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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4990/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4990/2019
All'udienza del 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Alla Maria Agostina ha depositato le note sostitutive di Controparte_1
udienza in data 13.1.2025;
- Per , l'avv. Coccia Vincenzo ha depositato le note sostitutive di Controparte_2
udienza in data 20.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4990/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alla Maria Agostina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Roma n.
53, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Coccia Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Derna n. 23, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il d.i. n. 1218/2019, con cui il Tribunale di Latina le aveva ingiunto il pagamento della somma di
€ 30.000,00 in favore di , oltre interessi e spese, in forza di un effetto Controparte_2
cambiario con scadenza al 1.3.2014. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'inesistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, emesso sulla base di un titolo consegnato a garanzia, da considerarsi alla stregua di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., rilasciata pagina 2 di 6 dalla in forza di una scrittura privata del 01.03.2013, con la quale la stessa si era CP_1
impegnata ad estinguere il debito del Sig. , coniuge separato, entro la data del Persona_1
01.03.2020. Precisava l'opponente che il debito di cui si era accollata l'onere era un debito altrui, facente capo a , sicché nella specie si configurava la fattispecie dell'accollo esterno, Persona_1
di cui all'art. 1273 c.c. Contestava che la somma intimata nel decreto ingiuntivo non conteneva alcuna indicazione analitica delle somme pretese e che, in ogni caso, la cambiale non costituiva documento idoneo a fornire la prova del credito, dovendo la controparte dimostrare l'esistenza del rapporto sottostante. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata Opposizione e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 1218/19 emesso dal
Tribunale di Latina il giorno 08.07.2019, e pubblicato il 09.07.2019 per tutti i motivi di cui in premessa e dichiararsi estinta e/o decaduta ogni pretesa presente e futura da parte del Sig.
Condannandolo alle spese di lite del presente atto ed al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti. 2) Con Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che con la scrittura privata del 1.3.2013 Controparte_2
l'opponente si era impegnata non solo a estinguere il credito del entro il Persona_1
01.03.2020, ma anche a iscrivere ipoteca volontaria in favore del creditore, ed a garanzia di questo impegno rilasciava la cambiale del medesimo importo di € 30.000,00 con scadenza al
1.3.2014; inoltre, al punto n. 4 della scrittura le parti stabilivano che la cambiale doveva garantire
“… l'esatto adempimento dell'obbligo di iscrizione ipotecaria”, e che il titolo avrebbe potuto essere azionato nell'ipotesi in cui detto obbligo fosse rimasto inadempiuto, come di fatto accaduto. Dunque, in considerazione di quanto espressamente previsto dalla scrittura privata, stante il conclamato inadempimento della rispetto allo specifico obbligo assunto, il CP_1
aveva il pieno diritto di esigere il pagamento della somma portata dalla cambiale. _2
Concludeva, pertanto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 19.3.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., stante il mancato deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 21.1.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12.10.2018, n.
25584).
Ciò posto, nel caso di specie il creditore opposto ha prodotto, a sostegno della pretesa creditoria azionata: a) la scrittura privata del 1.3.2013, sottoscritta dalle parti e mai contestata, con cui si obbligava ad estinguere il debito di nei confronti del Controparte_1 Persona_1
per l'importo di € 30.000,00, entro il termine del 1.3.2020, nonché ad iscrivere ipoteca _2
volontaria sull'immobile ivi descritto entro sei mesi dalla sottoscrizione del documento;
b) la cambiale, dell'importo di € 30.000,00, consegnata dalla stessa con scadenza 1.3.2014 a CP_1
garanzia dell'adempimento dell'obbligo di iscrizione dell'ipoteca volontaria, con previsione, contenuta nella medesima scrittura privata, che in caso di mancato adempimento il titolo avrebbe potuto essere posto all'incasso e comunque azionato dal creditore.
