Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2018, proposto da
Ditta Sasi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Buonassisi, Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER CC in Ancona, corso Stamira n.29;
contro
Comune di Colli al Metauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' Marcello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fano, via Nolfi 56;
nei confronti
AU ON, ST ZI, LI ZI, AO ZI, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DO D'SI in Ancona, via Giannelli 36;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta n. 143 del 29.12.2016 con cui si è deciso di adottare una variante non sostanziale al PRG;
- della deliberazione della Giunta n. 62 del 24.10.2017 con cui è stata approvata la proposta di adozione della variante non sostanziale e la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- della deliberazione della Giunta n. 58 del 25.10.2017, con cui è stata adottata la variante non sostanziale e sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni;
- della Relazione tecnica, della scheda tecnica e di ogni altro atto allegato al procedimento di formazione della variante, ivi compresi i pareri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Colli al Metauro e di AU ON e di ST ZI e di LI ZI e di AO ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, il pres. TA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 11.2.2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, sottoscritta con firma digitale anche dai legali delle altre parti;
Considerato che detto atto di rinunzia non risulta essere stato notificato alle controparti, come richiesto dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Ritenuto che, pur in assenza delle formalità previste per una rituale rinunzia, dal comportamento processuale di parte ricorrente, si desume, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA NA, Presidente, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA NA |
IL SEGRETARIO