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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 810/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. VA TI, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ALLIEVI TIZIANA, c.f.: , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA CP_1 C.F._2 PODERE LA CAVALLERA 1 29017 FIORENZUOLA D'ARDA, presso lo studio dell'Avv. ROMANIELLO VITTORIA, c.f.: C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. conclusioni ricorrente: “Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso:
- nel merito, accertare e dichiarare il signor (cod. fisc. CP_1 [...]
), nato a [...] in data [...] e residente in [...], erede legittimo della signora (cod. fisc. ), nata a [...]_5
Modena in data 16.06.1971 e deceduta a Roma in data 22 agosto 2011, senza lasciare testamento, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, per la quota di 2/3. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di trascrivere l'emananda ordinanza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota di 2/3 di piena proprietà sui seguenti cespiti siti in Comune di Castel D'Ario (MN) censiti al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27. Con vittoria di spese e compensi di causa”. Resistente: “ Voler accogliere le conclusioni Rassegnate da parte ricorrente con compensazione alle spese di lite del presente giudizio.” MOTIVI Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha dedotto Parte_1 che: con contratto in data 23.04.2009 per atto a rogito dott. , Persona_2 notaio in Mantova, rep. 29909 – racc. 7242, registrato a Mantova in data 5.05.2009 al n. 3948/1T, (doc. 4), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (oggi Crédit Agricole Italia S.p.A.)2 ha concesso alla signora Per_1 cod. fisc. ), nata a Modena in [...] 16
[...] CodiceFiscale_5 giugno 1971 e deceduta a Mantova in data 22 agosto 2011, un mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 385/93 per l'importo complessivo di euro 65.000,00, contestualmente erogato, da rimborsarsi come meglio specificato nel predetto atto;
in forza del predetto mutuo, a garanzia del rimborso e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, l'Istituto ha iscritto ipoteca in data 6.05.2009, presso l'Agenzia dell'Entrate – S.P.I. di Mantova ai nn. 5492 reg. gen. – 1143 reg. part., sino alla concorrenza dell'importo di euro 97.500,00, sui seguenti immobili in piena proprietà alla predetta signora Pt_2 in:
[...]
“territorio del Comune di Castel d'Ario (MN), nella palazzina residenziale posta in via Donatori Avis Aido n. 13, costituita da nove alloggi, appartamento al piano secondo composto da: soggiorno-pranzo, disbrigo, bagno, una stanza e balcone, nonché autorimessa al piano terra: Nel NC.E.U. di Castel D'Ario il tutto è censito al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27” (doc. 5); stante il protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni assunte in forza del titolo che precede, si rende necessario notificare atto di precetto prodromico all'azione esecutiva sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria sopra indicato;
la signora è deceduta in Mantova in data 22 agosto 2011 Persona_1 (doc. 6) e dalle visure ipotecarie prodromiche alla notifica dell'atto di precetto è emersa la mancanza della continuità delle trascrizioni sui beni ipotecati per cui si rende necessario introdurre il presente giudizio;
in particolare, sugli immobili sopra indicati risulta trascritta in data 18.05.2012 presso l'Agenzia delle Entrate – S.p.I. di Mantova, ai nn. 5144
- 2 -
reg. gen. – 3720 reg. part. (doc. 7), la denuncia di successione eseguita in data 12.04.2012, successione devoluta per legge in favore:
1) del coniuge, signor (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_4 nato a [...] in data [...] e residente in [...], per la quota di 2/3;
2) della madre, signora (cod. fisc. Parte_3 C.F._6
), nata a [...], in data [...], per la residua quota
[...] di 1/3; fcon contratto di compravendita in data 10.07.2013 per atto a rogito dott.
