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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
MACCHIAROLA RI RM, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682024120142950000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4460/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.02.2025 Ricorrente_1 dichiara di impugnare la cartella di pagamento n. 06820240120142950000 chiedendo all'adita Corte di dichiarare la nullità della cartella in parola in quanto palesemente viziata e illegittima e, per l'effetto, dichiarare non decaduti i piani di rateazione in essere.
Detta cartella scaturiva dal controllo automatizzato che l'Ufficio ha eseguito ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R.
n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello 770 per i periodi d'imposta 2016, 2017
e 2018. L'atto impugnato contiene al suo interno tre distinte partite di ruolo – una per ciascuna annualità – di cui solo due di competenza della DP I di Milano. In particolare, si tratta delle partite di ruolo nn.
T181029111024270600000032/D00 (p.i. 2017) e T191030161946185230000030/D00 (p.i. 2018), per una somma pari rispettivamente a euro 35.835,11 e 41.790,52, ivi compresi sanzioni e interessi. A tal proposito, in seguito alla ricezione alla comunicazione di irregolarità, il ricorrente sostiene di aver eseguito i relativi pagamenti sulla base di tre distinti piani rateali. Con il medesimo ricorso, il ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto ritiene sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dall'art. 47, d.P.R. n. 546/1992.
Si costitutiva telematicamente la Direzione Provinciale I di Milano la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, rilevava la propria incompetenza, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, circa il periodo d'imposta 2016, cui è riferita la partita di ruolo n. T171026120645243510000030/D00 in quanto inerente al controllo automatizzato effettuato dalla DP II di Milano. E dunque, con riferimento alla cartella di pagamento n. 68 2024 01201429 50 (p.i. 2017 e 2018), la stessa sostiene sia legittima e fondata in quanto è stata regolarmente preceduta dagli atti presupposti, e non si rinvengono vizi particolari nel procedimento per la sua formazione. L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato che l'Ufficio ha eseguito ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione
Modello 770 per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, poi regolarmente confluito nella comunicazione di irregolarità notificata al contribuente.
In seguito, controparte ha iniziato a pagare quanto dovuto all'Erario a mezzo di tre distinti piani rateali. In particolare, al riscontro eseguito in Anagrafe Tributaria, è risultato che la parte, dalla seconda rata in poi, ha sempre pagato le rate dovute tardivamente, sebbene non oltre la scadenza prevista per la rata successiva, ma sempre con un ritardo che andava comunque sanato. Nel dettaglio, per l'annualità 2017, con riferimento alla rata n. 6, che viene qualificata quale causa della decadenza, asserisce l'Ufficio che il ricorrente non avrebbe sanato correttamente la tardività, per cui è comunque decaduta dalla rateazione ai sensi dell'art. 15-ter, d.P.R. n. 603/1973. Egualmente è accaduto per l'annualità 2018, ove - asserisce l'Ufficio - la ricorrente
è decaduta dal beneficio della rateazione in riferimento al mancato pagamento della rata n.
3. La ricorrente non avrebbe tuttavia sanato correttamente tale tardività in quanto non si sarebbe perfezionato il ravvedimento.
Oltretutto, anche con riguardo al p.i. 2018, la ricorrente sarebbe in ogni caso decaduta in quanto non è stata versata la rata n. 5 nemmeno entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva.
Si costitutiva telematicamente altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato, evidenziando che tutti i motivi esposti nel ricorso attengono, sostanzialmente, la precipua attività degli enti impositori Agenzia delle Entrate- Dir. Prov. I e II di Milano.
Successivamente, la DIP II di Milano, a seguito di attività istruttoria, provvedeva ad abbinare alcune rate con i relativi ravvedimenti con codici tributo 9001, 9002, 8929 e 1980 versati nelle date del 25/07/2024 e del
31/10/2024, provvedendo allo sgravio parziale della predetta partita di ruolo, nella misura di euro 6.558,53,
a fronte dell'importo inizialmente iscritto a ruolo di 9.027,35 euro.
Con memoria successivamente depositata e relativa istanza parziale di cessazione della materia del contendere, la DIP dava atto che in data 14.03.2025, l'Ufficio emetteva il provvedimento di sgravio avente numero di protocollo 2025S183117 con la seguente motivazione: “ .. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600 DEL 1973 E
DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972. Sgravio parziale a seguito dell'abbinamento delle rate del
25/07/2024 e del 31/10/2024".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, vista altresì l'istanza di cessazione della materia del contendere, ritenendo per ciò assorbite tutti le eccezioni nel merito sollevate dalle parti, dà atto dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano,sezione 16, dichbiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente
MACCHIAROLA RI RM, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682024120142950000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4460/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.02.2025 Ricorrente_1 dichiara di impugnare la cartella di pagamento n. 06820240120142950000 chiedendo all'adita Corte di dichiarare la nullità della cartella in parola in quanto palesemente viziata e illegittima e, per l'effetto, dichiarare non decaduti i piani di rateazione in essere.
