TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/12/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa ET AR IA, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1323/2021 al quale è stato riunito il giudizio n. 1603/2021, pendente tra
, nata a [...] il [...], ivi residente, in Via Parte_1
Letto Santo,n.l5, cf. , elettivamente domiciliata in Patti,Via Case Nuove C.F._1
Russo,n.1 (studio legale Avv.Carmelo Bontempo),presso il recapito professionale dell'Avv.
EP UR del foro di Barcellona P.G. e qui con studio in Via Papa Giovanni XXIII,n.14 ( cf.
pec: ,il quale la rappresenta e difende;
C.F._2 Email_1
, nato a [...] il [...], residente, in via Letto Santo n. 1 (cf. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Mobilia;
C.F._3
-opponenti –
CONTRO
con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro 36/A (C.F. e P. Iva Controparte_1
), in persona del procuratore Sig. , e per essa quale procuratore P.IVA_1 Controparte_2 Pt_3 con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Don Mapelli, 60, iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA , R.E.A. MI – P.IVA_2
1833222, in forza di procura a rogito del dott. , Notaio in Cuneo, del 23 ottobre 2019, rep. Per_1
95927 – racc. 23826, in persona del rappresentante legale Sig. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Longo Giancarlo (posta elettronica certificata:
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio Email_2 presso e nello Studio dell'Avv. SCARCELLA ATTILIO in Via Trieste 26 98066 Patti (ME);
- opposta – Sono comparsi: l'avv. UR nell'interesse di l'avv. Mobilia nell'interesse di Parte_1 Pt_2
e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Longo per parte opposta.
[...]
Gli avv.ti UR e Mobilia in particolare insistono sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, come rilevato in atti e nelle note conclusive, nel merito del giudizio rilevano quanto accertato dal ctu in ordine all'insussistenza della prova del quantum richiesto dalla banca (pag. 13 dal terzo all'ottavo rigo della ctu).
L'avv. Spinnato contesta, si oppone e si riporta.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Sez- 8 bis
In persona del Giudice dott.ssa ET AR IA pronuncia la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. d.i. n.233/2021 del 22/06/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (quale debitrice principale) proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Patti, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € Controparte_4
35.829,85, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, rilevando: l'inesistenza del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato a , il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
quale mandante di ed a sua volta della procuratrice Controparte_4 Controparte_1
non avendo provato la titolarità del credito fatto valere, l'insussistenza di idonea prova Parte_3 scritta necessaria all'emissione del decreto ingiuntivo, l'inesistenza del contratto sul quale si fonderebbe il diritto di credito, la vessatorietà delle clausole contrattuali ex artt. 1341 c.c. e 33 del
Codice del Consumo, l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, la richiesta di interessi usurari, l'indicazione di un errato Taeg, la carenza di poteri di rappresentatività della Parte_3 con i superiori motivi di opposizione chiedeva dunque di : “ritenere e dichiarare Parte_1 la carenza del diritto ad agire della e per essa della , nonchè Controparte_4 Parte_3 la carenza di titolarità del credito della e per essa della Controparte_4 Parte_3 rigettando in rito e nel merito la domanda creditoria;
ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per assenza di procura speciale conferita da Parte_3
per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda monitoria;
ritenere e Controparte_5 dichiarare la nullità della procura conferita il 23.10.2019 da a per Controparte_1 Parte_3 violazioni di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto ; per l'effetto rigettare la domanda per carenza dei poteri rappresentativi;
ritenere e dichiarare, ex art 117 TUB comma 3, la nullità del preteso contratto di finanziamento per non essere stato redatto per iscritto ( forma ad substantiam) ; per l'effetto ordinare la rinegoziazione del prestito con applicazione degli interessi al tasso minimo previsto dalla legge e con compensazione delle somme pagate a titolo di interessi non dovuti con la sorte capitale residua;
ritenere e dichiarare la vessatorietà, quindi la nullità delle clausole imposte al contraente debole in violazione degli artt. 1341 c.c e 33 cod. del cons. ; per l'effetto considerarle come non apposte ed inefficaci;
ritenere e dichiarare la ricorrenza nelle somme richieste di calcoli anatocistici;
ritenere ed dichiarare la difformità del TAEG indicato nel documento di sintesi con il tasso effettivamente applicato;
ritenere e dichiarare gli interessi applicati, anche per effetto dell'anatocismo, superiori ai tassi soglia correnti in materia di usura;
