CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS AD, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023SR0050367 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023SR0050367 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.3.2024 Ricorrente_1 impugnava l'Atto di comunicazione di nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.dati7; - avviso di accertamento n. 2023SR0050297; - variazione catastale n. 047579.1/2023, assumendo che con procedura Do.C.Fa. presentata in data
08/09/2022, aveva proceduto alla comunicazione di costituzione di immobile (cd. Accatastamento) per l'unità immobiliare ubicata nel Comune di Sortino in C.da Mangiacavoli SNC, composta da un fabbricato a piano terra e una mansarda costituendo tale unità al foglio 5, particella 466, subalterno 1 per cui il tecnico aveva proposto la categoria A/4 (abitazione di tipo popolare) di classe 2 con consistenza 2,5 vani e rendita di € 90,38.
In data 27/09/2023 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa - Territorio aveva notificato un atto di nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. 2023SR0050367, procedendo alla rettifica della categoria catastale del fabbricato modificandola dalla categoria A/4 proposta alla categoria A/7
(abitazione in villini) classe 1 consistenza 3,5 vani con attribuzione della nuova rendita di € 289,22. Eccepiva il ricorrente preliminarmente il difetto di notifica dell'avviso con raccomandata e non tramite messo, la carenza di motivazione, la illegittimità dell'atto per decadenza;
nel merito la erroneità della nuova rendita catastale in quanto l'unità immobiliare era un edificio situato in aperta campagna contraddistinto da caratteristiche soprattutto rurali le cui rifiniture erano di livello modesto con degli impianti limitati a quelli indispensabili.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando le eccezioni preliminari e di decadenza, e la correttezza del proprio operato in relazione alla rettifica della rendita non essendo stata accettata la proposta del contribuente con la dichiarazione FA . Eccepiva che l'immobile non aveva le caratteristiche di un fabbricato rurale essendo dotato di tutti gli impianti . idrico, elettrico, fognario, telefonico, citofonico e antenna tv centralizzata oltre che di un giardino.
Alla udienza del 7.11.2025 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso non sia fondato.
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale relativamente all'immobile indicato dal ricorrente nella dichiarazione FA e per cui aveva proposto la cat. A/4 .
In merito alle eccezioni preliminari e quindi alla illegittimità della notifica dell'atto in quanto per posta e non messo notificatore si rileva la infondatezza stante che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
34895/23) è pacifica nel ritenere che : “... gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l'ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto...”. Quindi nessuna nullità della notifica può essere eccepita e soprattutto allorchè l'atto abbia raggiunto il suo scopo ( v.. Cass. 16988/25 –
Cass.12626/23) consentendo la regolare costituzione del contribuente.
Nè parimenti può ritenersi fondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso laddove l'Ente, attraverso l'analisi della documentazione allegata al documento FA, elenca le caratteristiche dell'immobile che avrebbero portato ad una rettifica della classe richiesta. Corretto peraltro deve ritenersi il comportamento dell'Ebte impositore che, certamente, può discostarsi dalla richiesta del contribuente laddove ravvisi errori di calcolo o di valutazione, comunicando allo stesso l'avvenuta rettifica. Anche in merito alla eccepita decadenza in quanto l'avviso sarebbe stato notificato oltre un anno dopo dalla presentazione del documento
FA, si rileva la infondatezza, avendo la Corte di Cassazione ribadito (v.Cass.n. 9380/2025) che il termine di un anno per la notifica dell'avviso è un termine ordinatorio e non perentorio, con conseguente tempestività di quello oggi opposto.
In relazione alle caratteristiche attribuite dall'Agenzia e contestate dal ricorente ( da A/4 a A/7) si precisa che la differenza principale tra le due classi è che la categoria A/4 (Abitazioni di tipo popolare) identifica case con rifiniture modeste e di basso livello, destinate a una fascia economica, con impianti e servizi essenziali, mentre la classe A/7 (Abitazioni in villini) riguarda immobili indipendenti o semi-indipendenti (come villini e bifamiliari) con caratteristiche costruttive e di pregio superiore all'ordinario, spesso dotati di giardino, pur non essendo di lusso come le ville (A/8) ; in sintesi,la classe A/4 identifica Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili, spesso con spazi interni essenziali e non disimpegnati, tipici di costruzioni più datate, non più attribuite a nuove edificazioni ma ancora valide per fabbricati esistenti con queste caratteristiche, mentre quella in A/7 ricomprende un fabbricato (villino), anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliare che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino oltre che di impianti ulteriori rispetto a quelli indispensabili .
Nel caso de quo, per espressa indicazione del geometra che ha presentato il documento FA, l'immobile in oggetto è dotato dell'impianto idrico, elettrico, fognario, telefonico, citofonico e antenna tv centralizzata ed è altresì annesso un giardino che, sebbene di modeste dimensoni, indubbiamente costituisce un surplus valutabile .