Detta cartella scaturiva dal controllo automatizzato che l'Ufficio ha eseguito ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R.
n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello 770 per i periodi d'imposta 2016, 2017
e 2018. L'atto impugnato contiene al suo interno tre distinte partite di ruolo – una per ciascuna annualità – di cui solo due di competenza della DP I di Milano. In particolare, si tratta delle partite di ruolo nn.
T181029111024270600000032/D00 (p.i. 2017) e T191030161946185230000030/D00 (p.i. 2018), per una somma pari rispettivamente a euro 35.835,11 e 41.790,52, ivi compresi sanzioni e interessi. A tal proposito, in seguito alla ricezione alla comunicazione di irregolarità, il ricorrente sostiene di aver eseguito i relativi pagamenti sulla base di tre distinti piani rateali. Con il medesimo ricorso, il ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto ritiene sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dall'art. 47, d.P.R. n. 546/1992.
Si costitutiva telematicamente la Direzione Provinciale I di Milano la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, rilevava la propria incompetenza, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, circa il periodo d'imposta 2016, cui è riferita la partita di ruolo n. T171026120645243510000030/D00 in quanto inerente al controllo automatizzato effettuato dalla DP II di Milano. E dunque, con riferimento alla cartella di pagamento n. 68 2024 01201429 50 (p.i. 2017 e 2018), la stessa sostiene sia legittima e fondata in quanto è stata regolarmente preceduta dagli atti presupposti, e non si rinvengono vizi particolari nel procedimento per la sua formazione. L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato che l'Ufficio ha eseguito ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione
Modello 770 per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, poi regolarmente confluito nella comunicazione di irregolarità notificata al contribuente.
In seguito, controparte ha iniziato a pagare quanto dovuto all'Erario a mezzo di tre distinti piani rateali. In particolare, al riscontro eseguito in Anagrafe Tributaria, è risultato che la parte, dalla seconda rata in poi, ha sempre pagato le rate dovute tardivamente, sebbene non oltre la scadenza prevista per la rata successiva, ma sempre con un ritardo che andava comunque sanato. Nel dettaglio, per l'annualità 2017, con riferimento alla rata n. 6, che viene qualificata quale causa della decadenza, asserisce l'Ufficio che il ricorrente non avrebbe sanato correttamente la tardività, per cui è comunque decaduta dalla rateazione ai sensi dell'art. 15-ter, d.P.R. n. 603/1973. Egualmente è accaduto per l'annualità 2018, ove - asserisce l'Ufficio - la ricorrente
è decaduta dal beneficio della rateazione in riferimento al mancato pagamento della rata n.
3. La ricorrente non avrebbe tuttavia sanato correttamente tale tardività in quanto non si sarebbe perfezionato il ravvedimento.
Oltretutto, anche con riguardo al p.i. 2018, la ricorrente sarebbe in ogni caso decaduta in quanto non è stata versata la rata n. 5 nemmeno entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva.
Si costitutiva telematicamente altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato, evidenziando che tutti i motivi esposti nel ricorso attengono, sostanzialmente, la precipua attività degli enti impositori Agenzia delle Entrate- Dir. Prov. I e II di Milano.
Successivamente, la DIP II di Milano, a seguito di attività istruttoria, provvedeva ad abbinare alcune rate con i relativi ravvedimenti con codici tributo 9001, 9002, 8929 e 1980 versati nelle date del 25/07/2024 e del
31/10/2024, provvedendo allo sgravio parziale della predetta partita di ruolo, nella misura di euro 6.558,53,
a fronte dell'importo inizialmente iscritto a ruolo di 9.027,35 euro.
Con memoria successivamente depositata e relativa istanza parziale di cessazione della materia del contendere, la DIP dava atto che in data 14.03.2025, l'Ufficio emetteva il provvedimento di sgravio avente numero di protocollo 2025S183117 con la seguente motivazione: “ .. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600 DEL 1973 E
DELL'ART. 54 BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972. Sgravio parziale a seguito dell'abbinamento delle rate del
25/07/2024 e del 31/10/2024".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, vista altresì l'istanza di cessazione della materia del contendere, ritenendo per ciò assorbite tutti le eccezioni nel merito sollevate dalle parti, dà atto dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano,sezione 16, dichbiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.