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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1092/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1092/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Maradei nel cui studio sito in Cosenza alla Piazza
Gullo n. 6 87100 (CS), elettivamente domicilia,
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Marta Gammella sito in Cetraro (CS) alla Via F. Pirrino, 10, e dalla stessa rappresentato e difeso come in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il 01.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 52/2024 relativo al procedimento R.G. N. 780/2024, emesso in data
21.05.2024 notificato in data 22.05.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 10.000,00 per TFR non pagato, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché rimborso spese e competenze del monitorio liquidate in € 281,00 per compensi, € 120 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, e spese successive occorrende, deducendo: che le parti avevano concordato un pagamento rateale del TFR come da accordo verbale intercorso tra di esse, cui il è venuto meno azionando il procedimento monitorio con un CP_1 comportamento contrario a buona fede;
che è intenzione della società di onorare il proprio obbligo e corrispondere le rate come concordate.
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024; con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva deducendo: di non aver raggiunto alcun accordo con la società per il Controparte_1 pagamento rateale del TFR e di avere diritto al pagamento dell'intera provvidenza.
In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opposizione si fonda, infatti, unicamente sull'asserita e non provata esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto un piano di pagamenti rateali per la corresponsione del TFR spettante al
CP_1
Di tale accordo, tuttavia, non è stata fornita dalla società opponente alcuna prova, e, ad ogni modo, nelle more del giudizio avrebbe dovuto dare seguito alla manifestata volontà di versare le quote spettanti al lavoratore e, invece, di tanto non è stato dedotto né provato alcunché.
Ciò posto, da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo, che viene dichiarato esecutivo.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marta Gammella dichiaratasi anticipataria ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 52/2024 del 21.05.2024 notificato il 22.05.2024;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_1 pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.109,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marta Gammella.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1092/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1092/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Maradei nel cui studio sito in Cosenza alla Piazza
Gullo n. 6 87100 (CS), elettivamente domicilia,
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Marta Gammella sito in Cetraro (CS) alla Via F. Pirrino, 10, e dalla stessa rappresentato e difeso come in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il 01.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 52/2024 relativo al procedimento R.G. N. 780/2024, emesso in data
21.05.2024 notificato in data 22.05.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 10.000,00 per TFR non pagato, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché rimborso spese e competenze del monitorio liquidate in € 281,00 per compensi, € 120 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, e spese successive occorrende, deducendo: che le parti avevano concordato un pagamento rateale del TFR come da accordo verbale intercorso tra di esse, cui il è venuto meno azionando il procedimento monitorio con un CP_1 comportamento contrario a buona fede;
che è intenzione della società di onorare il proprio obbligo e corrispondere le rate come concordate.
In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024; con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva deducendo: di non aver raggiunto alcun accordo con la società per il Controparte_1 pagamento rateale del TFR e di avere diritto al pagamento dell'intera provvidenza.
In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opposizione si fonda, infatti, unicamente sull'asserita e non provata esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto un piano di pagamenti rateali per la corresponsione del TFR spettante al
CP_1
Di tale accordo, tuttavia, non è stata fornita dalla società opponente alcuna prova, e, ad ogni modo, nelle more del giudizio avrebbe dovuto dare seguito alla manifestata volontà di versare le quote spettanti al lavoratore e, invece, di tanto non è stato dedotto né provato alcunché.
Ciò posto, da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo, che viene dichiarato esecutivo.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marta Gammella dichiaratasi anticipataria ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 52/2024 del 21.05.2024 notificato il 22.05.2024;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_1 pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.109,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marta Gammella.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso