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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100900 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 14.4.2025(rgr.n.229/25),il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TC301T100900, dell'Agenzia delle entrate di Potenza, irpef ed altro, anno di imposta 2018,per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 109 del dpr 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7 comma 5-bis del D.lgs. n. 546/1992,sulla certezza ed inerenza dei componenti negativi di reddito derivanti da “perdite su crediti”;Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 109 dl dpr. N. 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7 comma 5 bis del d.Lgs. n. 546/1992 sulla certezza ed inerenza di componenti negativi di reddito derivanti da “sopravvenienze passive”.chiedeva il rigetto di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo come correttamene avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con riferimento al primo motivi di doglianza si osserva: nel caso che ci occupa non sussiste la violazione dell'onere probatorio invocato da controparte. Ora contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ,come correttamente afferma parte resistente,trattandosi, nel caso di specie, di componenti negativi di reddito,la prova,peraltro rigorosa,dei costi grava su chi li invoca in quanto ,come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,è regola generale che l'onere di provarne l'esistenza ricade sul contribuente che ne invoca la deducibilità (cfr. Cass. Civ.nn.4554/2020,10257/2010,19600/2014).Con la sentenza,poi,
n.5374 del 4.4.2012, la Corte di Cassazione ha,ulteriormente,consolidato il proprio orientamento precisando che” il relazione alla regola generale di cui all'art.2697 c.c., grava sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria mentre grava sul contribuente la prova( in caso di contestazione dell'amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo,impeditivo o estintivo della pretesa(nella specie l'esistenza di costi deducibili).”.Con riferimento,poi, alla sostenuta violazione dell'art. 5 comma 5 bis del d.lgs n. 546/992,si osserva:tra le novità introdotte dalla riforma della giustizia tributaria di cui alla legge
31.8.2022 n. 130,assumono particolare rilievo quelle in punto di articolazione della prova davanti al giudice tributario. L'art. 6 della legge n. 130 del 2022 ha aggiunto il nuovo comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n.
546/1992 sui “poteri della commissioni tributarie”.Ora ,il valore innovativo della disposizione,come correttamente afferma parte resistente, si rinviene soltanto nell'avere, il legislatore, espressamente positivizzato gli obblighi motivazionali e probatori da cui è onerata l'agenzia fiscale:è l'agenzia,infatti, ad essere tenuta ad indicare l'iter logico giuridico prodromico alla emissione dell'atto tributario, con conseguente esplicitazione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa erariale .La nuova norma, cioè,vuole assicurare che il contribuente venga posto in grado di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa impositiva e di poter, conseguentemente, valutare,con piena cognizione di causa,se accedere ad istituti definitori deflattivi o,in alternativa,impugnare, dinnanzi al giudice tributario, l'atto impositivo ricevuto.
Ciò non sta, tuttavia, a significare che la norma abbia voluto addossare ogni onere probatorio in capo all'Agenzia delle Entrate modificando,così,l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.
c. Pertanto la regola di giudizio invocata dal ricorrente non comporta un onere probatorio più gravoso a carico dell'ufficio procedente.Con l'avviso di accertamento impugnato,l'ufficio ha recuperato a tassazione perdite su crediti non deducibili nell'anno 2018, per un importo complessivo di euro55.475,54, in violazione dell'art. 101coma 5 del dpr n.917/86. Infatti,come stabilito dall'art.101 c.5del dpr .n.917/86 ,nonché come esplicitato nella circolare n. 26/E dell'1.8.2013 dell'Agenzia delle Entrate,le perdite su crediti sono deducibili solo se sono definitive cioè quando è esclusa l'eventualità che ,in futuro, si riesca a riscuotere il credito .
Esse devono risultare da elementi certi e precisi ovvero da circostanze sufficientemente definite che consentano di rilevare, con una certa attendibilità, l'entità della perdita e la sua collocazione nel tempo. Tali elementi chiaramente esistono quando il creditore dimostra di aver tenuto ,inutilmente ,un comportamento attivo volto alla riscossione coattiva del credito .L'atto di competenza,poi, per operare la deduzione ,coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto perché, in quel momento stesso ,si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Il contribuente,peraltro, non può, una volta che la perdita sia diventa certa,differire la deduzione ad n esercizio successivo(Cass.21.4.2011 n. 9218).Ora, nel caso che ci occupa ,dalla relazione dell'Avv. Nominativo_1 prodotta, agli atti,da parte ricorrente, risulta come non sia stata depositata, in giudizio, nella causa innanzi al Tribunale di Potenza (rg n:2603/2011), documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'effettività del credito. Ora ,relativamente al credito di Nominativo_2 , nell'anno 2018 ,il giudizio,peraltro, era ancora in corso ,come si può dedurre dalla relazione depositata. Anche gli altri crediti non possono ritenersi deducibili, nell'anno 2018, in quanto, nella stessa relazione ,l'Avv. Nominativo_1 deduce come ,con riferimento agli altri proprietari nei confronti dei quali sono vantati crediti, sia necessario verificare se le opere ulteriori siano state commissionate o meno, sulla base di una documentazione contrattuale esplicita. Conclude la sua relazione, l'Avv. Nominativo_1, affermando come” in assenza della descritta documentazione è alto il rischio di eccezioni ,in tal senso, con conseguente soccombenza dinnanzi alla autorità giudiziaria cui conseguirebbe una sicura condanna alla refusione delle spese di lite. Allo stato ,e salva ogni altra opportuna considerazione, qualora vi fosse documentazione probatoria allo stato mancante,il mio suggerimento è quello di soprassedere dall'intraprendere una azione giudiziaria ed al più suggerisco l'inoltro di un invito bonario, finalizzato al recupero”.Recente è la sentenza n.22135 del 29 ottobre 2010 con la quale la S.C. ha chiarito che”E' ammessa la deduzione delle perdite su crediti,quali componenti negative del reddito di impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il periodo i imposta di competenza per operare la deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto”.
Con riferimento,poi, al secondo motivo di doglianza, si osserva:con l'avviso di accertamento impugnato,
l'ufficio ha recuperato a tassazione la sopravvenienza passiva indebitamente dedotta, di Euro 5.074,90, in violazione dell'art. 101 comma 4 del dpr n.917/86 nonché il violazione dell'art.109 del dpr n. 917/86. Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del dpr n.917/86 si considerano sopravvenienze passive”il mancato conseguimento di ricavi o altri provventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,il sostenimento di spese,perdite ed oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ,diverse da quelle di cui all'art. 87”Tali oneri devono comunque rispettare i principi di competenza,certezza e determinabilità, di corretta imputazione a conto economico nonché di correlazione ai ricavi e inerenza all'attività di impresa.
Come ancora correttamente afferma parte resistente,nel caso che ci occupa ,il contribuente ha soltanto riportato mere affermazioni senza fornire alcuna documentazione contabile comprovante la sopravvenienza contabilizzata nell'anno 2018. La deducibilità è ancorata a criteri di precisione e certezza, il cui onere probatorio incombe, necessariamente,in via ordinaria, in capo al contribuente che intende avvalersene.
Incombe infatti ,sul contribuente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa ,comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi,nonché la congruità,la certezza e determinabilità dei medesimi
(Cass. sent.n.28671/18,sent n.11596/21 ed altre).Ogni altra eccezione rimane assorbita d quanto deciso .
Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese fra le parti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100900 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 14.4.2025(rgr.n.229/25),il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TC301T100900, dell'Agenzia delle entrate di Potenza, irpef ed altro, anno di imposta 2018,per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 109 del dpr 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7 comma 5-bis del D.lgs. n. 546/1992,sulla certezza ed inerenza dei componenti negativi di reddito derivanti da “perdite su crediti”;Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 109 dl dpr. N. 917/1986 in combinato disposto con l'art. 7 comma 5 bis del d.Lgs. n. 546/1992 sulla certezza ed inerenza di componenti negativi di reddito derivanti da “sopravvenienze passive”.chiedeva il rigetto di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo come correttamene avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti, con riferimento al primo motivi di doglianza si osserva: nel caso che ci occupa non sussiste la violazione dell'onere probatorio invocato da controparte. Ora contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente ,come correttamente afferma parte resistente,trattandosi, nel caso di specie, di componenti negativi di reddito,la prova,peraltro rigorosa,dei costi grava su chi li invoca in quanto ,come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,è regola generale che l'onere di provarne l'esistenza ricade sul contribuente che ne invoca la deducibilità (cfr. Cass. Civ.nn.4554/2020,10257/2010,19600/2014).Con la sentenza,poi,
n.5374 del 4.4.2012, la Corte di Cassazione ha,ulteriormente,consolidato il proprio orientamento precisando che” il relazione alla regola generale di cui all'art.2697 c.c., grava sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria mentre grava sul contribuente la prova( in caso di contestazione dell'amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo,impeditivo o estintivo della pretesa(nella specie l'esistenza di costi deducibili).”.Con riferimento,poi, alla sostenuta violazione dell'art. 5 comma 5 bis del d.lgs n. 546/992,si osserva:tra le novità introdotte dalla riforma della giustizia tributaria di cui alla legge
31.8.2022 n. 130,assumono particolare rilievo quelle in punto di articolazione della prova davanti al giudice tributario. L'art. 6 della legge n. 130 del 2022 ha aggiunto il nuovo comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n.
546/1992 sui “poteri della commissioni tributarie”.Ora ,il valore innovativo della disposizione,come correttamente afferma parte resistente, si rinviene soltanto nell'avere, il legislatore, espressamente positivizzato gli obblighi motivazionali e probatori da cui è onerata l'agenzia fiscale:è l'agenzia,infatti, ad essere tenuta ad indicare l'iter logico giuridico prodromico alla emissione dell'atto tributario, con conseguente esplicitazione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa erariale .La nuova norma, cioè,vuole assicurare che il contribuente venga posto in grado di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa impositiva e di poter, conseguentemente, valutare,con piena cognizione di causa,se accedere ad istituti definitori deflattivi o,in alternativa,impugnare, dinnanzi al giudice tributario, l'atto impositivo ricevuto.
Ciò non sta, tuttavia, a significare che la norma abbia voluto addossare ogni onere probatorio in capo all'Agenzia delle Entrate modificando,così,l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.
c. Pertanto la regola di giudizio invocata dal ricorrente non comporta un onere probatorio più gravoso a carico dell'ufficio procedente.Con l'avviso di accertamento impugnato,l'ufficio ha recuperato a tassazione perdite su crediti non deducibili nell'anno 2018, per un importo complessivo di euro55.475,54, in violazione dell'art. 101coma 5 del dpr n.917/86. Infatti,come stabilito dall'art.101 c.5del dpr .n.917/86 ,nonché come esplicitato nella circolare n. 26/E dell'1.8.2013 dell'Agenzia delle Entrate,le perdite su crediti sono deducibili solo se sono definitive cioè quando è esclusa l'eventualità che ,in futuro, si riesca a riscuotere il credito .
Esse devono risultare da elementi certi e precisi ovvero da circostanze sufficientemente definite che consentano di rilevare, con una certa attendibilità, l'entità della perdita e la sua collocazione nel tempo. Tali elementi chiaramente esistono quando il creditore dimostra di aver tenuto ,inutilmente ,un comportamento attivo volto alla riscossione coattiva del credito .L'atto di competenza,poi, per operare la deduzione ,coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto perché, in quel momento stesso ,si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Il contribuente,peraltro, non può, una volta che la perdita sia diventa certa,differire la deduzione ad n esercizio successivo(Cass.21.4.2011 n. 9218).Ora, nel caso che ci occupa ,dalla relazione dell'Avv. Nominativo_1 prodotta, agli atti,da parte ricorrente, risulta come non sia stata depositata, in giudizio, nella causa innanzi al Tribunale di Potenza (rg n:2603/2011), documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'effettività del credito. Ora ,relativamente al credito di Nominativo_2 , nell'anno 2018 ,il giudizio,peraltro, era ancora in corso ,come si può dedurre dalla relazione depositata. Anche gli altri crediti non possono ritenersi deducibili, nell'anno 2018, in quanto, nella stessa relazione ,l'Avv. Nominativo_1 deduce come ,con riferimento agli altri proprietari nei confronti dei quali sono vantati crediti, sia necessario verificare se le opere ulteriori siano state commissionate o meno, sulla base di una documentazione contrattuale esplicita. Conclude la sua relazione, l'Avv. Nominativo_1, affermando come” in assenza della descritta documentazione è alto il rischio di eccezioni ,in tal senso, con conseguente soccombenza dinnanzi alla autorità giudiziaria cui conseguirebbe una sicura condanna alla refusione delle spese di lite. Allo stato ,e salva ogni altra opportuna considerazione, qualora vi fosse documentazione probatoria allo stato mancante,il mio suggerimento è quello di soprassedere dall'intraprendere una azione giudiziaria ed al più suggerisco l'inoltro di un invito bonario, finalizzato al recupero”.Recente è la sentenza n.22135 del 29 ottobre 2010 con la quale la S.C. ha chiarito che”E' ammessa la deduzione delle perdite su crediti,quali componenti negative del reddito di impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il periodo i imposta di competenza per operare la deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto”.
Con riferimento,poi, al secondo motivo di doglianza, si osserva:con l'avviso di accertamento impugnato,
l'ufficio ha recuperato a tassazione la sopravvenienza passiva indebitamente dedotta, di Euro 5.074,90, in violazione dell'art. 101 comma 4 del dpr n.917/86 nonché il violazione dell'art.109 del dpr n. 917/86. Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del dpr n.917/86 si considerano sopravvenienze passive”il mancato conseguimento di ricavi o altri provventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,il sostenimento di spese,perdite ed oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ,diverse da quelle di cui all'art. 87”Tali oneri devono comunque rispettare i principi di competenza,certezza e determinabilità, di corretta imputazione a conto economico nonché di correlazione ai ricavi e inerenza all'attività di impresa.
Come ancora correttamente afferma parte resistente,nel caso che ci occupa ,il contribuente ha soltanto riportato mere affermazioni senza fornire alcuna documentazione contabile comprovante la sopravvenienza contabilizzata nell'anno 2018. La deducibilità è ancorata a criteri di precisione e certezza, il cui onere probatorio incombe, necessariamente,in via ordinaria, in capo al contribuente che intende avvalersene.
Incombe infatti ,sul contribuente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa ,comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi,nonché la congruità,la certezza e determinabilità dei medesimi
(Cass. sent.n.28671/18,sent n.11596/21 ed altre).Ogni altra eccezione rimane assorbita d quanto deciso .
Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese fra le parti.