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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/12/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1894 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2024, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Mariangela Ghergo e
IE EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in
Potenza alla via del Seminario Maggiore n. 37/39;
RICORRENTE
E
(già ) (C.F. e P.I.: ) in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro
Arcucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 188, presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Porretti, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato, l'attrice
[...]
conveniva in giudizio la (già ), Parte_1 CP_3 Controparte_2 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare la grave negligenza e il grave inadempimento posto in essere dalla convenuta al momento CP_2
della negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge sia di
Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art. 23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28,
30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio
1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n.
11522/1998; linee guida ABI Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid;
art
. 21, lett. a, del Tuf -D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) sia per la violazione dell'art. 21 del D.lgs. 24.2.98 n.58 (T.U.I.F) e con gli artt. 28, 31, 39 e 40 e
42 del Regolamento Consob n. 16190/2007 … Accertare e dichiarare la grave negligenza della banca con condanna della stessa al risarcimento dei danni pari
Cont all'importo investito come calcolato dall' e il riconoscimento della rivalutazione monetaria ovvero la somma complessiva di € 30.597,77 oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo … il grave inadempimento di natura contrattuale posto in essere dalla al momento della negoziazione dei titoli e per l'effetto dichiarare la CP_2
risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. e condannare la banca alla restituzione delle somme oltre comunque al risarcire il danno pari ad € 30.597,77 pari alla somma riconosciuta in sede arbitrale … Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per i danni subiti dall'investitore per violazione dei contratti di intermediazione finanziaria … Accertare e dichiarare che non Controparte_2
ha fornito alla signora adeguata informativa in relazione alle Parte_1
caratteristiche e alla rischiosità̀ dell'emittente ( medesima) e Controparte_2 degli strumenti finanziari acquistati … Accertare e dichiarare che le operazioni di acquisto delle azioni di erano inadeguate rispetto alle reali Controparte_2
caratteristiche della ricorrente e che non ha provveduto ad alcuna verifica di CP_2
adeguatezza delle singole operazioni di investimento … condannare Controparte_2
al risarcimento del danno patito dalla signora in subordine,
[...] Parte_1
Cont con condanna di a risarcire il danno per gli stessi motivi. Con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio …da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostengo deduceva che la ricorrente in più occasioni dal 2014 al 2015 aveva acquistato vari pacchetti di titoli illiquidi emessi da per l'importo Controparte_2 complessivo di € 30.027,25, e più precisamente: in data 11/12/2014 sottoscriveva n.
2386 BPB CUM BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 21.354,70; in data 29.05.2015 sottoscriveva n. 916 BPB CUM BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 8.198,20; in data 17.06.2015 sottoscriveva n. 53 BPB CUM
BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 474,35.
La ricorrente, con l'azione intrapresa chiedeva l'annullamento dei contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione delle norme in materia di Controparte_2 intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario/emittente quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi.
Contr Quindi evidenziava di aver investito l'Arbitro per le OV AN ( che con decisione n. 3336 del 18/01/2021, accoglieva il ricorso e riconosceva un risarcimento danni pari ad € 30.597,77 oltre gli interessi legali dalla data della decisione Contr sino al soddisfo.
A fronte di ciò, la ricorrente ha evocato in giudizio (già CP_3 Controparte_2
) per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o
[...]
risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di e l'emissione delle consequenziali Controparte_2
statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio la resistente, che chiedeva all'adito Tribunale di voler “… dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
… rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto … nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità o disporre la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate … e disporne la restituzione entro i suddetti limiti e comunque in misura non superiore a quella richiesta ex adverso, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di frutti civili, nella misura di euro 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB
6.5%, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della CP_2
Cont dei titoli oggetto di contestazione per cui è causa … quantificare le somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_2
Cont valore delle azioni al momento dell'acquisto delle stesse, ed il controvalore Cont residuo delle azioni, al netto delle azioni assegnate al ricorrente a titolo gratuito,
e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto (i) del grave concorso colposo del ricorrente, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di frutti civili, nella misura di euro 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB 6.5%. … con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
A sostegno eccepiva la parziale prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla ricorrente.
Deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le OV AN a costituire valida prova, in quanto non gli si può riconoscere il valore di lodo arbitrale.
