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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
IG NT, RE
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1315/2020 depositato il 14/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 24/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802977 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 74/05/19 della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TVK010802977/2017 relativo all'anno d'imposta 2012.
L'Ufficio aveva accertato un reddito di lavoro autonomo non dichiarato pari ad € 9.200,00, derivante dall'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili", nonostante la contribuente avesse formalmente cessato l'attività nel 2007. La ricostruzione dei compensi era scaturita dall'esame dei verbali di approvazione dei bilanci consuntivi di vari condomìni, dai quali emergevano compensi di amministrazione
(€ 6.550,00), ritenute d'acconto incassate e non versate (€ 1.150,00), nonché spese per gestione e invio mod. 770 (€ 1.500,00).
La CTP di Foggia aveva annullato l'atto ritenendo indimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e sminuendo il valore probatorio dei consuntivi approvati in anni successivi a quello di riferimento.
L'Ufficio appella tale decisione deducendo l'erroneità della motivazione e la piena prova dello svolgimento dell'attività professionale, supportata anche da indagini finanziarie che avevano evidenziato la gestione di numerosi conti correnti intestati ai condomìni con pieni poteri di firma da parte della Resistente_1.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze delle indagini bancarie legittimamente autorizzate emerge con chiarezza che la Resistente_1, nell'annualità 2012, ha esercitato di fatto l'attività di amministratore di condominio, disponendo di pieni poteri di firma su diversi rapporti di conto corrente intestati a vari complessi condominiali (tra cui: Condominio Indirizzo_2 scale E- F -G, Condominio Indirizzo_3- D, Condominio Indirizzo_4 -F, Condominio Indirizzo_5 e Condominio Palazzo Casolaro II lotto). Risulta inoltre che per il condominio di Indirizzo_6
, sprovvisto di conto dedicato, le somme dei condomini transitassero direttamente sul conto corrente personale della contribuente.
Tali elementi, unitamente a quanto emerso nel contraddittorio endoprocedimentale, provano in modo inequivocabile lo svolgimento dell'attività professionale .
Per quanto concerne la quantificazione dei compensi, questa Corte ritiene che i bilanci consuntivi approvati all'unanimità dai condomini costituiscano prova idonea della percezione delle somme. Il bilancio consuntivo rappresenta infatti l'esposizione delle spese effettivamente sostenute dai condomini nell'anno di riferimento, inclusi i compensi corrisposti all'amministratore. Pertanto, la somma di € 9.200,00 (risultante da compensi, ritenute incassate e spese di gestione non documentate) deve essere legittimamente assoggettata a tassazione quale reddito di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, in quanto ha erroneamente trascurato il valore probatorio della documentazione acquisita dall'Ufficio e la realtà fattuale emersa dalle indagini finanziarie.
In considerazione della particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
IG NT, RE
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1315/2020 depositato il 14/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 24/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802977 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 74/05/19 della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TVK010802977/2017 relativo all'anno d'imposta 2012.
L'Ufficio aveva accertato un reddito di lavoro autonomo non dichiarato pari ad € 9.200,00, derivante dall'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili", nonostante la contribuente avesse formalmente cessato l'attività nel 2007. La ricostruzione dei compensi era scaturita dall'esame dei verbali di approvazione dei bilanci consuntivi di vari condomìni, dai quali emergevano compensi di amministrazione
(€ 6.550,00), ritenute d'acconto incassate e non versate (€ 1.150,00), nonché spese per gestione e invio mod. 770 (€ 1.500,00).
La CTP di Foggia aveva annullato l'atto ritenendo indimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e sminuendo il valore probatorio dei consuntivi approvati in anni successivi a quello di riferimento.
L'Ufficio appella tale decisione deducendo l'erroneità della motivazione e la piena prova dello svolgimento dell'attività professionale, supportata anche da indagini finanziarie che avevano evidenziato la gestione di numerosi conti correnti intestati ai condomìni con pieni poteri di firma da parte della Resistente_1.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze delle indagini bancarie legittimamente autorizzate emerge con chiarezza che la Resistente_1, nell'annualità 2012, ha esercitato di fatto l'attività di amministratore di condominio, disponendo di pieni poteri di firma su diversi rapporti di conto corrente intestati a vari complessi condominiali (tra cui: Condominio Indirizzo_2 scale E- F -G, Condominio Indirizzo_3- D, Condominio Indirizzo_4 -F, Condominio Indirizzo_5 e Condominio Palazzo Casolaro II lotto). Risulta inoltre che per il condominio di Indirizzo_6
, sprovvisto di conto dedicato, le somme dei condomini transitassero direttamente sul conto corrente personale della contribuente.
Tali elementi, unitamente a quanto emerso nel contraddittorio endoprocedimentale, provano in modo inequivocabile lo svolgimento dell'attività professionale .
Per quanto concerne la quantificazione dei compensi, questa Corte ritiene che i bilanci consuntivi approvati all'unanimità dai condomini costituiscano prova idonea della percezione delle somme. Il bilancio consuntivo rappresenta infatti l'esposizione delle spese effettivamente sostenute dai condomini nell'anno di riferimento, inclusi i compensi corrisposti all'amministratore. Pertanto, la somma di € 9.200,00 (risultante da compensi, ritenute incassate e spese di gestione non documentate) deve essere legittimamente assoggettata a tassazione quale reddito di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, in quanto ha erroneamente trascurato il valore probatorio della documentazione acquisita dall'Ufficio e la realtà fattuale emersa dalle indagini finanziarie.
In considerazione della particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello. Spese compensate.