Ritiene il Giudicante che la citata scrittura privata del 1.3.2013, stipulata tra le odierne parti in causa, contenendo l'assunzione, da parte di , del debito che Controparte_1 Persona_1
aveva nei confronti di , senza alcun riferimento ai preesistenti rapporti di Controparte_2
dare/avere tra la opponente e il e quindi al motivo interno di tale assunzione del debito, Per_1
debba essere qualificata come contratto di espromissione. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato (v. Cass. Civ., Sez. II, 07/12/2012, n.
22166; in senso conforme cfr. Cass. 16 febbraio 2004 n. 2932).
Dunque, l'espromittente si obbliga nei confronti del creditore in ragione del suo rapporto con l'espromesso e, secondo orientamento costante, è validamente obbligato qualunque sia il suo pagina 4 di 6 rapporto con il debitore originario, cosicché l'espromissione si qualifica, per sua natura, come un negozio parzialmente astratto. Ed invero, ai sensi dell'art. 1272, comma 2, c.c., l'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative al c.d. rapporto di provvista (intercorrente tra espromittente e debitore originario), ma esclusivamente le eccezioni relative al c.d. rapporto di valuta (vale a dire le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non personali a quest'ultimo e non derivanti da fatti successivi all'espromissione). Nello stesso senso, si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5801del 28/06/1997, nella cui massima si legge
“Poiché l' espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell' obbligo, incombe sull'espromittente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi”.
Appare pertanto evidente, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che le suddette produzioni documentali esauriscono l'incombente probatorio posto a carico di , avendo Controparte_2
quest'ultimo dimostrato l'esistenza del titolo della propria pretesa (la suddetta scrittura del
1.3.2013), ed allegato l'inadempimento della controparte per il mancato pagamento del debito che aveva assunto. Diversamente, la non ha adempiuto il proprio onere probatorio, non CP_1
avendo offerto dimostrazione di fatti estintivi o modificativi della pretesa della controparte, limitandosi a svolgere delle contestazioni del tutto generiche, senza sollevare eccezioni relative alla sussistenza o alla validità del rapporto di debito originario.
Quanto alla cambiale, è sufficiente rammentare – come già evidenziato dal precedente giudicante con ordinanza del 19.3.2020 – che, sebbene la stessa fosse stata rilasciata a garanzia non del pagamento ma dell'iscrizione di ipoteca volontaria in favore dell'opposto, nella scrittura stipulata tra le parti era espressamente previsto che il avrebbe potuto azionare il titolo in caso di _2
inadempimento di tale obbligo, e che nel caso di specie non appare contestato che l'odierna opponente non abbia mai provveduto ad iscrivere l'ipoteca volontaria, né tantomeno ad estinguere il debito entro il termine convenzionalmente stabilito del 1.3.2020.
Da ultimo, va evidenziata l'inammissibilità della richiesta, formulata da parte opponente con le note sostitutive di udienza depositate il 13.1.2025, di rimessione della causa sul ruolo per procedere all'audizione di , il quale avrebbe “da rendere dichiarazioni inedite sulla Persona_1
cambiale”.
pagina 5 di 6 La , infatti, non ha formulato nel presente giudizio alcuna richiesta istruttoria, omettendo CP_1
finanche di depositare le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ed incorrendo pertanto nelle relative decadenze. L'opponente, dunque, avrebbe dovuto formulare apposita istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., al fine di essere autorizzata ad articolare nuove richieste istruttorie, dimostrando previamente di essere incorsa nella relativa decadenza per causa ad essa non imputabile. Ebbene, nel caso di specie non solo la non ha avanzato alcuna istanza di CP_1
rimessione in termini, ma nemmeno risulta allegata e dimostrata la causa non imputabile che avrebbe impedito alla stessa di articolare istanze istruttorie nel rispetto delle preclusioni processuali, essendosi l'opponente limitata del tutto genericamente a dedurre di essere venuta a conoscenza di “dichiarazioni inedite” del in merito alla cambiale posta a fondamento del Per_1
decreto ingiuntivo opposto. Ed allora, in tali premesse è evidente come non possa accogliersi l'istanza di rimessione della causa sul ruolo.