Cont Sosteneva che gli investimenti nei titoli per cui è causa, erano sorretti da validi contratti quadro di intermediazione finanziaria, sottoscritti dagli attori e dalla CP_2
Inoltre, sottolineava l'esatto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione si poteva configurare nella condotta tenuta CP_2 dall'odierna resistente. Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio CP_2 di liquidità dei titoli, era contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e che sarebbe stato fuorviante considerare le azioni per cui è causa CP_2
con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dalla ricorrente, attestavano un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa.
Infine, ed in caso di accoglimento della domanda la somma da riconoscersi, avrebbe dovuto essere al netto dei frutti civili percepiti nel corso del rapporto di € 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB 6.5%.
3) La causa istruita per via documentale all'udienza del 19/11/2025 precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e repliche è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Tale prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2014 al 2015 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date.
Parte ricorrente procedeva all'invio di un reclamo in data 01/10/2018 e successivamente investiva l'Arbitro per le OV AN con il ricorso n. 4950 che veniva esaminato nella seduta del 11/01/2021, entrambi interruttivi del corso della prescrizione che, comunque, non si era verificata alla data di instaurazione del presente giudizio, considerato che il primo acquisto è stato effettuato in data 11712/2014 ed il ricorso è stato notificato in data 24/06/2024, quando il termine decennale non era ancora decorso, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Comunque, richiamando i recenti orientamenti della Suprema Corte, da ultimo Cass. civ. n. 29328/2024, che ha sostenuto, in particolare (e con particolare vigore), che la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012) non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. civ., n. 2066/2023).
5) In atti sono prodotti i contratti quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli, con le profilature del cliente.
I contratti sopra specificati affidano il servizio a la Controparte_2
resistente a tal uopo non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza allegata da parte ricorrente, anzi ha confermato gli ordini di acquisto sottoscritti dalla ricorrente con Controparte_2
Pacifico, quindi, è il ruolo oltre che di emittente anche di intermediario assunto da
[...]
nell'esecuzione dei contratti, in relazione agli ordini di investimento Controparte_2 sopra riportati per l'acquisto dei titoli di , per il controvalore Controparte_2 di € 30.027,25 come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato e, comunque, risultante anche dagli estratti conto allegati in atti.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto dalla Controparte_2
ricorrente, deve ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
6) Come sopra evidenziato la ricorrente investiva A.C.F., con ricorso n. 4950 che veniva esaminato nella seduta del 11/01/2021 e definito con decisione n. 3336 del
18/01/2021. Nello specifico, costituisce idonea prova anche la decisione emessa dall'A.C.F. – Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera
CONSOB n. 19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n.
179/2007 del 08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., anche se trattatasi di un documento privo di efficacia probatoria piena, - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n. 5260 e
Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da Trib.
Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno 1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca. La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero
Contr chiuso. Di conseguenza, sulla base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle
Contr controversie instaurate tra cliente ed intermediari bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti, sono idonee, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare la domanda della ricorrente. Contr
7) Dalla decisione dell' emerge quanto segue: “… Sulla profilatura delle azioni di che trattasi, il fatto che l'Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari prima un profilo di "rischio basso" e successivamente "media" e circostanza già criticamente rilevata da questo Collegio, "in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi" (v., tra le tante, Decisione n. 2458 del 10 aprile 2020).
4. Le operazioni di investimento contestate debbono considerarsi complessivamente inadeguate anche in ragione dell'eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dalla nel dossier titoli di parte Ricorrente. In CP_2
fattispecie analoghe questo Collegio ha già avuto modo di rilevare come sia "di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è - potrebbe dirsi - di per sé strutturalmente inadeguato" (Decisione n. 2375 del 25 marzo 2020). 5.
Quanta alla contestata violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, deve preliminarmente rilevarsi come la non considerando illiquidi i propri titoli, CP_2
abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti. Sulla natura illiquida delle azioni emesse dalla il Collegio in analoghe CP_2
occasioni si è così espresso: "la difesa del resistente è basata sulla - apodittica - affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [ ... ] se è vero che la liquidità, cosi come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [ ... ] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido
- come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [ ... ] - è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [ ... ] Orbene, poiché nel caso di specie l
'intermediario - per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 - si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso "classificate" come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l 'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione" (da ultimo
Decisione n. n. 2454 del 10 aprile 2020).
6. In generale, l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico … In accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, il
Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 30.597,77 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo …”.
Da evidenziare che in materia, ed in fattispecie similare a quella che ci occupa, avente ad oggetto sempre l'acquisto di titoli illiquidi di , l'Arbitro Controparte_2
Contr per le OV AN ( , si è pronunciato più volte a seguito di ricorso presentato dai vari acquirenti dei titoli illiquidi, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Contr A tal uopo si evidenzia anche la decisione dell' n. 5073 del 8/02/2022, nella quale si legge che “… È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato … È avviso del Collegio che … il danno possa essere liquidato in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso, ... Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario…”.
