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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. Legittima difesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/08/2025, n. 29558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29558 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29558 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 6 luglio 2023, ha riconosciuto l'eccesso colposo ex artt. 55 e 590 cod. pen. in relazione al capo a), conseguentemente riducendo la pena complessiva inflitta a AN RE in mesi due di reclusione e concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, entro mesi sei a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha confermato nel resto l'affermazione di colpevolezza dell'imputato chiamato altresì a rispondere del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo b). 1.1. L'imputato è accusato di avere colpito, in data 3 luglio 2019, con due pugni al viso, RA LI, con un mazzo di chiavi usato come tirapugni, nonché sferrandogli un calcio in pieno petto, cagionandogli lesioni personali, giudicate inizialmente guaribili in giorni 6, con prognosi poi prolungata a giorni 35. All'imputato veniva altresì contestato di avere minacciato la persona offesa, per averle rivolto le parole "ti ammazzo, vaffanculo! Tu non sai chi sono io! Adesso ti prendo e ti cambio i connotati!". Insorta per un banale diverbio stradale, la vicenda veniva diversamente raccontata dal LI e dall'imputato. Il Tribunale, in ragione del racconto dettagliato e logico, aveva ritenuto credibile la versione dei fatti offerta dalla persona offesa, secondo cui il RE, a fronte delle rimostranze a lui rivolte per il suo comportamento, tirava calci all'auto del LI, profferiva le anzidette minacce, e sferrava calci e pugni a quest'ultimo quando era sceso dall'auto. Nella colluttazione che ne era seguita, il LI riportava graffi al viso che ha asserito essere stati provocati dalla chiave che l'imputato teneva in mano 17 a .e durante il pestaggio. La Corte territoriale ha invece ritenuto di non versione dei fatti resa dal LI in ordine all'aggressione subita, osservando come non vi fosse alcun teste a suo favore sul punto, non fossero stati dimostrati i danni alla carrozzeria della sua auto per effetto dei calci sferrati dall'imputato e risultasse poco plausibile l'atteggiamento pacato con il quale la persona offesa, 'C insultata, assume di essersi rivolta al RE, dopo essersi Vt 1.~: sin da subito sulle sue tracce ed averlo raggiunto in una via limitrofa, quando questi si era fermato. La Corte di appello aveva dunque reputato non distonico con la provocazione subita dal LI e il conseguente anelito di vendetta quanto riferito dai testi oculari IB e RO e cioè che fosse stato il LI ad aggredire fisicamente per primo il RE, allorché questi aveva parcheggiato l'auto e non era ancora sceso da essa, aprendogli la portiera e chinandosi al suo interno quasi cercasse di colpirlo. La Corte di merito ha affermato che le lesioni subite dai LI, provocate con più atti aggressivi, pur «se originate da un chiaro orro I Act 4 2 intendimento difensivo», sono risultati esorbitanti rispetto alle allegate necessità di difesa, sostenendo che la mole imponente della persona offesa, il suo atteggiamento repentinamente aggressivo «rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua volta violenta del EL come eccesso colposo». 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi: 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 55 e 590 cod. pen. in riferimento alla nozione di "scusabile superamento della proporzione tra offesa e difesa", in tema di eccesso colposo. In primo luogo, la difesa evidenzia che, nella motivazione della sentenza impugnata, manca qualsiasi riferimento alla sussistenza delle minacce, per le quali la difesa aveva chiesto l'assoluzione, di tal che può dirsi che esse siano state di fatto ritenute insussistenti. La sentenza di appello sarebbe carente anche in riferimento all'inquadramento dei fatti di cui al capo a). La Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha parlato di "scusabile superamento" della proporzione tra offesa e difesa, mentre l'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra difesa ed offesa venga meno per colpa, intesa come errore "inescusabile". Le condotte messe in atto dall'imputato dovrebbero essere scriminate ai sensi dell'art. 52 cod. pen. in quanto completamente ricadenti nella legittima difesa;
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancata assunzione della testimonianza di GI RE, persona presente nelle vicinanze al momento dei fatti, già domandata in appello con apposita richiesta di rinnovazione istruttoria. Si tratterebbe di testimonianza decisiva proprio alla luce dell'overtuming, atteso che sarebbe doveroso appurare se e come si siano superati i limiti della legittima difesa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 11 marzo 2025, è pervenuta memoria di replica dell'avv. Luciano Meraviglia, difensore dell'imputato. 5. In data 13 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore della parte civile, avv. Marzia Astri che chiede il rigetto del ricorso e l'integrale conferma della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova preliminarmente ricordare che l'accertamento della legittima difesa deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016 - dep. 01/08/2016, Bravo, Rv. 267473). Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, peraltro, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate ex ante), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006 - dep. 29/09/2006, De Rosa ed altro, Rv. 235181). Sussiste invece l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa [Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno Francesco, Rv. 285373 (fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra); Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini Said, Rv. 275269: "In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'eccesso colposo dell'imputato che, molestato dalla persona offesa, visibilmente ubriaca e con equilibrio precario ed instabile, l'aveva spinta, seppure in modo lieve, facendola cadere in terra e cagionandone il decesso); Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, P.G. in proc. L., Rv. 273731]. Nel caso di specie, l'assunto della Corte territoriale per il quale «la mole imponente della persona offesa, il suo atteggiamento aggressivo e la repentinità del suo fare aggressivo rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua volta violenta del RE come eccesso colposo» è erroneo rispetto ai principi appena richiamati e contraddittorio, atteso che, come si è detto, l'eccesso colposo si verifica quando la 4 giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa appunto come errore inescusabile. Sulla base della ricostruzione dalla stessa operata, richiamata nei termini più sopra evocati, la Corte di appello avrebbe dovuto porsi il tema della ricostruzione dei limiti dell'eccesso colposo. L'errore «scusabile», determinato, nelle stesse parole del Giudice territoriale, dalla mole imponente della persona offesa, dal suo atteggiamento aggressivo e della repentinità del suo fare aggressivo, condurrebbe invero all'affermazione della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa e non all'eccesso colposo che, per sua natura, presuppone la sussistenza di una colpa che si concreta in un errore inescusabile. Quanto al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. di cui al capo b), la sentenza impugnata nel "confermare nel resto" ha confermato la condanna per il reato di minaccia, rispetto al quale tuttavia non spende una sola parola, così integrandosi una mancanza assoluta di motivazione sul punto. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. La s ' r ts-hir fíescindente di tale epilogo-cleterriiirra l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Brescia, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 19 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il/President
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29558 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 6 luglio 2023, ha riconosciuto l'eccesso colposo ex artt. 55 e 590 cod. pen. in relazione al capo a), conseguentemente riducendo la pena complessiva inflitta a AN RE in mesi due di reclusione e concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, entro mesi sei a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha confermato nel resto l'affermazione di colpevolezza dell'imputato chiamato altresì a rispondere del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo b). 1.1. L'imputato è accusato di avere colpito, in data 3 luglio 2019, con due pugni al viso, RA LI, con un mazzo di chiavi usato come tirapugni, nonché sferrandogli un calcio in pieno petto, cagionandogli lesioni personali, giudicate inizialmente guaribili in giorni 6, con prognosi poi prolungata a giorni 35. All'imputato veniva altresì contestato di avere minacciato la persona offesa, per averle rivolto le parole "ti ammazzo, vaffanculo! Tu non sai chi sono io! Adesso ti prendo e ti cambio i connotati!". Insorta per un banale diverbio stradale, la vicenda veniva diversamente raccontata dal LI e dall'imputato. Il Tribunale, in ragione del racconto dettagliato e logico, aveva ritenuto credibile la versione dei fatti offerta dalla persona offesa, secondo cui il RE, a fronte delle rimostranze a lui rivolte per il suo comportamento, tirava calci all'auto del LI, profferiva le anzidette minacce, e sferrava calci e pugni a quest'ultimo quando era sceso dall'auto. Nella colluttazione che ne era seguita, il LI riportava graffi al viso che ha asserito essere stati provocati dalla chiave che l'imputato teneva in mano 17 a .e durante il pestaggio. La Corte territoriale ha invece ritenuto di non versione dei fatti resa dal LI in ordine all'aggressione subita, osservando come non vi fosse alcun teste a suo favore sul punto, non fossero stati dimostrati i danni alla carrozzeria della sua auto per effetto dei calci sferrati dall'imputato e risultasse poco plausibile l'atteggiamento pacato con il quale la persona offesa, 'C insultata, assume di essersi rivolta al RE, dopo essersi Vt 1.