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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU TA nata il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, sezione per le misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di TA IC, previa valutazione della sussistenza del fumus dei reati previsti dagli artt. 56, 629, 518-sexies e 388 cod. pen. Alla IC si contestava di avere minacciato AN AP, al quale il quadro era stato ceduto da RI HI RI, di non consegnargli il quadro "Wine of Babilon" di J.M. QU, se non avesse pagato il 75% del suo prezzo di vendita, di avere riciclato l'opera e di avere impedito l'esecuzione di un decreto ingiuntivo per la sua consegna. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4193 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 03/12/2024 Il sequestro riguardava: (a) i documenti inerenti l'allocazione di depositi o caveau in cui il quadro "Wine of Babylon" di J.M. QU potrebbe essere custodito, (b) la documentazione e la corrispondenza inerente l'occultamento dell'opera trafugata, (c) i supporti elettronici, computer, smartphone, tablet e memoria di archiviazione su quali poter rinvenire informazioni utili per l'individuazione del quadro. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.): mancherebbero i gravi indizi del reato di tentata estorsione;
si deduceva che TA IC era estranea al contenzioso sulla proprietà del quadro "Wine of Babilon", intercorso tra l'Avv. AN AP e RI HI RI e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma, che riconosceva la proprietà dell'opera in capo al AP, non sarebbe a lei opponibile. TA IC allegava, inoltre, che l'Avv. AP non aveva mai promosso nei suoi confronti un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 cod. civ., il che impedirebbe di ritenere sussistente il fumus del reato di tentata estorsione;
si deduceva infatti che, non essendo la ricorrente tenuta ad alcuna dazione, mancherebbe il danno, elemento costitutivo del reato contestato;
2.2. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.): il Tribunale avrebbe travisato il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma del 12 gennaio 2024; questa sentenza, dichiarando la IC estranea al contenzioso tra AN AP e RI HI RI, escluderebbe la sussistenza in capo alla stessa di un obbligo di restituzione;
si allegava, inoltre, che anche la Corte distrettuale statunitense aveva respinto la domanda di restituzione del bene avanzata nei confronti della IC e che la stessa aveva il diritto di difendere il possesso del quadro conteso;
2.3. violazione di legge (art. 518-sexies cod. pen.): l'opera d'arte in questione come previsto dall'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 non sarebbe protetta dalla legislazione relativa al patrimonio storico-artistico-ambientale, il che impedirebbe di ritenere sussistente il fumus del reato contestato;
2.4. violazione di legge (art. 388 cod. pen.): si contestava (a) che il decreto ingiuntivo n. 9957 del 2020 emesso dal Tribunale di Roma, ingiungeva a RI HI RI - e non a TA IC - di consegnare a AN AP l'opera d'arte, sicché la ricorrente non avrebbe potuto ostacolare l'esecuzione di un provvedimento che non era a lei diretto;
(b) che la querela sarebbe tardiva;
2.5. violazione di legge (art. 629 cod. pen.): RI HI RI si era costituito parte civile nel procedimento per appropriazione indebita promosso nei confronti di TA IC e, in quella sede, aveva chiesto il risarcimento del danno e non la restituzione dell'opera. Tale 2 rí-i1 scelta processuale impedirebbe a AP di pretendere la consegna del bene, non richiesta neanche dal suo dante causa, HI RI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente ha dedotto che avrebbe potuto difendere legittimamente il possesso dell'opera, che non era stata intentata nei suoi confronti una azione di rivendicazione e che l'accertamento del diritto di proprietà del quadro "Wine of Babilon" in capo all'Avv. AN Napp, non sarebbe a lei opponibile. Non essendo individuabile un obbligo di restituzione in capo alla IC, mancherebbe, infatti, l'elemento del male ingiusto necessario per configurare il fumus del delitto di tentata estorsione. 1.1. Entrambi i motivi sono infondati. La ricorrente contesta la gravità indiziaria del delitto di tentata estorsione, consistito, secondo l'imputazione provvisoria, nel rivolgere a AN AP - alla presenza di RI HI RI - la minaccia di non consegnare il quadro "Wíne of Babylon", se non dietro la corresponsione del 75% del prezzo della sua vendita. 1.2. Il Collegio rileva che con la richiesta di riesame la ricorrente aveva dedotto di essere la proprietaria del bene, mentre con il ricorso per cassazione ha evidenziato essenzialmente la sua condizione di detentrice, affermando di essere titolare di un diritto di possesso non contestato con una azione civile di rivendicazione. Tale prospettazione escluderebbe la sussistenza in capo alla IC di un obbligo di consegna, rinvenibile solo in capo a RI HI RI, dante causa del AP. Invero, secondo la incontestata ricostruzione effettuata dal Tribunale, emergeva che l'Avv. AP si era recato nella primavera del 2018 presso l'abitazione di RI HI RI, sita in Roma via Monti Parioli n. 9, ove era presente, oltre a HI RI, anche la ricorrente, la quale sì rivolgeva al AP affermando che per consegnare dell'opera - chiesta dal AP direttamente al suo dante causa, RI HI RI, presente all'evento - ella avrebbe preteso il 75% del ricavato della sua vendita. Dunque, la richiesta di consegna risulta essere stata rivolta dall'Avv. AP a RI HI RI, e non alla IC;