Quindi, il Collegio con la decisione n. 3336 del 18/01/2021 sopra riportata accoglieva il ricorso e dichiarava l'intermediario, tenuto a Controparte_2
corrispondere alla ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma investita di € 30.597,77, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo. 8) Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto dei titoli illiquidi, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte ricorrente;
pacifico, risulta il duplice ruolo di
[...]
di emittente dei titoli e di intermediario, assunto nell'esecuzione Controparte_2
dei contratti, in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di , Controparte_2
come confermato dalla parte resistente con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Controparte_2
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
9) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra la ricorrente e la stessa Controparte_2 [...]
, oggi Controparte_2 CP_3
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento Consob, anche perché i questionari MIFID prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente.
Come risulta dalla documentazione agli atti, i titoli per cui è causa sono stati emessi da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi CP_2 Controparte_2
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di , quale intermediario che ha curato l'investimento in titoli Controparte_2 dalla medesima emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità della natura illiquida in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n.
18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così
Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità dell'investimento, era onere di provare di aver Controparte_2
fornito detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di titoli altamente rischiosi, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la CONSOB, dettava la condotta che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti Consob, medio tempore vigenti, tende a consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte attrice, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore dei titoli acquistati;
a rendere più consapevoli l'attore non ha giovato l'atteggiamento assunto da di ritenere le proprie Controparte_2 azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio “medio”, essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità
“alta”, trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
Si ribadisce che la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli obblighi di informazione che l 'intermediario, in quanta tale, e tenuto ad osservare nei confronti della clientela, ancorché quando l'intermediario risulti anche emittente, non può solo limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati. Né l'Intermediario resistente ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuto assolvimento del particolare onere informativo stabilito dal Regolamento CONSOB n. 16190/2007, secondo cui gli Intermediari forniscono ai clienti al dettaglio una descrizione, della politica seguita in materia di conflitti di interessi. Anche in relazione a tale aspetto l'Intermediario non risulta di aver consegnato al cliente documentazione idonea a rendere un'informazione specifica al riguardo, tra cui, in primis, il documento di “Sintesi della Politica dei conflitti di interesse”.
9.1) Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento e della posizione dell'intermediario, avente ad oggetto titoli illiquidi, va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dalla ricorrente e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n.
26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_2 dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di acquisto, Controparte_2
essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
10) Va rilevato che dall'importo della domanda pari ad € 30.027,00 vanno detratte le somme ricevute dalla ricorrente a titolo di rendimenti, e specificamente € 4.357,17, a titolo di cedole, come dedotto e documentato dalla convenuta Controparte_3
Mentre, non può trovare applicazione, quanto richiesto da parte convenuta relativamente alla detrazione, dal capitale investito il valore di potenziale scambio delle azioni, poiché
è di ostacolo la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del
17/12/2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario Tale provvedimento di sospendere la Controparte_2
negoziazione dei titoli sopra specificato ha di fatto azzerato ogni possibile forma di recuperare parte del valore investito.
Pertanto, la somma che deve essere restituita è pari alla differenza tra € 30.027,00 quale valore nominale dei titoli all'atto degli acquisti ed € 4.357,17, quale rendimento ricevuto, quindi, la somma di € 25.669,83. 10.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo degli attori di restituire a , ora le Controparte_2 CP_3
azioni oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
11) Sulla somma, sono dovuti gli interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo, sulla somma di € 25.669,83.
12) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria, ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio.
13) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
14) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1894/2024, tra (ricorrente) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente), Controparte_3
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiara la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti in giudizio, intercorsi tra la ricorrente
Contr e la resistente , ora nonché la risoluzione CP_2 Controparte_2 CP_2
dei contratti di acquisto dei titoli illiquidi, stipulati con l'intermediazione di
[...]
, ora per grave inadempimento della resistente, e Controparte_2 CP_3 per l'effetto:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente , della somma di € 25.669,83, Parte_1 oltre interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo sulla somma di € 25.669,83; - condanna la ricorrente a restituire in favore di i titoli sopra Controparte_3
menzionati oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Controparte_3 liquidate in € 5.810,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Potenza lì, 24/12/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1894 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2024, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Mariangela Ghergo e
IE EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in
Potenza alla via del Seminario Maggiore n. 37/39;
RICORRENTE
E
(già ) (C.F. e P.I.: ) in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro
Arcucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 188, presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Porretti, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato, l'attrice
[...]
conveniva in giudizio la (già ), Parte_1 CP_3 Controparte_2 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare la grave negligenza e il grave inadempimento posto in essere dalla convenuta al momento CP_2
della negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge sia di
Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art. 23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28,
30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio
1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n.
