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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunZIto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9393 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 29.1.2025, con rinuncia della parte costituita alla concessione dei termini di rito e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Francesco de Vincentis e Gabriele Gallo ed elettivamente domiciliata in Roccamonfina (CE), alla via delle Mimose s.n.c.
(attrice)
E
e Controparte_1 Controparte_2
(convenuti - contumaci)
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atti e verbali di causa depositati in procedura.
FATTO E
DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
e , al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per
[...] Controparte_2
usucapione in suo favore delle unità immobiliari in titolarità di questi ultimi siti nel comune di
Roccamonfina alla via Cembali, identificati al catasto al folio 13, part.lla 262, sub 2, cat A/5 e folio
13 part.lla 5243, C/6 .
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto: - di essere proprietaria esclusiva del fabbricato in Roccamonfina (CE), alla via Cembali, identificato al catasto al folio 13,
particella 262 sub 1, A/5, di 1,5 vani;
- di essere coerede, in comunione con i fratelli, dell'unità
abitativa sempre alla via Cembali di Roccamonfina identificata al folio 13, p.lla 262, sub 2, cat A/5,
caduta in successione dopo la morte della de cuius ZI di essa istante;
- di Persona_1
essere, altresì, proprietaria esclusiva del 50% dell'unità immobiliare alla via Cembali di
Roccamonfina identificata al folio 13, p.lla 5243, C6, nonchè per il restante 50% in comunione indivisa con gli eredi - che i beni di quest'ultima, dedita a vita religiosa col Persona_1
nome di , a seguito del suo decesso, sono andati ai nipoti, in assenza di eredi diretti;
- che Per_2
essa istante occupa stabilmente, con la sua famiglia, da più di 20 anni i suddetti immobili,
possedendoli in modo pacifico, ininterrotto e uti dominus; - che gli zii materni di essa istante,
e entrambi deceduti senza lasciare eredi, hanno lasciato le Persona_3 Persona_4
rispettive quote della casa paterna ad essa istante che vi abita;
- che gli altri coeredi, CP_1
e si sono completamente disinteressati della proprietà, acconsentendo a
[...] Controparte_2
che essa vi abitasse e si comportasse come unica proprietaria;
- che si è trasferito Controparte_1
in Liguria e non si è più interessato, mentre ha raggiunto con essa istante un Controparte_2
accordo col quale quest'ultima le ha lasciato la piena disponibilità della propria quota dei locali dell'abitazione, in cambio dell'utilizzo del terreno adiacente l'abitazione.
I convenuti e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza del 7.05.2018.
Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa ed espletata prova per interpello e per testi;
indi, il G.I. dell'epoca, ritenuta matura la causa per la decisione, la ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente controversia è stata, quindi, smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del
29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la ha riservata in decisione, previa rinuncia al termine per il deposito di scritti conclusivi.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata dall'attrice va accolta per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Nel merito, giova rammentare, in termini generali, che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sotteso alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 2697 c.c. Ne consegue che chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la fattispecie sottoposta ad esame: il corpus possessionis e lo ius possessionis. Più precisamente, è
richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerZI del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà
e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In altri termini, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria. Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Per tali motivi, l'inerZI del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore (da ultimo, Corte d'Appello di Palermo del 20.05.2023).
Va, infine, osservato che la contumacia dei convenuti non implica alcuna attenuazione in capo all'attore, né esonera il giudice dall'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Giudicante che la tesi attorea ha trovato conforto nell'espletata prova orale che ha consentito di accertare, in maniera sufficiente e tranquillante, la sussistenza dei surrichiamati requisiti.
Orbene, l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per Parte_1
usucapione in suo favore delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE), alla via Cembali
identificate in catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13, particella 5243, cat.
C/6.
Quanto al cd. corpus possessionis, tutti i testi escussi - con dichiarazioni accurate e concordanti -
hanno confermato che la occupa con la propria famiglia, da circa trent'anni, le Parte_1
unità immobiliari siti in Roccamonfina (CE) alla via Cembali, in titolarità degli odierni convenuti.
Ed invero, dalle testimonianze raccolte, è altresì emerso senza dubbi che essa istante abbia sempre posseduto uti dominus le unità immobiliari oggetto di causa, in quanto non solo tutti i testi hanno confermato che ella ed i propri figli siano gli unici a possedere esclusivamente le chiavi, ma che l'attrice e la propria madre hanno sempre provveduto alla manutenzione e al pagamento dei tributi delle unità immobiliari sopra descritte;
da ultimo, la stessa convenuta-contumace CP_2
– sentita all'udienza del 23.2.2023 – confermando in toto l'assunto attoreo, ha aggiunto,
[...] altresì, che la sorella ed attrice del presente giudizio “… occupa da almeno trenta anni e oltre, da
quando morì nostra ZI , sorella di mia madre”. Persona_5
Ciò posto, le dichiarazioni ut supra richiamate, risultano essere espressione di una pacifica,
indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa, corrispondente alle facoltà e al potere spettante solo al proprietario della stessa, con conseguente prova, anche presuntiva, dell'animus possidendi.
