Articolo 50 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 49Articolo 51
Versione
4 aprile 1972
Art. 50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972