notaio in Mantova, rep. 45032 – racc. 12725 (doc. 8), la signora Persona_3 ha venduto la sua quota di 1/3 di proprietà degli immobili di Parte_3 cui al punto b) che precede4 al signor il quale è dunque CP_1 divenuto pieno proprietario dei predetti cespiti;
“il prezzo … viene pagato mediante accollo da parte dell'acquirente della porzione spettante alla parte venditrice, di pari importo, del debito residuo del mutuo descritto” a fronte della predetta successione non sono stati rilevati atti di accettazione di eredità da parte del signor nelle more divenuto unico CP_1 proprietario dell'immobile a fronte dell'acquisto sopra indicato (doc. 9); è stata inoltre accertata la mancanza di atti trascrivibili comportanti l'accettazione tacita dell'eredità in relazione alla quota di 2/3 pervenuta al signor per via ereditaria;
CP_1 la creditrice CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A., al fine di dare seguito alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra, ha dunque interesse a rispristinare la continuità delle trascrizioni sulle porzioni immobiliari che non sussiste in ragione della trascrizione di mera denuncia di successione;
è quindi interesse di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. ottenere un provvedimento giudiziario che accerti la qualità di erede del signor per CP_1 accettazione tacita dell'eredità della de cuius signora Persona_1 delle porzioni immobiliari descritte in premessa per le quote sopra meglio specificate. Il predetto chiamato, difatti, ha posto in essere atti di natura fiscale e civile, come la denuncia di successione e la voltura catastale, di per sé idonei per l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi della richiamata disposizione normativa. Con riferimento all'eredità della signora è stata infatti Persona_1 trascritta il 18 maggio 2012 la denuncia di successione (cfr. doc. 7 cit.), dove viene indicato che i beni immobili indicati in premessa sono devoluti per la quota di 2/3 al signor (coniuge della signora CP_1 Per_1
[...] All'esito della presentazione della denuncia di successione è stata poi eseguita la voltura catastale dei beni immobili appartenenti alla de cuius (doc. 10) da parte del signor il quale ha altresì acquistato la residua quota di 1/3 CP_1 pervenuta alla coerede signora (cfr. doc. 8 cit.). Parte_3 Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
- 3 -
Il resistente, costituendosi, ha aderito alle conclusioni di parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese, posto che, non avendo posto in essere alcun atto dispositivo del bene , non ha potuto procedere a trascrivere l'intervenuta accettazione di eredità. Ciò posto, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento per i motivi appresso esplicitati. Preliminarmente, si precisa che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Ciò significa che i presupposti per l'accettazione tacita sono due: la consapevolezza da parte del soggetto agente di essere titolare di una delazione attuale;
e il compimento di un atto che l'autore non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Al riguardo è necessario valutare se l'atto rientri o meno nel perimetro degli atti conservativi previsti ai sensi dell'art. 460 del codice civile. Con riguardo all'odierno resistente, risulta accertato- come da visure catastali in atti , cfr. doc. 10 e come confermato dallo stesso resistente- che lo stesso ha proceduto alla voltura catastale dei beni ereditari. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui la voltura catastale eseguita dal chiamato a seguito della denuncia di successione, trattandosi di uno di quegli atti rientranti nell'art. 476 c.c., in quanto segnale inequivocabile di volontà di accettare, incide al punto che il soggetto da semplice chiamato all'eredità diviene erede (Cass. 107096/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021). Il resistente sostiene poi di non aver provveduto alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità per non aver posto in essere alcun atto dispositivo dei beni ereditari, ma tale circostanza non esclude che l'onere di curare la continuità delle trascrizioni grava comunque sull'erede. Le spese di lite, tenuto conto dell'adesione del resistente alla domanda di parte ricorrente, vanno compensate per la misura della metà, con condanna del resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, e del rito applicato.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: 1) Accerta e dichiara che (cod. fisc. CP_1 C.F._4
), nato a [...] in data [...] e residente in 46031 –
[...] Bagnolo San Vito (MN), via Carlo Collodi n. 9, è erede legittimo della signora (cod. fisc. ), nata a Persona_1 CodiceFiscale_5 Modena in data 16.06.1971 e deceduta a Roma in data 22 agosto 2011, senza lasciare testamento, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, per la quota di 2/3;
- 4 -
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di trascrivere la presente sentenza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota di 2/3 di piena proprietà sui seguenti cespiti siti in Comune di Castel D'Ario (MN) censiti al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27.
, nonché la relativa annotazione presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale competente, Ufficio Provinciale del Territorio Servizi Catastali, relativamente agli immobili in elenco nella dichiarazione di successione;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.178,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge. Mantova,3.12.2025
Il Giudice
Dott.VA TI
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. VA TI, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ALLIEVI TIZIANA, c.f.: , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA CP_1 C.F._2 PODERE LA CAVALLERA 1 29017 FIORENZUOLA D'ARDA, presso lo studio dell'Avv. ROMANIELLO VITTORIA, c.f.: C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. conclusioni ricorrente: “Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso:
- nel merito, accertare e dichiarare il signor (cod. fisc. CP_1 [...]