per l' effetto dichiarare la nullità delle pattuizioni de quibus ed ordinare la rinegoziazione / rideterminazione del prestito con compensazione delle somme non dovute e con riduzione dei tassi applicati nei limiti di legge;
accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilit{ del credito azionato ex adverso, oltre che per i motivi esposti, anche per qualsivoglia altra ragione e/o causale ritenuta di giustizia e rilevabile ex officio;
dichiarare che l'odierno esponente è obbligato al pagamento per le causali per cui è giudizio solo nei limiti del giusto e del provato. 10) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con autonomo giudizio portante il n. RG 1603/21, , nella qualità di garante Parte_2 coobbligato, opponeva il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità del contratto di prestito personale, la nullità della garanzia di coobbligazione, l'insussistenza del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare la fondatezza della pretesa della società opposta, carente, per altro, di titolarità ad agire, sulla base di un contratto le cui clausole, comunque. risultano essere nulle per l'illegittima pattuizione degli interessi e l'erronea indicazione del Taeg.
sulla base dei motivi di opposizione spiegati in citazione chiedeva la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in entrambi i giudizi e per essa quale procuratore Controparte_1 Pt_3
rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione ed insistendo nella conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto, sul presupposto dell'avvenuta stipulazione da parte di quale Parte_1 debitrice principale e di , quale garante coobbligato, del rapporto contrattuale di Parte_2 prestito personale del 28.9.2009, n. 3916844, con B@nca 24-7 Spa, del Gruppo Ubi Unione Banche
Italiane Spa, che in data 01.10.2015, inviava ai debitori lettera di decadenza dal beneficio del termine,
e procedeva in data 10.12.2018 alla cessione in blocco dei crediti vantati, ivi compreso quello oggetto di causa, in favore della che a sua volta in data in data 03 dicembre 2021, Controparte_4 stipulava con altro contratto di cessione dei crediti, di cui è stata data giusta Controparte_1 pubblicità e notificazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 152, Parte II, del 23 dicembre 2021.
L'opposta insisteva, dunque, nelle ragioni di credito ammontante alla somma di € 35.829,85, oltre interessi successivi, in quanto il credito reclamato risultava documentalmente provato, fondato su contratto di prestito personale, le cui clausole ivi compresa quella di garanzia risultano essere legittime e conformi a legge, tanto nella pattuizione degli interessi, quanto nella indicazione del Taeg, in assenza di determinazione di interessi usurari, risultano regolarmente accettate dagli opponenti, rispetto ai quali, va confermato il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto dell'opposizione e la condanna dei debitori alle spese del giudizio.
Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per la riunione con il giudizio n. 1603/21, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da , con Parte_2 provvedimento, nel verbale di udienza del 14.2.2023, per le evidenti ragioni di connessione oggettiva, si procedeva a riunire al presente giudizio quello di più giovane iscrizione e assegnati i termini per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione, dopo l'espletamento della chiesta ctu contabile, veniva fissata udienza di discussione con concessione dei termini alle parti per note conclusive.
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non
è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn. 10104/96; 15702/04;
9021/05). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022). Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell' soggetto, questo, al quale compete la posizione sostanziale di attore e sul quale Controparte_6 grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id
25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975
n. 1304). Nel presente procedimento occorre anche accertare se gli opponenti hanno documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003); le difese con le quali gli opponenti mirino a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditoreopposto con il ricorso monitorio – ma costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Quanto, dunque, all'eccepita inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. per l'emissione del decreto ingiuntivo va rilevato che la stessa è infondata rispetto alla fase monitoria, poichè nel giudizio di opposizione che è un giudizio a cognizione piena preordinato all'accertamento dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti da provare con ogni mezzo di prova, nessuna rilevanza può attribuirsi alle eccezioni relative alla certificazione di cui all'art. 50 T.U.B., la cui valenza probatoria si esaurisce con il conseguimento del provvedimento monitorio ed è prevista esclusivamente per incardinare il contraddittorio con il debitore (cfr. Cass. n. 9695/2011).