L'opposizione, dunque, deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1218/2019 del
9.7.2019, R.G. n. 2895/2019, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 _2
, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4990/2019
All'udienza del 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Alla Maria Agostina ha depositato le note sostitutive di Controparte_1
udienza in data 13.1.2025;
- Per , l'avv. Coccia Vincenzo ha depositato le note sostitutive di Controparte_2
udienza in data 20.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4990/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alla Maria Agostina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via Roma n.
53, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Coccia Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Derna n. 23, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il d.i. n. 1218/2019, con cui il Tribunale di Latina le aveva ingiunto il pagamento della somma di
€ 30.000,00 in favore di , oltre interessi e spese, in forza di un effetto Controparte_2
cambiario con scadenza al 1.3.2014. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'inesistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, emesso sulla base di un titolo consegnato a garanzia, da considerarsi alla stregua di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., rilasciata pagina 2 di 6 dalla in forza di una scrittura privata del 01.03.2013, con la quale la stessa si era CP_1
impegnata ad estinguere il debito del Sig. , coniuge separato, entro la data del Persona_1
01.03.2020. Precisava l'opponente che il debito di cui si era accollata l'onere era un debito altrui, facente capo a , sicché nella specie si configurava la fattispecie dell'accollo esterno, Persona_1
di cui all'art. 1273 c.c. Contestava che la somma intimata nel decreto ingiuntivo non conteneva alcuna indicazione analitica delle somme pretese e che, in ogni caso, la cambiale non costituiva documento idoneo a fornire la prova del credito, dovendo la controparte dimostrare l'esistenza del rapporto sottostante. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata Opposizione e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 1218/19 emesso dal
Tribunale di Latina il giorno 08.07.2019, e pubblicato il 09.07.2019 per tutti i motivi di cui in premessa e dichiararsi estinta e/o decaduta ogni pretesa presente e futura da parte del Sig.
Condannandolo alle spese di lite del presente atto ed al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti. 2) Con Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che con la scrittura privata del 1.3.2013 Controparte_2
l'opponente si era impegnata non solo a estinguere il credito del entro il Persona_1
01.03.2020, ma anche a iscrivere ipoteca volontaria in favore del creditore, ed a garanzia di questo impegno rilasciava la cambiale del medesimo importo di € 30.000,00 con scadenza al
1.3.2014; inoltre, al punto n. 4 della scrittura le parti stabilivano che la cambiale doveva garantire
“… l'esatto adempimento dell'obbligo di iscrizione ipotecaria”, e che il titolo avrebbe potuto essere azionato nell'ipotesi in cui detto obbligo fosse rimasto inadempiuto, come di fatto accaduto. Dunque, in considerazione di quanto espressamente previsto dalla scrittura privata, stante il conclamato inadempimento della rispetto allo specifico obbligo assunto, il CP_1
aveva il pieno diritto di esigere il pagamento della somma portata dalla cambiale. _2
Concludeva, pertanto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 19.3.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., stante il mancato deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 21.1.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12.10.2018, n.
25584).
Ciò posto, nel caso di specie il creditore opposto ha prodotto, a sostegno della pretesa creditoria azionata: a) la scrittura privata del 1.3.2013, sottoscritta dalle parti e mai contestata, con cui si obbligava ad estinguere il debito di nei confronti del Controparte_1 Persona_1
per l'importo di € 30.000,00, entro il termine del 1.3.2020, nonché ad iscrivere ipoteca _2
volontaria sull'immobile ivi descritto entro sei mesi dalla sottoscrizione del documento;
b) la cambiale, dell'importo di € 30.000,00, consegnata dalla stessa con scadenza 1.3.2014 a CP_1
garanzia dell'adempimento dell'obbligo di iscrizione dell'ipoteca volontaria, con previsione, contenuta nella medesima scrittura privata, che in caso di mancato adempimento il titolo avrebbe potuto essere posto all'incasso e comunque azionato dal creditore.
