Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32693 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 68226 reso da DANTE Margherita, quale agente interno della riscossione del Comune di Casalserugo (PD) per l’esercizio 2019, depositato in data 26 agosto 2020;
Vista la relazione n. 441/2025 del 25.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CE IS, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 441/2025 del 25.08.2025, il Magistrato istruttore del conto n. 68226 reso da DANTE Margherita, quale agente interno della riscossione del Comune di Casalserugo (PD) per l’esercizio 2019, depositato in data 26 agosto 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il documento – redatto su mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996 e avente ad oggetto la riscossione del COSAP, canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche (ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 27.12.2001 e successive modificazioni) – era stato sottoscritto dall’agente contabile nonché vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 11 gennaio 2020, ma era stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il 26.08.2020 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto (avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2020);
b) il conto esponeva riscossioni per complessivi euro 2.395,73 e riversamenti per lo stesso importo, ma non chiudeva in pareggio al 31.12.2019, in quanto, per una parte delle somme riscosse (euro 1.000,64 corrispondenti alle ricevute di riscossione da n. 64 a n. 86), era riportato, in luogo del numero della quietanza di versamento, l’annotazione “da incassare”;
c) non si dava conto, attraverso scritture di quadratura o altre annotazioni, né nel conto in esame né in quello reso dallo stesso agente per l’esercizio successivo - depositato presso la Sezione al n. 73285 - dell’avvenuto versamento della predetta giacenza di cassa;
d) anche dall’esame del conto relativo all’esercizio precedente (2018) era emerso il mancato riversamento, entro la fine della gestione, delle riscossioni dell’ultimo trimestre de 2018, per un importo di euro 832,50 (ricevute di riscossione da n. 60 a n. 89);
e) la consultazione dei documenti reperibili nel sito istituzionale dell’Ente non aveva consentito di svolgere alcuna ulteriore verifica, atteso che i conti degli agenti contabili interni del Comune non erano stati presi in considerazione né nella relazione sulla gestione allegata al progetto di rendiconto per l’esercizio 2019, né nel parere dell’organo di revisione sul progetto di rendiconto (al riguardo, il Magistrato precisava che l’Ente, con nota in data 27 maggio 2024, aveva comunicato, in riferimento all’esame condotto su altro conto del medesimo esercizio, di essere impossibilitato “a produrre la documentazione richiesta relativa alle ricevute di riscossione, alle quietanze di versamento in Tesoreria comunale, dei verbali di passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante, dei provvedimenti di approvazione dei conti e delle relazioni dell’Organo di controllo interno ex art. 139/2”, trattandosi di conto risalenti ed essendosi succeduti, nel corso del tempo, diversi responsabili del servizio);
f) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto aliunde, in assenza della relazione dell’organo di controllo interno, non depositata.
2. Il Magistrato istruttore rimetteva il conto all’esame della Sezione concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza discarico dell’agente, nonché di condanna del medesimo in caso di mancato raggiungimento, nel corso del giudizio, della prova dell’avvenuto riversamento del riscosso.
3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2026, l’agente contabile chiariva che la dicitura “da incassare” significava che le somme riscosse per occupazioni temporanee, non erano ancora state versate nella tesoreria comunale alla data della redazione del conto e allegava l’atto di liquidazione n. 1 del 07.01.2020 e gli ordinativi di incasso n. 53, n. 54 e n. 55 del 18.01.2020, a dimostrazione dell’avvenuto riversamento dell’importo di euro 1.000,64. Analogamente, per l’esercizio precedente, produceva la documentazione comprovante il riversamento della somma di euro 832,50
(atto di liquidazione n. 2 del 07.01.2019 e ordinativi di incasso n. 2, n. 3 e n.
4).
Quanto al tardivo deposito del conto, precisava che la contestazione non era a lei imputabile, trattandosi di adempimento di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.
Allegava, infine, il regolamento di economato (approvato con delibera di G.C. n. 206 del 13.11.1997) e quello di contabilità applicabile ratione temporis (approvato con deliberazioni di C.C. n. 50 del 24.11.1999 e n. 65 del 28.12.1999) e concludeva con la richiesta di discarico, avendo fornito la prova del riversamento del residuo riscosso.
4. All’odierna udienza pubblica, presente l’agente contabile, il P.M. ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c., non ravvisandosi, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dallo stesso (in particolare: elenco bollette entrata incassate per gli anni 2018 e 2019; provvedimenti di autorizzazione al versamento delle somme riscosse a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e correlati ordinativi di incasso; regolamenti di contabilità e di economato applicabili ratione temporis), irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, fermo restando che, per espressa previsione normativa (art. 140, comma 5 c.g.c.), i documenti giustificativi della gestione devono essere tenuti presso gli Uffici dell’amministrazione a disposizione della competente Sezione giurisdizionale territoriale nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio.
In particolare, il conto, avente ad oggetto la riscossione del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 27.12.2001, e successive modificazioni, è sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. Le somme che risultavano “da incassare” alla data di redazione del conto, per l’importo di euro 1.000,64 (corrispondenti alle riscossioni di cui alle ricevute da n. 64 a n.
86), infatti, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto al termine della gestione (31.12.2019), sono state versate in Tesoreria comunale, come comprovato dall’atto di liquidazione n. 1 del 07.01.2020 e dagli ordinativi di incasso n. 53, n. 54 e n. 55 del 18.01.2020.
Analogamente deve intendersi superata la contestazione, contenuta nella relazione di deferimento, inerente all’omesso riversamento delle riscossioni riferite all’ultimo trimestre del 2018 (pari ad euro 832,50, corrispondenti alle ricevute da n. 60 a n. 89), avendo l’agente fornito la prova dell’avvenuto riversamento in Tesoreria con atto di liquidazione n. 2 del 07.01.2019 e con ordinativi di incasso n. 2, n. 3 e n. 4 del 12.01.2019.
6. Risulta, poi, riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, come dal medesimo eccepito nelle sue deduzioni difensive, l’irregolarità configurata dal tardivo deposito del conto presso questa Sezione giurisdizionale (oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2020, previsto dall’art. 233, comma 1, T.U.E.L.), avendo la sig.ra TE provveduto alla tempestiva presentazione dello stesso, che porta, infatti, la firma autografa dell’agente e del Responsabile del Servizio finanziario in data 11.01.2020.
7. Anche la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è addebitabile all’Amministrazione comunale la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento. Con riferimento, infine, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la 2 tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria;
ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
8. Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente contabile e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
9. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico dell’agente, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32693 del registro di Segreteria approva il conto giudiziale n. 68226 e per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile DANTE Margherita.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
LI EL MA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)