Ciò posto, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr.
SS. UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014). Gli opponenti, e hanno contestato il difetto di titolarità ad agire Parte_1 Parte_4 della per mancata prova della cessione del credito ingiunto e, dunque, dell'effettiva Controparte_1 titolarità del credito.
L'eccezione appare fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità del diritto sostanziale possono essere eccepite in qualunque stato e grado del giudizio e possono persino essere rilevate d'ufficio dal giudice;
pertanto, non possono mai qualificarsi come tardive e non si verifica alcuna decadenza in merito. (cfr. SS.UU. 2951/2016).
Nel caso di specie trovano applicazione i medesimi principi che operano riguardo alla cessione in blocco dei crediti.
Rispetto a tale fattispecie, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, nonché quello seguito dallo stesso Tribunale adito, opera una distinzione tra la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, la quale attiene ai profili relativi alla notificazione e, dunque, all'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti e la prova della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima». (cfr. Cass. n. 22151 del 2019).
Dunque, “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria [..] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; per la Giurisprudenza di merito vedi ex multis Trib. Bologna 27.05.2022 n. 1460; Corte
Appello Ancona 03.05.2022; Trib. Milano 16.09.2021 n. 7350).
Costituisce, altresì, ius recemput, la circostanza secondo cui la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne deriva che, come in tutti i casi di successione nel diritto, il successore (ove sia contestato) deve dare prova della propria qualità di successore (vedi da ultimo Cass. 17944/2023).
Orbene, anche se l'opposta produce contratto di cessione prima tra Unione di Banche Italiane spa e del 2018 e poi quello intervenuto nel 2021 tra e e Controparte_4 Controparte_4
e gli stralci delle relative pubblicazioni sulla G.U.R.I., alla luce delle contestazioni Controparte_1 di parte opponente, tali documenti non appaiono sufficienti a dimostrare che il credito per cui è causa sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto della cessione.
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenute negli atti di cessione e riportate nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nell'atto di cessione del 10.12.2018 risulta infatti allegato un elenco di crediti individuati per numero di NDG e con relativo importo che non consentono di rilevare alcuna riferibilità con il credito vantato verso gli opponenti.
Nel contratto di cessione del 3.12.2021 e nella successiva pubblicazione si legge che formano oggetto di cessione i crediti ceduti ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Godimento, gli interessi (anche di mora) maturati e non pagati alla Data di Godimento, nonché accessori, crediti per spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in relazione ai crediti (i “Crediti”), che soddisfino, alla Data di Godimento, i seguenti criteri di selezione: a)
Crediti erogati in Euro;
b) Crediti acquistati dalla Società da Compass Banca S.p.A. (già Compass
S.p.A.), CP_7 Controparte_8 Controparte_9
c) Crediti acquistati dalla Società attualmente in essere e di titolarità
[...] Controparte_10 della Società ai sensi dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana: - Parte II, numero 90, del 4 agosto 2018 (come in seguito rettificate in data 22 settembre 2018); Parte II, numero 95, del 16 agosto 2018 (come in seguito rettificate in data 22 settembre 2018) ; - Parte II, numero 111, del 22 settembre 2018; - Parte II, numero 138, del 27 novembre 2018; - Parte II, numero 146 del 18 dicembre 2018; - Parte II, numero 7, del 17 gennaio
2019; - Parte II, numero 20, del 16 febbraio 2019; - Parte II, numero 33, del 19 marzo 2019; - Parte
II, numero 44, del 13 aprile 2019; - Parte II, numero 57, del 16 maggio 2019; - Parte II, numero 70, del 15 giugno 2019; - Parte II, numero 152, del 28 dicembre 2019; - Parte II, numero 45, del 14 aprile 2020; d) Crediti i cui debitori sono classificati come “non performing” secondo le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Orbene, in primo luogo parte opposta non ha chiarito in quale delle seguenti categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Rileva ancora notare che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Nella specie, ha Controparte_1 genericamente affermato l'inclusione del credito producendo gli atti di cessione in blocco con i relativi allegati.
