incide sul piano tributario, non potendo alterare gli effetti traslativi del contratto, salvo titolo giudiziale oppositivo
(cfr. Cass. n. 18929/2025, che ha espressamente escluso la rilevanza della mancata abitabilità o del godimento per il presupposto IMU in fattispecie identica).
In secondo luogo, l'IMU ha come presupposto oggettivo il possesso di immobili a qualunque titolo (art. 13, co. 1, cit.), intendendosi per "possesso" la signoria di fatto sul bene, desumibile dal diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), e non un godimento materiale effettivo. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18929/2025
(dep. 27/05/2025), ha riformato la pronuncia della CTR Liguria n. 664/2019 per gli anni 2012-2014, ribadendo che "in tema di permuta di cosa presente con cosa futura, l'effetto traslativo si verifica non appena la cosa futura viene ad esistere, a prescindere dall'abitabilità o dal godimento, essendo il possesso civilistico sufficiente al presupposto impositivo IMU". Tale pronuncia, resa in ius superveniens rispetto alla sentenza di primo grado, vincola la presente Corte (art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile per rinvio ex art. 27, co. 3, D.
Lgs. n. 546/1992) e si estende analogicamente agli anni 2018-2019, data l'identicità fattuale (stesso contratto di permuta, stesse unità immobiliari).
Si cita altresì, quale precedente conforme, la sentenza di questa Corte di secondo grado n. 700/2024 resa per le annualità 2016 e 2017.
L'argomento delle controdeduzioni relativo all'esenzione per "immobili non utilizzabili né disponibili" ex art. 1, co. 48-bis, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e sent. Cost. n. 60/2024 è infondato. Tale norma, dichiarata costituzionalmente legittima nella parte in cui esclude l'IMU per immobili oggetto di denuncia per reati di cui agli artt. 614 o 633 c.p. (violenza o esercizio arbitrario delle proprie ragioni) o occupazione abusiva con azione penale, si applica solo a fattispecie di occupazione abusiva da parte di terzi, con denuncia/azione giudiziaria penale. Nel caso di specie, non vi è alcuna occupazione abusiva, ma un mero contenzioso civilistico per ritardata immissione nel possesso, risolto transattivamente solo nel 2024, senza rilevanza penale. La norma non incide sul trasferimento della proprietà né sul possesso civilistico, presupposto dell'IMU per gli anni 2018-2019 (cfr. Cass. n. 18929/2025, che esclude estensioni analogiche oltre i casi espressamente previsti).
Analogamente infondate sono le censure relative alla motivazione degli avvisi (art. 7 L. n. 212/2000) e al diritto al contraddittorio, già rigettate in primo grado e non specificamente impugnati in appello;
del resto, gli avvisi richiamano espressamente il contratto di permuta e i dati catastali, soddisfacendo i requisiti di motivazione per relationem (art. 7, co. 1, L. cit.). Le sanzioni, accessorie alla legittima pretesa, sono confermate. Per quanto precede, l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 363/2024 riformata, con conferma degli avvisi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.100,00 per il primo grado ed in € 1.200,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.