~: sin da subito sulle sue tracce ed averlo raggiunto in una via limitrofa, quando questi si era fermato. La Corte di appello aveva dunque reputato non distonico con la provocazione subita dal LI e il conseguente anelito di vendetta quanto riferito dai testi oculari IB e RO e cioè che fosse stato il LI ad aggredire fisicamente per primo il RE, allorché questi aveva parcheggiato l'auto e non era ancora sceso da essa, aprendogli la portiera e chinandosi al suo interno quasi cercasse di colpirlo. La Corte di merito ha affermato che le lesioni subite dai LI, provocate con più atti aggressivi, pur «se originate da un chiaro orro I Act 4 2 intendimento difensivo», sono risultati esorbitanti rispetto alle allegate necessità di difesa, sostenendo che la mole imponente della persona offesa, il suo atteggiamento repentinamente aggressivo «rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua volta violenta del EL come eccesso colposo». 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi: 2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 55 e 590 cod. pen. in riferimento alla nozione di "scusabile superamento della proporzione tra offesa e difesa", in tema di eccesso colposo. In primo luogo, la difesa evidenzia che, nella motivazione della sentenza impugnata, manca qualsiasi riferimento alla sussistenza delle minacce, per le quali la difesa aveva chiesto l'assoluzione, di tal che può dirsi che esse siano state di fatto ritenute insussistenti. La sentenza di appello sarebbe carente anche in riferimento all'inquadramento dei fatti di cui al capo a). La Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto laddove ha parlato di "scusabile superamento" della proporzione tra offesa e difesa, mentre l'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra difesa ed offesa venga meno per colpa, intesa come errore "inescusabile". Le condotte messe in atto dall'imputato dovrebbero essere scriminate ai sensi dell'art. 52 cod. pen. in quanto completamente ricadenti nella legittima difesa;
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancata assunzione della testimonianza di GI RE, persona presente nelle vicinanze al momento dei fatti, già domandata in appello con apposita richiesta di rinnovazione istruttoria. Si tratterebbe di testimonianza decisiva proprio alla luce dell'overtuming, atteso che sarebbe doveroso appurare se e come si siano superati i limiti della legittima difesa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 11 marzo 2025, è pervenuta memoria di replica dell'avv. Luciano Meraviglia, difensore dell'imputato. 5. In data 13 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore della parte civile, avv. Marzia Astri che chiede il rigetto del ricorso e l'integrale conferma della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova preliminarmente ricordare che l'accertamento della legittima difesa deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016 - dep. 01/08/2016, Bravo, Rv. 267473). Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, peraltro, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate ex ante), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006 - dep. 29/09/2006, De Rosa ed altro, Rv. 235181). Sussiste invece l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa [Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno Francesco, Rv. 285373 (fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra); Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini Said, Rv. 275269: "In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'eccesso colposo dell'imputato che, molestato dalla persona offesa, visibilmente ubriaca e con equilibrio precario ed instabile, l'aveva spinta, seppure in modo lieve, facendola cadere in terra e cagionandone il decesso); Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, P.G. in proc. L., Rv. 273731]. Nel caso di specie, l'assunto della Corte territoriale per il quale «la mole imponente della persona offesa, il suo atteggiamento aggressivo e la repentinità del suo fare aggressivo rendono in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa, così da connotare la reazione a sua volta violenta del RE come eccesso colposo» è erroneo rispetto ai principi appena richiamati e contraddittorio, atteso che, come si è detto, l'eccesso colposo si verifica quando la 4 giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa appunto come errore inescusabile. Sulla base della ricostruzione dalla stessa operata, richiamata nei termini più sopra evocati, la Corte di appello avrebbe dovuto porsi il tema della ricostruzione dei limiti dell'eccesso colposo. L'errore «scusabile», determinato, nelle stesse parole del Giudice territoriale, dalla mole imponente della persona offesa, dal suo atteggiamento aggressivo e della repentinità del suo fare aggressivo, condurrebbe invero all'affermazione della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa e non all'eccesso colposo che, per sua natura, presuppone la sussistenza di una colpa che si concreta in un errore inescusabile. Quanto al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. di cui al capo b), la sentenza impugnata nel "confermare nel resto" ha confermato la condanna per il reato di minaccia, rispetto al quale tuttavia non spende una sola parola, così integrandosi una mancanza assoluta di motivazione sul punto. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. La s ' r ts-hir fíescindente di tale epilogo-cleterriiirra l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Brescia, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 19 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il/President