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della Banca contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020; TRIB. Patti n. 475/23 dott. G. Peluso).
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nella specifica operazione dedotta.
Ad abundantiam, pur volendo ammettere che il credito per cui è causa rientri tra quelli passati a sofferenza in ragione dell'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte dell'originaria cedente, o delle mancate contestazioni sul punto da parte degli opponenti, va comunque ribadito che dalla suddetta elencazione non è possibile evincere se la cessione abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla società cedente ed aventi le caratteristiche anzidette e, pertanto, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità dell'originaria società.
Al contrario, in assenza di specifica indicazione volta a chiarire che l'assegnazione alla beneficiaria ha avuto ad oggetto “tutti” i crediti aventi le caratteristiche descritte in Gazzetta, tale assunto non può essere presuntivamente ritenuto sussistente e, dunque, non permette di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di cessione.
Parte opposta si è limitata a produrre un elenco di crediti contrassegnati da codice NDG non riferibile al prestito personale contratto dalla e garantito dallo Pt_1 Pt_2
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione sollevata dagli opponenti e va, conseguentemente, dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta con revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento della citata eccezione, gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, in ragione del comportamento processuale delle parti e della diversa evoluzione giurisprudenziale in materia di prova della cessione, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1323/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2021 del 22/06/2021;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in € 4.068,99 (di cui € 259,99 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 9.12.2025
Il GOP
ET AR IA
Sez. 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/12/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa ET AR IA, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1323/2021 al quale è stato riunito il giudizio n. 1603/2021, pendente tra
, nata a [...] il [...], ivi residente, in Via Parte_1
Letto Santo,n.l5, cf. , elettivamente domiciliata in Patti,Via Case Nuove C.F._1
Russo,n.1 (studio legale Avv.Carmelo Bontempo),presso il recapito professionale dell'Avv.
EP UR del foro di Barcellona P.G. e qui con studio in Via Papa Giovanni XXIII,n.14 ( cf.
pec: ,il quale la rappresenta e difende;
C.F._2 Email_1
, nato a [...] il [...], residente, in via Letto Santo n. 1 (cf. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Mobilia;
C.F._3
-opponenti –
CONTRO
con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro 36/A (C.F. e P. Iva Controparte_1
), in persona del procuratore Sig. , e per essa quale procuratore P.IVA_1 Controparte_2 Pt_3 con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Don Mapelli, 60, iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA , R.E.A. MI – P.IVA_2
1833222, in forza di procura a rogito del dott. , Notaio in Cuneo, del 23 ottobre 2019, rep. Per_1
95927 – racc. 23826, in persona del rappresentante legale Sig. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Longo Giancarlo (posta elettronica certificata:
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio Email_2 presso e nello Studio dell'Avv. SCARCELLA ATTILIO in Via Trieste 26 98066 Patti (ME);
- opposta – Sono comparsi: l'avv. UR nell'interesse di l'avv. Mobilia nell'interesse di Parte_1 Pt_2
e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Longo per parte opposta.
[...]
Gli avv.ti UR e Mobilia in particolare insistono sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, come rilevato in atti e nelle note conclusive, nel merito del giudizio rilevano quanto accertato dal ctu in ordine all'insussistenza della prova del quantum richiesto dalla banca (pag. 13 dal terzo all'ottavo rigo della ctu).