Ad abundantiam, ad ulteriore conforto della tesi attorea, va rilevato che l'istante ha depositato in atti copia della scrittura privata del 25.5.1995 intercorsa tra ella e la sorella (odierna Controparte_2
convenuta contumace), con la quale esse hanno raggiunto l'accordo secondo cui quest'ultima ha ceduto la piena disponibilità della propria quota sulle unità immobiliari de qua e l'attrice, di contro,
ha acconsentito all'utilizzo del terreno prospiciente l'abitazione in favore della sorella. (cfr. all.8
dell'atto di citazione)
Tali circostanze, oltre a non essere oggetto di contestazione e dunque pienamente efficaci sotto il profilo probatorio, trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate - in sede di interrogatorio formale
- dalla stessa convenuta contumace, . Controparte_2
Pertanto, la perdurante inerZI da parte dei titolari delle unità immobiliari oggetto della fattispecie sottoposta ad esame, oltre a trovare conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali sono stati tutti concordi nell'affermare che i convenuti e - sebbene a conoscenza di tale situazione di fatto Controparte_1 Controparte_2
– si sono sempre astenuti dall'esercitare la loro potestà, ovvero, di esperire qualsivoglia azione di rivendica nei confronti della sorella, ciò denotando una evidente volontà di disinteressarsi della stessa.
Tanto premesso, alla luce del complessivo quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato, in favore di , Parte_1
l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE),
alla via Cembali, identificate in Catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13,
particella 5243, cat. C/6. Va, dunque, disposto l'ordine di trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità per il Conservatore.
Nulla sulle spese di lite, atteso che la difesa dell'attrice ha chiesto una statuizione sulle stesse, solo
“in caso di ingiusta opposizione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a , delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE), alla via Cembali, Parte_1
identificate in catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13, particella 5243, cat.
C/6;
2) ordina al competente Conservatore dei R.R. I.I. di procedere alle prescritte trascrizioni, con espresso esonero da ogni responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunZIto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9393 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 29.1.2025, con rinuncia della parte costituita alla concessione dei termini di rito e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Francesco de Vincentis e Gabriele Gallo ed elettivamente domiciliata in Roccamonfina (CE), alla via delle Mimose s.n.c.
(attrice)
E
e Controparte_1 Controparte_2
(convenuti - contumaci)
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atti e verbali di causa depositati in procedura.
FATTO E
DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
e , al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per
[...] Controparte_2
usucapione in suo favore delle unità immobiliari in titolarità di questi ultimi siti nel comune di
Roccamonfina alla via Cembali, identificati al catasto al folio 13, part.lla 262, sub 2, cat A/5 e folio
13 part.lla 5243, C/6 .
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto: - di essere proprietaria esclusiva del fabbricato in Roccamonfina (CE), alla via Cembali, identificato al catasto al folio 13,
particella 262 sub 1, A/5, di 1,5 vani;
- di essere coerede, in comunione con i fratelli, dell'unità
abitativa sempre alla via Cembali di Roccamonfina identificata al folio 13, p.lla 262, sub 2, cat A/5,
caduta in successione dopo la morte della de cuius ZI di essa istante;
- di Persona_1
essere, altresì, proprietaria esclusiva del 50% dell'unità immobiliare alla via Cembali di
Roccamonfina identificata al folio 13, p.lla 5243, C6, nonchè per il restante 50% in comunione indivisa con gli eredi - che i beni di quest'ultima, dedita a vita religiosa col Persona_1
nome di , a seguito del suo decesso, sono andati ai nipoti, in assenza di eredi diretti;
- che Per_2
essa istante occupa stabilmente, con la sua famiglia, da più di 20 anni i suddetti immobili,
possedendoli in modo pacifico, ininterrotto e uti dominus; - che gli zii materni di essa istante,
e entrambi deceduti senza lasciare eredi, hanno lasciato le Persona_3 Persona_4
rispettive quote della casa paterna ad essa istante che vi abita;
- che gli altri coeredi, CP_1
e si sono completamente disinteressati della proprietà, acconsentendo a
[...] Controparte_2
che essa vi abitasse e si comportasse come unica proprietaria;
- che si è trasferito Controparte_1
in Liguria e non si è più interessato, mentre ha raggiunto con essa istante un Controparte_2
accordo col quale quest'ultima le ha lasciato la piena disponibilità della propria quota dei locali dell'abitazione, in cambio dell'utilizzo del terreno adiacente l'abitazione.