Ritenuto quindi che corretto e motivato appare il provvedimento opposto e che, per quanto attiene il merito, non si evincono elementi probatori idonei a contrastare la rettifica operata dall'Ente impositore, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3852,00 oltre accessori
Siracusa, 7.11.2025
Il OR Il Presidente
(dott. Adriana Puglisi) (dott. Dauno Trebastoni)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS AD, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023SR0050367 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023SR0050367 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.3.2024 Ricorrente_1 impugnava l'Atto di comunicazione di nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.dati7; - avviso di accertamento n. 2023SR0050297; - variazione catastale n. 047579.1/2023, assumendo che con procedura Do.C.Fa. presentata in data
08/09/2022, aveva proceduto alla comunicazione di costituzione di immobile (cd. Accatastamento) per l'unità immobiliare ubicata nel Comune di Sortino in C.da Mangiacavoli SNC, composta da un fabbricato a piano terra e una mansarda costituendo tale unità al foglio 5, particella 466, subalterno 1 per cui il tecnico aveva proposto la categoria A/4 (abitazione di tipo popolare) di classe 2 con consistenza 2,5 vani e rendita di € 90,38.
In data 27/09/2023 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa - Territorio aveva notificato un atto di nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. 2023SR0050367, procedendo alla rettifica della categoria catastale del fabbricato modificandola dalla categoria A/4 proposta alla categoria A/7
(abitazione in villini) classe 1 consistenza 3,5 vani con attribuzione della nuova rendita di € 289,22. Eccepiva il ricorrente preliminarmente il difetto di notifica dell'avviso con raccomandata e non tramite messo, la carenza di motivazione, la illegittimità dell'atto per decadenza;
nel merito la erroneità della nuova rendita catastale in quanto l'unità immobiliare era un edificio situato in aperta campagna contraddistinto da caratteristiche soprattutto rurali le cui rifiniture erano di livello modesto con degli impianti limitati a quelli indispensabili.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando le eccezioni preliminari e di decadenza, e la correttezza del proprio operato in relazione alla rettifica della rendita non essendo stata accettata la proposta del contribuente con la dichiarazione FA . Eccepiva che l'immobile non aveva le caratteristiche di un fabbricato rurale essendo dotato di tutti gli impianti . idrico, elettrico, fognario, telefonico, citofonico e antenna tv centralizzata oltre che di un giardino.
Alla udienza del 7.11.2025 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso non sia fondato.
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale relativamente all'immobile indicato dal ricorrente nella dichiarazione FA e per cui aveva proposto la cat. A/4 .
In merito alle eccezioni preliminari e quindi alla illegittimità della notifica dell'atto in quanto per posta e non messo notificatore si rileva la infondatezza stante che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
34895/23) è pacifica nel ritenere che : “... gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l'ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto...”. Quindi nessuna nullità della notifica può essere eccepita e soprattutto allorchè l'atto abbia raggiunto il suo scopo ( v.. Cass. 16988/25 –
Cass.12626/23) consentendo la regolare costituzione del contribuente.
Nè parimenti può ritenersi fondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso laddove l'Ente, attraverso l'analisi della documentazione allegata al documento FA, elenca le caratteristiche dell'immobile che avrebbero portato ad una rettifica della classe richiesta. Corretto peraltro deve ritenersi il comportamento dell'Ebte impositore che, certamente, può discostarsi dalla richiesta del contribuente laddove ravvisi errori di calcolo o di valutazione, comunicando allo stesso l'avvenuta rettifica. Anche in merito alla eccepita decadenza in quanto l'avviso sarebbe stato notificato oltre un anno dopo dalla presentazione del documento
FA, si rileva la infondatezza, avendo la Corte di Cassazione ribadito (v.Cass.n. 9380/2025) che il termine di un anno per la notifica dell'avviso è un termine ordinatorio e non perentorio, con conseguente tempestività di quello oggi opposto.
In relazione alle caratteristiche attribuite dall'Agenzia e contestate dal ricorente ( da A/4 a A/7) si precisa che la differenza principale tra le due classi è che la categoria A/4 (Abitazioni di tipo popolare) identifica case con rifiniture modeste e di basso livello, destinate a una fascia economica, con impianti e servizi essenziali, mentre la classe A/7 (Abitazioni in villini) riguarda immobili indipendenti o semi-indipendenti (come villini e bifamiliari) con caratteristiche costruttive e di pregio superiore all'ordinario, spesso dotati di giardino, pur non essendo di lusso come le ville (A/8) ; in sintesi,la classe A/4 identifica Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili, spesso con spazi interni essenziali e non disimpegnati, tipici di costruzioni più datate, non più attribuite a nuove edificazioni ma ancora valide per fabbricati esistenti con queste caratteristiche, mentre quella in A/7 ricomprende un fabbricato (villino), anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliare che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino oltre che di impianti ulteriori rispetto a quelli indispensabili .
Nel caso de quo, per espressa indicazione del geometra che ha presentato il documento FA, l'immobile in oggetto è dotato dell'impianto idrico, elettrico, fognario, telefonico, citofonico e antenna tv centralizzata ed è altresì annesso un giardino che, sebbene di modeste dimensoni, indubbiamente costituisce un surplus valutabile .
Ritenuto quindi che corretto e motivato appare il provvedimento opposto e che, per quanto attiene il merito, non si evincono elementi probatori idonei a contrastare la rettifica operata dall'Ente impositore, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3852,00 oltre accessori
Siracusa, 7.11.2025
Il OR Il Presidente
(dott. Adriana Puglisi) (dott. Dauno Trebastoni)