L'avv. Spinnato contesta, si oppone e si riporta.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Sez- 8 bis
In persona del Giudice dott.ssa ET AR IA pronuncia la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. d.i. n.233/2021 del 22/06/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (quale debitrice principale) proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Patti, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € Controparte_4
35.829,85, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, rilevando: l'inesistenza del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato a , il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
quale mandante di ed a sua volta della procuratrice Controparte_4 Controparte_1
non avendo provato la titolarità del credito fatto valere, l'insussistenza di idonea prova Parte_3 scritta necessaria all'emissione del decreto ingiuntivo, l'inesistenza del contratto sul quale si fonderebbe il diritto di credito, la vessatorietà delle clausole contrattuali ex artt. 1341 c.c. e 33 del
Codice del Consumo, l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, la richiesta di interessi usurari, l'indicazione di un errato Taeg, la carenza di poteri di rappresentatività della Parte_3 con i superiori motivi di opposizione chiedeva dunque di : “ritenere e dichiarare Parte_1 la carenza del diritto ad agire della e per essa della , nonchè Controparte_4 Parte_3 la carenza di titolarità del credito della e per essa della Controparte_4 Parte_3 rigettando in rito e nel merito la domanda creditoria;
ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per assenza di procura speciale conferita da Parte_3
per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda monitoria;
ritenere e Controparte_5 dichiarare la nullità della procura conferita il 23.10.2019 da a per Controparte_1 Parte_3 violazioni di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto ; per l'effetto rigettare la domanda per carenza dei poteri rappresentativi;
ritenere e dichiarare, ex art 117 TUB comma 3, la nullità del preteso contratto di finanziamento per non essere stato redatto per iscritto ( forma ad substantiam) ; per l'effetto ordinare la rinegoziazione del prestito con applicazione degli interessi al tasso minimo previsto dalla legge e con compensazione delle somme pagate a titolo di interessi non dovuti con la sorte capitale residua;
ritenere e dichiarare la vessatorietà, quindi la nullità delle clausole imposte al contraente debole in violazione degli artt. 1341 c.c e 33 cod. del cons. ; per l'effetto considerarle come non apposte ed inefficaci;
ritenere e dichiarare la ricorrenza nelle somme richieste di calcoli anatocistici;
ritenere ed dichiarare la difformità del TAEG indicato nel documento di sintesi con il tasso effettivamente applicato;
ritenere e dichiarare gli interessi applicati, anche per effetto dell'anatocismo, superiori ai tassi soglia correnti in materia di usura;
per l' effetto dichiarare la nullità delle pattuizioni de quibus ed ordinare la rinegoziazione / rideterminazione del prestito con compensazione delle somme non dovute e con riduzione dei tassi applicati nei limiti di legge;
accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilit{ del credito azionato ex adverso, oltre che per i motivi esposti, anche per qualsivoglia altra ragione e/o causale ritenuta di giustizia e rilevabile ex officio;
dichiarare che l'odierno esponente è obbligato al pagamento per le causali per cui è giudizio solo nei limiti del giusto e del provato. 10) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con autonomo giudizio portante il n. RG 1603/21, , nella qualità di garante Parte_2 coobbligato, opponeva il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità del contratto di prestito personale, la nullità della garanzia di coobbligazione, l'insussistenza del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare la fondatezza della pretesa della società opposta, carente, per altro, di titolarità ad agire, sulla base di un contratto le cui clausole, comunque. risultano essere nulle per l'illegittima pattuizione degli interessi e l'erronea indicazione del Taeg.
sulla base dei motivi di opposizione spiegati in citazione chiedeva la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in entrambi i giudizi e per essa quale procuratore Controparte_1 Pt_3
rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione ed insistendo nella conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto, sul presupposto dell'avvenuta stipulazione da parte di quale Parte_1 debitrice principale e di , quale garante coobbligato, del rapporto contrattuale di Parte_2 prestito personale del 28.9.2009, n. 3916844, con B@nca 24-7 Spa, del Gruppo Ubi Unione Banche
Italiane Spa, che in data 01.10.2015, inviava ai debitori lettera di decadenza dal beneficio del termine,
e procedeva in data 10.12.2018 alla cessione in blocco dei crediti vantati, ivi compreso quello oggetto di causa, in favore della che a sua volta in data in data 03 dicembre 2021, Controparte_4 stipulava con altro contratto di cessione dei crediti, di cui è stata data giusta Controparte_1 pubblicità e notificazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 152, Parte II, del 23 dicembre 2021.
