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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1582/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RO RE, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5668/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5551 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 29.12.2023 al comune di Ribera e trasmesso in pari data alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 1644/2023, pronunciata il 13.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 2^ di Agrigento, e depositata il 05.12.2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. 5551 del 9.11.2020 per IMU 2015, notificato in data
26.11.2020 dal Comune di Ribera alla Sig.ra Ricorrente_1, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Con il ricorso introduttivo il contribuente aveva dedotto: I) la violazione dell'art. 7, comma primo, della Legge
27.07.2000, n. 212. Il Comune, nella parte dell'avviso di accertamento impugnato destinata alla motivazione, fa esplicito richiamo ad una lunga serie di atti e documenti, nonché alle risultanze di alcune banche dati, che tuttavia non sono stati allegati all'avviso di accertamento;
II) La violazione dell'art. 7, comma primo della
L. 212/2000 e dell'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006. Il Comune è venuto meno all'obbligo di motivazione, in quanto ha accertato la maggiore imposta che assume dovuta dalla sig.ra Ricorrente_1 senza fornire un'adeguata spiegazione dell'iter logico giuridico su cui si fonda tale accertamento;
III) L'infondatezza dell'avviso di accertamento. In seno al “quadro immobili”, riportato alle pagg. da 3 a 14 dell'avviso di accertamento, sono indicati alcuni immobili con riferimento ai quali la contribuente non è soggetto passivo dell'imposta; IV) L'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni.
I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 26.11.2020 mentre il ricorso era stato proposto tardivamente, oltre i 60 giorni, il 19.04.2021.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado preliminarmente deducendone la tempestività per via dell'accertamento con adesione presentato il 30.12.2020; reitera le eccezioni addotte in primo grado e chiede la riforma della sentenza di primo grado
Il comune di Ribera non risulta costituito.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è fondato e va accolto.
Preliminarmente, circa l'ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che il contribuente ha prodotto l'accertamento con adesione notificato il 30.12.2020 nonché copia della pec di trasmissione.
L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede che nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l'atto sono sospesi per 90 giorni. Il contribuente, pertanto, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche ulteriori 90 giorni previsti dalla legge.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 26.11.2020, pertanto - considerato che l'accertamento con adesione è stato proposto il 30.12.2020 - il termine per la proposizione del ricorso spirava il 24.04.2021. Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Riguardo agli altri motivi di appello, il contribuente ha evidenziato che alla pagina 3 dell'avviso di accertamento, il Comune ha indicato n. 3 fabbricati, iscritti al Catasto Fabbricati al foglio Dati_catastali_1, di proprietà del contribuente e, pertanto, ha richiesto la somma di € 3.567,90 a titolo di IMU 2015.
Il contribuente ha prodotto le certificazioni catastali, dalle quali si evince che il diritto di superficie sui tre immobili (iscritti al Catasto Fabbricati al foglio Dati_catastali_1 ), peraltro costruiti abusivamente, appartiene al sig. Nominativo_2, per l'intero, fin dal 19.11.2011.
Ha, inoltre, prodotto la sentenza n. 3972/2023 della sezione 3^ di questa Corte di Giustizia Tributaria che, relativamente anna 2012, ha annullato l'avviso di accertamento del comune di Ribera sulla base della diversa titolarità del diritto di superficie.
In conclusione deve essere accolto l'appello del contribuente, riformata la sentenza di primo grado ed annullato l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Contribuente e condanna il comune di Ribera al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 400,00 per il primo grado ed € 600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RO RE, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5668/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ribera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1644/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5551 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 29.12.2023 al comune di Ribera e trasmesso in pari data alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 1644/2023, pronunciata il 13.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 2^ di Agrigento, e depositata il 05.12.2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. 5551 del 9.11.2020 per IMU 2015, notificato in data
26.11.2020 dal Comune di Ribera alla Sig.ra Ricorrente_1, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Con il ricorso introduttivo il contribuente aveva dedotto: I) la violazione dell'art. 7, comma primo, della Legge
27.07.2000, n. 212. Il Comune, nella parte dell'avviso di accertamento impugnato destinata alla motivazione, fa esplicito richiamo ad una lunga serie di atti e documenti, nonché alle risultanze di alcune banche dati, che tuttavia non sono stati allegati all'avviso di accertamento;
II) La violazione dell'art. 7, comma primo della
L. 212/2000 e dell'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006. Il Comune è venuto meno all'obbligo di motivazione, in quanto ha accertato la maggiore imposta che assume dovuta dalla sig.ra Ricorrente_1 senza fornire un'adeguata spiegazione dell'iter logico giuridico su cui si fonda tale accertamento;
III) L'infondatezza dell'avviso di accertamento. In seno al “quadro immobili”, riportato alle pagg. da 3 a 14 dell'avviso di accertamento, sono indicati alcuni immobili con riferimento ai quali la contribuente non è soggetto passivo dell'imposta; IV) L'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni.
I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 26.11.2020 mentre il ricorso era stato proposto tardivamente, oltre i 60 giorni, il 19.04.2021.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado preliminarmente deducendone la tempestività per via dell'accertamento con adesione presentato il 30.12.2020; reitera le eccezioni addotte in primo grado e chiede la riforma della sentenza di primo grado
Il comune di Ribera non risulta costituito.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è fondato e va accolto.
Preliminarmente, circa l'ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che il contribuente ha prodotto l'accertamento con adesione notificato il 30.12.2020 nonché copia della pec di trasmissione.
L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede che nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l'atto sono sospesi per 90 giorni. Il contribuente, pertanto, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche ulteriori 90 giorni previsti dalla legge.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 26.11.2020, pertanto - considerato che l'accertamento con adesione è stato proposto il 30.12.2020 - il termine per la proposizione del ricorso spirava il 24.04.2021. Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Riguardo agli altri motivi di appello, il contribuente ha evidenziato che alla pagina 3 dell'avviso di accertamento, il Comune ha indicato n. 3 fabbricati, iscritti al Catasto Fabbricati al foglio Dati_catastali_1, di proprietà del contribuente e, pertanto, ha richiesto la somma di € 3.567,90 a titolo di IMU 2015.
Il contribuente ha prodotto le certificazioni catastali, dalle quali si evince che il diritto di superficie sui tre immobili (iscritti al Catasto Fabbricati al foglio Dati_catastali_1 ), peraltro costruiti abusivamente, appartiene al sig. Nominativo_2, per l'intero, fin dal 19.11.2011.
Ha, inoltre, prodotto la sentenza n. 3972/2023 della sezione 3^ di questa Corte di Giustizia Tributaria che, relativamente anna 2012, ha annullato l'avviso di accertamento del comune di Ribera sulla base della diversa titolarità del diritto di superficie.
In conclusione deve essere accolto l'appello del contribuente, riformata la sentenza di primo grado ed annullato l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Contribuente e condanna il comune di Ribera al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 400,00 per il primo grado ed € 600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.