11522/1998; linee guida ABI Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid;
art
. 21, lett. a, del Tuf -D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) sia per la violazione dell'art. 21 del D.lgs. 24.2.98 n.58 (T.U.I.F) e con gli artt. 28, 31, 39 e 40 e
42 del Regolamento Consob n. 16190/2007 … Accertare e dichiarare la grave negligenza della banca con condanna della stessa al risarcimento dei danni pari
Cont all'importo investito come calcolato dall' e il riconoscimento della rivalutazione monetaria ovvero la somma complessiva di € 30.597,77 oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo … il grave inadempimento di natura contrattuale posto in essere dalla al momento della negoziazione dei titoli e per l'effetto dichiarare la CP_2
risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. e condannare la banca alla restituzione delle somme oltre comunque al risarcire il danno pari ad € 30.597,77 pari alla somma riconosciuta in sede arbitrale … Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per i danni subiti dall'investitore per violazione dei contratti di intermediazione finanziaria … Accertare e dichiarare che non Controparte_2
ha fornito alla signora adeguata informativa in relazione alle Parte_1
caratteristiche e alla rischiosità̀ dell'emittente ( medesima) e Controparte_2 degli strumenti finanziari acquistati … Accertare e dichiarare che le operazioni di acquisto delle azioni di erano inadeguate rispetto alle reali Controparte_2
caratteristiche della ricorrente e che non ha provveduto ad alcuna verifica di CP_2
adeguatezza delle singole operazioni di investimento … condannare Controparte_2
al risarcimento del danno patito dalla signora in subordine,
[...] Parte_1
Cont con condanna di a risarcire il danno per gli stessi motivi. Con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio …da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostengo deduceva che la ricorrente in più occasioni dal 2014 al 2015 aveva acquistato vari pacchetti di titoli illiquidi emessi da per l'importo Controparte_2 complessivo di € 30.027,25, e più precisamente: in data 11/12/2014 sottoscriveva n.
2386 BPB CUM BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 21.354,70; in data 29.05.2015 sottoscriveva n. 916 BPB CUM BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 8.198,20; in data 17.06.2015 sottoscriveva n. 53 BPB CUM
BONUS SHS, per un controvalore complessivo pari ad € 474,35.
La ricorrente, con l'azione intrapresa chiedeva l'annullamento dei contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione delle norme in materia di Controparte_2 intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario/emittente quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi.
Contr Quindi evidenziava di aver investito l'Arbitro per le OV AN ( che con decisione n. 3336 del 18/01/2021, accoglieva il ricorso e riconosceva un risarcimento danni pari ad € 30.597,77 oltre gli interessi legali dalla data della decisione Contr sino al soddisfo.
A fronte di ciò, la ricorrente ha evocato in giudizio (già CP_3 Controparte_2
) per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, inefficacia e/o
[...]
risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di e l'emissione delle consequenziali Controparte_2
statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio la resistente, che chiedeva all'adito Tribunale di voler “… dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
… rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto … nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità o disporre la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate … e disporne la restituzione entro i suddetti limiti e comunque in misura non superiore a quella richiesta ex adverso, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di frutti civili, nella misura di euro 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB
6.5%, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della CP_2
Cont dei titoli oggetto di contestazione per cui è causa … quantificare le somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_2
Cont valore delle azioni al momento dell'acquisto delle stesse, ed il controvalore Cont residuo delle azioni, al netto delle azioni assegnate al ricorrente a titolo gratuito,
e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto (i) del grave concorso colposo del ricorrente, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di frutti civili, nella misura di euro 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB 6.5%. … con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
A sostegno eccepiva la parziale prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalla ricorrente.
Deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le OV AN a costituire valida prova, in quanto non gli si può riconoscere il valore di lodo arbitrale.
Cont Sosteneva che gli investimenti nei titoli per cui è causa, erano sorretti da validi contratti quadro di intermediazione finanziaria, sottoscritti dagli attori e dalla CP_2
Inoltre, sottolineava l'esatto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione si poteva configurare nella condotta tenuta CP_2 dall'odierna resistente. Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio CP_2 di liquidità dei titoli, era contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e che sarebbe stato fuorviante considerare le azioni per cui è causa CP_2
con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dalla ricorrente, attestavano un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa.
