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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2024, n. 47624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47624 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO.TL., nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gian... Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47624 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Bologna condannava CO.TL. alla pena di nove mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della ... (...) s.p.a., omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2015, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca per equivalente del profitto del reato di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza di euro 1.220.581,00. Con sentenza del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, CO.TL., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., delle norme di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 1 d.P.R. n. 633/1972, nonché violazione degli artt. 192, 530, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che l'interpretazione della norma di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 contenuta nella motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della circostanza che VIVA non versata, oltre che risultare dalla dichiarazione, deve essere anche dovuta in base a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa. Conseguentemente, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se VIVA indicata in dichiarazione fosse dovuta e, in ipotesi, in che termini lo fosse ai fini del superamento o meno della soglia di punibilità. Richiama, in proposito, i dati emergenti dall'elaborato del consulente tecnico, dott.ssa Giovanna Bolognese, secondo i quali era intervenuta una falsificazione ed alterazione dei dati di bilancio della ... (...) s.p.a. per l'anno 2015, attraverso un fittizio incremento di ricavi di vendita per euro 5.000,000,00, per cui l'operazione descritta e posta a bilancio non aveva alcun aggancio o substrato sostanziale, esistendo solo sulla carta, senza che in concreto fosse stata effettuata alcuna prestazione di servizi o cessione di beni. Sostiene, quindi, che, poiché la voce che indicava un fittizio incremento dei ricavi di vendita per euro 5.000.000,00, apposta nel bilancio dell'impresa del 2015, era del tutto sfornita di fondamento e base economica, poiché non era stata eseguita alcuna operazione cui applicare il tributo, occorreva rideterminare il debito IVA effettivo in misura sotto soglia e così pervenire ad una pronuncia liberatoria nei confronti 2 dell'imputato. Del resto, se il ricorrente avesse omesso di presentare la dichiarazione IVA sarebbe incorso nella contestazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, usufruendo del regime ricostruttivo della soglia d'imposta evasa secondo lo standard della prevalenza del debito effettivo su quello (non dichiarato) computato in sede tributaria.
3. E' pervenuta memoria dell'avv. Luca Moser, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Tanto premesso, la Corte di merito, nel prendere in esame l'analogo motivo di appello, ha precisato che il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale, atteso che la presentazione della dichiarazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato e l'agente deve rappresentarsi che l'oggetto della condotta omissiva è proprio il debito 3 dichiarato, non quello risultante aliunde, poiché la fattispecie non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato, con la conseguenza che il reato non è integrato qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. Aggiunge la Corte territoriale che le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000, i quali ben possono concorrere con il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. L'argomentare della Corte di appello di Bologna è conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte. Si è infatti affermato che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552) e l'imposta dovuta, di regola, è proprio quella indicata nel rigo VL38 di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa (Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Frucella, Rv. 275686). Soltanto incongruenze eventualmente rilevabili in base alla mera analisi della dichiarazione possono consentire di eventualmente "rettificare" l'importo dal contribuente riconosciuto come dovuto, mentre - come le sentenze citate hanno espressamente affermato - laddove la diversa quantificazione dell'imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nel solco di questo orientamento deve essere ricondotta la decisione (Sez. 3, n. 9049, 05/12/2012, dep. 2013, Mannone, n.m.) in cui si è ritenuto irrilevante che il contribuente non avesse compilato l'ultimo rigo della dichiarazione (dedicato all'appostazione dell'importo a debito risultante), atteso che l'analisi della dichiarazione consentiva, in base ai dati in essa indicati, di liquidare agevolmente l'imposta dovuta come superiore alla soglia penalmente rilevante. Coerentemente con il descritto orientamento, che prescinde dalla non corrispondenza del debito dichiarato con quello (in ipotesi diverso) risultante dalla contabilità dell'impresa, essendo la fattispecie strutturata essenzialmente sul debito indicato in dichiarazione, ovverosia il debito "dichiarato dovuto", nella pronuncia Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 in un 4 caso in cui era stato falsamente indicata in dichiarazione l'entità dell'importo dichiarato come versato ai fini IVA in sede di acconti periodici. Nell'esame di tale vicenda è stato ribadito che, al di là di un eventuale errore di calcolo che sia evidente dalla mera lettura della dichiarazione annuale e che consenta di immediatamente comprendere che l'importo in essa indicato come dovuto sia superiore alla soglia di punibilità, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è proprio - e soltanto - l'importo "dichiarato dovuto". Ed è stato anche affermato che, laddove la dichiarazione presentata sia falsa, sussistendone gli estremi ricorreranno le ipotesi di reato dichiarative previste dagli artt. 2, 3 o 4 d.lgs. 74/2000, le quali potranno anche concorrere con il reato di omesso versamento, ma soltanto laddove questo sia, nella sua materialità, sussistente, vale a dire quando la dichiarazione di per sé indichi (quantomeno) un'imposta dovuta superiore alla soglia di non punibilità che non sia poi di fatto versata (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43569 del 13/09/2023, Giarè, Rv. 285315; Sez. 3, n. 32731 del 09/06/2023, Sicignano). Nel caso di specie risulta, dal testo della motivazione della sentenza impugnata, che il debito erariale dichiarato era complessivamente pari a 1.220.581,00 euro e che autore della dichiarazione era l'odierno ricorrente, all'epoca legale rappresentante della società. I giudici del merito hanno fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi sopra richiamati e con motivazione ineccepibile sul piano del diritto, rilevato che il debito erariale, risultante in base alle dichiarazione annuale del 2015, non era stato versato entro il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta per l'anno successivo, hanno escluso ogni rilievo sulla obbligazione di versamento dell'imposta della alterazione dei dati di bilancio fatta rilevare nella consulenza contabile dalla dott.ssa Giovanna Bolognese. Contrariamente all'assunto difensivo, non si tratta di una interpretazione formalistica della norma incriminatrice, bensì di interpretazione letterale a presidio del principio di legalità.
2. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gian... Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47624 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Bologna condannava CO.TL. alla pena di nove mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della ... (...) s.p.a., omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2015, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca per equivalente del profitto del reato di beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza di euro 1.220.581,00. Con sentenza del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, CO.TL., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., delle norme di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 1 d.P.R. n. 633/1972, nonché violazione degli artt. 192, 530, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che l'interpretazione della norma di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 contenuta nella motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della circostanza che VIVA non versata, oltre che risultare dalla dichiarazione, deve essere anche dovuta in base a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di impresa. Conseguentemente, il ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se VIVA indicata in dichiarazione fosse dovuta e, in ipotesi, in che termini lo fosse ai fini del superamento o meno della soglia di punibilità. Richiama, in proposito, i dati emergenti dall'elaborato del consulente tecnico, dott.ssa Giovanna Bolognese, secondo i quali era intervenuta una falsificazione ed alterazione dei dati di bilancio della ... (...) s.p.a. per l'anno 2015, attraverso un fittizio incremento di ricavi di vendita per euro 5.000,000,00, per cui l'operazione descritta e posta a bilancio non aveva alcun aggancio o substrato sostanziale, esistendo solo sulla carta, senza che in concreto fosse stata effettuata alcuna prestazione di servizi o cessione di beni. Sostiene, quindi, che, poiché la voce che indicava un fittizio incremento dei ricavi di vendita per euro 5.000.000,00, apposta nel bilancio dell'impresa del 2015, era del tutto sfornita di fondamento e base economica, poiché non era stata eseguita alcuna operazione cui applicare il tributo, occorreva rideterminare il debito IVA effettivo in misura sotto soglia e così pervenire ad una pronuncia liberatoria nei confronti 2 dell'imputato. Del resto, se il ricorrente avesse omesso di presentare la dichiarazione IVA sarebbe incorso nella contestazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, usufruendo del regime ricostruttivo della soglia d'imposta evasa secondo lo standard della prevalenza del debito effettivo su quello (non dichiarato) computato in sede tributaria.