questa, tuttavia, presente alla richiesta, ha minacciato dì ostacolare la consegna, condizionandola al pagamento di una somma non dovuta, così integrando il fumus del reato di tentata estorsione. 1.3. Tale ricostruzione evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato, ovvero la minaccia di un male ingiusto (la pretesa illecita del 75% del prezzo 3 di vendita dell'opera), ed il danno (la mancata consegna di un dipinto del quale AP era proprietario. 2. Il terzo motivo, che contesta la sussistenza del fumus del reato previsto dall'art. 518 -sexies cod. pen., è infondato. 2.1. In via preliminare, il Collegio intende riaffermare che, contrariamente a quanto dedotto, in tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte delle autorità competenti (cfr., Sez. 3, n. 21400 del 15/02/2005, Pavoncelli, Rv. 231638; Sez. 3, n. 30653 del 05/06/2024, Noviello, Rv. 286801). 2.2. Tale condiviso e ribadito principio, sebbene sia contestato nel ricorso, non risulta, tuttavia, rilevante nel caso di specie a fronte della necessità di riqualificare la condotta contestata, inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 518-ter cod. pen., nel delitto di autoricícIaggio: riqualificazione giuridica del fatto, certamente riservata al giudice di legittimità, che non determina la mutazione del fatto stesso ovvero l'illegittimità del provvedimento che conteneva l'originaria qualificazione giuridica. Il Collegio ritiene, infatti, che sia estensibile al riciclaggio, al reimpiego di denaro, e all'autoriciclaggio - con riguardo a quest'ultimo delitto, con le precisazioni che di seguito si esporranno - il principio di diritto, affermato per la ricettazione secondo cui allorquando la non punibilità (o la punibilità "a querela") del reato presupposto prevista dall'art. 649 cod. pen. si riferisce alla particolare qualità (coniuge, ascendente, discendente, affine, fratello, sorella) della persona offesa sussiste ugualmente il delitto di ricettazione, poiché sono presenti tutti gli elementi costitutivi del "reato presupposto", alla cui realizzazione possono concorrere soggetti privi delle qualità personali, in presenza delle quali è prevista la "non punibilità" ovvero la "punibilità a querela" (Sez. 2, n. 8384 del 05/12/1990, dep. 1991, Di Lello, Rv. 188008). 2.3. La ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio puniscono, infatti, condotte funzionali e reimmettere nel circuito economico legale beni di provenienza illecita, occultandone l'origine. Tale finalità, che individua l'oggetto della condotta penalmente rilevante, persiste anche se il reato presupposto non è punibile a causa della qualità soggettive dell'autore. Il bene provento di un reato consumato da persona non punibile per qualità soggettive, infatti, ha, comunque, lo stigma dell'illegalità, essendo stato appreso con una condotta oggettivamente delittuosa. 4 Pertanto, i trasferimenti successivi di tale bene, carpito illecitamente, sono sicuramente idonei ad integrare i reati di riciclaggio e reimpiego di denaro. Un distinguo deve tuttavia essere effettuato per il delitto di autoriciclaggio. Mentre per i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego l'autore del delitto derivato non può coincidere con l'autore del delitto presupposto, nell'autoriciclaggio tale coincidenza "struttura" il delitto, sicché, essendo l'art. 648-ter.1 cod. pen. incluso tra i reati per i quali è operativa l'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen., occorre verificare in che termini la stessa refluisca sulla punibilità della condotta derivata. Si riafferma infatti che il delitto dì autoriciclaggio per quanto sia volto a tutela dell'ordine economico, tutela anche il patrimonio e, comunque, è compreso nel titolo XIII del codice penale, sicché per espressa disposizione dell'art. 649 cod. pen., non è punibile se commesso in danno delle persone legate all'autore da vincoli civili o di sangue (Sez. 2, n. 17641 del 26/01/2024, Gallotti, Rv. 286305). La qualità soggettiva che rende operativa l'esimente, tuttavia, può essere generata non solo da un "vincolo di sangue", ma anche da un "vincolo civile" rescindibile, come il matrimonio o l'unione civile. Nel caso in cui la qualità soggettiva dell'autore, che potrebbe rendere operativa l'esimente sia un vincolo civile, è possibile che il reato presupposto venga consumato quando sussiste il vincolo, mentre il reato derivato - ovvero l'autoricidaggio - venga consumato quando il vincolo è rescisso. E' per questo che occorre verificare, in concreto, se nel tempo in cui sono state consumate le condotte che integrano l'autoriciclaggio, sussisteva il vincolo civile. 