Ritiene il Giudicante che la citata scrittura privata del 1.3.2013, stipulata tra le odierne parti in causa, contenendo l'assunzione, da parte di , del debito che Controparte_1 Persona_1
aveva nei confronti di , senza alcun riferimento ai preesistenti rapporti di Controparte_2
dare/avere tra la opponente e il e quindi al motivo interno di tale assunzione del debito, Per_1
debba essere qualificata come contratto di espromissione. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato (v. Cass. Civ., Sez. II, 07/12/2012, n.
22166; in senso conforme cfr. Cass. 16 febbraio 2004 n. 2932).
Dunque, l'espromittente si obbliga nei confronti del creditore in ragione del suo rapporto con l'espromesso e, secondo orientamento costante, è validamente obbligato qualunque sia il suo pagina 4 di 6 rapporto con il debitore originario, cosicché l'espromissione si qualifica, per sua natura, come un negozio parzialmente astratto. Ed invero, ai sensi dell'art. 1272, comma 2, c.c., l'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative al c.d. rapporto di provvista (intercorrente tra espromittente e debitore originario), ma esclusivamente le eccezioni relative al c.d. rapporto di valuta (vale a dire le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non personali a quest'ultimo e non derivanti da fatti successivi all'espromissione). Nello stesso senso, si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5801del 28/06/1997, nella cui massima si legge
“Poiché l' espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell' obbligo, incombe sull'espromittente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi”.
Appare pertanto evidente, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che le suddette produzioni documentali esauriscono l'incombente probatorio posto a carico di , avendo Controparte_2
quest'ultimo dimostrato l'esistenza del titolo della propria pretesa (la suddetta scrittura del
1.3.2013), ed allegato l'inadempimento della controparte per il mancato pagamento del debito che aveva assunto. Diversamente, la non ha adempiuto il proprio onere probatorio, non CP_1
avendo offerto dimostrazione di fatti estintivi o modificativi della pretesa della controparte, limitandosi a svolgere delle contestazioni del tutto generiche, senza sollevare eccezioni relative alla sussistenza o alla validità del rapporto di debito originario.
Quanto alla cambiale, è sufficiente rammentare – come già evidenziato dal precedente giudicante con ordinanza del 19.3.2020 – che, sebbene la stessa fosse stata rilasciata a garanzia non del pagamento ma dell'iscrizione di ipoteca volontaria in favore dell'opposto, nella scrittura stipulata tra le parti era espressamente previsto che il avrebbe potuto azionare il titolo in caso di _2
inadempimento di tale obbligo, e che nel caso di specie non appare contestato che l'odierna opponente non abbia mai provveduto ad iscrivere l'ipoteca volontaria, né tantomeno ad estinguere il debito entro il termine convenzionalmente stabilito del 1.3.2020.
Da ultimo, va evidenziata l'inammissibilità della richiesta, formulata da parte opponente con le note sostitutive di udienza depositate il 13.1.2025, di rimessione della causa sul ruolo per procedere all'audizione di , il quale avrebbe “da rendere dichiarazioni inedite sulla Persona_1
cambiale”.
pagina 5 di 6 La , infatti, non ha formulato nel presente giudizio alcuna richiesta istruttoria, omettendo CP_1
finanche di depositare le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ed incorrendo pertanto nelle relative decadenze. L'opponente, dunque, avrebbe dovuto formulare apposita istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., al fine di essere autorizzata ad articolare nuove richieste istruttorie, dimostrando previamente di essere incorsa nella relativa decadenza per causa ad essa non imputabile. Ebbene, nel caso di specie non solo la non ha avanzato alcuna istanza di CP_1
rimessione in termini, ma nemmeno risulta allegata e dimostrata la causa non imputabile che avrebbe impedito alla stessa di articolare istanze istruttorie nel rispetto delle preclusioni processuali, essendosi l'opponente limitata del tutto genericamente a dedurre di essere venuta a conoscenza di “dichiarazioni inedite” del in merito alla cambiale posta a fondamento del Per_1
decreto ingiuntivo opposto. Ed allora, in tali premesse è evidente come non possa accogliersi l'istanza di rimessione della causa sul ruolo.
L'opposizione, dunque, deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1218/2019 del
9.7.2019, R.G. n. 2895/2019, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 _2
, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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