I convenuti e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia alla prima udienza del 7.05.2018.
Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa ed espletata prova per interpello e per testi;
indi, il G.I. dell'epoca, ritenuta matura la causa per la decisione, la ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente controversia è stata, quindi, smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del
29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la ha riservata in decisione, previa rinuncia al termine per il deposito di scritti conclusivi.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata dall'attrice va accolta per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Nel merito, giova rammentare, in termini generali, che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sotteso alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 2697 c.c. Ne consegue che chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la fattispecie sottoposta ad esame: il corpus possessionis e lo ius possessionis. Più precisamente, è
richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerZI del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà
e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In altri termini, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria. Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Per tali motivi, l'inerZI del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore (da ultimo, Corte d'Appello di Palermo del 20.05.2023).
Va, infine, osservato che la contumacia dei convenuti non implica alcuna attenuazione in capo all'attore, né esonera il giudice dall'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Giudicante che la tesi attorea ha trovato conforto nell'espletata prova orale che ha consentito di accertare, in maniera sufficiente e tranquillante, la sussistenza dei surrichiamati requisiti.
Orbene, l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per Parte_1
usucapione in suo favore delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE), alla via Cembali
identificate in catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13, particella 5243, cat.
C/6.
Quanto al cd. corpus possessionis, tutti i testi escussi - con dichiarazioni accurate e concordanti -
hanno confermato che la occupa con la propria famiglia, da circa trent'anni, le Parte_1
unità immobiliari siti in Roccamonfina (CE) alla via Cembali, in titolarità degli odierni convenuti.
Ed invero, dalle testimonianze raccolte, è altresì emerso senza dubbi che essa istante abbia sempre posseduto uti dominus le unità immobiliari oggetto di causa, in quanto non solo tutti i testi hanno confermato che ella ed i propri figli siano gli unici a possedere esclusivamente le chiavi, ma che l'attrice e la propria madre hanno sempre provveduto alla manutenzione e al pagamento dei tributi delle unità immobiliari sopra descritte;
da ultimo, la stessa convenuta-contumace CP_2
– sentita all'udienza del 23.2.2023 – confermando in toto l'assunto attoreo, ha aggiunto,
[...] altresì, che la sorella ed attrice del presente giudizio “… occupa da almeno trenta anni e oltre, da
quando morì nostra ZI , sorella di mia madre”. Persona_5
Ciò posto, le dichiarazioni ut supra richiamate, risultano essere espressione di una pacifica,
indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa, corrispondente alle facoltà e al potere spettante solo al proprietario della stessa, con conseguente prova, anche presuntiva, dell'animus possidendi.
Ad abundantiam, ad ulteriore conforto della tesi attorea, va rilevato che l'istante ha depositato in atti copia della scrittura privata del 25.5.1995 intercorsa tra ella e la sorella (odierna Controparte_2
convenuta contumace), con la quale esse hanno raggiunto l'accordo secondo cui quest'ultima ha ceduto la piena disponibilità della propria quota sulle unità immobiliari de qua e l'attrice, di contro,
ha acconsentito all'utilizzo del terreno prospiciente l'abitazione in favore della sorella. (cfr. all.8
dell'atto di citazione)
Tali circostanze, oltre a non essere oggetto di contestazione e dunque pienamente efficaci sotto il profilo probatorio, trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate - in sede di interrogatorio formale
- dalla stessa convenuta contumace, . Controparte_2
Pertanto, la perdurante inerZI da parte dei titolari delle unità immobiliari oggetto della fattispecie sottoposta ad esame, oltre a trovare conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali sono stati tutti concordi nell'affermare che i convenuti e - sebbene a conoscenza di tale situazione di fatto Controparte_1 Controparte_2
– si sono sempre astenuti dall'esercitare la loro potestà, ovvero, di esperire qualsivoglia azione di rivendica nei confronti della sorella, ciò denotando una evidente volontà di disinteressarsi della stessa.
Tanto premesso, alla luce del complessivo quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato, in favore di , Parte_1
l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE),
alla via Cembali, identificate in Catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13,
particella 5243, cat. C/6. Va, dunque, disposto l'ordine di trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità per il Conservatore.
Nulla sulle spese di lite, atteso che la difesa dell'attrice ha chiesto una statuizione sulle stesse, solo
“in caso di ingiusta opposizione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a , delle unità immobiliari site in Roccamonfina (CE), alla via Cembali, Parte_1
identificate in catasto al folio 13, particella 262, sub 2, cat. A/5 e al folio 13, particella 5243, cat.
C/6;
2) ordina al competente Conservatore dei R.R. I.I. di procedere alle prescritte trascrizioni, con espresso esonero da ogni responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)