), nato a [...] in data [...] e residente in [...], erede legittimo della signora (cod. fisc. ), nata a [...]_5
Modena in data 16.06.1971 e deceduta a Roma in data 22 agosto 2011, senza lasciare testamento, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, per la quota di 2/3. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di trascrivere l'emananda ordinanza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota di 2/3 di piena proprietà sui seguenti cespiti siti in Comune di Castel D'Ario (MN) censiti al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27. Con vittoria di spese e compensi di causa”. Resistente: “ Voler accogliere le conclusioni Rassegnate da parte ricorrente con compensazione alle spese di lite del presente giudizio.” MOTIVI Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha dedotto Parte_1 che: con contratto in data 23.04.2009 per atto a rogito dott. , Persona_2 notaio in Mantova, rep. 29909 – racc. 7242, registrato a Mantova in data 5.05.2009 al n. 3948/1T, (doc. 4), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (oggi Crédit Agricole Italia S.p.A.)2 ha concesso alla signora Per_1 cod. fisc. ), nata a Modena in [...] 16
[...] CodiceFiscale_5 giugno 1971 e deceduta a Mantova in data 22 agosto 2011, un mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 385/93 per l'importo complessivo di euro 65.000,00, contestualmente erogato, da rimborsarsi come meglio specificato nel predetto atto;
in forza del predetto mutuo, a garanzia del rimborso e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, l'Istituto ha iscritto ipoteca in data 6.05.2009, presso l'Agenzia dell'Entrate – S.P.I. di Mantova ai nn. 5492 reg. gen. – 1143 reg. part., sino alla concorrenza dell'importo di euro 97.500,00, sui seguenti immobili in piena proprietà alla predetta signora Pt_2 in:
[...]
“territorio del Comune di Castel d'Ario (MN), nella palazzina residenziale posta in via Donatori Avis Aido n. 13, costituita da nove alloggi, appartamento al piano secondo composto da: soggiorno-pranzo, disbrigo, bagno, una stanza e balcone, nonché autorimessa al piano terra: Nel NC.E.U. di Castel D'Ario il tutto è censito al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27” (doc. 5); stante il protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni assunte in forza del titolo che precede, si rende necessario notificare atto di precetto prodromico all'azione esecutiva sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria sopra indicato;
la signora è deceduta in Mantova in data 22 agosto 2011 Persona_1 (doc. 6) e dalle visure ipotecarie prodromiche alla notifica dell'atto di precetto è emersa la mancanza della continuità delle trascrizioni sui beni ipotecati per cui si rende necessario introdurre il presente giudizio;
in particolare, sugli immobili sopra indicati risulta trascritta in data 18.05.2012 presso l'Agenzia delle Entrate – S.p.I. di Mantova, ai nn. 5144
- 2 -
reg. gen. – 3720 reg. part. (doc. 7), la denuncia di successione eseguita in data 12.04.2012, successione devoluta per legge in favore:
1) del coniuge, signor (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_4 nato a [...] in data [...] e residente in [...], per la quota di 2/3;
2) della madre, signora (cod. fisc. Parte_3 C.F._6
), nata a [...], in data [...], per la residua quota
[...] di 1/3; fcon contratto di compravendita in data 10.07.2013 per atto a rogito dott.