Infine, ed in caso di accoglimento della domanda la somma da riconoscersi, avrebbe dovuto essere al netto dei frutti civili percepiti nel corso del rapporto di € 6.777,82 a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni BPB 6.5%.
3) La causa istruita per via documentale all'udienza del 19/11/2025 precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e repliche è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Tale prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2014 al 2015 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date.
Parte ricorrente procedeva all'invio di un reclamo in data 01/10/2018 e successivamente investiva l'Arbitro per le OV AN con il ricorso n. 4950 che veniva esaminato nella seduta del 11/01/2021, entrambi interruttivi del corso della prescrizione che, comunque, non si era verificata alla data di instaurazione del presente giudizio, considerato che il primo acquisto è stato effettuato in data 11712/2014 ed il ricorso è stato notificato in data 24/06/2024, quando il termine decennale non era ancora decorso, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Comunque, richiamando i recenti orientamenti della Suprema Corte, da ultimo Cass. civ. n. 29328/2024, che ha sostenuto, in particolare (e con particolare vigore), che la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012) non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. civ., n. 2066/2023).
5) In atti sono prodotti i contratti quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli, con le profilature del cliente.
I contratti sopra specificati affidano il servizio a la Controparte_2
resistente a tal uopo non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza allegata da parte ricorrente, anzi ha confermato gli ordini di acquisto sottoscritti dalla ricorrente con Controparte_2
Pacifico, quindi, è il ruolo oltre che di emittente anche di intermediario assunto da
[...]
nell'esecuzione dei contratti, in relazione agli ordini di investimento Controparte_2 sopra riportati per l'acquisto dei titoli di , per il controvalore Controparte_2 di € 30.027,25 come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato e, comunque, risultante anche dagli estratti conto allegati in atti.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto dalla Controparte_2
ricorrente, deve ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
6) Come sopra evidenziato la ricorrente investiva A.C.F., con ricorso n. 4950 che veniva esaminato nella seduta del 11/01/2021 e definito con decisione n. 3336 del
18/01/2021. Nello specifico, costituisce idonea prova anche la decisione emessa dall'A.C.F. – Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera
CONSOB n. 19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n.
179/2007 del 08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., anche se trattatasi di un documento privo di efficacia probatoria piena, - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n. 5260 e
Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da Trib.
Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno 1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca. La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero
Contr chiuso. Di conseguenza, sulla base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle
Contr controversie instaurate tra cliente ed intermediari bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti, sono idonee, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare la domanda della ricorrente. Contr
7) Dalla decisione dell' emerge quanto segue: “… Sulla profilatura delle azioni di che trattasi, il fatto che l'Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari prima un profilo di "rischio basso" e successivamente "media" e circostanza già criticamente rilevata da questo Collegio, "in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi" (v., tra le tante, Decisione n. 2458 del 10 aprile 2020).
4. Le operazioni di investimento contestate debbono considerarsi complessivamente inadeguate anche in ragione dell'eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dalla nel dossier titoli di parte Ricorrente. In CP_2
fattispecie analoghe questo Collegio ha già avuto modo di rilevare come sia "di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è - potrebbe dirsi - di per sé strutturalmente inadeguato" (Decisione n. 2375 del 25 marzo 2020). 5.
Quanta alla contestata violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, deve preliminarmente rilevarsi come la non considerando illiquidi i propri titoli, CP_2
abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti. Sulla natura illiquida delle azioni emesse dalla il Collegio in analoghe CP_2
occasioni si è così espresso: "la difesa del resistente è basata sulla - apodittica - affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [ ... ] se è vero che la liquidità, cosi come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [ ... ] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido
- come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [ ... ] - è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [ ... ] Orbene, poiché nel caso di specie l
'intermediario - per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 - si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso "classificate" come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l 'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione" (da ultimo
Decisione n. n. 2454 del 10 aprile 2020).
6. In generale, l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico … In accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati, il
Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 30.597,77 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo …”.
Da evidenziare che in materia, ed in fattispecie similare a quella che ci occupa, avente ad oggetto sempre l'acquisto di titoli illiquidi di , l'Arbitro Controparte_2
Contr per le OV AN ( , si è pronunciato più volte a seguito di ricorso presentato dai vari acquirenti dei titoli illiquidi, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Contr A tal uopo si evidenzia anche la decisione dell' n. 5073 del 8/02/2022, nella quale si legge che “… È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato … È avviso del Collegio che … il danno possa essere liquidato in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso, ... Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario…”.