3. E' pervenuta memoria dell'avv. Luca Moser, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Tanto premesso, la Corte di merito, nel prendere in esame l'analogo motivo di appello, ha precisato che il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto è solo quello oggetto della dichiarazione annuale, atteso che la presentazione della dichiarazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato e l'agente deve rappresentarsi che l'oggetto della condotta omissiva è proprio il debito 3 dichiarato, non quello risultante aliunde, poiché la fattispecie non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato, con la conseguenza che il reato non è integrato qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. Aggiunge la Corte territoriale che le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000, i quali ben possono concorrere con il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. L'argomentare della Corte di appello di Bologna è conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte. Si è infatti affermato che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552) e l'imposta dovuta, di regola, è proprio quella indicata nel rigo VL38 di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa (Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Frucella, Rv. 275686). Soltanto incongruenze eventualmente rilevabili in base alla mera analisi della dichiarazione possono consentire di eventualmente "rettificare" l'importo dal contribuente riconosciuto come dovuto, mentre - come le sentenze citate hanno espressamente affermato - laddove la diversa quantificazione dell'imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nel solco di questo orientamento deve essere ricondotta la decisione (Sez. 3, n. 9049, 05/12/2012, dep. 2013, Mannone, n.m.) in cui si è ritenuto irrilevante che il contribuente non avesse compilato l'ultimo rigo della dichiarazione (dedicato all'appostazione dell'importo a debito risultante), atteso che l'analisi della dichiarazione consentiva, in base ai dati in essa indicati, di liquidare agevolmente l'imposta dovuta come superiore alla soglia penalmente rilevante. Coerentemente con il descritto orientamento, che prescinde dalla non corrispondenza del debito dichiarato con quello (in ipotesi diverso) risultante dalla contabilità dell'impresa, essendo la fattispecie strutturata essenzialmente sul debito indicato in dichiarazione, ovverosia il debito "dichiarato dovuto", nella pronuncia Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 in un 4 caso in cui era stato falsamente indicata in dichiarazione l'entità dell'importo dichiarato come versato ai fini IVA in sede di acconti periodici. Nell'esame di tale vicenda è stato ribadito che, al di là di un eventuale errore di calcolo che sia evidente dalla mera lettura della dichiarazione annuale e che consenta di immediatamente comprendere che l'importo in essa indicato come dovuto sia superiore alla soglia di punibilità, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è proprio - e soltanto - l'importo "dichiarato dovuto". Ed è stato anche affermato che, laddove la dichiarazione presentata sia falsa, sussistendone gli estremi ricorreranno le ipotesi di reato dichiarative previste dagli artt. 2, 3 o 4 d.lgs. 74/2000, le quali potranno anche concorrere con il reato di omesso versamento, ma soltanto laddove questo sia, nella sua materialità, sussistente, vale a dire quando la dichiarazione di per sé indichi (quantomeno) un'imposta dovuta superiore alla soglia di non punibilità che non sia poi di fatto versata (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43569 del 13/09/2023, Giarè, Rv. 285315; Sez. 3, n. 32731 del 09/06/2023, Sicignano). Nel caso di specie risulta, dal testo della motivazione della sentenza impugnata, che il debito erariale dichiarato era complessivamente pari a 1.220.581,00 euro e che autore della dichiarazione era l'odierno ricorrente, all'epoca legale rappresentante della società. I giudici del merito hanno fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi sopra richiamati e con motivazione ineccepibile sul piano del diritto, rilevato che il debito erariale, risultante in base alle dichiarazione annuale del 2015, non era stato versato entro il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta per l'anno successivo, hanno escluso ogni rilievo sulla obbligazione di versamento dell'imposta della alterazione dei dati di bilancio fatta rilevare nella consulenza contabile dalla dott.ssa Giovanna Bolognese. Contrariamente all'assunto difensivo, non si tratta di una interpretazione formalistica della norma incriminatrice, bensì di interpretazione letterale a presidio del principio di legalità.
2. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2024