2.4. Si ritiene pertanto che il principio in base al quale i reati che colpiscono condotte funzionali ad immettere nel circuito legale beni di provenienza illecita, quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, sussistono anche se il reato presupposto non è punibile a causa delle qualità soggettive dell'autore (ai sensi dell'art. 649 cod. pen.), essendo sufficiente dimostrare che il bene è stato appreso, in origine, con una condotta oggettivamente illecita sia estensibile anche al reato di autoriciclaggio, ma ciò solo nei casi in cui i vincoli che rendono operativa l'esimente siano di natura "civile" e siano stati rescissi nel momento in cui viene consumato il reato derivato: se detta ultima condizione non si verifica, la non punibilità del reato presupposto finisce inevitabilmente per riverberarsi sul reato derivato, rendendo anch'esso non punibile. 2.5. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene che, nella fattispecie: (a) il reato presupposto debba essere individuato non in un ipotetico "furto" consumato da persone diverse dalla IC ma nel reato di "appropriazione indebita", consumato direttamente dalla ricorrente stessa;
(b) tale reato-presupposto non sia punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen. in relazione allo stato di coniugio di TA IC con RI HI RI, sussistente al momento 5 dell'interversio possessionis (come accertato dalla sentenza n. 2827 del 2014 del Tribunale di Roma); (c ) tuttavia, lo stato di coniugio, nel 2018, all'atto del trasferimento del quadro da parte della IC ad altri al fine di garantire un prestito e di occultarne la provenienza delittuosa, non sussisteva, essendo già intervenuto il divorzio dall'ex marito HI RI;
(d) identificato il reato presupposto in un delitto - l'appropriazione indebita - posto in essere dalla stessa ricorrente, il successivo trasferimento dell'opera illecitamente appresa, quando la IC non era più legata dal vincolo matrimoniale con HI RI, integra un "investimento" e, dunque, per le ragioni precedentemente esposte, consente di ritenere configurato il fumus del reato previsto dall'articolo 648-ter.1 cod. pen. In particolare, l'attività investigativa richiamata nel provvedimento impugnato ha, infatti, consentito di accertare che l'opera era stata consegnata in garanzia dalla IC a tale Canio AN ZZ, a fronte di un prestito, sicché era stata oggetto di un "investimento", con l'evidente scopo di far circolare il bene, senza che fosse identificabile la sua provenienza delittuosa. 3. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contesta la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 388 cod. pen. rilevando come il decreto ingiuntivo non adempiuto era stato emesso nei confronti di RI HI RI, sicché nessuna condotta ostativa all'adempimento avrebbe potuto esserle addebitata. La doglianza è infondata per le seguenti ragioni: - in primo luogo, si osserva che - allo stato - la fase nel quale il procedimento versa non consente di verificare se l'imputazione, ora solo provvisoria, avrà una struttura definitiva di tipo concorsuale, il che consentirebbe di ritenere legittima l'accusa elevata nei confronti della IC, che assumerebbe la veste di concorrente esterno di un reato proprio, quale quello previsto dall'art. 388, comma 1, cod. pen.; - a ciò si aggiunge che, in sede di riesame, non è verificabile la tempestività della querela. Sul punto il Collegio riafferma, infatti, che la questione dell'improcedibilità per difetto di querela del reato ipotizzato esula dall'ambito del giudizio di legittimità sulla decisione di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, perché attiene al merito (Sez. 2, n. 30675 del 26/06/2013, De Rosa, Rv. 257067). 4. Con il quinto motivo la ricorrente deduce , , altresì, che, poiché RI HI RI aveva chiesto il risarcimento del danno, e non la restituzione dell'opera, nel procedimento penale a carico di TA IC per il reato di appropriazione indebita, AN AP avrebbe perso il diritto alla restituzione, poiché a tale diritto avrebbe implicitamente rinunciato il suo dante causa, RI HI RI. 6 La doglianza non è consentita in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità: il Collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419; e con riguardo alle misure cautelari personali: Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217). 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.
si deduceva che TA IC era estranea al contenzioso sulla proprietà del quadro "Wine of Babilon", intercorso tra l'Avv. AN AP e RI HI RI e che, pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma, che riconosceva la proprietà dell'opera in capo al AP, non sarebbe a lei opponibile. TA IC allegava, inoltre, che l'Avv. AP non aveva mai promosso nei suoi confronti un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 cod. civ., il che impedirebbe di ritenere sussistente il fumus del reato di tentata estorsione;
si deduceva infatti che, non essendo la ricorrente tenuta ad alcuna dazione, mancherebbe il danno, elemento costitutivo del reato contestato;
2.2. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.): il Tribunale avrebbe travisato il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma del 12 gennaio 2024; questa sentenza, dichiarando la IC estranea al contenzioso tra AN AP e RI HI RI, escluderebbe la sussistenza in capo alla stessa di un obbligo di restituzione;
si allegava, inoltre, che anche la Corte distrettuale statunitense aveva respinto la domanda di restituzione del bene avanzata nei confronti della IC e che la stessa aveva il diritto di difendere il possesso del quadro conteso;
2.3. violazione di legge (art. 518-sexies cod. pen.): l'opera d'arte in questione come previsto dall'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 non sarebbe protetta dalla legislazione relativa al patrimonio storico-artistico-ambientale, il che impedirebbe di ritenere sussistente il fumus del reato contestato;
2.4. violazione di legge (art. 388 cod. pen.): si contestava (a) che il decreto ingiuntivo n. 9957 del 2020 emesso dal Tribunale di Roma, ingiungeva a RI HI RI - e non a TA IC - di consegnare a AN AP l'opera d'arte, sicché la ricorrente non avrebbe potuto ostacolare l'esecuzione di un provvedimento che non era a lei diretto;
(b) che la querela sarebbe tardiva;
2.5. violazione di legge (art. 629 cod. pen.): RI HI RI si era costituito parte civile nel procedimento per appropriazione indebita promosso nei confronti di TA IC e, in quella sede, aveva chiesto il risarcimento del danno e non la restituzione dell'opera. Tale 2 rí-i1 scelta processuale impedirebbe a AP di pretendere la consegna del bene, non richiesta neanche dal suo dante causa, HI RI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente ha dedotto che avrebbe potuto difendere legittimamente il possesso dell'opera, che non era stata intentata nei suoi confronti una azione di rivendicazione e che l'accertamento del diritto di proprietà del quadro "Wine of Babilon" in capo all'Avv. AN Napp, non sarebbe a lei opponibile. Non essendo individuabile un obbligo di restituzione in capo alla IC, mancherebbe, infatti, l'elemento del male ingiusto necessario per configurare il fumus del delitto di tentata estorsione. 1.1. Entrambi i motivi sono infondati. La ricorrente contesta la gravità indiziaria del delitto di tentata estorsione, consistito, secondo l'imputazione provvisoria, nel rivolgere a AN AP - alla presenza di RI HI RI - la minaccia di non consegnare il quadro "Wíne of Babylon", se non dietro la corresponsione del 75% del prezzo della sua vendita. 1.2. Il Collegio rileva che con la richiesta di riesame la ricorrente aveva dedotto di essere la proprietaria del bene, mentre con il ricorso per cassazione ha evidenziato essenzialmente la sua condizione di detentrice, affermando di essere titolare di un diritto di possesso non contestato con una azione civile di rivendicazione. Tale prospettazione escluderebbe la sussistenza in capo alla IC di un obbligo di consegna, rinvenibile solo in capo a RI HI RI, dante causa del AP. Invero, secondo la incontestata ricostruzione effettuata dal Tribunale, emergeva che l'Avv. AP si era recato nella primavera del 2018 presso l'abitazione di RI HI RI, sita in Roma via Monti Parioli n. 9, ove era presente, oltre a HI RI, anche la ricorrente, la quale sì rivolgeva al AP affermando che per consegnare dell'opera - chiesta dal AP direttamente al suo dante causa, RI HI RI, presente all'evento - ella avrebbe preteso il 75% del ricavato della sua vendita. Dunque, la richiesta di consegna risulta essere stata rivolta dall'Avv. AP a RI HI RI, e non alla IC;
questa, tuttavia, presente alla richiesta, ha minacciato dì ostacolare la consegna, condizionandola al pagamento di una somma non dovuta, così integrando il fumus del reato di tentata estorsione. 1.3. Tale ricostruzione evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato, ovvero la minaccia di un male ingiusto (la pretesa illecita del 75% del prezzo 3 di vendita dell'opera), ed il danno (la mancata consegna di un dipinto del quale AP era proprietario. 2. Il terzo motivo, che contesta la sussistenza del fumus del reato previsto dall'art. 518 -sexies cod. pen., è infondato. 2.1. In via preliminare, il Collegio intende riaffermare che, contrariamente a quanto dedotto, in tema di beni culturali, il riferimento contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte delle autorità competenti (cfr., Sez. 3, n. 21400 del 15/02/2005, Pavoncelli, Rv. 231638; Sez. 3, n. 30653 del 05/06/2024, Noviello, Rv. 286801). 2.2. Tale condiviso e ribadito principio, sebbene sia contestato nel ricorso, non risulta, tuttavia, rilevante nel caso di specie a fronte della necessità di riqualificare la condotta contestata, inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 518-ter cod. pen., nel delitto di autoricícIaggio: riqualificazione giuridica del fatto, certamente riservata al giudice di legittimità, che non determina la mutazione del fatto stesso ovvero l'illegittimità del provvedimento che conteneva l'originaria qualificazione giuridica. Il Collegio ritiene, infatti, che sia estensibile al riciclaggio, al reimpiego di denaro, e all'autoriciclaggio - con riguardo a quest'ultimo delitto, con le precisazioni che di seguito si esporranno - il principio di diritto, affermato per la ricettazione secondo cui allorquando la non punibilità (o la punibilità "a querela") del reato presupposto prevista dall'art. 649 cod. pen. si riferisce alla particolare qualità (coniuge, ascendente, discendente, affine, fratello, sorella) della persona offesa sussiste ugualmente il delitto di ricettazione, poiché sono presenti tutti gli elementi costitutivi del "reato presupposto", alla cui realizzazione possono concorrere soggetti privi delle qualità personali, in presenza delle quali è prevista la "non punibilità" ovvero la "punibilità a querela" (Sez. 2, n. 8384 del 05/12/1990, dep. 1991, Di Lello, Rv. 188008). 2.3. La ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio puniscono, infatti, condotte funzionali e reimmettere nel circuito economico legale beni di provenienza illecita, occultandone l'origine. Tale finalità, che individua l'oggetto della condotta penalmente rilevante, persiste anche se il reato presupposto non è punibile a causa della qualità soggettive dell'autore. Il bene provento di un reato consumato da persona non punibile per qualità soggettive, infatti, ha, comunque, lo stigma dell'illegalità, essendo stato appreso con una condotta oggettivamente delittuosa. 4 Pertanto, i trasferimenti successivi di tale bene, carpito illecitamente, sono sicuramente idonei ad integrare i reati di riciclaggio e reimpiego di denaro. Un distinguo deve tuttavia essere effettuato per il delitto di autoriciclaggio. Mentre per i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego l'autore del delitto derivato non può coincidere con l'autore del delitto presupposto, nell'autoriciclaggio tale coincidenza "struttura" il delitto, sicché, essendo l'art. 648-ter.1 cod. pen. incluso tra i reati per i quali è operativa l'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen., occorre verificare in che termini la stessa refluisca sulla punibilità della condotta derivata. Si riafferma infatti che il delitto dì autoriciclaggio per quanto sia volto a tutela dell'ordine economico, tutela anche il patrimonio e, comunque, è compreso nel titolo XIII del codice penale, sicché per espressa disposizione dell'art. 649 cod. pen., non è punibile se commesso in danno delle persone legate all'autore da vincoli civili o di sangue (Sez. 2, n. 17641 del 26/01/2024, Gallotti, Rv. 286305). La qualità soggettiva che rende operativa l'esimente, tuttavia, può essere generata non solo da un "vincolo di sangue", ma anche da un "vincolo civile" rescindibile, come il matrimonio o l'unione civile. Nel caso in cui la qualità soggettiva dell'autore, che potrebbe rendere operativa l'esimente sia un vincolo civile, è possibile che il reato presupposto venga consumato quando sussiste il vincolo, mentre il reato derivato - ovvero l'autoricidaggio - venga consumato quando il vincolo è rescisso. E' per questo che occorre verificare, in concreto, se nel tempo in cui sono state consumate le condotte che integrano l'autoriciclaggio, sussisteva il vincolo civile. 