L'opposta insisteva, dunque, nelle ragioni di credito ammontante alla somma di € 35.829,85, oltre interessi successivi, in quanto il credito reclamato risultava documentalmente provato, fondato su contratto di prestito personale, le cui clausole ivi compresa quella di garanzia risultano essere legittime e conformi a legge, tanto nella pattuizione degli interessi, quanto nella indicazione del Taeg, in assenza di determinazione di interessi usurari, risultano regolarmente accettate dagli opponenti, rispetto ai quali, va confermato il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto dell'opposizione e la condanna dei debitori alle spese del giudizio.
Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per la riunione con il giudizio n. 1603/21, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da , con Parte_2 provvedimento, nel verbale di udienza del 14.2.2023, per le evidenti ragioni di connessione oggettiva, si procedeva a riunire al presente giudizio quello di più giovane iscrizione e assegnati i termini per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione, dopo l'espletamento della chiesta ctu contabile, veniva fissata udienza di discussione con concessione dei termini alle parti per note conclusive.
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non
è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. nn. 10104/96; 15702/04;
9021/05). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022). Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell' soggetto, questo, al quale compete la posizione sostanziale di attore e sul quale Controparte_6 grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id
25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975
n. 1304). Nel presente procedimento occorre anche accertare se gli opponenti hanno documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003); le difese con le quali gli opponenti mirino a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditoreopposto con il ricorso monitorio – ma costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Quanto, dunque, all'eccepita inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. per l'emissione del decreto ingiuntivo va rilevato che la stessa è infondata rispetto alla fase monitoria, poichè nel giudizio di opposizione che è un giudizio a cognizione piena preordinato all'accertamento dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti da provare con ogni mezzo di prova, nessuna rilevanza può attribuirsi alle eccezioni relative alla certificazione di cui all'art. 50 T.U.B., la cui valenza probatoria si esaurisce con il conseguimento del provvedimento monitorio ed è prevista esclusivamente per incardinare il contraddittorio con il debitore (cfr. Cass. n. 9695/2011).
Ciò posto, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr.
SS. UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014). Gli opponenti, e hanno contestato il difetto di titolarità ad agire Parte_1 Parte_4 della per mancata prova della cessione del credito ingiunto e, dunque, dell'effettiva Controparte_1 titolarità del credito.
L'eccezione appare fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità del diritto sostanziale possono essere eccepite in qualunque stato e grado del giudizio e possono persino essere rilevate d'ufficio dal giudice;
pertanto, non possono mai qualificarsi come tardive e non si verifica alcuna decadenza in merito. (cfr. SS.UU. 2951/2016).
Nel caso di specie trovano applicazione i medesimi principi che operano riguardo alla cessione in blocco dei crediti.
Rispetto a tale fattispecie, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, nonché quello seguito dallo stesso Tribunale adito, opera una distinzione tra la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, la quale attiene ai profili relativi alla notificazione e, dunque, all'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti e la prova della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima». (cfr. Cass. n. 22151 del 2019).
Dunque, “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria [..] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; per la Giurisprudenza di merito vedi ex multis Trib. Bologna 27.05.2022 n. 1460; Corte
Appello Ancona 03.05.2022; Trib. Milano 16.09.2021 n. 7350).
Costituisce, altresì, ius recemput, la circostanza secondo cui la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne deriva che, come in tutti i casi di successione nel diritto, il successore (ove sia contestato) deve dare prova della propria qualità di successore (vedi da ultimo Cass. 17944/2023).
Orbene, anche se l'opposta produce contratto di cessione prima tra Unione di Banche Italiane spa e del 2018 e poi quello intervenuto nel 2021 tra e e Controparte_4 Controparte_4
e gli stralci delle relative pubblicazioni sulla G.U.R.I., alla luce delle contestazioni Controparte_1 di parte opponente, tali documenti non appaiono sufficienti a dimostrare che il credito per cui è causa sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto della cessione.
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenute negli atti di cessione e riportate nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nell'atto di cessione del 10.12.2018 risulta infatti allegato un elenco di crediti individuati per numero di NDG e con relativo importo che non consentono di rilevare alcuna riferibilità con il credito vantato verso gli opponenti.
Nel contratto di cessione del 3.12.2021 e nella successiva pubblicazione si legge che formano oggetto di cessione i crediti ceduti ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo alla Data di Godimento, gli interessi (anche di mora) maturati e non pagati alla Data di Godimento, nonché accessori, crediti per spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in relazione ai crediti (i “Crediti”), che soddisfino, alla Data di Godimento, i seguenti criteri di selezione: a)
Crediti erogati in Euro;
b) Crediti acquistati dalla Società da Compass Banca S.p.A. (già Compass
S.p.A.), CP_7 Controparte_8 Controparte_9
c) Crediti acquistati dalla Società attualmente in essere e di titolarità
[...] Controparte_10 della Società ai sensi dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana: - Parte II, numero 90, del 4 agosto 2018 (come in seguito rettificate in data 22 settembre 2018); Parte II, numero 95, del 16 agosto 2018 (come in seguito rettificate in data 22 settembre 2018) ; - Parte II, numero 111, del 22 settembre 2018; - Parte II, numero 138, del 27 novembre 2018; - Parte II, numero 146 del 18 dicembre 2018; - Parte II, numero 7, del 17 gennaio
2019; - Parte II, numero 20, del 16 febbraio 2019; - Parte II, numero 33, del 19 marzo 2019; - Parte
II, numero 44, del 13 aprile 2019; - Parte II, numero 57, del 16 maggio 2019; - Parte II, numero 70, del 15 giugno 2019; - Parte II, numero 152, del 28 dicembre 2019; - Parte II, numero 45, del 14 aprile 2020; d) Crediti i cui debitori sono classificati come “non performing” secondo le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
Orbene, in primo luogo parte opposta non ha chiarito in quale delle seguenti categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Rileva ancora notare che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Nella specie, ha Controparte_1 genericamente affermato l'inclusione del credito producendo gli atti di cessione in blocco con i relativi allegati.
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della Banca contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020; TRIB. Patti n. 475/23 dott. G. Peluso).
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nella specifica operazione dedotta.
Ad abundantiam, pur volendo ammettere che il credito per cui è causa rientri tra quelli passati a sofferenza in ragione dell'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte dell'originaria cedente, o delle mancate contestazioni sul punto da parte degli opponenti, va comunque ribadito che dalla suddetta elencazione non è possibile evincere se la cessione abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla società cedente ed aventi le caratteristiche anzidette e, pertanto, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità dell'originaria società.
Al contrario, in assenza di specifica indicazione volta a chiarire che l'assegnazione alla beneficiaria ha avuto ad oggetto “tutti” i crediti aventi le caratteristiche descritte in Gazzetta, tale assunto non può essere presuntivamente ritenuto sussistente e, dunque, non permette di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di cessione.
Parte opposta si è limitata a produrre un elenco di crediti contrassegnati da codice NDG non riferibile al prestito personale contratto dalla e garantito dallo Pt_1 Pt_2
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione sollevata dagli opponenti e va, conseguentemente, dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta con revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento della citata eccezione, gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, in ragione del comportamento processuale delle parti e della diversa evoluzione giurisprudenziale in materia di prova della cessione, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1323/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2021 del 22/06/2021;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in € 4.068,99 (di cui € 259,99 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 9.12.2025
Il GOP
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