Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non è rilevante che la cosa su cui è operata la violenza sia di proprietà del soggetto attivo del reato se la contestazione fra soggetto attivo e passivo abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento del bene, su cui è operata la "violenza", nello stato in cui si trovava. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna dell'imputato che, al fine di esercitare il preteso diritto di proprietà esclusiva su un fondo, aveva impedito l'accesso alla strada poderale, posta sullo stesso terreno, utilizzata dalla persona offesa per raggiungere il proprio fondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2015, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
4 87 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1672 Giacomo Paoloni Presidente - Sent. Sez. n. Giorgio Fidelbo U.P.
4.12.2015 RGN 53873/2014Emilia Anna Giordano -Relatore Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VE FR, n. a RA IA (PU) il 29/8/1977; avverso la sentenza del 28/1/2014 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Gianfabio Brandi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 gennaio 2014 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Pesaro, ha revocato il beneficio della pena sospesa riconosciuto a VE FR, ed ha confermato la condanna alla pena di : euro 300,00 di multa, ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, NI AG, liquidati in via equitativa in euro tremila, oltre che alla rifusione delle spese : processuali da questi sostenute. Il VE è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché, potendo ricorrere al giudice, al fine di esercitare il preteso diritto di proprietà esclusiva di un terreno, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo, ostruendo mediante l'apposizione di filo spinato, la stradina, posta sulla predetta proprietà ed 1 utilizzata dal AG per raggiungere il suo fondo a monte, in S. Leo tra il 9 e il 23 aprile 2007. 3. Con atto sottoscritto personalmente dall'imputato sono dedotti plurimi motivi di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, qui riportati sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e., precisamente:
1. mancanza dell'elemento materiale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa ipotizzabile solo quando la res sia in possesso altrui e non quando sia in possesso dell'agente ed essendo pacifica in capo al ricorrente la proprietà del terreno su cui si sarebbe consumato il reato contestato;
2. la sentenza impugnata, conferendo attendibilità alle dichiarazioni rese dal querelante e dal teste Angioli, esaminato su richiesta della parte civile, nonché alle risultanze della consulenza ed della documentazione prodotta da questa, ha ritenuto comprovata l'esistenza di una servitù di passaggio, ed ha disatteso le diverse conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza civile, prodotta nel corso del dibattimento di appello e ribadite dall'ordinanza del 17.12.2013 della Corte di Appello (con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensiva della esecutorietà L della sentenza civile) nonché il contenuto delle prove (la consulenza tecnica e le dichiarazioni) acquisite nel giudizio civile tra il VE e il AG;
3. erroneamente nella sentenza impugnata si assume che il passaggio in favore del AG fosse stato riconosciuto anche dai precedenti danti causa dell'imputato, a stregua del verbale di conciliazione in atti, verbale che non si riferisce al presunto passaggio, non è redatto dai danti causa dell'imputato e si riferisce a soggetti estranei alla vicenda;
4. mancanza dell'elemento psicologico del reato, essendosi l'imputato limitato a recintare il proprio fondo nell'anno 2007 ignorando che tre anni prima la parte civile avesse spedito una raccomandata al nonno (omonimo) ed avendo poi fatto confusione, quando la circostanza gli era stata contestata nel corso dell'interrogatorio, tra questa raccomandata e quella effettivamente ricevuta dalla parte civile, inoltratagli in occasione dei lavori;
5. eccessività della disposta liquidazione del danno, tenuto conto della natura ( pascolo e bosco) del fondo della parte civile e della circostanza che non si tratta affatto di "fondo intercluso", essendo servito da ben due strade comunali. Considerato in diritto :
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Risulta, infatti, evidente dalla sintesi dei motivi innanzi riportati, che il ricorrente svolge deduzioni di merito e propone una diversa, e alternativa, lettura dei risultati di prova conseguiti, attraverso censure che non possono essere devolute al giudice di legittimità non rientrando tra i vizi della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. integrati dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione e inerenti ad aspetti essenziali ed idonei ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono, infatti, inammissibili in sede di legittimità le doglianze che sollecitano una differente 2 comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, operazioni di verifica che in sostanza il ricorrente solleva, riproponendo la comparazione dei risultati di prova acquisiti nel procedimento penale con quelli che hanno condotto al diverso esito del processo civile intentato tra le parti. Il giudice di appello, esaminando le medesime censure oggi proposte con i motivi di ricorso riportati ai punti sub 2), 3) e 4), con motivazione logica e in linea con la struttura e funzione del processo penale, ha ritenuto che non potesse attribuirsi valenza alcuna alle prove assunte in ambito civile, se non quella del dato storico relativo alla esistenza di una controversia in atto in ordine alla servitù di passaggio reclamata dal querelante e negata dal VE, essendo la relativa questione ancora sub iudice e non definita con sentenza passata in giudicato. Ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, la Corte di appello, si è soffermata, inoltre, sul contenuto delle dichiarazioni rese dal EV nel corso dell'esame (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata), analizzando i riferimenti cronologici che l'imputato aveva fornito in dibattimento sull'epoca in cui aveva ricevuto la missiva del AG, indirizzata al nonno, suo dante causa nella titolarità del fondo sul quale, a distanza di anni e ignorando le rivendicazioni del AG, aveva eseguito i lavori di recinzione, così ostruendo il passaggio di questi. Di queste dichiarazioni il VE ripropone con il ricorso una lettura alternativa attraverso motivi generici e che non si confrontano con la specifica analisi svolta nella sentenza impugnata.
3. Né hanno fondamento alcuno le censure del ricorrente che richiamano la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, in relazione ai diritti reali, è ipotizzabile solo quando la res sia in possesso altrui e non anche quando la stessa sia in possesso dell'agente. Ed invero le citazioni estrapolate dalle decisioni indicate in ricorso (tra le altre, sentenza Sez. 6, n. 273 del 07/11/1996, (dep.1997), Martorano, Rv. 206689; Sez. 6, n. 1358 del 07/01/1997, Felato, Rv. 207516) fanno riferimento - in particolare l'ultima a situazioni di fatto del tutto diverse da - quella contestata al ricorrente e sono pervenute alla conclusione della non configurabilità del reato nei confronti di chi si reintegri nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio. Ben diversa, secondo quanto illustrato nella sentenza di appello e nella sentenza di primo grado alla quale questa rimanda per relationem, è la condotta ascritta all'odierno ricorrente al quale è addebitato di avere recintato il proprio fondo chiudendolo con il filo spinato in tal modo ostruendo la possibilità di accesso alla strada poderale utilizzata dalla parte civile. Si è anche affermato, e di tale regola ha fatto buon governo la sentenza di appello che ha ritenuto irrilevante l'esito del giudizio civile, che per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno 3 stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietà, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la "violenza", nello stato in cui si trovava (Sez. 6, Sentenza n.11381 del 14/07/1994, Massimino, Rv.199373).
4. Palesemente infondata è, infine, la censura relativa alla determinazione dell'ammontare del danno poiché la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora la motivazione abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità : effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento del giudice (Sez.5, sentenza n.38948 del 27/10/2006, Avenati, Rv. 235024), correlazione che, nel caso in esame, è stata motivata con riferimento alla protrazione nel tempo della illecita situazione venutasi a determinare per effetto della condotta antigiuridica del ricorrente e, quindi, avuto riguardo ad elementi concreti che hanno connotato la gravità del danno arrecato alla parte civile.
5. Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.500,00 in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4.12.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Giacomo Paoloni Emilia Anna Giordano Suulia Qu a Giordes Have DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2016 GIUDIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA Piera Esposito