2.4. Si ritiene pertanto che il principio in base al quale i reati che colpiscono condotte funzionali ad immettere nel circuito legale beni di provenienza illecita, quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, sussistono anche se il reato presupposto non è punibile a causa delle qualità soggettive dell'autore (ai sensi dell'art. 649 cod. pen.), essendo sufficiente dimostrare che il bene è stato appreso, in origine, con una condotta oggettivamente illecita sia estensibile anche al reato di autoriciclaggio, ma ciò solo nei casi in cui i vincoli che rendono operativa l'esimente siano di natura "civile" e siano stati rescissi nel momento in cui viene consumato il reato derivato: se detta ultima condizione non si verifica, la non punibilità del reato presupposto finisce inevitabilmente per riverberarsi sul reato derivato, rendendo anch'esso non punibile. 2.5. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene che, nella fattispecie: (a) il reato presupposto debba essere individuato non in un ipotetico "furto" consumato da persone diverse dalla IC ma nel reato di "appropriazione indebita", consumato direttamente dalla ricorrente stessa;
(b) tale reato-presupposto non sia punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen. in relazione allo stato di coniugio di TA IC con RI HI RI, sussistente al momento 5 dell'interversio possessionis (come accertato dalla sentenza n. 2827 del 2014 del Tribunale di Roma); (c ) tuttavia, lo stato di coniugio, nel 2018, all'atto del trasferimento del quadro da parte della IC ad altri al fine di garantire un prestito e di occultarne la provenienza delittuosa, non sussisteva, essendo già intervenuto il divorzio dall'ex marito HI RI;
(d) identificato il reato presupposto in un delitto - l'appropriazione indebita - posto in essere dalla stessa ricorrente, il successivo trasferimento dell'opera illecitamente appresa, quando la IC non era più legata dal vincolo matrimoniale con HI RI, integra un "investimento" e, dunque, per le ragioni precedentemente esposte, consente di ritenere configurato il fumus del reato previsto dall'articolo 648-ter.1 cod. pen. In particolare, l'attività investigativa richiamata nel provvedimento impugnato ha, infatti, consentito di accertare che l'opera era stata consegnata in garanzia dalla IC a tale Canio AN ZZ, a fronte di un prestito, sicché era stata oggetto di un "investimento", con l'evidente scopo di far circolare il bene, senza che fosse identificabile la sua provenienza delittuosa. 3. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente contesta la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 388 cod. pen. rilevando come il decreto ingiuntivo non adempiuto era stato emesso nei confronti di RI HI RI, sicché nessuna condotta ostativa all'adempimento avrebbe potuto esserle addebitata. La doglianza è infondata per le seguenti ragioni: - in primo luogo, si osserva che - allo stato - la fase nel quale il procedimento versa non consente di verificare se l'imputazione, ora solo provvisoria, avrà una struttura definitiva di tipo concorsuale, il che consentirebbe di ritenere legittima l'accusa elevata nei confronti della IC, che assumerebbe la veste di concorrente esterno di un reato proprio, quale quello previsto dall'art. 388, comma 1, cod. pen.; - a ciò si aggiunge che, in sede di riesame, non è verificabile la tempestività della querela. Sul punto il Collegio riafferma, infatti, che la questione dell'improcedibilità per difetto di querela del reato ipotizzato esula dall'ambito del giudizio di legittimità sulla decisione di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, perché attiene al merito (Sez. 2, n. 30675 del 26/06/2013, De Rosa, Rv. 257067). 4. Con il quinto motivo la ricorrente deduce , , altresì, che, poiché RI HI RI aveva chiesto il risarcimento del danno, e non la restituzione dell'opera, nel procedimento penale a carico di TA IC per il reato di appropriazione indebita, AN AP avrebbe perso il diritto alla restituzione, poiché a tale diritto avrebbe implicitamente rinunciato il suo dante causa, RI HI RI. 6 La doglianza non è consentita in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità: il Collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419; e con riguardo alle misure cautelari personali: Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217). 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.