notaio in Mantova, rep. 45032 – racc. 12725 (doc. 8), la signora Persona_3 ha venduto la sua quota di 1/3 di proprietà degli immobili di Parte_3 cui al punto b) che precede4 al signor il quale è dunque CP_1 divenuto pieno proprietario dei predetti cespiti;
“il prezzo … viene pagato mediante accollo da parte dell'acquirente della porzione spettante alla parte venditrice, di pari importo, del debito residuo del mutuo descritto” a fronte della predetta successione non sono stati rilevati atti di accettazione di eredità da parte del signor nelle more divenuto unico CP_1 proprietario dell'immobile a fronte dell'acquisto sopra indicato (doc. 9); è stata inoltre accertata la mancanza di atti trascrivibili comportanti l'accettazione tacita dell'eredità in relazione alla quota di 2/3 pervenuta al signor per via ereditaria;
CP_1 la creditrice CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A., al fine di dare seguito alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra, ha dunque interesse a rispristinare la continuità delle trascrizioni sulle porzioni immobiliari che non sussiste in ragione della trascrizione di mera denuncia di successione;
è quindi interesse di CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. ottenere un provvedimento giudiziario che accerti la qualità di erede del signor per CP_1 accettazione tacita dell'eredità della de cuius signora Persona_1 delle porzioni immobiliari descritte in premessa per le quote sopra meglio specificate. Il predetto chiamato, difatti, ha posto in essere atti di natura fiscale e civile, come la denuncia di successione e la voltura catastale, di per sé idonei per l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi della richiamata disposizione normativa. Con riferimento all'eredità della signora è stata infatti Persona_1 trascritta il 18 maggio 2012 la denuncia di successione (cfr. doc. 7 cit.), dove viene indicato che i beni immobili indicati in premessa sono devoluti per la quota di 2/3 al signor (coniuge della signora CP_1 Per_1
[...] All'esito della presentazione della denuncia di successione è stata poi eseguita la voltura catastale dei beni immobili appartenenti alla de cuius (doc. 10) da parte del signor il quale ha altresì acquistato la residua quota di 1/3 CP_1 pervenuta alla coerede signora (cfr. doc. 8 cit.). Parte_3 Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
- 3 -
Il resistente, costituendosi, ha aderito alle conclusioni di parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese, posto che, non avendo posto in essere alcun atto dispositivo del bene , non ha potuto procedere a trascrivere l'intervenuta accettazione di eredità. Ciò posto, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento per i motivi appresso esplicitati. Preliminarmente, si precisa che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Ciò significa che i presupposti per l'accettazione tacita sono due: la consapevolezza da parte del soggetto agente di essere titolare di una delazione attuale;
e il compimento di un atto che l'autore non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Al riguardo è necessario valutare se l'atto rientri o meno nel perimetro degli atti conservativi previsti ai sensi dell'art. 460 del codice civile. Con riguardo all'odierno resistente, risulta accertato- come da visure catastali in atti , cfr. doc. 10 e come confermato dallo stesso resistente- che lo stesso ha proceduto alla voltura catastale dei beni ereditari. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui la voltura catastale eseguita dal chiamato a seguito della denuncia di successione, trattandosi di uno di quegli atti rientranti nell'art. 476 c.c., in quanto segnale inequivocabile di volontà di accettare, incide al punto che il soggetto da semplice chiamato all'eredità diviene erede (Cass. 107096/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021). Il resistente sostiene poi di non aver provveduto alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità per non aver posto in essere alcun atto dispositivo dei beni ereditari, ma tale circostanza non esclude che l'onere di curare la continuità delle trascrizioni grava comunque sull'erede. Le spese di lite, tenuto conto dell'adesione del resistente alla domanda di parte ricorrente, vanno compensate per la misura della metà, con condanna del resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, e del rito applicato.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: 1) Accerta e dichiara che (cod. fisc. CP_1 C.F._4
), nato a [...] in data [...] e residente in 46031 –
[...] Bagnolo San Vito (MN), via Carlo Collodi n. 9, è erede legittimo della signora (cod. fisc. ), nata a Persona_1 CodiceFiscale_5 Modena in data 16.06.1971 e deceduta a Roma in data 22 agosto 2011, senza lasciare testamento, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, per la quota di 2/3;
- 4 -
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di trascrivere la presente sentenza sull'intero patrimonio ereditato e comunque per la quota di 2/3 di piena proprietà sui seguenti cespiti siti in Comune di Castel D'Ario (MN) censiti al foglio 3 come segue:
- mappale 423 sub. 18 – via da denominare n. M – P2, Ctg. A/3, Cl. 4^ - v. 2,5, R.C. Euro 129,11;
- mappale 423 sub. 1 – via da denominare n. M – PT, Ctg. C/6, Cl. 3^ - mq. 23, R.C. Euro 71,27.
, nonché la relativa annotazione presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale competente, Ufficio Provinciale del Territorio Servizi Catastali, relativamente agli immobili in elenco nella dichiarazione di successione;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà;
4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.178,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge. Mantova,3.12.2025
Il Giudice
Dott.VA TI
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