Quindi, il Collegio con la decisione n. 3336 del 18/01/2021 sopra riportata accoglieva il ricorso e dichiarava l'intermediario, tenuto a Controparte_2
corrispondere alla ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma investita di € 30.597,77, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo. 8) Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto dei titoli illiquidi, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte ricorrente;
pacifico, risulta il duplice ruolo di
[...]
di emittente dei titoli e di intermediario, assunto nell'esecuzione Controparte_2
dei contratti, in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di , Controparte_2
come confermato dalla parte resistente con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Controparte_2
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
9) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra la ricorrente e la stessa Controparte_2 [...]
, oggi Controparte_2 CP_3
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento Consob, anche perché i questionari MIFID prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente.
Come risulta dalla documentazione agli atti, i titoli per cui è causa sono stati emessi da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi CP_2 Controparte_2
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso parte ricorrente ha lamentato l'inadempimento di , quale intermediario che ha curato l'investimento in titoli Controparte_2 dalla medesima emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità della natura illiquida in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n.
18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così
Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità dell'investimento, era onere di provare di aver Controparte_2
fornito detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di titoli altamente rischiosi, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la CONSOB, dettava la condotta che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti Consob, medio tempore vigenti, tende a consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte attrice, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore dei titoli acquistati;
a rendere più consapevoli l'attore non ha giovato l'atteggiamento assunto da di ritenere le proprie Controparte_2 azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio “medio”, essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità
“alta”, trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
Si ribadisce che la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli obblighi di informazione che l 'intermediario, in quanta tale, e tenuto ad osservare nei confronti della clientela, ancorché quando l'intermediario risulti anche emittente, non può solo limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati. Né l'Intermediario resistente ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuto assolvimento del particolare onere informativo stabilito dal Regolamento CONSOB n. 16190/2007, secondo cui gli Intermediari forniscono ai clienti al dettaglio una descrizione, della politica seguita in materia di conflitti di interessi. Anche in relazione a tale aspetto l'Intermediario non risulta di aver consegnato al cliente documentazione idonea a rendere un'informazione specifica al riguardo, tra cui, in primis, il documento di “Sintesi della Politica dei conflitti di interesse”.
9.1) Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento e della posizione dell'intermediario, avente ad oggetto titoli illiquidi, va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dalla ricorrente e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n.
26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_2 dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di acquisto, Controparte_2
essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
10) Va rilevato che dall'importo della domanda pari ad € 30.027,00 vanno detratte le somme ricevute dalla ricorrente a titolo di rendimenti, e specificamente € 4.357,17, a titolo di cedole, come dedotto e documentato dalla convenuta Controparte_3
Mentre, non può trovare applicazione, quanto richiesto da parte convenuta relativamente alla detrazione, dal capitale investito il valore di potenziale scambio delle azioni, poiché
è di ostacolo la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del
17/12/2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario Tale provvedimento di sospendere la Controparte_2
negoziazione dei titoli sopra specificato ha di fatto azzerato ogni possibile forma di recuperare parte del valore investito.
Pertanto, la somma che deve essere restituita è pari alla differenza tra € 30.027,00 quale valore nominale dei titoli all'atto degli acquisti ed € 4.357,17, quale rendimento ricevuto, quindi, la somma di € 25.669,83. 10.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo degli attori di restituire a , ora le Controparte_2 CP_3
azioni oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
11) Sulla somma, sono dovuti gli interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo, sulla somma di € 25.669,83.
12) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria, ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio.
13) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
14) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1894/2024, tra (ricorrente) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente), Controparte_3
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiara la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti in giudizio, intercorsi tra la ricorrente
Contr e la resistente , ora nonché la risoluzione CP_2 Controparte_2 CP_2
dei contratti di acquisto dei titoli illiquidi, stipulati con l'intermediazione di
[...]
, ora per grave inadempimento della resistente, e Controparte_2 CP_3 per l'effetto:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della ricorrente , della somma di € 25.669,83, Parte_1 oltre interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo sulla somma di € 25.669,83; - condanna la ricorrente a restituire in favore di i titoli sopra Controparte_3
menzionati oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Controparte_3 liquidate in € 5.810,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Potenza lì, 24/12/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante